Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, terzo

comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Roma nel

procedimento vertente tra la s.p.a. Banco di Santo Spirito e la

Curatela del Fallimento della s.r.l. Cave del Sud, iscritta al n. 724

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a Banca di Roma;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che a seguito di dichiarazione tardiva di credito

dell'Esattoria delle imposte dirette di Pontecorvo, che chiedeva di

essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della

società Cave del Sud S.r.l. per la complessiva somma di 74.571.640

per ratei di imposta ILOR ed IRPEG relativamente all'anno 1982, somma

questa comprensiva di interessi già maturati, il Tribunale di Roma

con sentenza del 3 agosto 1989 ammetteva, tra l'altro, in via

chirografaria, anziché in sede privilegiata, il credito per gli

interessi maturati fino alla data della domanda di insinuazione;

che in relazione (tra l'altro) a tale punto della decisione

l'Esattoria proponeva appello, insistendo per l'ammissione in sede

privilegiata degli interessi sui crediti suddetti;

che l'adita Corte d'appello nel corso del giudizio di gravame ha

sollevato (con ordinanza del 9 febbraio 1993) questione incidentale

di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. -

degli artt. 54, comma 3, e 55, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267

(legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'estensione del

diritto di prelazione agli interessi garantiti da privilegio nei

limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c.;

che ad avviso della Corte rimettente vi sarebbe un

ingiustificato trattamento deteriore riservato ai crediti

privilegiati rispetto ai crediti garantiti da pegno od ipoteca in

quanto per questi ultimi l'estensione della causa di prelazione agli

interessi sui crediti garantiti è generalizzata, mentre per i primi

è limitata (in caso di fallimento od altra procedura concorsuale)

soltanto ad alcuni crediti privilegiati (crediti di lavoro ovvero di

cooperative di produzione e lavoro);

che si è costituita la Banca di Roma S.p.A., quale successore

dell'Esattoria del Comune di Pontecorvo, chiedendo che la questione

sia dichiarata non fondata come già ritenuto con sentenza n. 350 del

1993 emessa a seguito di analoga ordinanza del medesimo giudice

rimettente;

Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata - con

riferimento al medesimo parametro - la questione di costituzionalità

dell'art. 54, comma 3, cit. non essendo irragionevole la diversità

di trattamento, nelle procedure concorsuali, degli interessi relativi

ai crediti privilegiati in genere (maturati fino alla dichiarazione

di fallimento) rispetto a quelli relativi a crediti assistiti da

pegno od ipoteca, mentre l'estensione del privilegio anche agli

interessi è stata operata da questa Corte esclusivamente per i

crediti di lavoro per la ritenuta violazione dell'art. 36 Cost.

(sent. n. 350/93 cit.);

che da una parte la Corte rimettente non prospetta alcun

argomento nuovo e diverso da quelli già valutati nella suddetta

pronuncia;

che d'altra parte analoga ratio decidendi sussiste anche per gli

interessi sui crediti privilegiati maturati dopo la dichiarazione di

fallimento ex art. 55, comma 1, cit.;

che quindi la questione di costituzionalità, riferita sia

all'una che all'altra norma censurata, è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli art. 54, comma 3, e 55, comma 1, r.d. 16 marzo

1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte