Sentenza n. 191/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 49r.d. 2960/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 49 del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 (Stato giuridico degli impiegati civili
dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1971 dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni civili - sul ricorso di Sansonetti Alfonso contro
il Ministero delle finanze, iscritta al n. 234 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del
12 luglio 1972;
2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1972 dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni civili - sul ricorso di D'Ardes Giorgio contro il
Ministero dell'interno, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1973
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4
luglio 1973.
Visto l'atto di costituzione di Sansonetti Alfonso;
udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito l'avv. Filippo Lubrano, per il Sansonetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Sansonetti Alfonso, ex funzionario di dogana, dimissionario dal
servizio per ragioni di salute nel 1943, con istanze dell'11 dicembre
1968 e del 27 febbraio 1969, chiese la liquidazione del trattamento di
quiescenza non corrispostogli a suo tempo in applicazione dell'art. 49
del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, secondo cui "le dimissioni
accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a
pensione o indennità", trattamento che invece, a suo dire, gli sarebbe
ora spettato sulla base della giurisprudenza di questa Corte, che
avrebbe riconosciuto l'intangibilità del relativo diritto.
Le dette istanze furono respinte con d.m. del giugno 1969 ed il
Sansonetti il 21 luglio successivo propose ricorso alla Corte dei conti
che, con ordinanza del 14 dicembre 1971, ritenuta la tempestività del
ricorso stesso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del citato art. 49 del r.d. n. 2960 del 1923, dichiarandolo applicabile
al caso in esame benché abrogato dall'art. 385 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, ciò in base al principio secondo cui il trattamento di
quiescenza è disciplinato dalle norme vigenti all'epoca della
cessazione del servizio.
Secondo la Corte dei conti la disposizione impugnata sarebbe in
contrasto con l'art. 36 Cost. in quanto, come riconosciuto dalla
giurisprudenza di questa Corte, il diritto a pensione o indennità
rivestirebbe carattere di retribuzione differita da corrispondersi alla
cessazione dell'attività lavorativa, e la esclusione di tale
corresponsione nel caso di dimissioni volontarie inciderebbe appunto
sulla garanzia della retribuzione, attuale o differita, sancita dalla
norma costituzionale invocata.
Inoltre la norma impugnata contrasterebbe anche con il principio
dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, posto dall'art. 3
Cost., poiché sarebbe palese la discriminazione a danno degli
impiegati statali dimissionari di fronte a quelli destituiti per
condanna penale o per sanzioni disciplinari ed ai dipendenti delle
aziende private dimessisi volontariamente o licenziati per colpa, che
conservano, rispettivamente, il diritto al trattamento di quiescenza,
in virtù dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, ed il diritto
all'indennità di anzianità, a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 2120 cod. civ. pronunziata con
la sentenza n. 75 del 1968 di questa Corte.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 12 luglio 1972.
Avanti a questa Corte si è costituito il Sansonetti, rappresentato
e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, che ha depositato le deduzioni il
12 luglio 1972.
La difesa illustra, facendoli propri, i motivi di contrasto con gli
artt. 36 e 3 della Costituzione enunciati nell'ordinanza di rinvio ed
insiste sul carattere retributivo del trattamento di quiescenza,
nonché sulla ingiustificata discriminazione che la norma impugnata
concreterebbe a danno degli impiegati dello Stato dimissionari, sia
rispetto agli impiegati privati, non potendo la diversa natura del
rapporto d'impiego legittimare un diverso trattamento ai fini della
corresponsione della retribuzione differita, sia nei confronti degli
altri dipendenti dello Stato che, a seguito della citata legge n. 424
del 1966, sono stati reintegrati nel diritto a pensione perso in
precedenza per condanna penale o sanzione disciplinare, dovendosi
ovviamente riconoscere gli impiegati dimissionari meritevoli, almeno,
di favore eguale a quello concesso agli altri assoggettati a
provvedimenti penali o disciplinari.
Con altra ordinanza emessa il 18 gennaio 1972 la Corte dei conti ha
poi sollevato analoga questione di legittimità costituzionale nel
procedimento pensionistico pendente su ricorso di D'Ardes Giorgio,
applicato di p.s., dichiarato dimissionario di ufficio a decorrere dal
6 aprile 1946 con decreto 31 luglio 1946 per non avere riassunto
servizio allo spirare del termine del periodo di aspettativa
concessogli per motivi di salute. Il D'Ardes aveva reiteratamente
chiesto la attribuzione del trattamento di quiescenza che gli era stato
peraltro negato, opponendovisi il ripetuto art. 49 del r.d. n. 2960 del
1923. Anche in questo caso la Corte dei conti, dopo aver ampiamente
motivato sul punto della tempestività del gravame, che ha ritenuto
ritualmente proposto in vista dei riscontrati difetti di forma nelle
comunicazioni dei provvedimenti di dimissioni d'ufficio e di quelli
successivi concernenti il diniego del trattamento di quiescenza,
osserva che il denunziato contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. sarebbe
reso evidente dalla natura retributiva del trattamento di quiescenza.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 4 luglio 1973.
Nessuna parte si è costituita in questa sede, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le due cause riguardano questioni analoghe, riferendosi,
l'una, all'ipotesi delle dimissioni dall'impiego accettate dalla
pubblica amministrazione, l'altra, all'ipotesi delle dimissioni
dichiarate d'ufficio, entrambe riferite alla pretesa violazione degli
artt. 36 e 3 della Costituzione, che deriverebbe dall'esclusione del
diritto al trattamento di quiescenza previsto in detti casi dall'art.
49 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960.
Pertanto le cause possono essere decise con unica sentenza.
2. - Va preliminarmente osservato che l'art. 49 impugnato ha
cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 385 del d.P.R. n. 3
del 10 gennaio 1957, che ha espressamente abrogato il r.d. 30 dicembre
1923, n. 2960. Tuttavia, poiché nei giudizi principali nei quali sono
state sollevate le questioni in esame, si controverte circa diritti
maturati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione
abrogante, le questioni stesse conservano indubbiamente la loro
rilevanza.
3. - Le due sopra riferite situazioni vanno esaminate
unitariamente, venendo in entrambe in considerazione il raffronto della
lamentata esclusione del trattamento di quiescenza, con le garanzie
costituzionali della giusta retribuzione e dell'eguaglianza dei
cittadini avanti alla legge, in termini tali che escludono ogni
influenza delle modalità delle dimissioni, siano esse volontarie,
siano esse dichiarate d'ufficio. Le questioni sollevate sono, invero,
sostanzialmente incentrate sulla natura retributiva del trattamento di
quiescenza, come tale garantito dalla Costituzione, e sulla generale
validità di tale garanzia a favore di tutti i lavoratori pubblici e
privati, indipendentemente dalle cause di cessazione dal servizio.
4. - La Corte dei conti, in primo luogo, assume sostanzialmente che
l'esclusione del diritto al trattamento di quiescenza prevista
dall'art. 49 del r.d. n. 2960 del 1923 nel caso di dimissioni degli
impiegati civili dello Stato, contrasterebbe con la garanzia della
retribuzione del lavoro sancita dall'art. 36 Cost., dovendosi
riconoscere appunto natura di retribuzione, sia pure differita, alla
pensione o all'indennità di liquidazione.
La questione è fondata.
Questa Corte invero ha già avuto occasione di affermare, fin dalla
sentenza n. 3 del 1966, che deve intendersi retribuzione dei
lavoratori, tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro,
quanto quella differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale
rapporto, e corrisposta nella forma di pensione o di indennità di
liquidazione. La retribuzione rappresenta, nel vigente ordinamento
costituzionale, un'entità oggetto di particolare protezione, e la
Corte, con la citata sentenza, ha conseguentemente escluso la
compatibilità della perdita del diritto a pensione da parte dei
dipendenti di enti pubblici come conseguenza di condanna penale,
espressamente equiparando a tal fine la posizione dei dipendenti
pubblici e privati in vista della sostanziale corrispondenza del
trattamento retributivo, indipendentemente dalla natura pubblica o
privata del soggetto cui fa carico il trattamento stesso.
Questo orientamento, che corrisponde alla preminente posizione
acquisita dal lavoro nell'ordine' dei valori sociali, così come è
espressamente affermato dall'art. 1 Cost., ha poi condotto ad altre
pronunzie che ne costituiscono il logico sviluppo. È stato così
riconosciuto in contrasto con l'art. 36 Cost. l'articolo 2120 del
codice civile, che escludeva il diritto all'indennità di anzianità
dei dipendenti di aziende private in caso di dimissioni volontarie
(sent. n. 75 del 1968), ed è stata inoltre riconosciuta
l'illegittimità della esclusione o riduzione del diritto a pensione
degli impiegati destituiti a seguito di procedimento disciplinare
(sentenze nn. 112 del 1968, 25 del 1972).
Infine, con la sentenza n. 203 del 1972, è stata risolta una
questione analoga a quella in esame, riconoscendosi in contrasto con
l'art. 36 Cost. l'art. 16, comma primo, lett. a, del testo unico sulle
pensioni dei dipendenti delle ferrovie dello Stato approvato con r.d.
22 aprile 1909, n. 229, e modificato dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno
1945, n. 915, secondo cui era escluso il diritto a pensione dell'agente
dichiarato d'ufficio dimissionario dal servizio. Ciò sempre in
conseguenza della lesione del diritto alla retribuzione,
costituzionalmente garantito, che consimile disposizione comportava a
giudizio di questa Corte.
È quindi evidente che, in coerenza con i criteri ora enunciati,
anche la disposizione ora impugnata, la quale costituisce ulteriore
manifestazione della illegittima limitazione restrittiva in danno dei
lavoratori, deve essere ritenuta contrastante con la garanzia
apprestata dall'art. 36 della Costituzione.
Resta pertanto assorbita ogni altra questione prospettata nelle
ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 49 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili
dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte