Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore di Avezzano, iscritta

al n. 689 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso di un dibattimento per il delitto di furto

aggravato il pretore di Avezzano sottoponeva l'imputato a perizia,

avendo motivo di ritenere che l'imputato stesso non fosse in grado di

partecipare coscientemente al processo, e che l'accertamento

psichiatrico concludeva "per l'incapacità dell'imputato di

partecipare coscientemente al processo, per la sua incapacità di

intendere e di volere al momento del fatto", nonché per l'assenza di

pericolosità sociale;

che, ordinata la sospensione del processo e designato un curatore

speciale, a norma dell'art. 71, commi 1 e 2, del codice di procedura

penale, il pretore, alla scadenza del sesto mese dall'ordinanza di

sospensione, disponeva, ai sensi dell'art. 72, comma 1, dello stesso

codice, un nuovo accertamento psichiatrico il cui esito non differiva

da quello precedentemente eseguito; in più, il perito - a seguito di

specifico quesito del giudicante - formulava una prognosi di

immodificabilità in senso migliorativo, riconoscendo ... cause

precocissime che hanno determinato un danno organico permanente;

che all'ulteriore scadenza dei sei mesi, il pretore, prima di

disporre un nuovo accertamento, premessa l'inutilità di periodiche

verifiche essendo assente ogni possibilità di una favorevole

evoluzione dello stato patologico, ha, con ordinanza del 25 luglio

1997, denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli

artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consentono al giudice, nel caso in cui l'incapacità dell'imputato di

partecipare coscientemente al processo sia irreversibile, di definire

il processo stesso "con pronuncia di mero rito, attestante il

difetto, rebus sic stantibus, di una condizione del procedere"; ferma

restando la riproponibilità dell'azione penale (salva l'incidenza

della prescrizione), a norma dell'art. 345 del codice di procedura

penale, ove l'irreversibilità della malattia mentale dovesse venir

meno o fosse stata erroneamente diagnosticata;

che il giudice a quo argomenta come la questione ora proposta sia

diversa da quella dichiarata non fondata con sentenza n. 281 del

1995, sia per il tertium comparationis evocato, e cioè la situazione

dell'imputato che versi solo transitoriamente in stato di incapacità

di intendere e di volere, con conseguente irragionevole equiparazione

delle due ipotesi poste a confronto, sia per la soluzione ora

additata, da ritenere "costituzionalmente obbligata" in quanto

derivante "da principi generali di sistematicità e coerenza interna

dell'ordinamento";

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei Ministri, riportandosi a quanto dedotto nell'atto di

intervento proposto in relazione alla questione decisa con sentenza

n. 281 del 1995;

Considerato che il rimettente, col precisare che l'accertamento

psichiatrico disposto aveva acclarato lo stato di incapacità di

intendere e di volere al momento del fatto e che tuttavia non

potrebbe pronunciare il proscioglimento per tale causa perché

"siffatte pronunce implicano un'implicita affermazione di

responsabilità e inducono o possono indurre a conseguenze

sfavorevoli (iscrizione nel casellario giudiziale, applicazione di

misure di sicurezza ecc.) incompatibili con la condizione di

minorità dell'imputato", non ha indicato le ragioni per le quali, in

presenza di un imputato in tale stato da non poter partecipare

coscientemente al processo, non si sia proceduto ad assumere le prove

ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, comma 4, e 70, comma

2, del codice di procedura penale, anche utilizzando in dibattimento

lo strumento previsto dall'art. 507 dello stesso codice, dato che,

come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (v. sentenza

n. 281 del 1995, nonché sentenze n. 340 del 1992 e 23 del 1979),

l'attuale sistema se, da un lato, risulta informato "alla tutela

della libertà di determinazione dell'imputato", favorisce,

dall'altro lato, "il compimento delle attività acquisitive in suo

favore", secondo una linea diretta comunque a precludere che

"perdurando l'incapacità, possa essere pronunciata una decisione di

condanna dalla quale scaturirebbe la sicura violazione dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione";

che, peraltro, mentre per un verso, trattandosi di infermo di

mente tunc et nunc non restava precluso al giudice a quo previa

acquisizione, con le modalità sopra ricordate, delle prove a favore

dell'imputato, prosciogliere l'imputato stesso o nel merito ovvero

per infermità di mente al momento del fatto, tanto più che, come

risulta dall'ordinanza di rimessione, il perito aveva accertato

l'assenza di pericolosità sociale;

che, dunque, il giudice a quo omettendo, non soltanto ogni

riferimento all'attività di acquisizione probatoria da cui sarebbe

potuta scaturire anche una pronuncia di assoluzione nel merito, ma

pure ogni richiamo alla possibilità di prosciogliere l'imputato ai

sensi dell'art. 88 del codice penale, ha mancato di motivare in

ordine al necessario requisito della rilevanza;

che, di conseguenza, la questione, così come proposta, deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Avezzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte