Sentenza n. 190/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 217,
primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1971 dal tribunale di Macerata
nel procedimento penale a carico di Sbarbati Mario, iscritta al n. 37
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;
2) ordinanza emessa il 1 aprile 1972 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Landi Maria, iscritta al n. 163 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il tribunale di Macerata, nel procedimento penale a carico di
Mario Sbarbati, imputato del delitto di cui all'articolo 217, comma
secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), per avere, quale imprenditore
commerciale dichiarato fallito, omesso di tenere i libri e le altre
scritture contabili prescritti dalla legge, sollevava, con ordinanza
del 23 dicembre 1971, questione di legittimità costituzionale del
detto art. 217, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
Riteneva, a proposito della rilevanza, che la stessa ricorreva,
giacché lo Sbarbati, che dal pretore di Macerata era stato
riconosciuto responsabile in ordine al reato ascrittogli, aveva in sede
di appello lamentato difetto di motivazione circa l'elemento
psicologico del reato; e che una dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma denunciata "nella parte in cui esclude ogni
indagine sulla qualità di imprenditore del fallito, anche sotto il
profilo della consapevolezza da parte dell'autore del reato", avrebbe
avuto influenza nella specie.
Nel merito, assumeva che, in contrasto con l'art. 3, comma primo,
della Costituzione, l'art. 217, comma secondo, del r.d. n. 267 del 1942
"rendendo superflua, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
cassazione ogni indagine sulla qualità di imprenditore dell'imputato
ai sensi del codice civile, una volta che questo sia dichiarato
fallito", considera pari due situazioni che altrove sono ritenute
diverse dallo stesso legislatore (e cioè quelle di imprenditore,
piccolo imprenditore, artigiano) ed in modo irragionevole, in relazione
all'obbligo di tenere i libri contabili.
Riteneva, d'altra parte che la norma denunciata, in quanto esclude
ogni indagine sull'atteggiamento psicologico dell'imputato in ordine
alla riconoscibilità degli elementi della fattispecie penale (qualità
di imprenditore, sussistenza dell'obbligo della tenuta dei libri e di
altre scritture contabili), sia in contrasto con l'art. 27 della
Costituzione nella parte in cui questo richiede che la responsabilità
penale sia personale.
L'ordinanza, che nella parte dispositiva era stata letta in
dibattimento, veniva notificata allo Sbarbati e al Presidente del
Consiglio dei ministri e regolarmente comunicata ai Presidenti dei due
rami del Parlamento. Veniva infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 dell'8 marzo 1972.
2. - Il pretore di Bologna, chiamato a conoscere dei delitti
ascritti a Zerelia Morelli e Paolo Rossi (imprenditori dichiarati
falliti con sentenza del 16 marzo 1970) ed alla loro socia di fatto
Maria Landi (dichiarata fallita con successiva sentenza del 10 novembre
1970) per mancata o irregolare tenuta dei libri contabili prescritti e
per avere fatto spese personali eccessive, procedeva nei confronti
degli imputati Morelli e Rossi e disponeva lo stralcio del processo nei
confronti della Landi.
Rilevava che, pur essendo tutte e tre gli imputati rinviati a
giudizio per aver compiuto gli stessi fatti, il Rossi (essendo la
Morelli nel frattempo deceduta) avrebbe potuto usufruire dell'amnistia
di cui al d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, essendo stato dichiarato
fallito in data anteriore al 6 aprile 1970, mentre la Landi ne rimaneva
esclusa dato che la sentenza di fallimento che la concerneva, era, come
si è detto, del 10 novembre 1970. E ciò in base all'orientamento
giurisprudenziale, che esso pretore riteneva di dover seguire, per cui
la dichiarazione di fallimento costituisce una condizione del reato o
più esattamente un elemento al cui concorso è collegata l'esistenza
del reato relativamente a fatti verificatisi anteriormente alla
dichiarazione stessa, e per cui, quindi, i reati di bancarotta devono
ritenersi consumati nel momento in cui viene emessa la sentenza
dichiarativa di fallimento.
Stante ciò, il pretore, con ordinanza del 1 aprile 1972,
sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 217, primo e secondo comma,
del r.d. n. 267 del 1942 nella parte in cui "facendo coincidere la
consumazione del reato di bancarotta semplice col momento in cui viene
emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, non consente di godere
del beneficio dell'amnistia solo a quegli imputati per i quali la
dichiarazione di fallimento sia intervenuta dopo il termine ultimo di
efficacia del beneficio, prescindendo dall'epoca in cui ebbe a
realizzarsi la condotta ancorché anteriore all'indicato termine".
Il principio di eguaglianza sarebbe violato per ciò che, per i
medesimi fatti commessi nello stesso periodo di tempo da due soggetti,
uno è ammesso ad usufruire del beneficio di un'amnistia, mentre
l'altro, per motivi indipendenti dalla sua volontà, deve rispondere
penalmente.
L'ordinanza, letta in dibattimento nella parte dispositiva, veniva
notificata all'imputata e al Presidente del Consiglio dei ministri,
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 21 giugno
1972.
3. - Davanti a questa Corte nelle due cause non si costituiva
nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Le due cause, pertanto, sono state discusse in camera di consiglio
ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge Il marzo 1953, n. 87,
e dell'art. 9 delle Norme integrative. Considerato in diritto :
1. - Dei due giudizi, in cui si discute circa la legittimità
costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), può essere disposta la riunione, e le relative cause
pertanto vengono decise con unica sentenza.
2. - Circa la questione di legittimità costituzionale del citato
art. 217 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
prospettata dal tribunale di Macerata, la Corte rileva, che, pur
essendosi essa in precedenza occupata della legittimità costituzionale
della norma denunciata, non è stata emessa alcuna pronuncia
specificamente in ordine ai profili ora messi in risalto.
Il rapporto tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il
procedimento penale per i reati previsti e puniti dall'art. 217, è
stato infatti oggetto di esame da parte di questa Corte per asserita
violazione dell'art. 24 della Costituzione; e la Corte, con sentenza n.
110 del 1972, ha ritenuto non fondata la relativa questione concernente
gli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale le cui norme si
assumeva che determinassero una paralisi della difesa nel procedimento
penale a carico di un imputato del reato previsto e punito dall'art.
217, comma secondo, come conseguenza della paralisi della funzione
primaria del giudice penale vincolato a tener fermo un presupposto
(status di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in un
procedimento non garantito da adeguato contraddittorio.
Con l'ordinanza del tribunale di Macerata ora si assume invece,
anzitutto, che l'art. 3, comma primo, della Costituzione sarebbe
violato dall'art. 217, comma secondo, nella parte in cui, resa
superflua ogni indagine sulla qualità di imprenditore dell'imputato ai
sensi del codice civile, sottopone allo stesso trattamento giuridico
(in ordine all'obbligo di tenere i libri contabili) e in maniera non
ragionevole, situazioni (altrove ritenute dallo stesso legislatore)
diverse.
La questione cosi prospettata non è fondata. Posto che al giudice
penale chiamato a giudicare circa l'esistenza di reati fallimentari ed
in particolare di quello previsto e punito dall'art. 217, comma
secondo, non è consentito di indagare sulla sussistenza delle
condizioni soggettive e oggettive richieste per la dichiarazione di
fallimento, essendo ogni pronuncia a quest'ultimo riguardo riservata al
competente giudice civile, la norma richiamata dell'art. 217, comma
secondo, presuppone e comporta che ogni indagine sulla
assoggettabilità (in concreto) di un dato imprenditore alla procedura
concorsuale venga compiuta dal giudice civile e che la sentenza
dichiarativa di fallimento, in ordine a quella condizione giuridica
dell'imprenditore, debba fare stato nel procedimento penale.
Non è prospettabile, quindi, una pluralità di situazioni
giuridiche soggettive diverse in relazione alle quali si possa parlare
di trattamento differenziato e per giunta posto in essere in modo
irrazionale.
Del pari, non ha fondamento la prospettata violazione dell'art. 27
della Costituzione nella parte in cui questo richiede che la
responsabilità penale sia personale. L'asserito contrasto con detta
norma, dell'art. 217, comma secondo, non sussiste, perché, anche a
voler ammettere che davanti al giudice penale l'imputato non possa
utilmente riportarsi al proprio atteggiamento psicologico in ordine
alla riconoscibilità degli elementi della fattispecie penale (qualità
di imprenditore, sussistenza dell'obbligo della tenuta dei libri e di
altre scritture contabili), ricorre nell'ipotesi criminosa de qua, a
base della responsabilità penale personale, il rapporto di causalità
materiale tra azione ed evento (art. 40 del codice penale) che è
sufficiente a stabilire tra il soggetto ed il fatto preveduto come
reato il necessario carattere di suita' (sentenza n. 107/1957).
Può quindi concludersi con la dichiarazione di non fondatezza
della questione come sopra prospettata dal tribunale di Macerata.
3. - Deve invece dirsi manifestamente non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Bologna, a
proposito dell'art. 217, primo e secondo comma, ed in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Il principio di eguaglianza sarebbe violato perché la norma
denunciata "facendo coincidere la consumazione del reato di bancarotta
semplice col momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di
fallimento, non consente di godere del beneficio dell'amnistia solo a
quegli imputati per i quali la dichiarazione di fallimento sia
intervenuta dopo il termine ultimo di efficacia del beneficio,
prescindendo dall'epoca in cui ebbe a realizzarsi la condotta ancorché
anteriore all'indicato termine", e quindi "in quanto per i medesimi
fatti commessi nello stesso periodo di tempo un soggetto è ammesso ad
usufruire del beneficio di un'amnistia, mentre un altro deve rispondere
penalmente per gli stessi fatti soltanto perché, per motivi
indipendenti dalla sua volontà, la di lui qualità di socio del già
fallito, e come tale assoggettabile a declaratoria di fallimento, viene
riconosciuta in un momento successivo allo spirare del termine utile
per l'applicazione del beneficio di legge".
La questione non è nuova. Negli stessi termini sostanzialmente è
stata già sollevata con ordinanza del pretore di Siracusa (n. 198 del
reg. oR.D. 1971) e del pretore di Napoli (n. 406 del reg. oR.D. 1971)
ed esaminata da questa Corte, che, valutati anche altri profili di
illegittimità costituzionale prospettati da altri giudici, l'ha, con
la sentenza n. 110 del 1972, dichiarata non fondata.
Stante ciò, non ravvisando nell'ordinanza de qua alcuna ragione
che possa indurla a modificare il precedente avviso, la Corte ritiene
di doverlo confermare, con la dichiarazione di manifesta infondatezza
della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 217, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte