Sentenza n. 192/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 143/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18
della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri
e degli architetti) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 giugno 1978 dalla Corte di Cassazione sul
ricorso proposto da Lazzaro Remo e Rigato Michele iscritta al n. 566
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 31 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 17 novembre 1981 dalla Corte di Appello di
Potenza nel procedimento civile vertente tra Pica Matteo e Latorraca
Vito iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal Tribunale di Padova nel
procedimento civile vertente tra Ospedale civile Immacolata Concezione
e Caneva Vittorio iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno
1982.
Visti gli atti di costituzione del Consiglio nazionale degli
ingegneri, di Latorraca Vito e di Caneva Vittorio;
Udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
Udito l'avvocato Claudio Rossano per il Consiglio nazionale degli
ingegneri e per Vito Latorraca.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 26 giugno 1978, su ricorso di Lazzaro
Remo, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143
(Tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti), in
riferimento all'art. 3 Cost.
Il Lazzaro proponeva opposizione avverso il decreto 12 dicembre
1969, col quale il Presidente del Tribunale di Padova gli aveva
ingiunto di pagare all'architetto Rigato L. 1.866.852 per compensi
professionali, deducendo, fra l'altro, l'illegittimità della
maggiorazione pretesa dal professionista ex art. 18 della legge sulle
tariffe degli architetti e ingegneri.
Respinta l'opposizione, il Lazzaro ricorreva alla Corte di Appello
di Venezia, davanti alla quale sollevava la presente eccezione di
costituzionalità. Quella Corte la dichiarava manifestamente
infondata, respingendo l'appello.
Il soccombente ricorreva allora per Cassazione, sollevando di nuovo
la suddetta eccezione: l'art. 18 sarebbe incostituzionale nella parte
in cui prevede a carico del committente che receda dal contratto un
supplemento corrispondente ad un quarto del compenso spettante al
professionista per l'opera effettivamente prestata. Tale disposizione,
secondo il ricorrente, privilegerebbe ingiustificatamente ingegneri e
architetti rispetto agli altri professionisti, modificando in peius la
situazione obbligatoria del cliente, come stabilita dal codice civile
agli artt. 2229 e seguenti. Afferma anzitutto la Corte di Cassazione
che "la questione interessa il giudizio, in quanto la scelta del
criterio da seguire per stabilire i compensi reclamati condiziona la
decisione, e non appare priva all'evidenza di fondamento". Rileva
ancora la Suprema Corte che la Corte di Appello di Venezia ha respinto
la eccezione sulla base dei criteri particolari che informano le varie
tariffe in relazione alla peculiarità della singola professione, di
fronte alla quale sarebbe da escludere la lamentata disparità di
trattamento.
Ad avviso della Suprema Corte occorre, invece, accertare se le
caratteristiche delle prestazioni professionali in questione
giustifichino effettivamente una disciplina particolare, derogatoria
rispetto al regime del codice civile. Tale regime prevede la
possibilità che il committente possa recedere dal contratto senza
restrizioni, mentre il professionista può esercitare il recesso solo
per giusta causa. La differenza di trattamento fra le parti è stata
ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del
1974. Il legislatore ha dunque voluto espressamente tutelare
maggiormente la posizione del committente. A suo carico in caso di
recesso, il codice si limita a prevedere l'obbligo della corresponsione
al professionista del rimborso delle spese e dei compensi dovuti per i
lavori svolti, secondo le tariffe.
La legge sulle tariffe per gli ingegneri ed architetti dopo aver
disposto all'art. 15 che il compenso al professionista va riferito
all'intera prestazione dell'opera e calcolato in percentuale
sull'importo del consuntivo lordo, stabilisce, all'art. 18, che la
limitazione dell'incarico originario solo ad alcune prestazioni
comporta l'aggiunta del 25%. Detta maggiorazione è prevista anche per
l'ipotesi di sospensione, o meglio di revoca, dell'incarico, di cui
all'art. 10. Quest'ultima norma dispone, dal canto suo, che la
sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico non esime il cliente
dall'obbligo di corrispondere al prestatore d'opera l'onorario relativo
al lavoro svolto e predisposto in base all'art. 18, lasciando fermo il
diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori
danni, qualora la sospensione non dipenda da cause a lui imputabili.
Tale normativa, afferma la Corte di Cassazione, è indubbiamente
derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile. Per risultare
costituzionalmente legittima, essa dovrebbe quindi trovare una sua
razionale giustificazione. L'analoga disposizione dell'art. 10 della
precedente tariffa, approvata con decreto ministeriale del 1 dicembre
1932, era stata ritenuta dalla stessa Suprema Corte in contrasto con
l'art. 2237 del codice civile e pertanto da disapplicare, in quanto
approvata con atto secondario, inidoneo a modificare il regime della
legge. Quanto alla norma ora censurata, la giustificazione del
trattamento da essa disposto in deroga al codice civile non si
rinviene, ad avviso del giudice a quo nemmeno nei lavori preparatori
della legge che la contiene.
Ammette il Supremo Collegio che le prestazioni di opere
architettoniche o di ingegneria possano, in relazione al complessivo
disegno del lavoro da svolgere, anche implicare un impegno eccedente
dai limiti della porzione progettata.
Senonché, si dice, questo riflesso dell'opera del professionista
non poteva essere sfuggito agli autori del codice civile, perché
ricorre, in misura più o meno accentuata, con riferimento a tutte le
attività intellettuali; e d'altronde le caratteristiche delle
attività professionali in settori vicino a quello in considerazione -
tali, in particolare, sarebbero le prestazioni dei geometri, nel campo
dell'edilizia - non hanno ispirato al legislatore correttivi o
maggiorazioni del compenso del professionista che valgano per l'ipotesi
del recesso del committente, come invece è previsto nella specie. In
tale quadro, la affermazione del ricorrente, secondo cui la normativa
in esame sarebbe destinata a ripristinare una situazione di parità tra
le parti (committente e professionista) sul piano economico - parità
negata sul piano giuridico - costituirebbe in realtà un argomento in
favore della denunciata disparità di trattamento. L'aumento del 25%
non potrebbe del resto essere considerato come compenso per la mancata
realizzazione delle capacità del professionista o per l'eventuale
agevolazione di cui fruirebbe chi gli subentra nello svolgimento del
lavoro per il fatto di giovarsi della prestazione iniziale, dal
momento, si osserva anche qui, che tale situazione ricorre quando più,
quando meno chiaramente - con riguardo a tutte le attività
professionali. Dopo di che, la violazione dell'art. 3 Cost. è
prospettata in questi termini: il committente è tutelato nel senso che
gli oneri conseguenti al non compimento dell'opera, per via del suo
recesso, risultano tassativamente precisati, ed implicano situazioni
svantaggiose per il professionista, laddove la previsione, in una
particolare legge professionale, di una maggiorazione del compenso del
prestatore d'opera, che prescinde dalla illiceità del comportamento
del cliente, determinerebbe un ingiustificato privilegio rispetto alle
altre categorie professionali.
La discrezionalità del legislatore, nel disciplinare situazioni
che esso ritenga eguali, deve pur sempre essere esercitata, secondo la
Corte di Cassazione, nei limiti della ragionevolezza, oltre che nel
rispetto dei principi costituzionali. Il che non pare sia avvenuto nel
caso in esame.
Il giudice a quo ritiene pertanto che l'eccezione sollevata dalla
parte privata non sia manifestamente infondata e rilevi ai fini della
propria decisione; di conseguenza sospende il giudizio e rimette gli
atti a questa Corte.
2. - Si è costituito nel presente giudizio il Consiglio nazionale
degli ingegneri in persona del suo Presidente pro tempore. L'atto di
costituzione e le relative deduzioni (a parte ogni altra considerazione
sulla loro ammissibilità) sono state comunque depositate fuori termine
(e pertanto di essi non si da conto in questa sede).
3. - La medesima questione di costituzionalità è sollevata dalla
Corte di Appello di Potenza con ordinanza emessa il 17 marzo 1981 nel
procedimento civile vertente fra Pica Matteo e Latorraca Vito.
Con sentenza 9 febbraio 1978 il Tribunale di Melfi rigettava
l'opposizione proposta dal Pica contro il decreto ingiuntivo emesso il
18 marzo 1975 dal Presidente del detto Tribunale su ricorso dell'Ing.
Latorraca per il pagamento di compensi professionali ammontanti a
9.534.090 lire.
Il Pica nell'appello fra l'altro eccepisce che non sia dovuta la
maggiorazione del 25% prevista dall'art. 18 della legge 143/49 sulle
tariffe per gli architetti e gli ingegneri.
Nella specie il professionista ha progettato l'opera ma non diretto
i lavori, benché fosse stato in un primo tempo designato per tale
attività ulteriore. L'appellato lamenta la violazione dell'art. 2237
del codice civile nonché, ovviamente, del principio costituzionale di
eguaglianza.
La Corte d'Appello afferma anzitutto la rilevanza della questione
di costituzionalità per la definizione del giudizio davanti ad essa
pendente e ricorda che la Corte di Cassazione nel 1978 ha sollevato
identica questione.
Il giudice a quo richiama le argomentazioni della Suprema Corte sui
limiti posti dal principio di ragionevolezza alla discrezionalità di
cui il legislatore dispone nel prevedere trattamenti differenziati e
sul mancato rispetto di tali limiti nel caso in esame; dichiara di
aderire pienamente a tale argomentazione e solleva la medesima
questione di costituzionalità dell'art. 18 della legge n. 143 del
1949.
3.a. - Si costituisce nel presente giudizio l'Ing. Latorraca. La
sua difesa fa anzitutto rinvio alle argomentazioni contenute nell'atto
di costituzione del Consiglio nazionale degli ingegneri relativamente
al giudizio introdotto con ordinanza della Corte di Cassazione e come
detto depositato fuori termine.
A sostegno dell'infondatezza della questione si fa comunque
rilevare che la norma denunciata è posta in relazione a tutti i casi
in cui l'opera del professionista copre solo una parte del lavoro
commissionato: tanto se tale parzialità sia prevista ab origine,
quanto se l'incarico relativo sia stato durante il corso dell'opera
revocato dal committente. Per entrambi i casi è prevista la nota
maggiorazione del 25%.
Tale maggiorazione si giustifica, secondo la difesa del
professionista, prima di tutto per la considerazione che la maggior
parte dell'opera viene spesa, e dunque a prescindere dalla totalità
della prestazione, in relazione all'opera da svolgere. Altro titolo
giustificativo sta in ciò che il risultato dell'opera parziale può
essere autonomamente sfruttato a vantaggio dell'altrui attività,
venendo ad avere quindi anche un valore potenziale: la parte dell'opera
che maggiormente è "frutto dell'ingegno" sarebbe infatti quella
dell'attività iniziale, anche se non viene compensata in modo
proporzionale al suo intrinseco valore.
Inoltre, escludendo il professionista dal proseguimento dell'opera,
il committente può realizzare l'opera in modo difforme dal disegno
originario, con il rischio di pregiudicare la fedele realizzazione
dell'opera dell'ingegno rispetto al suo modello originario, e comunque
con il risultato di diminuire la credibilità del suo autore. Il che
comporterebbe anche oneri per chi voglia sfruttare l'opera del proprio
ingegno, l'esecuzione della quale sia stata poi affidata ad altri.
La difesa del Latorraca conclude dunque per la giustificatezza
della previsione normativa impugnata, assumendo che vi è una
peculiarità della posizione dell'ingegnere rispetto agli altri
professionisti, geometri compresi, ai quali ultimi sono solo affidate
opere di modesta entità tanto sul piano tecnico, quanto su quello
culturale.
L'art. 18 della legge n. 143 del 1949 avrebbe pertanto un suo
logico e legittimo fondamento, diversamente da come assume il giudice a
quo, in piena conformità della regola costituzionale per cui le
situazioni diverse vanno trattate in modo diverso.
4. - La medesima questione è da ultimo sollevata dal Tribunale di
Padova, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 nel procedimento civile
vertente fra l'Ospedale Immacolata Concezione di Pieve di Sacco e
l'architetto Vittorio Caneva.
Ritiene il Tribunale che la detta questione non sia manifestamente
infondata (limitandosi peraltro a rinviare in proposito all'ordinanza
26 giugno 1978 della Cassazione) e sia rilevante per la definizione del
giudizio innanzi ad esso pendente, dato che l'architetto chiede come
compenso della propria attività anche la maggiorazione prevista
dall'impugnato art. 18.
4.a. - Si costituisce nel presente giudizio l'architetto Caneva. La
sua difesa ricorda anzitutto come il suo assistito abbia eseguito
prestazioni professionali in favore del summenzionato Ospedale.
I relativi progetti non vennero compensati dal committente e il
professionista otteneva decreto ingiuntivo al quale si opponeva
l'Ospedale. Il Tribunale riconosceva il diritto del professionista al
compenso ma sospendeva il giudizio su istanza del committente
rimettendo gli atti alla Corte per l'esame della suddetta questione.
Secondo la difesa del Caneva il Tribunale della città veneta sarebbe
caduto in un equivoco.
Sulla base degli atti prodotti nel corso del procedimento
ingiuntivo si può notare come la maggiorazione degli oneri fosse stata
richiesta in riferimento all'ipotesi di incarico parziale ab origine, e
non a quella di sospensione dell'incarico
Nello stesso disciplinare di incarico formulato nel 1971 è
prevista l'applicazione conseguente dell'art. 18.
Viene poi ricordata l'ordinanza della Corte di Cassazione, alla
quale il Tribunale di Padova fa rinvio.
Si osserva quindi da parte della difesa del Caneva che la
determinazione dei compensi riguardanti lavoratori intellettuali
iscritti negli ordini professionali avviene per mezzo di tariffe
elaborate o per via legislativa o dagli stessi organismi professionali
Secondo il giudice a quo, la deroga operata dal combinato disposto
degli artt. 10 e 18 della legge n. 143 del 1949, sarebbe ingiustificata
rispetto al regime previsto dagli artt 2229 e seguenti del codice
civile.
Ma, oppone la difesa dell'architetto, la legislazione relativa alle
diverse categorie professionali contiene una varietà di previsioni
riguardanti le tariffe e i relativi criteri. I criteri particolari
così adottati presuppongono una diversità di situazioni di partenza,
di guisa che la lamentata disparità di trattamento non sussiste.
L'uniformità normativa opererebbe, infatti, solo con riferimento alle
singole categorie professionali, le norme possono contenere tanto le
indicazioni in concreto del compenso, quanto i criteri per la sua
determinazione. Talune tariffe, quali quelle forensi, prevedono un
minimo inderogabile, altre collegano i compensi alla durata e
complessità delle prestazioni (periti agrari); altre, ancora, sono
caratterizzate da elasticità, facendo riferimento al principio di
equità: così le tariffe mediche, che prevedono un aumento per le
visite specialistiche, non contemplato in altre tariffe.
Quanto alla natura della maggiorazione prevista dalla norma
impugnata, essa potrebbe a prima vista apparire come una caparra
penitenziale, cioè un corrispettivo di fronte al diritto di recesso
attribuito al committente. Poiché tale diritto è previsto in
riferimento a tutte le prestazioni professionali, la norma sarebbe se
così intesa, effettivamente incostituzionale, per violazione del
principio di eguaglianza. Ma altro è il significato da attribuire alla
maggiorazione in discorso. Al riguardo occorre, rileva ancora la difesa
del Caneva, por mente al primo comma dell'art. 18, che stabilisce la
maggiorazione censurata anche nell'ipotesi di affidamento parziale di
opera ab origine. È chiaro poi che il caso di maggiorazione per
recesso non può essere separato dalla suddetta ipotesi, essendovi,
anzi, fra le due ipotesi necessaria connessione. Infatti, considerando
illegittima la sola maggiorazione nell'ipotesi di recesso, sarebbe poi
fin troppo facile per i committenti evitare il pagamento della
maggiorazione prevista nell'ipotesi di incarico parziale ab origine.
Inoltre, la legge n. 143 del 1949 all'art. 15 prevede che nel caso in
cui il professionista presti la propria assistenza all'intera opera i
compensi sono calcolati sulla base del consuntivo dell'opera. Tali
compensi, in base all'art. 16, sono dovuti per intero quando il lavoro
è eseguito in tutto il suo sviluppo, e quando non siano eseguite solo
alcune particolari prestazioni di cui all'art. 19 (sempre che le
aliquote a queste ultime corrispondenti non superino lo 0, 20 per cento
dell'intera opera). Dalle disposizioni testé riferite segue poi che il
meccanismo dell'aumento del 25% opera anche nelle ipotesi in cui
vengono eseguite operazioni del valore 0, 80% rispetto alle aliquote
della tabella B (di cui all'art. 19) del valore complessivo uno. L'art.
18, se tale è il suo disposto, uscirebbe, in conclusione, indenne da
censura. Peraltro, la Corte costituzionale è stata investita del
giudizio di costituzionalità dell'art. 18, nella parte in cui questa
statuizione fa riferimento all'ipotesi di recesso del committente.
Quand'anche la Corte dovesse dichiarare fondata l'eccezione sollevata,
la sua pronunzia non potrebbe allora avere effetto sul giudizio in
corso davanti al Tribunale di Padova, in quanto esso si riferisce alla
diversa ipotesi di incarico parziale ab origine.
5. - In prossimità dell'udienza la difesa del Consiglio nazionale
degli ingegneri, con riguardo al giudizio introdotto con ordinanza n.
566/78 e la difesa dell'Ing. Latorraca, nel giudizio promosso con
l'ordinanza n. 84/82, producono memorie aggiuntive. Della memoria
prodotta dal Consiglio nazionale degli ingegneri, non si può tener
conto in quanto, com'è detto sopra, la costituzione in giudizio è
avvenuta fuori termine. Per parte sua, la difesa dell'Ing. Latorraca
sviluppa negli ultimi scritti difensivi le tesi avanzate nell'atto di
costituzione. La norma censurata detterebbe lo stesso regime per tutte
le ipotesi di incarico parziale, vuoi originario, vuoi successivo e
conseguente alla revoca o sospensione dell'incarico da parte del
committente. La sospensione può peraltro riguardare l'incarico
parziale ab initio, ed anche in questo caso la maggiorazione prevista
rimane fissa nella misura del 25%, senza che si applichi un ulteriore
aumento del medesimo importo, appunto perché il titolo del previsto
aumento risiede esclusivamente, secondo legge, nella parzialità
dell'opera svolta. Posto ciò, la previsione oggetto di censura non
integrerebbe gli estremi di alcuna deroga al generale disposto
dell'art. 2237 del codice civile, secondo cui il cliente può recedere
dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e
pagando il compenso per il lavoro effettuato, giacché quest'ultima
statuizione non prevede direttamente i criteri per la valutazione
dell'opera svolta, né per la determinazione del relativo compenso. Del
compenso il codice si occupa, aggiunge la parte privata, sotto lo
stesso capo dedicato alle professioni intellettuali, nell'apposita
disposizione dell'art. 2233, dalla quale risulta, precisamente, che
esso è stabilito, in assenza di pattuizione fra le parti, secondo
tariffa; e la tariffa, tanto più in quanto prevista, come nel caso di
specie, in forza di una previsione della legge formale, non deroga, ma,
semmai. integra il disposto dell'art. 2237 codice civile. Verrebbe
così meno il presupposto logico sul quale il giudice a quo fa invece
affidamento per prospettare la presente questione: nel senso, appunto,
che la norma censurata derogherebbe a quest'ultimo articolo del codice,
e che tale deroga risulterebbe poi ingiustificata in relazione
all'eguaglianza di trattamento tra le varie categorie professionali,
ferma restando l'esigenza di tutelare la posizione del committente
secondo lo schema che si assume fissato nell'art. 2237. Del resto, la
legittimità della disposizione dedotta in controversia sarebbe stata
riconosciuta dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione
successivamente all'emissione dell'ordinanza in esame (cfr. in
particolare Cassazione 25 gennaio 1979, n. 5778; 4 agosto 1979, n.
4540 e 26 gennaio 1982, n. 505). Tale indirizzo giurisprudenziale si
ricollega, viene dedotto, ad altro e più generale orientamento, che
avrebbe condotto il Supremo Collegio ad escludere l'incostituzionalità
di varie disposizioni tariffarie, in qualche modo analoghe a quelle
censurate. La difesa dell'Ing. Latorraca deduce poi che ogni tariffa
professionale risponde a particolari criteri, i quali, in rapporto alla
determinazione dell'onorario, variano, talvolta sensibilmente, da un
caso all'altro. Con riguardo al compenso per lavori parziali, le
soluzioni accolte dal legislatore sono infatti diverse, secondo la
categoria professionale, come risulterebbe dalle disposizioni vigenti
in materia, che la parte privata richiama: l'art. 10 della legge n. 146
del 1957 (tariffa dei periti industriali); l'art. 8 del d.P.R. 22
ottobre 1973, n. 936 (tariffa dei dottori commercialisti; l'art. 13 del
d.P.R. 10 settembre 1974, n. 567 (tariffa ragionieri e periti
commerciali); l'art. 5 D.M. 22 giugno 1982 (tariffa forense); legge n.
244 del 1963 (tariffa medica). Ciascuna di queste tariffe adotterebbe
una disciplina particolare, lasciando talvolta al professionista
interessato la liquidazione discrezionale dell'onorario, che invece non
è consentita ad ingegneri e architetti. La richiesta declaratoria di
incostituzionalità avrebbe dunque come conseguenza, non quella di
riparare alla diseguaglianza denunciata, che ad avviso della parte
privata non sussiste, bensì di crearne una nuova: precisamente a
danno, si soggiunge, di quest'ultima categoria professionale, per la
quale verrebbe a stabilirsi un compenso inferiore a quello
"ontologicamente predeterminato dalla tariffa per le varie attività
parziali prestate dagli stessi ingegneri ed architetti". La difesa
dell'Ing. Latorraca conclude invece nel senso che la maggiorazione in
questione è diretta a tutelare il professionista dallo svantaggio
comunque derivante dalla parzialità dell'incarico e trova piena
giustificazione, in punto di razionalità di trattamento, nella
peculiarità delle prestazioni professionali degli ingegneri ed
architetti: questo per le considerazioni già svolte nei precedenti
scritti difensivi ed ulteriormente precisate nella memoria.
6. - Nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 la difesa dell'Ing.
Latorraca ha ribadito e svolto le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
1. - La presente questione - sollevata, com'è detto in narrativa,
dalla Corte di Cassazione, dalla Corte di Appello di Potenza e dal
Tribunale di Padova - ha per oggetto l'art. 18 della tariffa
professionale degli ingegneri e architetti. La disposizione censurata
prevede che quando le prestazioni del professionista non seguono lo
sviluppo completo dell'opera, ma riguardano alcune funzioni parziali,
alle quali è stato limitato l'incarico originario, la valutazione dei
compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate
all'apposita tabella B, allegata alla medesima legge, ed è aumentata
del 25% come nel caso della sospensione di incarico, di cui si occupa
il primo comma dell'art. 10. Tale ultima norma dispone, dal canto suo,
che la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico conferito al
professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere
l'onorario relativo al lavoro "fatto e predisposto" com'è precisato
nella testé riferita previsione dell'art. 18. Essa fa inoltre salvo il
diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori
danni, quando la sospensione sia dovuta a cause da lui non dipendenti.
Le rimanenti disposizioni dell'art. 18 sono dedicate ad altri profili
della tariffa e contemplano: la maggiorazione, nella misura del 50%
delle aliquote specificate nell'anzidetta tabella B, quando l'opera del
professionista è limitata "alla sola assistenza al collaudo o alla
sola liquidazione dell'opera ovvero anche ad entrambe queste
prestazioni"; i criteri per il computo delle aliquote o percentuali,
dove l'incarico parziale sia originario; il criterio di valutazione del
compenso per il caso di sospensione dell'incarico. L'ultimo comma del
citato art. 18 stabilisce, infine, che si computano a parte gli
eventuali compensi a vacazione, il rimborso delle spese e gli oneri
previsti in altre disposizioni della tariffa (rispettivamente negli
artt. 4, 6, 17).
La Corte di Cassazione e gli altri giudici remittenti - i quali,
nel prospettare la questione, richiamano l'ordinanza del Supremo
Collegio - denunciano la violazione dell'art. 3 Cost., com'è di
seguito precisato.
A) Le censurate disposizioni della tariffa divergerebbero dal
regime dettato in via generale - in ordine alle ipotesi che esse
prevedono - dall'art. 2237 del codice civile. Tale ultima disposizione
concerne il recesso dal rapporto di prestazione d'opera professionale.
Nelle ordinanze in esame si rileva che essa distingue fra il recesso
del committente e quello del professionista: nel primo caso il recesso
è ammesso senza limitazioni, nell'altro è invece subordinato
all'esistenza di una giusta causa e va comunque esercitato in modo da
evitare pregiudizio al cliente. Il legislatore avrebbe con ciò
apprestato una più intensa tutela degli interessi del committente
rispetto a quelli del prestatore d'opera; ma la soluzione così
adottata è, ad avviso dei giudici remittenti, pienamente giustificata,
anche e proprio alla stregua del principio costituzionale di
eguaglianza, come risulterebbe da altra pronunzia di questa Corte (n.
25/74), per via della natura fiduciaria del rapporto e della diversità
di posizione e prestazioni che corre fra le parti. Da questo razionale
assetto normativo della specie discenderebbe, poi, l'altra previsione
dello stesso art. 2237, secondo la quale il cliente, che receda dal
rapporto, ha semplicemente l'obbligo di rimborsare al professionista le
spese e di corrispondergli secondo tariffa il compenso per l'opera
svolta. Vien quindi dedotto che la generale disciplina del rapporto di
lavoro professionale ubbidisce, sotto i profili qui considerati, al
criterio di non limitare la libertà di azione del committente. Gli
oneri scaturenti dal recesso del cliente sarebbero, di conseguenza,
precisati rigorosamente: e "così da comprendere" - soggiunge la Corte
di Cassazione - "gli aspetti negativi per il professionista, siano essi
di ordine economico o morale".
B) Posto ciò, la norma denunziata offenderebbe l'art. 3 Cost. per
avere, in difformità dal regime del codice, stabilito una
maggiorazione automatica del compenso del prestatore di opera, e
chiamato il cliente a risarcire danni che non derivano dall'illiceità
del suo comportamento. Si assume, precisamente, che la legge in esame
determini un'ingiustificata posizione di privilegio degli ingegneri ed
architetti rispetto alle altre categorie professionali. Nessun titolo
giustificativo della lamentata divergenza dal sistema del codice
potrebbe infatti ricavarsi, né dai lavori preparatori della legge
anzidetta, che tacciono sul punto, né dalla natura della prestazione
professionale, che viene in rilievo nel presente giudizio. La
progettazione parziale delle opere architettoniche o di ingegneria -
ritiene la Corte di Cassazione - comporta lo studio della parte da
svolgere in rapporto all'opera complessiva, e così un impegno del
professionista, che può anche eccedere dai limiti del progetto; ma un
argomento del genere non varrebbe ancora a fugare i prospettati dubbi
di legittimità costituzionale, perché, si dice, esso interessa più o
meno da vicino, altre categorie professionali - in particolare quella
dei geometri, che esercita la sua attività nell'affine campo
dell'edilizia - in relazione alle quali il legislatore si è conformato
al regime del codice in tema di recesso, e non ha d'altra parte
stabilito, come nella specie, maggiorazioni di tariffa. Il contestato
aumento del 25% non si giustificherebbe nemmeno quale indennizzo per la
mancata realizzazione della piena capacità del professionista, o per
il vantaggio che al subentrante possa derivare dal giovarsi delle
prestazioni iniziali: e ciò, sempre per il rilievo che simili
esigenze, in linea di massima comuni a tutte le professioni, avrebbero
dovuto essere prese in considerazione anche nella disciplina delle
altre tariffe, mentre non lo sono state.
Così, in definitiva, il legislatore avrebbe, privilegiando una
categoria professionale a danno delle altre, travalicato dal legittimo
esercizio della sua discrezionalità; discrezionalità che pur gli
competeva, nella specie, di fronte a condizioni soggettive ed oggettive
da esso ritenute non eguali.
2. - Data l'identità della questione, i giudizi promossi con le
ordinanze in epigrafe vengono riuniti e congiuntamente decisi.
3. - Giova al corretto esame del presente caso qualche
considerazione di ordine preliminare. È dedotta in controversia quella
statuizione del censurato art. 18 della legge n. 143 del 1949, nella
quale è previsto l'aumento del 25% con riguardo alla valutazione del
compenso a percentuale: detto compenso va corrisposto sulla base delle
aliquote specificate nell'apposita tabella, annessa alla legge (tabella
B); ed è, precisamente, alla previsione tabellare, così individuata,
che si applica la contestata maggiorazione dell'onorario professionale.
La disposizione oggetto di censura concerne ogni ipotesi in cui,
com'è ivi detto, "le prestazioni del professionista non seguono lo
sviluppo completo dell'opera". Ciò accade, più esattamente, in due
distinti casi.
L'incarico conferito all'ingegnere o all'architetto può essere in
origine limitato ad alcuna soltanto delle funzioni che vanno dalla
compilazione del progetto sommario della costruzione (o degli altri
studi e calcolazioni di massima) fino alla liquidazione dei lavori, e
si trovano elencate nell'art. 19 della stessa legge n. 143. In tale
ultima norma è infatti detto quali operazioni sono comprese "nella
prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo
mandato".
L'altra ipotesi è configurata nel primo comma dell'art. 10, di cui
fa menzione lo stesso art. 18. Qui l'incarico diviene parziale, e come
tale considerato ai fini del previsto aumento sul compenso percentuale,
in quanto, anche se conferito in origine per la prestazione
complessiva, venga in seguito sospeso o revocato, "per qualsiasi
motivo", dal committente.
Ora, tutti e tre i provvedimenti di rimessione denunciano l'art.
18, limitatamente alla previsione del primo comma, che è la sola a
rilevare ai fini del presente giudizio, ma con riguardo all'intero
ambito di essa: e dunque, a prescindere dalla circostanza che nella
specie l'esecuzione parziale dell'opera sia dovuta alla limitazione
originaria o alla successiva revoca (o sospensione) dell'incarico
affidato al professionista. Infatti, nessun dubbio di legittimità
costituzionale è prospettato alla Corte per quanto concerne
l'assimilazione - così com'è prevista nella norma in esame - fra
l'uno e l'altro caso in cui, ricorrendo gli estremi di una mancata
prestazione complessiva del professionista, è fatto operare il
supplemento della tariffa. La lesione del principio di eguaglianza è
dedotta, come sopra si è visto, esclusivamente per il rilievo che vi
è, comunque, questa maggiorazione nel compenso dovuto secondo tabella.
Ma la questione non è fondata.
4. - Non si può, prima di tutto, ritenere che il legislatore abbia
nella specie ingiustificatamente derogato il disposto dell'art. 2237
del codice civile; né si può dunque convenire con i giudici
remittenti nel senso che la norma denunziata intacchi la posizione
riservata nel codice al committente, il quale receda dal contratto, e
privilegi al tempo stesso il trattamento dell'ingegnere o
dell'architetto ai danni di quante altre categorie professionali non
godano - se vi è recesso del cliente - di un pari aumento tariffario.
Una prima ed evidente insufficienza dell'argomento qui considerato sta
in ciò, che esso concernerebbe, se mai, la sola sfera del recesso, o
della limitazione sopravvenuta dell'incarico, mentre la questione
abbraccia ogni ipotesi in cui l'opera non è compiutamente realizzata.
Deve comunque aggiungersi - sempre in relazione all'asserita divergenza
fra la disciplina del caso ora considerato e lo schema dell'art. 2237
del codice civile - che non sussiste alcuna offesa al precetto
dell'art. 3 Cost.. Detta previsione del codice impone al cliente, che
recede dal contratto, di rimborsare al prestatore d'opera le spese
sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta. Il compenso del
professionista, se non è convenuto dalle parti, va poi determinato,
come vuole l'art. 2233 c.c., secondo tariffa. Se così è, la legge
che, a sua volta, stabilisce la tariffa con riguardo a ciascuna
categoria professionale, non deroga - o tanto meno contraddice -
all'art. 2237, bensì ne integra il disposto, in conformità al sistema
del codice. Viene quindi a cadere la premessa da cui la Corte di
Cassazione muove per avanzare l'ipotesi che, nel caso in esame, la
"disciplina particolare" della tariffa diverga, senza alcuna
giustificazione, dalla "disciplina ordinaria", quale sarebbe fissata,
nell'art. 2237 del codice civile, indiscriminatamente per tutta la
cerchia dei prestatori d'opera intellettuale. Il solo profilo della
specie che residua all'esame di questa Corte riguarda allora,
indipendentemente dalla testé citata disposizione del codice, la
disparità tra le tariffe professionali, che risulterebbe dalla
maggiorazione prevista per l'incarico parziale: tale disciplina è,
infatti, comunque denunciata davanti alla Corte, in quanto si assume
che il legislatore abbia privilegiato la categoria degli ingegneri e
degli architetti rispetto alle altre, con il risultato di offendere, in
punto di ragionevolezza, il precetto dell'art. 3 Cost.. Anche sotto
questo ultimo riflesso, tuttavia, la statuizione dell'art. 18 esce
indenne da censura.
5. - Gli stessi giudici remittenti non contestano che il
legislatore, nell'ordinare la materia dei compensi, potesse - di fronte
a condizioni oggettive e soggettive diverse - differenziare i regimi
tariffari a seconda della categoria professionale interessata. Il
principio di eguaglianza si assume leso, precisamente in quanto la
discriminazione fra la categoria degli ingegneri ed architetti e le
altre sarebbe andata oltre il ragionevole esercizio della
discrezionalità legislativa. Ora, un simile ordine di idee potrebbe
essere condiviso solo se la censurata maggiorazione del 25% non
trovasse rispondenza in quel che di peculiare l'opera professionale ha
nel caso di specie, o nel modo come essa si svolge. Ma la scelta del
legislatore non è certo viziata da una tale irrazionalità. Essa è
diretta a compensare il professionista per lo svantaggio che si
connette in ogni caso con la parzialità dell'incarico e si spiega in
ragione del fatto che, diversamente da quanto avviene di solito in
altre professioni, il mandato dell'ingegnere o dell'architetto è non
infrequentemente conferito solo per un qualche stadio della
progettazione, con esclusione della fase nella quale l'opera è
condotta a termine. Si può anche avvertire come la limitazione (o la
revoca o sospensione) dell'incarico non siano, nel caso che qui
interessa, necessariamente dovute a mancanza di fiducia nel
professionista, ma possano derivare da valutazioni di altro genere,
dettate soprattutto dalla convenienza economica del cliente: il quale,
per parte sua, tiene in conto l'entità della spesa che l'opera
comporta ed il tempo occorrente per realizzarla. L'aumento in questione
è stato, quindi, opportunamente disposto in vista delle particolari
esigenze che ineriscono alla disciplina della specie. Vi è, infatti,
uno specifico e rilevante interesse dell'ingegnere od architetto a
seguire lo sviluppo completo dell'opera; interesse, peraltro,
evidentemente distinto da quello proprio di qualsiasi professionista,
che aspiri ad un maggior volume di lavoro. Questo sotto un duplice
profilo:
a) un primo aspetto concerne la fedele esecuzione del progetto.
Siamo di fronte ad un'opera dell'ingegno, sulla quale l'ingegnere o
l'architetto vantano il diritto di autore, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, che non a caso la tariffa in discorso ha
richiamato, nell'art. 11, con l'aggiunta della seguente previsione:
"la tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti
approvati dal committente ed il loro sviluppo nell'esecuzione spetta
esclusivamente al progettista". A1 legislatore non è quindi sfuggito
che il mandato parziale, o la successiva sospensione dell'incarico,
hanno come conseguenza un nocumento per il professionista, almeno in
quanto gli precludono la possibilità di realizzare l'interesse alla
fedele esecuzione dell'opera nel modo che per lui sarebbe il più
vantaggioso e efficace: e cioè, con il sovraintendere direttamente
all'integrale compimento dei lavori.
b) L'altro profilo ha riguardo al valore delle singole e distinte
fasi in cui si articola lo svolgimento dell'opera, secondo le stesse
previsioni della tariffa. Ciascuna delle operazioni occorrenti
all'adempimento della serie completa delle prestazioni non è valutata
soltanto alla stregua del suo immediato e caratteristico risultato;
essa racchiude, altresì, un'utilità potenziale, che viene
concretamente in rilievo e si apprezza nei successivi stadi
dell'attività professionale. Il che, come osserva la difesa di parte
privata, è vero anche per la progettazione di massima, la cui
importanza risiede non tanto nella quantità del lavoro, alla quale del
resto corrisponde in tariffa una aliquota tabellare di ammontare
relativamente esiguo, quanto nella qualità, appunto, anche virtuale,
dell'impegno a quel punto già profuso dal professionista. Il progetto
esige, invero, l'intuizione e la soluzione dei fondamentali problemi
tecnico architettonici che condizionano il compimento dell'opera: e di
questa esso contiene, in nuce, i caratteri e gli eventuali pregi.
In conclusione: la maggiorazione del compenso per l'incarico
parziale, ha nella specie un sicuro e razionale nesso con la natura e
le modalità dell'opera prestata da ingegneri e architetti. La
statuizione censurata, si deve dunque ritenere, non integra gli estremi
di alcun arbitrario esercizio della discrezionalità, che spettava al
legislatore nel regolare la materia. Il risultato testé raggiunto
esime la Corte dall'indagare se e come le altre tariffe professionali
consentano che il compenso del prestatore d'opera sia maggiorato,
sempre nell'ipotesi della limitazione originaria o successiva
dell'incarico. Si tratta infatti - anche nel caso del geometra, su cui
la Corte di Cassazione ha fermato l'attenzione - di altre e diverse
categorie professionali: nelle quali, occorre precisare, la prestazione
d'opera non giunge mai a rivestire le peculiari caratteristiche
dell'attività dell'ingegnere o dell'architetto. D'altra parte, lo
stesso principio di eguaglianza esclude che situazioni non omogenee
debbano andar soggette ad identica disciplina. Non è, quindi, in
violazione di detto principio, che la previsione dedotta in giudizio
discrimina tra la tariffa stabilita nel presente caso e quelle delle
differenti altre categorie professionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe, dalla Corte
di Cassazione, dalla Corte di Appello di Potenza e dal Tribunale di
Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte