Sentenza n. 190/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1976 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 16Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 55Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 56Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 87Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 97Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6
della legge 18 dicembre 1973, n. 880 (localizzazione degli impianti per
la produzione di energia elettrica), promosso con ricorso del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 2
febbraio 1974, depositato in cancelleria l'8 successivo ed iscritto al
n. 4 del registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Aldo Piras, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 2 febbraio 1974 e depositato l'8
febbraio 1974, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3,
4, 5, 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, recante "Localizzazione
degli impianti per la produzione di energia elettrica", per contrasto
con gli artt. 8, nn. 3, 5 e 6; 9, nn. 8 e 10; 16; 55; 56; 87; 97 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Le norme impugnate, disciplinando la localizzazione, la costruzione
e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici di
produzione di energia elettrica e delle reti di trasporto ad alta
tensione da effettuarsi dall'Enel, ed attribuendo i necessari poteri
amministrativi alla competenza di organi statali, violerebbero
l'autonomia costituzionale della Provincia di Bolzano, cui lo Statuto
speciale conferisce potestà legislativa primaria e quindi anche
amministrativa nelle materie: "tutela e conservazione del patrimonio
storico, artistico e popolare", "urbanistica e piani regolatori",
"tutela del paesaggio"; nonché competenza concorrente nelle materie
dell'"incremento della produzione industriale" e dell'"igiene e
sanità".
La Provincia ricorrente assume inoltre che la normativa impugnata
non può trovare legittimazione nei poteri di indirizzo e coordinamento
riservati allo Stato dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
applicabile - secondo la Provincia - alle sole regioni ad autonomia
ordinaria; che la stessa materia, oggetto della legge impugnata, è
stata già disciplinata con leggi provinciali che non hanno dato luogo
a questioni di legittimità costituzionale, unico mezzo legittimo per
la rimozione delle leggi regionali da parte dello Stato, a norma degli
artt. 55, 56, 87 e 97 dello Statuto; che l'inciso "fatti salvi i poteri
delle Regioni a statuto speciale" contenuto nell'art. 3 della legge
impugnata, si riferisce solo alla disposizione in cui è contenuto e
non investe l'intera normativa, e quindi non salvaguarda l'autonomia
della Provincia di Bolzano, tanto più che la stessa Provincia, come
quella di Trento, non è neppure menzionata nella legge, in cui figura
solo il termine "regioni"; che la radicale inapplicabilità della legge
de qua alla Provincia di Bolzano è smentita dall'art. 2, che prevede
l'intesa del CIPE con la commissione interregionale cui partecipa
anche un rappresentante della Provincia stessa; che, infine, la legge
impugnata violerebbe l'art. 37 delle norme di attuazione dello Statuto
speciale emanate con il d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, secondo cui i
piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge
provinciale.
2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato con deduzioni
depositate il 27 febbraio 1974.
Rilevato in via preliminare che la materia degli impianti di
produzione e distribuzione di energia elettrica non figura tra le
competenze di regioni o province a statuto speciale e che - anzi - gli
interventi statali in tale materia trovano il loro fondamento nell'art.
43 della Costituzione, la difesa dello Stato osserva che ogni
competenza regionale o provinciale deve intendersi limitata alla
dimensione territoriale degli interessi in questione, sicché è
perfettamente legittimo che lo Stato detti una disciplina
particolareggiata dell'azione amministrativa per le ipotesi in cui la
materia considerata travalichi l'interesse regionale o provinciale.
La legge impugnata, sostiene inoltre l'Avvocatura dello Stato,
all'art. 3, fa espressamente salvi i poteri delle regioni a statuto
speciale e tale riserva deve intendersi estesa anche alle Province di
Trento e Bolzano, le quali, pertanto per le materie di loro competenza,
come ad esempio l'urbanistica, che vengano ad essere toccate dalle
disposizioni della legge statale in esame, possono legittimamente
adottare ed applicare la propria disciplina come la Provincia di
Bolzano ha già fatto con le leggi indicate nel ricorso.
3. - Alla pubblica udienza le difese delle parti hanno insistito
nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Bolzano denunzia
gli artt. da 1 a 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla
localizzazione degli impianti (termici) per la produzione di energia
elettrica, i quali, conferendo ad organi dello Stato ed all'Enel i
poteri amministrativi necessari a tal fine, disciplinando termini e
modi del relativo procedimento nonché prescrivendo particolari cautele
contro il pericolo di inquinamenti, senza eccettuare dalla sfera di
applicazione della legge medesima le Province di Bolzano e di Trento (e
comunque, eccettuando le Regioni a statuto speciale nel solo art. 3 e
perciò limitatamente a quanto in esso stabilito), contrasterebbero con
le disposizioni dello Statuto costituzionale (nel testo unificato di
cui al d.P.R. n. 670 del 1972) che alla Provincia ricorrente
attribuiscono competenze legislative (ed amministrative: art. 16) in
materia di tutela del patrimonio storico artistico e popolare,
urbanistica e piani regolatori e tutela del paesaggio (art. 8, nn. 3, 5
e 6), come pure in materia di incremento della produzione industriale e
di igiene e sanità (art. 9, nn. 8 e 10). L'autonomia della Provincia
risulterebbe altresì violata, ove si ritenesse che detti poteri siano
da farsi rientrare nella funzione di indirizzo e coordinamento di cui
all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 8 del 1972, espressamente
richiamato nell'art. 2 della legge impugnata, non potendo tale funzione
esplicarsi nei confronti di Regioni e Province a Statuto speciale.
Infine, avendo la Provincia già concretamente esercitato la propria
competenza legislativa, i sopra menzionati articoli della legge statale
violerebbero anche le norme statutarie che disciplinano i controlli
dello Stato sulle leggi provinciali (artt. 55, 56, 87 e 97), non
essendo ammissibile - secondo si afferma - che le leggi della Provincia
attualmente in vigore vengono rimosse per effetto del sopravvenire di
una legge statale.
2. - Successivamente alla proposizione del ricorso, è entrata in
vigore la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
l'impiego di energia elettrica, la quale, oltre a dettare, nel suo Capo
II, particolari norme anche in ordine alle centrali termoelettriche
(che formavano l'oggetto della legge impugnata), espressamente estende
a queste ultime talune delle disposizioni in essa contenute quanto alle
centrali elettronucleari, così modificando ed abrogando in parte la
normativa della legge del 1973.
Più particolarmente, il terzo comma dell'art. 3, disciplinante il
potere sostitutivo del Cipe quanto alla localizzazione degli impianti,
in caso di inerzia "della Regione interessata", risulta sostituito
dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 393 del 1975, che prevede
in detta ipotesi il ricorso allo strumento della legge. Anche i
successivi commi quarto, quinto e sesto del medesimo art. 3 sono
sostituiti dal settimo comma dell'art. 4 della legge del 1975, così
essendo disposto dall'art. 20 di quest'ultima, il cui art. 21, a sua
volta, abroga espressamente il secondo comma dell'art. 5 della
precedente.
In conseguenza, le questioni sollevate dalla Provincia nei
confronti dell'art. 3, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e dell'art.
5, secondo comma, della legge n. 880 del 1973 devono essere dichiarate
inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
A identica conclusione si perviene quanto alla censura rivolta
all'art. 2, comma primo, con riferimento alla funzione di indirizzo e
coordinamento, poiché l'art. 9 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8,
richiamato dal predetto art. 2, è stato sostituito dall'art. 3 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale, con
abrogazione espressa, in particolare, dei nn. 1) e 2) dell'ultimo
comma, che avevano specifico riguardo alla materia di cui è
controversia.
3. - Come si è sopra ricordato, al punto 1, il ricorso della
Provincia di Bolzano muove dall'assunto dell'applicabilità dell'intera
legge del 1973 alla Provincia medesima, e dell'applicabilità,
altresì, della stessa alle Regioni a statuto speciale, salvo che in
ordine al procedimento di cui all'art. 3, facendone anzi motivo di
specifica doglianza.
Ma la censura non è fondata, perché erronea ne è la premessa.
Deve infatti ritenersi che le due Provincie di Bolzano e di Trento
siano implicitamente incluse nella formula dell'art. 3 ("fatti salvi i
poteri delle Regioni a statuto speciale"), in considerazione delle
analoghe caratteristiche che contrassegnano le Regioni a statuto
speciale e le due Provincie in cui si articola quella del Trentino-Alto
Adige: identicamente dotate, le une come le altre, di autonomia
garantita da statuti differenziati, adottati con leggi costituzionali.
Né alla collocazione topografica della riserva, formulata, come già
detto, nell'art. 3 anziché in apertura della legge, può darsi un peso
eccessivo, restringendone illogicamente la portata: tanto più che
l'articolo 3 è inscindibilmente connesso con le altre disposizioni che
nella medesima legge lo precedono e lo seguono.
D'altronde, una conferma dell'interpretazione che correttamente
deve darsi della salvezza dei poteri delle Regioni a statuto speciale
(e quindi anche, come rilevato, delle Provincie di Bolzano e di Trento)
si ricava dalla più volte citata legge n. 393 del 1975, disciplinante
materia analoga (ed in parte la stessa materia), che - con identica
formulazione - ha sicuro riferimento, nel suo art. 1, sia alle Regioni
a statuto speciale sia alle Provincie di Bolzano e di Trento.
Conseguentemente anche negli artt. 4, terzo comma, e 5, primo
comma, i riferimenti testuali al "presidente della Regione interessata"
vanno letti, per la Provincia di Bolzano, come aventi riguardo al
Presidente della stessa.
4. - Ma la Provincia di Bolzano non ha competenze in materia di
programmazione della costruzione di centrali elettriche e loro
insediamento, materia certamente riservata allo Stato perché attinente
ad esigenze unitarie e strumentalmente collegata alla nazionalizzazione
dell'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica,
che rientra nell'ambito della riserva di legge statale posta dall'art.
43 della Costituzione. In questo senso, la giurisprudenza di questa
Corte ha più volte avuto occasione di pronunciarsi, anche nei
confronti di Regioni a statuto speciale, compreso il Trentino-Alto
Adige (sent. n. 13 del 1964, nn. 79 e 118 del 1966 e n. 91 del 1967).
Che restino salvi i poteri della Provincia significa invece e
soltanto che, laddove la normativa della legge impugnata (per la parte
ancora in vigore dopo le ricordate modificazioni introdotte dalla
successiva legge del 1975), venga ad interferire in materie di
competenza della Provincia stessa continuano ad avere applicazione,
nell'ambito territoriale della medesima, le disposizioni sostanziali e
procedimentali da essa emanate (ovviamente, se ed in quanto rispettose
dei limiti costituzionalmente prescritti). Il che vale per le
competenze provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori di
tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e popolare e di igiene
e sanità; ma non vale per quella concernente l'incremento della
produzione industriale (di cui all'art. 9, n. 8, del testo unificato
dello Statuto), che ha un ambito più circoscritto e non si estende di
certo a tutto quanto attiene all'industria, e meno che mai ai programmi
di sviluppo di un'industria nazionalizzata qual è quella di produzione
dell'energia elettrica.
Altrimenti detto, mentre da un lato restano legittimamente fermi i
poteri dalla legge attribuiti ad organi statali ed i compiti dalla
stessa affidati all'Enel quanto alla individuazione delle aree
geografiche del territorio nazionale destinate ad accogliere gli
insediamenti delle centrali, alla approvazione dei relativi progetti ed
alla autorizzazione alla costruzione (o ampliamento) ed all'esercizio
(sotto l'aspetto tecnico-economico), rimangono d'altro lato fermi anche
i poteri che le leggi provinciali osservano alle autorità locali
quanto alla formazione dei piani regolatori e relative varianti, alle
licenze edilizie che si rendano necessarie, ad eventuali autorizzazioni
paesaggistiche e via dicendo, così come nella costruzione delle opere
dovranno osservarsi le norme di leggi della Provincia disciplinanti le
cautele contro il rischio di inquinamenti.
Con l'avvertenza che avverso provvedimenti dell'uno o dell'altro
ente, dei quali fosse contestata la legittimità, l'ente
controinteressato potrebbe far valere le proprie ragioni dinanzi al
giudice amministrativo, ovvero, nell'ipotesi di asserita invasione
delle rispettive sfere costituzionali di competenza, dinanzi a questa
Corte, in sede di conflitto di attribuzione.
Nei sensi sopra esposti, le questioni proposte dalla Provincia
ricorrente nei confronti degli articoli 1, 2, secondo comma, 3, primo e
secondo comma, 4, 5, primo comma, e 6 della legge de qua sono da
dichiarare non fondate.
5. - Palesemente prive di fondamento sono, infine, le censure per
violazione delle norme statutarie sul controllo delle leggi
provinciali, richiamate più sopra al punto 1. Una legge statale che
invada la competenza di una Regione o di una Provincia autonoma, così
come, all'inverso, una legge regionale o provinciale che esorbiti dalla
propria competenza, saranno illegittime per contrasto con le norme di
competenza, senza che per questo possano configurarsi come dirette ad
eludere i mezzi di impugnativa predisposti a tutela dell'uno e
dell'altro soggetto.
E il giudizio instaurato nella specie su ricorso della Provincia
davanti a questa Corte è la più eloquente dimostrazione dell'errore
di prospettiva che inficia, sul punto, la difesa della Provincia
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo; 3,
commi terzo, quarto, quinto e sesto; 5, comma secondo, della legge 18
dicembre 1973, n. 880, recante " Localizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica", proposte con il ricorso in epigrafe,
in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5 e 6, e 9, nn. 8 e 10, in
relazione all'art. 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo
unificato dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
b) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi secondo e terzo; 3,
commi, primo e secondo; 4, 5, comma primo, e 6 della stessa legge,
proposte con il ricorso predetto in riferimento alle sopra citate
disposizioni statutarie;
c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 1; 2, commi secondo e terzo; 3, commi primo e secondo; 4, 5,
comma primo, e 6 della legge predetta, sollevate, in riferimento agli
artt. 55, 56, 87 e 97 del citato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con il
ricorso medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte