Sentenza n. 195/2002
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/05/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 32Processo penale minorile
- art. 22legge 63/2001
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato
dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di
diversi procedimenti penali, con ordinanze dei Giudici dell'udienza
preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo in data
24 aprile 2001, di Salerno in data 23 aprile 2001, di Palermo in data
25 maggio 2001, di Reggio Calabria in data 6 giugno 2001,
rispettivamente iscritte ai nn. 556, 565, 756 e 787 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 32, 39 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 24 aprile 2001 (r.o. n. 556 del 2001) il
giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di
Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 104 e 111,
quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1
marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova
in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111
della Costituzione), "nella parte in cui non prevede che in caso di
contumacia o irreperibilità dell'imputato il giudice possa,
nell'interesse preminente dello stesso, comunque emettere sentenza di
proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen. ovvero sentenza di
proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per
irrilevanza del fatto".
Il giudice a quo premette: che procede nei confronti di un
imputato, minorenne all'epoca dei fatti, per il reato di furto
aggravato ai sensi dell'art. 61, numero 2, cod. pen; che il reato,
commesso nel 1997, è divenuto procedibile a querela per effetto
dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205; che non risulta
proposta querela e che pertanto dovrebbe emettersi sentenza di
improcedibilità ex art. 425 cod. proc. pen., ma tale pronuncia è
impedita dalla contumacia dell'imputato.
Per effetto delle modifiche recate dall'art. 22 della legge n. 63
del 2001, l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988 prevede infatti, al
comma 1, che nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della
discussione, il giudice debba chiedere all'imputato se consente alla
definizione del processo in quella stessa fase - salvo che il
consenso sia stato validamente prestato in precedenza - e, quindi,
possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti
dall'art. 425 cod. proc. pen., o per concessione del perdono
giudiziale o per irrilevanza del fatto, solo se il consenso risulti
prestato.
Con la conseguenza che, allorché l'imputato sia contumace - come
nel giudizio a quo - ovvero sia legittimamente assente o irreperibile
e non presti perciò il consenso alla definizione del processo, il
giudice dell'udienza preliminare non può in alcun caso prosciogliere
il minore.
Ad avviso del rimettente, l'impossibilità di pronunciare
sentenza di non luogo a procedere nel preminente ed obiettivo
interesse del minore, in assenza del suo consenso, violerebbe
l'art. 10 Cost., ponendosi in contrasto con l'art. 3 della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge
27 maggio 1991, n. 176, secondo cui in tutte le decisioni relative ai
fanciulli deve essere ritenuto preminente l'interesse del minore. Non
si può infatti dubitare - prosegue il giudice a quo - che sia
interesse preminente del minore evitare la sottoposizione a un
dibattimento affatto inutile, tanto più che le esigenze difensive
dell'imputato minorenne sono comunque garantite dalla ampia
possibilità riconosciutagli, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 77 del 1993, di proporre opposizione alle sentenze
di proscioglimento che presuppongono un accertamento di
responsabilità.
La norma censurata violerebbe inoltre: l'art. 104 Cost.,
esautorando "di fatto l'autonomia della funzione giurisdizionale del
giudice minorile"; l'art. 3 Cost., per l'illogica disparità di
trattamento degli imputati minorenni rispetto ai maggiorenni, per i
quali il giudice dell'udienza preliminare ben può emettere sentenza
di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. senza necessità
di alcun consenso; l'art. 111, quarto comma, Cost., dal momento che,
in relazione ai casi in cui l'imputato eserciti il suo diritto di
rimanere contumace o sia irreperibile, non prevede "le ipotesi di
"impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita"
che rendono possibile la formazione della prova in assenza di
contraddittorio".
2. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, come modificato
dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, sono state sollevate: con
ordinanza del 23 aprile 2001 (r.o. n. 565 del 2001) dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Salerno;
con ordinanza del 25 maggio 2001 (r.o. n. 756 del 2001) da altro
giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di
Palermo; con ordinanza del 6 giugno 2001 (r.o. n. 787 del 2001) dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di
Reggio Calabria.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni
di Salerno, che procede nei confronti di un minorenne straniero,
irreperibile, per il reato di tentato furto monoaggravato, divenuto
improcedibile per difetto di querela, ritiene che la disciplina
secondo cui il proscioglimento del minorenne è subordinato al suo
consenso violi l'art. 3 Cost., per irragionevolezza e disparità di
trattamento rispetto agli imputati adulti, sulla base di censure del
tutto simili a quelle svolte, anche con riferimento agli altri
parametri, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Palermo.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni
di Palermo, nell'ordinanza iscritta al n. 756 del r.o. del 2001
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del
d.P.R. n. 448 del 1988:
nella parte in cui prevede che il giudice dell'udienza
preliminare possa "emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425
c.p.p. solo dopo avere acquisito il consenso dell'imputato alla
definizione del procedimento dell'udienza preliminare", in
riferimento agli artt. 3, 10, 101 Cost.
nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza
preliminare possa "emettere sentenza di proscioglimento per
concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto quando
risulta preminente l'interesse del minore anche senza l'acquisizione
del consenso dell'imputato alla definizione del procedimento
all'udienza preliminare", in riferimento agli artt. 10 e 101 Cost.,
e "nella parte in cui non prevede che il giudice possa
emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p., ovvero per
concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, nei
confronti dell'imputato contumace, ovvero irreperibile per
"l'impossibilità di natura oggettiva ad acquisire il consenso alla
definizione del procedimento all'udienza preliminare", in riferimento
all'art. 111 Cost.
In fatto, e quanto alla rilevanza, il rimettente premette che i
reati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio sono tutti
procedibili a querela e che, pur essendo state acquisite in udienza
preliminare la remissione della querela a suo tempo presentata e
l'accettazione della remissione ad opera dell'imputato, non può
pronunciare sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto
per remissione di querela, a causa della contumacia dell'imputato e
della conseguente mancata prestazione del consenso.
Nel merito, il rimettente svolge censure analoghe a quelle
prospettate nella ordinanza n. 556 del 2001, riferendo tuttavia alla
violazione dell'art. 101 Cost. gli argomenti spesi nella precedente
ordinanza in relazione all'art. 104 Cost. ed estendendo le censure
concernenti l'irragionevolezza della disciplina censurata al
raffronto con la perdurante possibilità di emettere, anche senza il
consenso dell'imputato, sentenza di proscioglimento per irrilevanza
del fatto nel corso delle indagini preliminari, ex art. 27, commi 1 e
2, del d.P.R. n. 448 del 1988.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni
di Reggio Calabria ritiene che l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988,
"nella parte in cui prevede che il consenso dell'imputato costituisce
un presupposto indefettibile per la definizione del processo a carico
di minorenni nella fase dell'udienza preliminare", violi gli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 111, secondo
comma, Cost.
Ad avviso del rimettente la questione, prospettata dal difensore
dell'imputata che, a conclusione della discussione in udienza
preliminare, aveva chiesto il proscioglimento della sua assistita nel
merito o, in subordine, per irrilevanza del fatto, è rilevante in
quanto l'imputata, contumace, non ha, neppure in precedenza, prestato
il consenso per la definizione del processo nella fase dell'udienza
preliminare: in tale situazione la disposizione censurata
precluderebbe ogni possibilità di pronunciare sentenza di
proscioglimento con una delle formule indicate dal difensore nel
procedimento a quo.
Nel merito, il rimettente rileva che la rigida disciplina
introdotta dalla legge n. 63 del 2001 nell'art. 32, comma 1, del
d.P.R. n. 448 del 1988 comporta che, ove l'imputato non presti il suo
consenso (perché contumace o assente), il giudice dell'udienza
preliminare non può emettere sentenza di proscioglimento e deve
disporre il rinvio a giudizio del minore anche quando ricorrano gli
estremi per una pronuncia liberatoria nel merito o per motivi di
rito. La scelta di garantire comunque il pieno contraddittorio si
risolve quindi nel "paradosso [...] di provocare la dialettica
dibattimentale anche nelle ipotesi in cui l'imputato potrebbe
ottenere - come nel caso in argomento - una formula (sicuramente più
favorevole) di proscioglimento".
La disciplina censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24,
31 e 111, secondo comma, Cost., in quanto:
si pone, irragionevolmente, "a detrimento delle finalità
deflative" dell'udienza preliminare, nonché, "più in generale, di
quelle educative (vedasi l'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988
n. 448) perseguite dal processo penale minorile", privilegiando "la
tutela delle mere strategie tecnico-difensive individuali (che
potrebbero appieno esplicarsi nella successiva fase processuale) a
discapito della possibilità di un'immediata fuoriuscita dal circuito
penale";
prevede, per le ipotesi di proscioglimento di cui al comma 1
dell'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988, la necessità di un consenso
che con assoluta incongruenza non è invece richiesto nel caso di
condanna alla pena pecuniaria o a una sanzione sostitutiva,
disciplinato dal comma 2 del medesimo articolo che, in apparenza,
pare richiedere la sola richiesta del pubblico ministero;
determina una disparità di trattamento legata all'età,
ingiustificata e irragionevole rispetto agli adulti, che possono
essere prosciolti ex art. 425 cod. proc. pen. a prescindere dal fatto
che abbiano prestato il loro consenso;
rende inapplicabile al processo minorile l'art. 129 cod.
proc. pen., che consentirebbe di eludere il rigoroso limite previsto
dall'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 quando venga
riconosciuta la sussistenza di determinate cause di non punibilità;
è in contrasto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.P.R.,
che parrebbe invece attribuire al giudice, nel corso dell'udienza
preliminare, il potere di pronunciare anche d'ufficio, e quindi senza
il preventivo consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto, è in palese contrasto con il
principio della ragionevole durata del processo, che nelle ipotesi
prospettate di mancata acquisizione del consenso avrebbe uno sviluppo
dibattimentale affatto superfluo.
3. - Nei giudizi relativi alle questioni sollevate con le
ordinanze iscritte ai numeri 556, 756 e 787 del r.o. del 2001 è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate. Considerato in diritto
1. - Con quattro ordinanze sostanzialmente analoghe, sia pure in
riferimento a parametri costituzionali non sempre coincidenti, i
giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale
dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo
2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale in materia di formazione e valutazione della prova in
attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della
Costituzione), nella parte in cui non prevede che il giudice
dell'udienza preliminare, in caso di contumacia o irreperibilità
dell'imputato, possa emettere sentenza di non luogo a procedere ex
art. 425 del codice di procedura penale, ovvero per concessione del
perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, anche in assenza del
consenso dell'imputato alla definizione del processo nell'udienza
preliminare.
Le questioni sono sollevate nell'ambito di procedimenti nei
confronti di imputati per i quali ad avviso dei rimettenti sussistono
gli estremi di una sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., in
particolare, di sentenza di non luogo a procedere per difetto di
querela (r.o. n. 556 del 2001 e n. 565 del 2001), per essere il reato
estinto per remissione di querela (r.o. n. 756 del 2001), o, nel
merito, con formula pienamente liberatoria (r.o. n. 787 del 2001).
Risultano pertanto prive di rilevanza le censure circa la non
adottabilità di sentenze di non luogo a procedere per concessione
del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, in quanto
prospettate in via ipotetica (r.o. nn. 556, 565 e 756 del 2001) o
meramente subordinata (r.o. n. 787 del 2001).
Sotto un primo aspetto, la disciplina censurata si porrebbe in
contrasto: con l'art. 3 Cost. a cagione della ingiustificata
disparità di trattamento degli imputati minorenni rispetto a
quelli maggiorenni, per i quali non è richiesto analogo consenso ai
fini della definizione del processo nell'udienza preliminare, e
dell'intrinseca irragionevolezza di una disposizione che preclude la
rapida fuoruscita dal processo del minore sol perché è contumace o
irreperibile; con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto irragionevolmente
impone il rinvio a giudizio dell'imputato minorenne contumace o
irreperibile che potrebbe invece essere prosciolto nel merito, mentre
il consenso non è richiesto, a norma del comma 2 del medesimo
art. 32, ai fini della pronuncia di sentenza di condanna a pena
pecuniaria o sanzione sostitutiva.
Sotto un diverso profilo, la disciplina censurata violerebbe
l'art. 10 Cost., perché irragionevolmente preclude di dare
applicazione al principio di cui all'art. 3 della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991,
n. 176, secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli deve
essere ritenuto preminente l'interesse del minore, nel caso di specie
quello di evitare di essere sottoposto ad un dibattimento del tutto
inutile, nonché l'art. 31 Cost., in quanto vanifica le esigenze
deflative dell'udienza preliminare minorile e le finalità educative
del processo nei confronti dei minorenni, privilegiando "strategie
tecnico-difensive individuali [...] a discapito della possibilità di
una rapida fuoruscita dal circuito penale".
Vengono evocati anche gli artt. 101 e 104 Cost., in quanto
l'imposizione del consenso quale condizione per la pronuncia della
sentenza di non luogo a procedere violerebbe i principi
dell'esclusiva soggezione del giudice alla legge, ovvero
dell'autonomia delle funzioni giurisdizionali.
Infine, viene richiamato l'art. 111 Cost., sotto il duplice
profilo del contrasto con il principio della ragionevole durata del
processo (secondo comma), in quanto la mancata acquisizione del
consenso comporterebbe uno sviluppo dibattimentale assolutamente
superfluo, e della omessa previsione, tra le ipotesi di deroga alla
formazione della prova in contraddittorio per "impossibilità di
natura oggettiva" (quarto comma), del caso in cui l'imputato eserciti
il diritto di rimanere contumace ovvero sia irreperibile.
Poiché tutte le ordinanze hanno per oggetto la medesima
questione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi.
2. - La questione, nei limiti precisati, è fondata.
3. - Anche prima delle modifiche introdotte dall'art. 22 della
legge n. 63 del 2001, l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988 era stato
oggetto di reiterati interventi legislativi e di questa Corte,
direttamente collegati ai peculiari connotati dell'udienza
preliminare nel processo minorile, caratterizzata dai più incisivi
poteri riconosciuti al giudice ai fini della definizione del processo
in tale fase. In particolare, a differenza che nel processo
ordinario, nell'udienza preliminare minorile il giudice ha la
possibilità di emettere sentenza di non luogo a procedere per
concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, di
disporre la sospensione del processo con messa alla prova e di
dichiarare, in esito al periodo di prova, l'estinzione del reato, di
pronunciare ex art. 32, comma 3, su richiesta del pubblico ministero,
sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o
una sanzione sostitutiva, avverso la quale l'imputato o il difensore
munito di procura speciale può proporre opposizione, chiedendo il
giudizio dinanzi al tribunale.
Su questo tessuto caratterizzato da un'ampia sfera di poteri
decisori, che abilitano il giudice dell'udienza preliminare minorile
a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio (v. sentenze n. 290
del 1998 e n. 311 del 1997) altrimenti riservate al giudice del
dibattimento, è intervenuta la sentenza n. 77 del 1993, con la quale
questa Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3,
in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione
sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è
necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale),
ovvero è "logicamente postulata" (sentenza di non luogo a procedere
per difetto di imputabilita).
Alla stregua di tale decisione, nei confronti delle sentenze di
non luogo a procedere che presuppongono un accertamento di
responsabilità pronunciate a norma dell'art. 32, comma 1, l'imputato
può dunque proporre opposizione, con l'effetto che nel giudizio di
opposizione il tribunale per i minorenni deve provvedere a revocare,
a norma dell'art. 32-bis comma 4, le predette sentenze.
La disciplina dell'udienza preliminare minorile è stata poi
modificata dalla legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell'art. 32
la disposizione censurata, che rende necessario il consenso
dell'imputato perché il processo possa essere definito in tale fase.
Il consenso diviene così condizione per la pronuncia di tutte le
sentenze di non luogo a procedere previste dall'art. 425 cod. proc.
pen., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza
del fatto.
4. - Con la menzionata sentenza n. 77 del 1993 questa Corte aveva
operato un bilanciamento tra l'esigenza di una rapida fuoruscita
dell'imputato minorenne dal circuito processuale, espressa dalla
vasta sfera dei poteri decisionali riconosciuti al giudice
dell'udienza preliminare minorile ai fini di evitare la fase
dibattimentale, e quella di garantire al minore le più complete
opportunità difensive connesse alla formazione della prova nel
contraddittorio tra le parti in dibattimento anche in caso di
pronuncia di sentenza di non luogo a procedere che presuppone un
accertamento di responsabilità.
Il delicato equilibrio tra queste opposte esigenze è stato
alterato dalle modifiche introdotte nell'art. 32, comma 1, dalla
legge n. 63 del 2001: il potere riconosciuto all'imputato minorenne
di non consentire alla definizione anticipata del processo
nell'udienza preliminare comporta che il giudice, ove il consenso
venga negato, o non venga prestato perché l'imputato è contumace o
irreperibile, debba emettere decreto che dispone il giudizio anche
nel caso in cui avrebbe altrimenti pronunciato una sentenza di non
luogo a procedere nel merito con formula ampiamente liberatoria o,
comunque, tale da non postulare alcun accertamento di responsabilità
dell'imputato (ad esempio, per difetto di una condizione di
procedibilità o per remissione di querela).
Ne emerge una disciplina intrinsecamente priva di ragionevolezza,
che vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto
dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una
immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo
dibattimentale assolutamente superfluo, non funzionale all'esercizio
del diritto di difesa, posto che, tra l'altro, l'imputato non
potrebbe comunque ottenere in dibattimento una formula di
proscioglimento più vantaggiosa.
I profili di contrasto con l'art. 3 Cost. debbono evidentemente
essere apprezzati con riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost. e
agli indirizzi espressi dalla convenzione sui diritti del fanciullo,
nei quali trova fondamento la tutela del preminente interesse del
minore ad una rapida uscita dal processo (v., ex plurimis sentenze
n. 433 del 1997, n. 250 del 1991 e ordinanza n. 103 del 1997), sempre
che, ovviamente, tale finalità non comporti il sacrificio delle
garanzie defensionali.
5. - Va pertanto dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 31,
secondo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 32,
comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui, in
mancanza di consenso dell'imputato, preclude al giudice di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere che - come nei casi,
oggetto dei giudizi a quibus di difetto o di remissione della querela
ovvero di sussistenza delle condizioni per una sentenza di
proscioglimento ampiamente liberatoria - non presuppone un
accertamento di responsabilità.
Rimangono così assorbite le censure riferite agli altri
parametri costituzionali evocati dai rimettenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1,
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato
dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui, in
mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un
accertamento di responsabilità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte