Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi

recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), promosso con

ordinanza emessa il 20 marzo 1981 dal pretore di Ravenna, nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Abrotini Gabriele ed altri e

l'ENEL, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Ravenna, con ordinanza emessa il 20

marzo 1981, ha impugnato l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,

per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma

("in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera

collettività, in proporzione della capacità contributiva dei singoli

membri di questa, l'onere economico derivante dalla partecipazione dei

lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle funzioni

elettorali"), nonché dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione

("in quanto non prevede il diritto dei lavoratori, chiamati a svolgere

funzioni pubbliche presso gli uffici elettorali, al recupero del riposo

non goduto nel caso di coincidenza delle operazioni elettorali con

giorni di riposo settimanale");

e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la prima

delle dedotte questioni, con sentenza n. 124 del 1982; e si è

pronunciata nel medesimo senso sulla seconda questione, con sentenza n.

40 del 1981 (per poi ritenerne la manifesta infondatezza, con la citata

sentenza n. 124 di quest'anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 36, terzo

comma, della Costituzione, sollevate dal pretore di Ravenna con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte