Sentenza n. 193/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), e dell'art. 273 del codice civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal tribunale per i
minorenni di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bigi
Silvana e Giadresco Lenelio, iscritta al n. 716 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 23 giugno 1986 dal tribunale per i
minorenni di Torino nel procedimento civile vertente tra Bencich
Daniela e Paste' Gianfranco, iscritta al n. 682 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione di Giadresco Lenelio, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il giudice relatore
Giovanni Conso;
Uditi l'avv. Mario Guttieres per Giadresco Lenelio e l'avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale per i minorenni di Bologna, dovendo decidere
sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della
paternità naturale, proposta da Bigi Silvana nei confronti di
Giadresco Lenelio, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione,
l'eccezione di legittimità costituzionale - sollevata dal convenuto
con parere favorevole del pubblico ministero - dell'art. 68 della
legge 4 maggio 1983, n.184, nella parte in cui, sostituendo l'art.
38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile,
ha disposto che tale azione " nel caso di minori" rientri nella
competenza del tribunale per i minorenni. Pertanto, sospeso il
processo, gli atti sono stati rimessi alla Corte costituzionale con
ordinanza emessa il 2 luglio 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.8, 1ª serie speciale, del 26 febbraio 1986.
Premesso che la rilevanza della questione sarebbe evidente, posto
che l'eventuale sentenza di accoglimento farebbe venir meno la
competenza del giudice a quo a decidere nel merito, la sua non
manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3 Cost. sarebbe
ravvisabile nella non giustificabile né ragionevole sottrazione
della competenza sull'azione di dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità naturale al giudice ordinario "nel caso di
minori".
Ad avviso del giudice a quo, l'accertamento della procreazione
sarebbe attinente ad un fatto biologico storico ed oggettivo, e, come
tale, da compiere secondo una identica deontologia giurisdizionale,
quale che sia l'età del procreato e senza che possano aver qualche
influenza le sue condizioni od esigenze psicologiche.
La previsione di un diverso giudice a seconda dell'età del
generato si risolverebbe in una disparità di trattamento fra i
soggetti nei confronti dei quali si procede. Quanto alla violazione
dell'art. 102 della Costituzione, si osserva che la disposizione
censurata, non trovando giustificazione nell'esigenza di riservare la
competenza in questione ad un organo specializzato in relazione alle
sue specifiche attitudini a conoscere di rapporti contraddistinti
dalla peculiarità del soggetto coinvolto, si risolverebbe nella
creazione di un giudice speciale.
Ove, poi, si dovesse ammettere che la scelta del legislatore in
favore del giudice minorile sia dovuta alla sua maggiore sensibilità
ed attenzione per i problemi del minore, potrebbe sorgere il dubbio
che l'attribuzione di competenza sia finalizzata ad una pronuncia
più favorevole al minore, con evidente violazione del principio di
eguaglianza.
Si afferma anche che il criticato mutamento di competenza non
potrebbe giustificarsi in vista dei provvedimenti da emettere, a
norma dell'art. 277, secondo comma, del codice civile, nell'interesse
dei figli, perché anche il giudice non minorile è abilitato ad
adottarli, ad esempio nel caso di separazione personale dei coniugi
(art. 155 del codice civile).
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il
convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gutierres, con atto
depositato in data 17 aprile 1986, sostenendo ed illustrando le
censure di costituzionalità proposte dal giudice a quo.
Le ragioni della ingiustificata disparità di trattamento vengono
individuate: a) nell'attribuzione della competenza in materia di
azione dichiarativa di uno status personae ad un giudice diverso - il
tribunale per i minorenni - da quello ordinariamente competente per i
giudizi in tale materia; b) nella diversità della disciplina
processuale quanto al giudice competente, a seconda che si tratti di
minorenne o di maggiorenne, diversità non riconducibile a possibili
effetti, nella specie inesistenti, della pronuncia, sulle condizioni
di vita del soggetto coinvolto; c) nella discriminazione tra figli
legittimi e figli naturali, in quanto le questioni di stato relative
ai primi rimangono nella competenza del giudice ordinariamente
competente, con più ampie garanzie difensive, mentre quelle
coinvolgenti i secondi sono deferite ad un giudice specializzato,
nonostante che la decisione non richieda attitudini speciali; d)
nella meno efficace tutela del diritto di difesa offerta dal
procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni rispetto a quello
previsto dinanzi ai giudici ordinariamente competenti.
In relazione al possibile contrasto della norma "impugnata" con
l'art. 102 della Costituzione, il convenuto ha ribadito le
argomentazioni proposte dal giudice a quo, affermando che la
determinazione della sussistenza di un rapporto di filiazione ha
carattere obbiettivo e, quindi, non può essere in alcun modo
influenzata dalla considerazione di speciali esigenze sociali o
psicologiche del minore. Pertanto, non si giustificherebbe sotto
alcun profilo la devoluzione della materia "in caso di minori" ad un
giudice diverso da quello che l'ordinamento assegna in via generale.
3. - Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri si è
costituito in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, con
atto d'intervento depositato il 18 marzo 1986, per sostenere
l'infondatezza della proposta questione.
Richiamato l'indirizzo seguito dal legislatore, condiviso anche di
recente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 1983, in
materia di minori coimputati con adulti, ed ispirato al princìpio
della competenza del giudice minorile in tutte le materie afferenti i
minori, l'Avvocatura osserva che è, bensì, vero che l'accertamento
della procreazione ha e deve avere carattere obiettivo, essendo
basato su un fatto storico, ma i suoi effetti sarebbero diversi a
seconda che il procreato sia maggiorenne ovvero minorenne. In
quest'ultimo caso, infatti, la sentenza, che ha gli stessi effetti
del riconoscimento, fa sorgere la potestà parentale in capo ai
soggetti dichiarati genitori.
Può darsi allora che debbano essere adottati provvedimenti a
tutela del figlio, come prevede lo stesso art. 277, secondo comma,
del codice civile, specie se, come non è improbabile, la persona
dichiarata contro la sua volontà genitore non è la più adatta a
prendersi cura del figlio. Ne conseguirebbe la piena logicità e
coerenza della "novella" del 1983, con la quale si è aggiunta alle
altre ipotesi di esclusione della competenza del giudice generale
anche l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità "in caso di minori".
L'Avvocatura si sofferma, poi, sull'art. 155 del codice civile,
richiamato nell'ordinanza di rimessione per sostenere che il
tribunale ordinario è per legge competente ad adottare, nel caso di
separazione personale dei coniugi, i provvedimenti necessari ai figli
anche minori. Va tenuto presente che la materia della separazione
appartiene in via generale al tribunale ordinario, mentre la
disciplina del riconoscimento e dell'insorgente potestà dei genitori
è attribuita in via generale al giudice minorile, quando si tratti
di minori. Onde non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di
istituire giudici speciali.
4. - In analogo procedimento intentato da Bencich Daniela nei
confronti di Paste' Gianfranco il tribunale per i minorenni di
Torino, vista l'eccezione sollevata dal convenuto e dal pubblico
ministero, ha rimesso alla Corte costituzionale, con ordinanza 23
giugno 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, 1ª serie
speciale, del 3 dicembre 1986, questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.184, nella parte
in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a
provvedere ai sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile,
"nel caso di minori", per violazione degli artt. 3 e 102 della
Costituzione;
b) dell'art. 273 del codice civile, nella parte in cui non
prevede che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità, per violazione dell'art. 3
della Costituzione.
5. - Quanto alla questione sub a), il giudice remittente svolge
considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle formulate dal
tribunale per i minorenni di Bologna, facendo leva sia sulla natura
obbiettiva del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità
o di maternità, sia sull'inesistenza di ambiti di valutazione nei
quali si possa tener conto delle particolari condizioni psicologiche
o sociali del minore.
Non troverebbe, dunque, giustificazione l'assegnazione della
relativa competenza ad un giudice diverso a seconda dell'età del
procreato, con violazione del princìpio di eguaglianza, e neppure la
deroga alla ordinaria competenza dei giudici operanti secondo il rito
ordinario, con possibile contrasto con il divieto di istituire
giudici speciali di cui all'art. 102 della Costituzione.
6. - Con la seconda questione si ritiene non manifestamente
infondato il dubbio circa il contrasto dell'art. 273 del codice
civile con l'art. 3 della Costituzione, osservandosi che la
disposizione non consente al giudice - "quanto meno nel giudizio
sulla ammissibilità dell'azione" - alcun apprezzamento circa la
sussistenza o no dell'interesse del minore alla dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità, a differenza da quanto
previsto dall'art. 250, quarto comma, del codice civile, a norma del
quale il giudice - cui sia richiesta una sentenza sostitutiva del
consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento - può
pronunciarsi negativamente, ove il riconoscimento da parte dell'altro
genitore non sia conforme agli interessi del minore.
Il giudice a quo muove dal rilievo che la sentenza dichiarativa
della paternità o della maternità produce gli stessi effetti del
riconoscimento (art. 277, primo comma, del codice civile ) e, quindi,
è ad essa equiparabile l'ipotesi nella quale venga emessa - ai sensi
dell'art. 250, quarto comma, del codice civile - una sentenza che
"tiene luogo del consenso mancante", quando il genitore, che ha già
riconosciuto, non presti il proprio consenso al riconoscimento da
parte dell'altro genitore ed il minore sia infrasedicenne. In
entrambi i casi la pronuncia del giudice determina l'attribuzione di
un genitore al minore, ma solo nel caso previsto dall'art. 273 del
codice civile il giudizio è vincolato alle risultanze obbiettive
dell'istruttoria, non essendo consentito di non dichiarare la
paternità o la maternità naturale, ove l'instaurazione del rapporto
di filiazione apparisse contraria agli interesssi del minore.
Riguardata sotto un diverso profilo, la normativa in esame
rivelerebbe l'esistenza di una presunzione assoluta, nel senso che
l'iniziativa del genitore che ha già riconosciuto il figlio
infrasedicenne, volta ad attribuirgli un secondo genitore, risponda
comunque all'interesse del figlio, mentre si ammette che il rifiuto
del medesimo genitore al riconoscimento anche da parte dell'altro
possa nuocere al minore, in quanto se ne prevede il superamento con
la pronuncia del giudice, solo a séguito di specifica valutazione.
Quanto alla rilevanza, si osserva che, ove la questione venisse
accolta, la decisione del tribunale potrebbe prescindere dai
risultati istruttori acquisiti.
7. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con atto depositato il 23 dicembre 1986.
Con riguardo alla questione concernente l'art. 68 della legge n.
184 del 1983, si prospetta un possibile difetto di rilevanza, "ove si
ritenesse il problema della competenza insuscettibile di riesame"
dopo la positiva conclusione - come è avvenuto nella fattispecie del
giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità: l'orientamento della giurisprudenza della
Corte di cassazione sarebbe appunto in tal senso.
Quanto al merito della questione sollevata in riferimento all'art.
3 Cost., anche in questo caso si pone in evidenza che l'insorgere in
capo al convenuto della potestà di genitore rende la fattispecie non
equiparabile all'ipotesi in cui il figlio sia maggiorenne.
L'Avvocatura non manca, poi, di osservare che - ove dovesse
ritenersi fondata la questione, proposta con la medesima ordinanza,
riguardo alla mancata valutazione dell'interesse del minore -
l'attribuzione della competenza per i provvedimenti in questione al
tribunale per i minorenni si rivelerebbe sotto ogni profilo
giustificata.
Anche a proposito della pretesa illegittimità dell'art. 273 del
codice civile, nella parte in cui non consente di valutare
l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o
maternità, l'avvocatura dello Stato avanza perplessità sulla
rilevanza, atteso che l'eccezione risulta proposta in una fase
successiva alla positiva conclusione del giudizio sull'ammissibilità
dell'azione, nell'ambito della quale dovrebbe trovare spazio (come
sembra ritenere anche il giudice a quo) la valutazione ritenuta
illegittimamente preclusa.
Si osserva, inoltre, che la questione peccherebbe di concretezza
poiché - con riguardo al caso di specie - non viene espressa alcuna
valutazione negativa circa l'interesse del minore all'accertamento
della procreazione. Ove si consideri, anzi, che l'iniziale resistenza
del convenuto si è, alla fine, convertita in remissione a giustizia,
non appare - né viene indicato - alcun elemento tale da indurre il
giudice a quo ad una decisione negativa basata sulla considerazione,
ove consentita, dell'interesse del minore.
Nel merito non sussisterebbe alcuna violazione del princìpio di
eguaglianza.
L'oggetto ed i presupposti dei due procedimenti disciplinati dagli
artt. 250 e segg. e 269 e segg. del codice civile debbono, infatti,
essere tenuti distinti. Nel primo il giudice è chiamato a surrogare
con la propria pronuncia il consenso mancante del primo genitore,
rendendo possibile il riconoscimento da parte dell'altro, evento che,
tuttavia, conserva i caratteri di fatto spontaneo e stragiudiziale
suscettibile di impugnazione per difetto di veridicità. Nel secondo
il giudice è chiamato ad accertare se nella realtà dei fatti tra il
convenuto ed il minore esiste il dedotto rapporto di filiazione.
Inoltre, mentre la mancata autorizzazione al riconoscimento non
impedisce al figlio, pervenuto ai sedici anni, di assentire al
riconoscimento, la pronuncia negativa sulla richiesta di declaratoria
giudiziale di paternità o di maternità ha effetto preclusivo.
Non va nemmeno trascurato che, secondo il nostro ordinamento, il
riconoscimento della prole naturale costituisce un diritto-dovere del
genitore (art. 30 della Costituzione).
L'Avvocatura osserva, infine, che la valutazione dell'interesse
del minore è omessa anche nell'ipotesi in cui il genitore che ha
già riconosciuto non si opponga al riconoscimento da parte
dell'altro; e tale valutazione è pure omessa in occasione del
riconoscimento spontaneo dell'infrasedicenne da parte del primo
genitore.
8. - Alla pubblica udienza del 24 marzo 1987, le parti hanno
ribadito le rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in esame sottopongono all'esame della Corte
questioni di legittimità costituzionale parzialmente coincidenti: i
relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - Una prima questione, comune ad entrambe le ordinanze, ha per
oggetto, con riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione
congiuntamente richiamati, l'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.
184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella
parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a
provvedere ai sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile
"nel caso di minori". A tale questione il tribunale per i minorenni
di Torino ne affianca un'altra, avente per oggetto, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'art. 273 del codice civile, nella
parte in cui non prevede che si valuti l'interesse del minore alla
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale ai
sensi dell'art. 269 del codice civile.
3. - Poiché l'accoglimento della seconda questione potrebbe
riflettersi sulle sorti dell'altra, nel senso che, una volta
riconosciuta la necessità di valutare l'interesse del minore alla
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, la
relativa competenza del tribunale per i minorenni verrebbe a
risultare comunque giustificata, è la questione avente per oggetto
l'attuale testo dell'art. 273 del codice civile, quale sostituito ad
opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del
diritto di famiglia), a dover essere affrontata per prima.
4. - Tale questione è, peraltro, inammissibile.
Due le eccezioni sollevate in proposito dall'avvocatura dello
Stato, sotto il profilo del difetto di rilevanza della
questione. La prima in quanto la valutazione dell'interesse del
minore "dovrebbe intervenire, in ipotesi, nel giudizio
preliminare di ammissibilità dell'azione" di paternità o di
maternità naturale, mentre nella specie la questione "è stata
sollevata nel giudizio di merito, dopo l'avvenuta conclusione del
giudizio preliminare di ammissibilità", ed addirittura - si potrebbe
aggiungere - una volta esaurite le indagini sul fatto della
procreazione. La seconda in quanto la questione, non nascendo "da
alcuna specifica valutazione di specie" e, quindi, nulla dicendo
sulla non rispondenza all'interesse del minore "in caso di avvenuto
accertamento del fatto naturale della procreazione", avrebbe
carattere di astrattezza.
Ma un assorbente profilo di inammissibilità emerge con più
immediata evidenza dalla stessa motivazione sulla rilevanza della
questione, quale prospettata dal giudice a quo. Mentre, infatti,
l'ordinanza di rimessione riconosce in via preliminare che "il
diritto-dovere per il giudice minorile di tenere in conto l'interesse
del minore" dovrebbe porsi "quanto meno nel giudizio sulla
ammissibilità dell'azione", la questione viene sollevata in
coincidenza con un momento, per giunta notevolmente avanzato, del
giudizio di merito, con evidente contraddittorietà della motivazione
sulla rilevanza.
5. - Quanto all'altra questione, comune alle due ordinanze, una
precisazione si impone, prima di affrontarne il merito, al fine di
una più puntuale individuazione dei relativi estremi.
Al di là dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il solo
ad essere menzionato in entrambi i dispositivi, il dubbio di
legittimità costituzionale investe il primo comma dell'art. 38 delle
disposizioni di attuazione del codice civile (regio decreto 30 marzo
1942, n. 318), che l'art. 68 della legge n. 184 del 1983 è appunto
venuto a sostituire nei seguenti termini: "Sono di competenza del
tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli
84,90,171,194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317- bis, 330,
332, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori
dall'art. 269, primo comma, del codice civile".
Poiché l'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice
civile era già stato oggetto di una precedente, ed in tale occasione
integrale, sostituzione ad opera dell'art. 22 della legge 19 maggio
1975, n. 151, la portata dell'ultima innovazione emerge chiaramente
dal raffronto con il testo introdotto dalla legge n. 151 del 1975. In
quella versione, il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di
attuazione del codice civile risultava così formulato: "Sono di
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264,
316, 317- bis, 330, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
civile". Ad esso è stato, dunque, aggiunto l'inciso "nonché nel
caso di minori dall'articolo 269, primo comma", proprio la parte,
cioè, che rappresenta l'oggetto della questione in esame.
Alla scelta legislativa sottostante a questa aggiunta entrambe le
ordinanze - che esattamente stimano " la propria competenza
determinata dalla minore età del figlio" - muovono l'addebito di una
intrinseca "irragionevolezza", causa, al tempo stesso, di non
giustificabili diseguaglianze con situazioni similari: il tutto in
violazione non solo dell'art. 3, ma anche dell'art. 102 della
Costituzione, in quanto l'attribuire ad un giudice specializzato una
competenza priva di giustificazione significherebbe "impiegarlo come
'giudice speciale'".
6. - La questione è infondata sia sotto l'uno sia sotto l'altro
dei profili denunciati.
L'irragionevolezza intrinseca della norma che attribuisce al
tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare la paternità o
la maternità naturale nei confronti di un minore deriverebbe dalla
constatazione che tale declaratoria "richiede al giudice un
accertamento sulla genitura assolutamente indifferente al dato
estrinseco costituito dall'età del generato", essendo l'accertamento
stesso "attinente a un fatto biologico storico e oggettivo", senza
alcun condizionamento alle esigenze psicologiche del procreato.
Anche a condividere tale assunto, non ne discenderebbe
ineluttabilmente la conclusione che ne vorrebbero trarre i giudici a
quibus. Non si debbono, infatti, sottovalutare gli altri, più
particolari, poteri demandati al giudice quando l'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale
riguardi un minore, poteri questi ben confacenti al tribunale per i
minorenni, nell'ottica della sua specializzazione ai sensi dell'art.
102 della Costituzione.
La necessità del consenso del minore per promuovere o per
proseguire l'azione (art. 273, secondo comma, del
codice civile), qualora egli abbia compiuto l'età di sedici anni,
implica che il giudice verifichi la validità della relativa
dichiarazione. A sua volta, l'art. 277, secondo comma, del codice
civile stabilisce che "Il giudice può anche dare i
provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi
patrimoniali di lui", provvedimenti particolarmente delicati, specie
in ordine all'istruzione e all'educazione del minore,
stante la coattività della dichiarazione giudiziale. Infine, nella
stessa legge 4 maggio 1983, n. 184, cui risale la modifica in
discussione, viene dato, mediante il disposto dell'art. 11, ultimo
comma, opportuno risalto al problema degli eventuali rapporti
dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità naturale con le procedure di adozione.
Il contenuto e la portata di questi più particolari poteri
valgono, nello stesso tempo, a dimostrare che le lamentate
diseguaglianze con azioni similari di competenza del tribunale
ordinario non possono certamente dirsi prive di qualsiasi
giustificazione al punto di apparire palesemente arbitrarie.
Per quanto riguarda la diseguaglianza presente "all'interno della
stessa azione", nel senso che la domanda di dichiarazione giudiziale
di paternità o di maternità naturale deve essere rivolta a giudici
diversi, secondo che concerna un maggiorenne o un minorenne, è
proprio il complesso dei poteri dianzi ricordati, ovviamente senza
riscontro quando si tratti di un maggiorenne, a fornirne sufficiente
ragione.
Anche per quanto concerne la diseguaglianza che contrappone
l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità naturale ad altre azioni in materia di status, sempre
demandate al tribunale ordinario, vale l'obiezione che in ordine a
queste ultime non esistono previsioni corrispondenti né all'art. 277
del codice civile né all'art. 11, ultimo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184. Ma, più ancora, va rilevato come la contrapposizione
criticamente prospettata coinvolga situazioni non omogenee.
Al riguardo non è senza significato che gli stessi giudici a
quibus divergano nell'additare quella che sarebbe l'azione
"perfettamente simmetrica" all'azione per la dichiarazione giudiziale
di paternità o di maternità naturale e, quindi, il suo
"corrispondente in negativo": l'uno (tribunale per i minorenni di
Bologna) la ravvisa nell'impugnazione del riconoscimento per difetto
di veridicità, regolata dall'art. 263 del codice civile, e l'altro
(tribunale per i minorenni di Torino) nell'azione per il
disconoscimento di paternità o di maternità, regolata, per i
profili che qui interessano, dagli artt. 235 e 244 del codice civile.
Il vero è che ogni azione in materia di status ha caratteristiche e
modalità sue tipiche, in correlazione alla specificità delle
condizioni di fatto poste a base delle fattispecie sostanziali
rispettivamente configurate ed in vista delle finalità da ciascuna
perseguite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 273 del codice civile, quale sostituito ad
opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del
diritto di famiglia), nella parte in cui non prevede che si valuti
l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o
di maternità naturale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza
23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682 del 1986);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo
1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e
disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera
dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui
dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ai
sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile "nel caso di
minori", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della
Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con ordinanza
2 luglio 1985 (reg. ord. n. 716 del 1985) e dal tribunale per i
minorenni di Torino con ordinanza 23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682
del 1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte