Sentenza n. 194/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1970 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2r.d.l. 511/1946
- art. 8legge 604/1966
usata come parametro
citata
- art. 3Licenziamenti individuali
- art. 2r.d. 12/1941
- art. 132r.d. 12/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, del r.d. legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle
guarentigie della magistratura; degli artt. 132 a 136 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario; e dell'art. 8, primo
comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti
individuali, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1969 dal pretore di Legnano nel
procedimento penale a carico di Frisoli Romeo, iscritta al n. 135 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;
2) ordinanza emessa il 31 marzo 1969 dal pretore di Cassino nel
procedimento civile vertente tra Di Lauro Francesco e la società
SILCA, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;
3) ordinanze emesse il 10 dicembre 1969 dal pretore di Torino nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Borrello Italo e la
società Motta e tra D'Oria Susanna e la società RIFF, iscritte ai nn.
29 e 30 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della società SILCA;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Carlo Fornario, per la società SILCA, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in epigrafe del pretore di Legnano in data 20
febbraio 1969 è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma primo, del r.d. legislativo 31
maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, e con le due
ordinanze, pure in epigrafe, del pretore di Torino in data 10 dicembre
1969 è stata sollevata questione sullo stesso articolo e sugli artt.
132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento
giudiziario.
Nell'ordinanza del pretore di Legnano viene esaminata
preliminarmente la questione attinente alla stessa proponibilità delle
sollevate censure, stante che la VII delle disposizioni transitorie e
finali della Costituzione stabilisce che, fino a quando non sia emanata
la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, continuano ad applicarsi
le norme precedenti. Tale questione preliminare viene però risolta dal
giudice a quo nel senso della proponibilità, perché le numerose,
sebbene parziali, riforme introdotte nel vecchio ordinamento ne
avrebbero
mutato l'intera struttura. Sì che non potrebbe dirsi più in vigore
l'ordinamento anteriore.
Nelle ordinanze si deduce poi che le norme impugnate, col limitare
la guarentigia della inamovibilità ai soli magistrati con grado non
inferiore a giudice, ed escludendola quindi per gli uditori con
funzioni e per gli aggiunti giudiziari, contrasterebbero con gli artt.
107 e 106 della Costituzione, sancente il primo che i magistrati sono
inamovibili e il secondo che essi sono nominati con concorso.
Si deduce infine nelle stesse ordinanze che le questioni, oltre a
non essere manifestamente infondate, siano altresì rilevanti nei
relativi giudizi, perché essi proponenti, per rivestire la qualifica
di uditori giudiziari con funzioni, e non godere perciò della
inamovibilità, difetterebbero di un requisito attinente alla regolare
costituzione dell'organo giudiziario, con possibili conseguenze
invalidanti il rapporto processuale.
2. - Con le stesse ordinanze del pretore di Torino e con altra,
pure in epigrafe, del pretore di Cassino, viene poi proposta questione
di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, della legge 15
luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali.
Nelle dette ordinanze si deduce che, in caso di licenziamento
riconosciuto attuato senza che ricorra una giusta causa e un
giustificato motivo, la facoltà concessa al datore di lavoro, di
riassumere il lavoratore licenziato, o, in mancanza, di pagargli una
indennità, contrasterebbe con l'art. 3, comma primo, della
Costituzione perché concede tale facoltà, implicante una scelta, a
una sola delle parti e, segnatamente, a quella che versa in illicito,
per aver violato la legge.
La stessa norma censurata, sempre secondo le ordinanze, sarebbe
inoltre contraria all'art. 4, comma primo, e 35 della Costituzione
perché, non garantendo in ogni caso la riassunzione del lavoratore,
non assicurerebbe la conservazione del posto e non tutelerebbe quindi
il lavoro.
Nell'ordinanza del pretore di Torino si sostiene altresì che il
citato art. 8 violerebbe anche l'art. 41 della Costituzione, in quanto
consentirebbe che l'attività economica, in mancanza di riassunzione
del lavoratore illegittimamente licenziato, si svolga in contrasto con
l'utilità sociale.
3. - Nei giudizi avanti la Corte si è costituita per il Presidente
del Consiglio, con atti 10 giugno 1969 e 24 marzo 1970, l'Avvocatura
dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni relative
all'ordinamento giudiziario siano dichiarate inammissibili per difetto
di rilevanza, perché le così dette guarentigie non attengono alla
nomina e alle altre condizioni di capacità del giudice, che hanno
peso, ai fini della validità degli atti processuali, ma riguardano
solo il suo stato giuridico, la cui normativa nel processo non rileva.
Subordinatamente l'Avvocatura sostiene l'infondatezza delle
questioni sollevate.
Per quanto concerne poi le questioni attinenti l'art. 8 della legge
sui licenziamenti individuali, l'Avvocatura ha concluso per la
infondatezza, assumendo che l'assunta violazione dell'art. 3, comma
primo, non sussiste, perché nel contratto di lavoro non vi è
situazione di eguaglianza tra le posizioni soggettive del datore di
lavoro e del lavoratore.
Non sussiste poi la violazione degli artt. 4 e 35, comma primo,
perché la legge 604 del 1966 rappresenta certamente una migliore
tutela del lavoratore rispetto alla situazione preesistente, il che
basta per ritenere le sue norme conformi alla Costituzione.
Né infine sussiste, sempre secondo l'Avvocatura, la violazione
dell'art. 41, comma secondo, perché questa norma, vietando che
l'attività economica possa svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale, implica una valutazione afferente gli scopi e i risultati
dell'impresa e non la condotta dell'imprenditore in rapporto ai fatti
organizzativi dell'azienda.
4. - Nel giudizio promosso dal pretore di Cassino si è altresì
costituita avanti la corte la S.p.a. SILCA, la quale, con deduzioni del
2 luglio 1969, ha chiesto che la proposta questione di legittimità
costituzionale venga dichiarata non fondata, perché la facoltà
consentita al datore di lavoro, di non riassumere il lavoratore e di
pagargli l'indennità, ottempererebbe alla necessità di evitare che al
datore di lavoro sia imposto un lavoratore non gradito e non violerebbe
il diritto del lavoratore e la sua libertà di cercare altro posto di
lavoro, giacché, secondo la giurisprudenza prevalente ritiene, la
scelta tra il ripristino dell'anteriore rapporto e il pagamento
dell'indennità compete a lui non meno che al datore di lavoro.
All'udienza le parti costituite sono comparse e si sono rimesse
alle conclusioni scritte. Considerato in diritto :
Stante la parziale identità dell'oggetto delle questioni
sollevate, le cause vengono riunite e decise con unica sentenza.
1. - Con le citate ordinanze del pretore di Legnano e del pretore
di Torino sono state proposte questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma primo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, e 132 a
136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, perché conferiscono la
guarentigia della inamovibilità ai soli magistrati di grado non
inferiore a giudice.
Tale limitazione, importante la esclusione da detta guarentigia
degli uditori e degli aggiunti giudiziari, è sembrata ai suddetti
pretori - che hanno la qualifica di uditori giudiziari con funzioni -
illegittima sul piano costituzionale, come contraria alle norme degli
artt. 107 e 106 della Costituzione, i quali stabiliscono, il primo, che
i magistrati sono inamovibili, e il secondo, che le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
Nelle ordinanze viene sollevato in via preliminare il dubbio sulla
stessa proponibilità di questioni di costituzionalità sulle norme
dell'ordinamento giudiziario anteriori alla Costituzione, stante che la
VII delle disposizioni transitorie e finali della stessa stabilisce che
quelle norme debbono continuare ad osservarsi fino a quando non sia
emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con
la Costituzione.
La Corte, uniformandosi alla sua giurisprudenza (v. da ultimo sent.
n. 80 del 1970), concorda col parere dei proponenti che quel dubbio
debba risolversi negativamente, in quanto deve ritenersi che le molte
disposizioni sinora emanate dal legislatore in parziale riforma di
numerose parti dell'anteriore ordinamento giudiziario, hanno modificato
l'intero contesto di esso, anche nelle parti residue direttamente non
investite, sì che non può considerarsi più operante l'implicito
divieto sorgente dalla VII disposizione circa l'esame della
costituzionalità delle norme dell'ordinamento anteriore.
2. - Nelle stesse ordinanze la rilevanza viene giustificata con la
considerazione che la guarentigia della inamovibilità atterrebbe alla
"regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione" e la sua
mancanza determinerebbe perciò " possibili conseguenze invalidanti il
rapporto processuale".
La Corte, confermando la sua costante giurisprudenza sulla
appartenenza al giudice a quo del giudizio di rilevanza, purché
sufficientemente motivato, osserva come, nel caso, quel giudizio, ben
lungi dall'essere sufficiente nella sua motivazione, si appalesa prima
facie errato.
Invero, le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione
giudiziaria - e di cui, nel caso, viene, per altro, denunciata non
l'attualità, ma solo la potenzialità di un'eventuale lesione -
attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di
tale funzione e, se violate, trovano i rimedi giurisdizionali che la
legge ha all'uopo predisposti. Esse non interferiscono in alcun modo
"nella regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione" in
un determinato processo, le cui norme regolatrici attengono invece
alla capacità di essere giudice in quel processo e si riferiscono
alla sua nomina, regolare assunzione dell'ufficio, assenza di
incompatibilità, ecc. Solo alla violazione di tali norme gli artt.
158 del codice di procedura civile e 185 n. 1 del codice di procedura
penale devesi intendere riconnettano la sanzione della nullità dei
provvedimenti del giudice e non a quelle che attengono al suo stato
giuridico e intorno alle quali non si può controvertere finché non si
assuma l'esistenza di una violazione e non si investa del caso l'organo
competente a giudicare della legittimità del provvedimento
amministrativo col quale la violazione stessa sarebbe stata consumata.
Le eccezioni di costituzionalità come sopra proposte devono essere
dichiarate pertanto inammissibili per difetto di rilevanza.
3. - Con le stesse ordinanze del pretore di Torino con altra citata
in epigrafe del pretore di Cassino, viene poi proposta la questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 8, comma
primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti
individuali, con riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 35 e 41,
comma secondo, della Costituzione.
Tale norma, la quale dispone che, in caso di licenziamento attuato
non per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è
tenuto a riassumere il prestatore di lavoro o, in mancanza, a
risarcirgli il danno versandogli una indennità, sarebbe illegittima
perché configurerebbe la possibilità di due soluzioni e, tra di esse,
renderebbe arbitra della scelta una sola delle parti, con violazione
del principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
Inoltre, la stessa norma sarebbe illegittima perché, consentendo,
in alternativa della riassunzione, il pagamento di un'indennità, non
assicurerebbe la conservazione del posto, e quindi non garantirebbe
sufficientemente il lavoro, e ciò con violazione degli artt. 4, comma
primo, e 35, comma primo, della Costituzione che ne assicurano la
tutela; ed infine perché, consentendo che il licenziamento, anche
illegittimo, conservi la sua efficacia, pur dando luogo al
risarcimento, ammetterebbe che l'iniziativa economica, nonostante il
divieto di cui all'art. 41, comma secondo, della Costituzione, si
svolga, nel caso, in contrasto con l'utilità sociale.
Le questioni sono infondate.
4. - La norma la quale ammette che il datore di lavoro, con la sua
stessa inerzia, finisca per operare la scelta di mantenere fermo il
licenziamento, benché illegittimo, restando obbligato soltanto alla
indennità, non può ritenersi contraria alla Costituzione.
Questa affermazione, che non ha un valore assoluto, assume
consistenza ove la disposizione dell'art. 8 si inquadri nella vicenda
della normativa relativa al recesso dal contratto di lavoro dell'uno e
dell'altro contraente.
Si è partiti dalla recedibilità ad nutum per entrambi, giusta il
disposto dell'art. 2118 del codice civile e, passando per l'art. 8
della legge n. 604 del 1966, si è ora pervenuti alla più efficiente
tutela dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei
lavoratori), in forza del quale è concesso al lavoratore
illegittimamente licenziato, oltre l'indennità, l'equivalente
economico della riassunzione, e cioè il pagamento della retribuzione
dalla data della sentenza a quella della sua (eventuale) reintegrazione
effettiva nel posto.
Questa Corte, nella sentenza n. 45 del 1965, ritenne non
costituziorialmente illegittima la norma dell'art. 2118 del codice
civile, pur affermando che i principi cui si ispira l'art. 4 della
Costituzione esprimono l'esigenza di un contenimento della libertà del
recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi
dell'ampliamento della tutela del lavoratore, quanto alla conservazione
del posto di lavoro.
L'attuazione di questi principi resta tuttavia affidata alla
discrezionalità del legislatore ordinario, quanto alla scelta dei
tempi e dei modi, in rapporto ovviamente alla situazione economica
generale.
Ora l'art. 8 di cui si tratta, avendo limitato il diritto al
recesso del datore di lavoro, prima illimitato, ai casi di giusta causa
e giustificato motivo, e sancito, in mancanza di riassunzione del
lavoratore, il pagamento in suo favore di una indennità, non può non
dirsi attuazione della norma costituzionale soltanto perché di tale
attuazione è espressione iniziale e non completa. Il che, stante la
discrezionalità, come sopra da ammettersi per il legislatore, di dare
applicazione a quei principi anche con gradualità, basta per escludere
la incostituzionalità di quella disposizione.
5. - Né, ad orientare diversamente il giudizio della Corte,
valgono i rilievi contenuti nelle ordinanze circa la ingiustizia cui
condurrebbe la norma che, si sostiene, escluderebbe l'obbligo del
pagamento dell'indennità, nel caso che il ripristino del rapporto di
lavoro non possa aver luogo per causa non imputabile al datore di
lavoro.
La Corte esclude che tali inconvenienti possano verificarsi ove si
ritenga - come deve ritenersi perché la norma conservi la riconosciuta
conformità ai principi costituzionali - che il pagamento della
indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e
lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a
nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò
abbia a verificarsi.
6. - Le sopra esposte considerazioni dimostrano che la questione è
infondata anche in riferimento all'art. 3 e all'art. 41 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma primo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sulle
guarentigie della magistratura, e 132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12, sull'ordinamento giudiziario, proposte dai pretori di Legnano e
di Torino in riferimento agli artt. 107 e 106 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, della legge 15
luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, proposta con
ordinanze dei pretori di Torino e di Cassino in riferimento agli artt.
3, comma primo, 4, comma primo, 35, comma primo, e 41, comma secondo,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte