Sentenza n. 196/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 636/1972
- art. 26d.P.R. 636/1972
- art. 40d.P.R. 636/1972
- art. 9d.P.R. 636/1972
- art. 12d.P.R. 636/1972
- art. 2d.P.R. 636/1972
- art. 3d.P.R. 636/1972
- art. 39d.P.R. 636/1972
- art. 35d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 111Costituzione
- art. 24d.P.R. 636/1972
- art. 102d.P.R. 636/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) promossi con le ordinanze emesse dalla Commissione
Tributaria di 1 grado di Rovereto il 26 novembre 1974, dalla
Commissione tributaria di l grado di Avezzano il 12 febbraio 1976,
dalla Commissione Tributaria di 2 grado di Ravenna il 3 dicembre 1975
(dieci ordinanze), dalla Commissione tributaria di 2 grado di Lucca il
15 maggio 1976, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Bolzano il
29 aprile 1976, dalla Commissione Tributaria di 20 grado di Udine il 22
maggio 1976, dalla Commissione Tributaria di 2 grado di Salerno il 15
marzo 1976, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Lucera il 21
febbraio 1975, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Verbania il
26 novembre 1975, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Terni il
16 novembre 1977, dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Pesaro il
19 gennaio 1978, dalla Commissione Tributaria di 2 grado di Lucca il 28
novembre 1978 e dalla Commissione Tributaria di Alessandria il 3
febbraio 1979, rispettivamente iscritte al n. 337 del registro
ordinanze 1975, ai nn. 351, da 367 a 376, 561, 608, 609, 647 e 656 del
registro ordinanze 1976, ai nn. 15 e 184 del registro ordinanze 1977,
ai nn. 297 e 391 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 274 e 355 del
registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 242 del 1975, nn. 158, 260, 300, 321, e 333 del 1976,
nn. 51 e 148 del 1977, nn. 250 e 300 del 1978 e nn. 168 e 182 del 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi gli avvocati dello Stato Giuseppe Angelini Rota e Giovanni
Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con dieci ordinanze emesse il 3 dicembre 1975, la Commissione
tributaria di 2 grado di Ravenna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'intero decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso
tributario") per contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI
disposizione transitoria, e con l'art. 24 della Costituzione; degli
artt. 25, 26 e 40 dello stesso d.P.R. n. 636/1972, per quanto attiene
"al rapporto fra le Commissioni ed il giudice ordinario con particolare
riferimento all'impugnabilità delle decisioni delle Commissioni di 2
grado", per difformità del decreto delegato rispetto ai principi e
criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione e quindi con
l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, n. 14 della legge 9 ottobre
1971, n. 825, nonché per contrasto con gli artt. 111, 3 e 24 della
Costituzione; degli artt. 2, 3 e 9 dello stesso d.P.R. n. 636/1972,
quanto alla scelta dei componenti ed alla formazione delle Commissioni,
per contrasto con l'art. 108 della Costituzione; degli artt. 35 e 39 di
detto d.P.R., quanto all'istruzione probatoria davanti alle
Commissioni, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La prima questione investe la qualifica da attribuire alle
commissioni istituite dal d.P.R. n. 636/1972: se, infatti, si trattasse
di organi amministrativi, sorgerebbe contrasto con l'art. 24, primo
comma, Cost. in quanto il contribuente sarebbe obbligato ad adire le
commissioni di 1 e 2 grado prima di scegliere tra il ricorso alla
Commissione centrale o alla Corte di appello e, nel caso di decisione
della Commissione centrale, di proporre ricorso in Cassazione. Nel caso
invece che le commissioni fossero organi giurisdizionali potrebbe
ravvisarsi contrasto con le norme della Costituzione che vietano la
creazione di nuovi organi giurisdizionali speciali.
Parimenti sarebbe non conforme a Costituzione il sistema
d'impugnazione delle decisioni delle Commissioni di 2 grado, in quanto
l'esclusione dell'impugnativa dinanzi alla Cassazione delle questioni
relative a semplice valutazione estimativa prevista dall'art. 40,
contrasterebbe con l'art. 111; inoltre la previsione della possibilità
di adire la Corte d'appello solo dopo decorso il termine per ricorrere
alla Commissione centrale, contrasterebbe con l'art. 10, n. 14, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 nonché, tenendo conto sia dei mezzi di
acquisizione delle prove nell'una e nell'altra sede, sia della
composizione della Commissione centrale, con l'art. 24 della
Costituzione.
La composizione delle commissioni tributarie, sarebbe, a sua volta,
in contrasto con l'art. 108 Cost. per poter essere le commissioni di 1
e 2 grado presiedute anche da Intendenti di finanza o da Intendenti
aggiunti di finanza a riposo e composte, quanto a metà dei componenti
da persone designate da province e comuni i quali hanno un loro diretto
interesse dato che sono destinatari di una aliquota del gettito
tributario e, quanto all'altra metà dei componenti, eventualmente
sulla base di elenchi formati dall'Amministrazione finanziaria e,
pertanto, da persone strettamente collegate ad una delle parti del
procedimento tributario.
Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio
dei ministri, deducendo l'irrilevanza di alcune questioni e comunque
l'infondatezza di tutte.
In particolare, in relazione alla prima questione, nelle deduzioni
depositate si rileva che la natura giurisdizionale delle commissioni,
pure secondo il precedente ordinamento, non sembra ormai potersi
revocare in dubbio, dopo che questa Corte con la sentenza del 27
dicembre 1974, n. 287, si è espressamente pronunciata al riguardo,
sicché la dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione non
sussiste, così come prospettata in relazione alla natura
amministrativa delle commissioni tributarie.
Ma anche il dedotto contrasto con l'art. 102 Cost. non sussiste,
avendo la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 287 del
1974, già dimostrato il contrario.
Quanto alle altre questioni se ne deduce l'irrilevanza nel giudizio
a quo, riferendosi a norme in esso non applicabili. Quanto al merito,
circa le censure relative alla composizione delle commissioni
tributarie, nelle note depositate si osserva che il requisito
dell'indipendenza, per i giudici speciali, non deve necessariamente
valutarsi con lo stesso metro previsto per i giudici ordinari, giacché
"la sua regolamentazione propone problemi diversi... e non consente
uniformità, dovendo adeguarsi alla varietà di giurisdizione" (Sent.
n. 108/1962).
E poiché la specialità della giurisdizione tributaria trova
giustificazione anche nell'esigenza che la decisione delle liti sia
affidata a persone particolarmente qualificate nello specifico settore,
le norme relative alla indicazione delle categorie, nelle quali deve
essere operata la scelta dei componenti delle commissioni, si
presentano aderenti ai principi costituzionali.
Il principio dell'indipendenza, inoltre, opera sul piano
dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale deve potersi
svolgere senza vincoli di dipendenza rispetto alla autorità che
delibera la nomina. E tale indipendenza, nella specie, è in concreto
assicurata sia con la previsione della nomina a tempo indeterminato
(art. 10), sia con un'ampia indicazione dei casi di incompatibilità
(art. 5), espressamente estesi a tutti coloro che, come amministratori
o funzionari siano interessati alle vicende degli accertamenti
tributari (art. 5, lettere d, e, g, i), sia, infine, con l'attribuzione
del potere di nomina ad organi estranei all'Amministrazione finanziaria
(artt. 2, 3 e 9) rispetto alla quale, quindi, non si vede in qual modo
i nominati potrebbero sentirsi vincolati, così da indursi a non
compiere correttamente il dovere proprio di ogni giudice, ribadito
dall'art. 10 del decreto delegato in esame, di indirizzare la propria
funzione "unicamente alla applicazione della legge in base
all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni
considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte ".
Le stesse considerazioni valgono anche per quanto concerne la
previsione della nomina di membri delle commissioni di 1 e di 2 grado
tra persone indicate in elenchi forniti dalle province, dai comuni e
dall'Amministrazione finanziaria.
Con altra ordinanza emessa il 26 novembre 1974, la Commissione
tributaria di 1 grado di Rovereto, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 24
della Costituzione, degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, nelle parti in cui non consentono di disporre consulenze tecniche
d'ufficio, non prevedono la partecipazione degli interessati alle
operazioni peritali degli organi tecnici dello Stato disposte dalle
Commissioni tributarie, non prevedono il rimborso del costo degli
accessi per i membri di dette Commissioni ed escludono la ripetibilità
delle spese processuali da parte del contribuente nei confronti
dell'Amministrazione soccombente.
Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo che non sussiste violazione degli artt. 76 e 77 Cost.
in relazione ai principi fissati dalla legge di delegazione 9 ottobre
1971, n. 825, in quanto il divieto di disporre consulenze tecniche non
incide sull'autonomia e l'indipendenza delle Commissioni tributarie.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, è in armonia con detti principi
la possibilità attribuita alle Commissioni tributarie dall'art. 35,
comma secondo, di chiedere apposite relazioni ad organi tecnici
dell'Amministrazione dello Stato, possibilità che è correlata alla
facoltà spettante al contribuente, a norma dello stesso secondo comma
dell'art. 35, di presentare una relazione sottoscritta da
professionista o da esperto, cosicché il giudice tributario può
valutare imparzialmente le relazioni tecniche nel contraddittorio fra
le parti.
Per le stesse ragioni non sussisterebbe la denunciata violazione,
in relazione alla mancata possibilità di disporre consulenze tecniche,
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché tale mancata
possibilità non determina una disparità di trattamento, in
considerazione anche di una necessaria differenziazione del processo
tributario innanzi alle Commissioni rispetto all'ordinario processo
civile né determina una violazione dei diritti di difesa.
Gli indicati artt. 3 e 24 della Costituzione non appaiono nemmeno
violati - secondo l'Avvocatura - per la ritenuta impossibilità, in
punto di fatto, per le Commissioni tributarie, di compiere accessi, non
essendo sufficiente, ad escludere l'esercizio del potere, espressamente
attribuito alle Commissioni dall'art. 35, primo comma, del testo
normativo in discussione, di effettuare tali accessi, la mancata
previsione dei mezzi atti a far fronte alle spese occorrenti per le
dette indagini ispettive.
Né, infine, i principi posti negli artt. 3 e 24 della Costituzione
sarebbero violati in conseguenza della esclusione, ai sensi dell'art.
39 del d.P.R. n. 636/1972, della applicazione, per il processo
tributario innanzi alle Commissioni, degli artt. da 90 a 97 cod. proc.
civ., relativi alla responsabilità delle parti per spese e danni
processuali.
Tale esclusione sarebbe infatti giustificata dalla particolare
natura e struttura del processo tributario, nel quale, fra l'altro, sia
per la maggiore semplicità di forme, sia perché non vi trova
applicazione il rigido criterio dell'onere della prova, i contribuenti
sono posti in grado di agire senza la necessità di assistenza di
tecnici del diritto.
L'Avvocatura dello Stato ha concluso, pertanto, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
Con altra ordinanza, emessa il 21 febbraio 1975, la Commissione
tributaria di 1 grado di Lucera, ritenuto di dover disporre un
accertamento tecnico, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dello
stesso art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto tale
norma, limitando per le Commissioni tributarie la facoltà di scelta
dei propri ausiliari tecnici "nell'ambito dell'Amministrazione dello
Stato che è parte nel procedimento tributario", violerebbe il
principio dell'indipendenza del giudice.
Si è costituito dinanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1976 anche la Commissione
tributaria di 1 grado di Avezzano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
in quanto non prevedono la possibilità di nominare consulenti tecnici
fra quelli iscritti negli appositi albi, non prevedono il
contraddittorio e la partecipazione del contribuente alle operazioni
peritali.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito davanti a
questa Corte anche in tale giudizio, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata per le stesse ragioni esposte negli altri
giudizi analoghi, sopra riportate.
Questioni in parte analoghe alle precedenti sono state sollevate
dalla Commissione tributaria di 2 grado di Udine con ordinanza 22
maggio 1976, con la quale è stata dedotta la illegittimità
costituzionale degli artt. 12, 35 e 39 del d.P.R. n. 636/1972, in
riferimento agli artt. 24, 36, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione.
In tale ordinanza si deduce che il sistema retributivo dei membri delle
Commissioni, determina un conflitto d'interessi tra la parte e le
persone dei componenti la Commissione ed è in contrasto con l'art. 36
della Costituzione e con l'art. 97 in quanto non tiene in conto
l'attività effettivamente prestata dai giudici per la decisione della
causa.
Tale normativa, secondo l'ordinanza della detta Commissione
tributaria di 2 grado di Udine, contrasterebbe anche con gli artt. 113,
101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione, "nella
parte in cui dispone che i compensi dei componenti le Commissioni siano
determinati da una delle parti, anziché dal legislatore, ed in maniera
indipendente dal lavoro effettivamente prestato ed, in particolare,
nella parte in cui, trattandosi di attività assimilabile ad attività
professionale, non stabilisce che la Commissione provvede a liquidare
il compenso in base a tariffa, a simiglianza dei notai ed, in attesa di
apposita normazione da parte del legislatore, in base alla tabella per
questi in vigore, applicata per analogia".
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi, ha chiesto
che anche tale questione sia dichiarata non fondata. Altra questione
analoga alla precedente è stata sollevata dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Verbania, con ordinanza emessa il 26 novembre 1975 nella
quale è stata dedotta, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della
Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636.
Questioni simili alle precedenti sono state sollevate pure dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Salerno, con ordinanza emessa il
15 maggio 1976; dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, con
due ordinanze emesse il 29 aprile 1976; dalla Commissione tributaria di
2 grado di Lucca, con ordinanza emessa il 15 maggio 1976; dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Terni con ordinanza emessa il 16
novembre 1977; dalla Commissione tributaria di 1 grado di Pesaro con
ordinanza emessa il 18 gennaio 1978, dalla Commissione tributaria di 2
grado di Lucca con ordinanza emessa il 28 novembre 1978; dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria con ordinanza emessa
il 3 febbraio 1979.
Anche nei giudizi di legittimità costituzionale promossi con tali
ordinanze si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le
ordinanze di cui in epigrafe hanno tutte ad oggetto la disciplina del
contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova
disciplina del contenzioso tributario") e sollevano questioni in gran
parte identiche: i relativi giudizi, pertanto, possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - La prima delle questioni predette, sollevata dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Ravenna con dieci ordinanze del tutto
identiche (nn. 367 a 376 r.o. 1976) ha ad oggetto ancora una volta la
natura giuridica delle commissioni tributarie prevedute dal citato
d.P.R. n. 636/1972.
Assume la commissione tributaria predetta che se tali commissioni
hanno natura di organi amministrativi si avrebbe violazione dell'art.
24 primo comma, Cost., in quanto il contribuente è obbligato ad
esperire un ricorso amministrativo prima di scegliere fra il ricorso
alla commissione tributaria centrale o alla Corte d'appello; se,
invece, le stesse commissioni hanno natura giurisdizionale si avrebbe
violazione dell'art. 102, secondo comma, e della disposizione VI
transitoria Cost.
Questa Corte ha già avuto occasione di occuparsi del problema
concernente la natura giuridica delle commissioni tributarie previste
dal d.P.R. n. 636/1972 e con la sentenza n. 287 del 1974 ha affermato
la loro natura giurisdizionale. Con la successiva sentenza n. 215 del
1976 questa medesima Corte ha escluso che la istituzione delle nuove
commissioni tributarie comporti violazione dell'art. 102, secondo
comma, e della disposizione VI transitoria della Costituzione.
Le ordinanze in epigrafe non aggiungono nulla a quanto questa Corte
ebbe ad esporre in ordine ai problemi predetti: ne consegue che le
questioni sollevate con le ripetute ordinanze vanno dichiarate
manifestamente infondate.
3. - Una seconda questione di legittimità costituzionale
(sollevata dalle stesse ordinanze della commissione tributaria di 2
grado di Ravenna di cui si è fatto cenno) concerne in particolare gli
artt. 25, 26 e 40 del d.P.R. n. 636/1972, i quali, ad avviso di detta
commissione, potrebbero violare gli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed il
principio contenuto nell'art. 10, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n.
825 ("Delega al Governo per la riforma tributaria"), sia in quanto
sarebbe escluso il ricorso diretto alla Corte di cassazione contro le
pronuncie emesse dalle commissioni tributarie di 2 grado per le
questioni di estimazione semplice sia in quanto il citato n. 14
dell'art. 10, non avrebbe potuto avere l'intendimento di imporre ai
soggetti interessati la possibilità di avvalersi del mezzo di "difesa
più ampia" (il ricorso per cassazione) solo a seguito dell'esercizio
di un mezzo più ristretto.
La questione è palesemente irrilevante nei giudizi pendenti
dinanzi al giudice a quo: le norme denunciate hanno ad oggetto la
disciplina delle impugnazioni delle pronuncie emesse dalle commissioni
tributarie di 2 grado e, quindi, toccando una fase processuale
logicamente e temporalmente successiva oltre che eventuale, non possono
in alcun modo incidere sul giudizio che deve essere emesso dalle stesse
commissioni di 2 grado.
4. - Una terza questione di legittimità costituzionale (sollevata
sempre dalle citate ordinanze della commissione tributaria di 2 grado
di Ravenna) tocca la composizione delle commissioni tributarie ed
investe gli artt. 2, 3 e 9 del d.P.R. n. 636/1972.
Essa si articola in due profili, il primo dei quali attiene alla
composizione della commissione tributaria centrale (art. 9, cit. d.P.R.
n. 636). Ma sotto questo aspetto la questione è anch'essa palesemente
irrilevante, perché, come la questione di cui al n. 3, investe una
fase del giudizio successivo a quella che si svolge dinanzi alle
commissioni di 2 grado.
Non altrettanto, invece, è da dire per il secondo profilo che ha
ad oggetto la composizione delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado,
e cioè gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 636: queste disposizioni, ad
avviso del giudice a quo, sarebbero in contrasto con l'art. 108,
secondo comma, Cost., in base al quale "la legge assicura la
indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali... e degli
estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia".
La violazione del principio di indipendenza consisterebbe nel fatto
che le commissioni tributarie di 1 e 2 grado sarebbero presiedute dagli
intendenti di finanza e composte per una metà da persone scelte fra
quelle designate dalle Province e dai Comuni e per l'altra metà da
persone scelte in elenchi formati dagli intendenti di finanza: pertanto
da un lato una parte dei giudici viene designata da enti pubblici
(Comuni e Province) che sono interessati alla materia, in quanto
destinatari di aliquote di imposte, e dall'altra si avrebbe uno stretto
collegamento fra il potere esecutivo, che è parte nel procedimento, e
l'organo giudicante, il quale non si troverebbe in posizione di
neutralità.
Per questo aspetto la questione non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte, nelle numerose occasioni nelle
quali ha avuto modo di occuparsi della indipendenza dei giudici
speciali, ha affermato che la indipendenza stessa va cercata piuttosto
nei modi con i quali si svolge la funzione che non in quelli
concernenti la nomina dei membri (sentenza n. 1/1967) e che per aversi
la indipendenza dell'organo occorre che questo sia immune da vincoli i
quali comportino una soggezione formale o sostanziale da altri, che vi
sia inamovibilità e possibilità di sottrarsi alle risultanze
emergenti dagli atti di ufficio della stessa Amministrazione (sentenze
nn. 121/1970 e 128/1974).
Si è poi anche affermato, a proposito degli estranei alle
magistrature che appartengano a sezioni specializzate, che essi ben
possono essere voci di determinate esigenze locali, purché, una volta
assunti alla carica e chiamati a riflettere sugli interessi generali
del settore risultino sottratti a situazioni di soggezione verso l'ente
di provenienza, sì da consentire la obiettiva applicazione della legge
(sentenza n. 108/1962).
Infine si è detto ancora (sentenza n. 103/1964) che non è
incostituzionale la norma la quale affida la scelta dei componenti le
commissioni tributarie delle quali si trattava ad un organo
amministrativo (nella specie l'intendente di finanza) su designazione
del comune, dato che il primo aveva facoltà di scelta nell'ambito
delle designazioni.
Ciò premesso occorre ora vedere il complesso delle disposizioni
contenute a tale riguardo nel d.P.R. n. 636, disposizioni che il
giudice a quo non sempre cita esattamente.
A norma dell'art. 2, quarto comma, presidenti sia delle commissioni
di 1 grado sia delle loro sezioni possono essere soltanto magistrati,
ordinari od amministrativi, in servizio od a riposo, od anche
intendenti di finanza: ma questi ultimi devono essere stati già
collocati a riposo, sicché non sono in rapporto di servizio con
l'Amministrazione statale.
Quanto ai componenti le commissioni di 1 grado, una metà di essi
(quinto comma del cit. art. 2) è scelta fra persone designate dai
consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione; l'altra
metà (sesto comma) è scelta "anche" (e cioè non esclusivamente) in
base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria: al
presidente del tribunale è data facoltà (sempre sesto comma) di
chiedere elenchi ad altri organismi pubblici (camere di commercio,
industria, agricoltura ed artigianato; consigli degli ordini
professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori
commercialisti e dei ragionieri).
In ogni caso si tratta di mere designazioni, poiché il settimo
comma del ripetuto art. 2 affida ad un magistrato, e cioè al
presidente del tribunale, la scelta delle persone che in concreto
comporranno le commissioni.
Infine, in base allo stesso settimo comma, alla nomina provvede "in
conformità" il Ministro per le finanze, al quale, come è evidente,
non è lasciata alcuna discrezionalità nella scelta delle persone,
dovendo egli attenersi strettamente alle designazioni formulate dal
presidente del tribunale.
Analogamente dispone l'art. 3 per quel che riguarda la composizione
delle commissioni di 2 grado, sostituendo peraltro, il consiglio
provinciale al consiglio comunale per la designazione di una metà dei
componenti ed il presidente della Corte d'appello al presidente del
tribunale per la designazione al Ministro.
Premesse queste disposizioni, lo stesso d.P.R. n. 636 all'art. 10
stabilisce che i componenti le commissioni in questione "hanno tutti
identica funzione, indirizzata unicamente alla applicazione della
legge... esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di
categoria o di parte".
I componenti rimangono in carica a tempo indeterminato e cessano da
essa solo al compimento del 75 anno di età ovvero per decadenza nei
casi espressamente stabiliti dalla legge (commi secondo e terzo
dell'art. 10).
L'art. 39, infine, dichiara applicabili alle commissioni tributarie
tutte le disposizioni del libro I del c.p.c. con esclusione soltanto di
alcuni articoli (che qui non interessano) ma comprese le norme relative
alla astensione e ricusazione.
Ciò posto, ritiene la Corte che i dubbi di costituzionalità
sollevati dal giudice a quo siano inconsistenti.
Ed invero non può parlarsi di uno stretto collegamento fra la
P.A., parte nel giudizio o comunque a questo interessata, perché, se
in tal modo si vuole fare riferimento al sistema di nomina, è evidente
che la procedura si incentra tutta nella scelta del presidente del
tribunale o del presidente della Corte d'appello, che hanno ampia
facoltà di selezione, possono (almeno in parte) prescindere dalle
designazioni di altri organi o soggetti e vincolano in modo rigoroso la
successiva attività del Ministro. Il decreto del Ministro per le
finanze, del resto, è necessario soltanto per quel che attiene agli
effetti amministrativi della nomina, così come avviene anche per la
magistratura ordinaria, ove le deliberazioni del C.S.M. devono sempre
essere trasfuse in un provvedimento amministrativo del Capo dello Stato
o del Ministro di grazia e giustizia.
Né può dirsi che una parte delle designazioni viene effettuata da
enti pubblici (comuni e province) che sono interessati
all'accrescimento del gettito delle imposte: un interesse del genere è
ampio e generico e certamente non si riconnette in alcun modo con le
singole controversie che i collegi devono risolvere. Né va taciuto che
soltanto una parte dei componenti viene designata dai predetti enti
territoriali, che la designazione viene poi filtrata attraverso la
scelta del capo della magistratura locale, che l'art. 10 del d.P.R.
impone di prescindere, nel giudizio, da ogni considerazione di
interessi territoriali o di categoria; che, infine, il componente
avrebbe obbligo di astenersi (e potrebbe essere ricusato) ove venisse a
trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.
5. - Una quarta questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata ancora dalle citate ordinanze della commissione tributaria di
2 grado di Ravenna nonché dalle ordinanze delle commissioni di 1 grado
di Rovereto (n. 337/1975), di 1 grado di Lucera (n. 15/1977), di 1
grado di Terni (n. 297/1978), di 1 grado di Avezzano (n. 351/1976), di
2 grado di Salerno (n. 656/1976), di 1 grado di Bolzano (nn. 608-609/
1976), di 2 grado di Udine (n. 647/1976), di 2 grado di Lucca (n.
561/1976 e n. 274/1979).
Tale questione investe gli artt. 35, secondo comma, e 39, primo
comma, del d.P.R. n. 636/1972, in pretesa violazione degli artt. 3, 24,
76, 77, 97 e 108 Cost., in quanto attribuiscono alle commissioni
tributarie il potere-dovere di acquisire elementi conoscitivi tecnici
soltanto attraverso relazioni di organi tecnici dell'Amministrazione
dello Stato, escludendo la consulenza tecnica a mezzo di periti
nominati ad hoc ed escludendo altresì la partecipazione dei difensori
del contribuente nel corso delle indagini svolte dagli organi tecnici
dello Stato.
Successivamente alle ordinanze di rimessione, l'art. 23 del d.P.R.
3 novembre 1981, n. 739 ("Norme integrative e correttive del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la
revisione del contenzioso tributario") ha dato una diversa disciplina
tanto alla acquisizione di ufficio da parte delle commissioni
tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in
particolare l'art. 35) quanto alla possibilità di nomina di un
consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 del d.P.R. n.
636/1972).
Conseguentemente, si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti alle commissioni tributarie sopraindicate,
perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti.
6. - La quinta delle questioni sottoposte all'esame della Corte è
stata sollevata dalla commissione tributaria di 1 grado di Rovereto (n.
337/1975), dalla commissione tributaria di 1 grado di Avezzano (n.
351/1976), dalla commissione tributaria di 2 grado di Udine (n.
647/1976), dalla commissione tributaria di 1 grado di Pesaro (n.
391/1978), dalla commissione tributaria di 2 grado di Alessandria (n.
355/ 1979) e dalla commissione tributaria di 2 grado di Palermo (n.
656/1976).
Essa investe ancora l'art. 39 del d.P.R. n. 636/1972 nella parte
nella quale esclude la condanna al pagamento delle spese nel processo
tributario, in quanto ciò violerebbe gli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Anche questa questione non è fondata.
Osserva al riguardo la Corte che non sussiste, anzitutto, la
violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'avere escluso nel processo
tributario dinanzi alle commissioni in parola la possibilità della
condanna nelle spese non appare irragionevole.
In effetti, come emerge in particolare dall'art. 92, secondo comma,
del c.p.c., l'istituto della condanna del soccombente nel pagamento
delle spese ha bensì carattere generale, ma non è assoluto e
inderogabile: e la inderogabilità, come è consentita al giudice
quando nelle singole fattispecie ravvisi la esistenza dei "giusti
motivi" indicati nel citato art. 92, così ugualmente può essere
preveduta dalla legge quando ravvisi la presenza di elementi che
giustifichino la diversificazione dalla regola generale del c.p.c.
E per quel che riguarda il processo tributario nella fase che si
svolge davanti alle commissioni in parola (alla quale soltanto si
riferisce la inapplicabilità della cennata regola generale) si può
rilevare che questo processo, per quanto con le ultime riforme sia
stato reso più complesso, è pur sempre diverso e più snello
dell'ordinario procedimento civile, come viene riconosciuto anche dalla
dottrina: e questa notevole diversità vale a spiegare la assenza, in
esso, della possibilità di condanna del soccombente al pagamento delle
spese processuali.
Né sussiste violazione del diritto alla difesa (artt. 24 e 113
Cost.), poiché non può affatto dirsi che la possibilità di
conseguire la ripetizione delle spese processuali consenta al
contribuente di meglio difendere la sua posizione e di apprestare
meglio le sue difese, il che avviene indipendentemente dal fatto che in
prosieguo di tempo si abbia o meno quella ripetizione.
7. - Una sesta questione sollevata dalla commissione tributaria di
1 grado di Rovereto (n. 337/1975) e dalla commissione tributaria di 2
grado di Salerno (n. 656/1976) investe ancora l'art. 35 del d.P.R. n.
636 nella parte nella quale esso non prevede come si debba far fronte
alle spese occorrenti per esperire i mezzi istruttori (accessi,
perizie, ecc.), con la conseguenza che le commissioni tributarie
sarebbero private della facoltà di disporli: in tal modo sarebbero
violati gli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.
Anche tale questione non è fondata.
Premesso che l'art. 23 del più recente d.P.R. 3 novembre 1981, n.
739, ha stabilito che qualora i mezzi istruttori siano chiesti dalle
parti le relative spese sono a carico di costoro, si deve rilevare che
l'art. 35, primo comma, della cui legittimità costituzionale si
dubita, stabilisce espressamente che le commissioni tributarie hanno
"tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e
di chiarimenti conferite agli uffici dalle singole leggi di imposta".
Questa disposizione, ad avviso della Corte, non ha soltanto il
significato di conferire alle commissioni in parola i poteri di
indagine che sono propri degli uffici: essa in sostanza pone gli
organi giurisdizionali sullo stesso piano degli uffici finanziari per
tutto quanto attiene alle possibilità di esperire mezzi istruttori.
E perciò la norma riguarda non soltanto i tipi di poteri spettanti
alle commissioni, ma altresì il loro modo di esercizio, ivi compreso
il modo di fronteggiare le spese all'uopo necesserie: a tali spese, di
conseguenza, si può sempre fare fronte con gli stessi fondi di
bilancio con i quali vi fanno fronte gli uffici dell'Amministrazione
finanziaria.
8. - Una settima ed ultima questione (sollevata dalle commissioni
tributarie di 2 grado di Udine e di 1 grado di Verbania con le
ordinanze, rispettivamente, n. 647/1976 e n. 184/1977) investe l'art.
12, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 636, per violazione degli
artt. 36, 97, primo comma, 108, primo comma, 76 e 77 Cost., nelle parte
in cui determinano il trattamento economico dei componenti le
commissioni tributarie di primo e di secondo grado.
Anche tale questione è palesemente irrilevante.
La disposizione concernente i compensi previsti per i componenti le
commissioni in parola, infetti, non incide sul rapporto giuridico che
le commissioni tributarie sono chiamate a decidere e, di conseguenza,
è una disposizione la quale non trova e non può trovare applicazione
alcuna da parte delle dette commissioni: essa attiene invece ella
regolamentazione del rapporto che si costituisce fra i componenti le
commissioni e l'Amministrazione finanziaria competente a liquidare e
pagare i corrispettivi in parola e le controversie che possono sorgere
al riguardo vanno sottoposte ad altri giudici del nostro ordinamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26 e 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario"), sollevata, in
riferimento egli artt. 3, 24, 111 e 76 delle Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 grado di
Ravenna (r.o. nn. da 367 a 376/1976);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sollevata, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria
di 2 grado di Ravenna (r.o. nn. da 367 a 376/1976);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 primo e secondo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 36, 97, primo comma,
108, primo comma, 76 e 77 della Costituzione, sollevata con le
ordinanze in epigrafe dalle commissioni tributarie di 2 grado di Udine
(r.o. n. 647/1976) e di 1 grado di Verbania (r.o. n. 14/1977);
4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'intero d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in
riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, secondo comma, ed alla VI
disposizione transitoria delle Costituzione con le ordinanze in
epigrafe della commissione tributaria di 2 grado di Ravenna (r.o. nn.
da 367 e 376/1976);
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in
riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 grado di
Ravenna (r.o. nn. da 367 a 376/1976);
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nelle parte in cui
esclude la condanna alle spese nel processo tributario, in riferimento
agli artt. 3 24 e 113 della Costituzione, sollevate con le ordinanze in
epigrafe dalle commissioni tributarie di 1 grado di Rovereto (r.o. n.
337/1975), Avezzano (r.o. n. 351/1976) e Pesaro (r.o. n. 391/1978) e
dalle commissioni tributarie di 2 grado di Udine (r.o. n. 647/1976),
Alessandria (r.o. n. 355/1976) e Salerno (r.o. n. 656/1976);
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non
prevede come si debba far fronte alle spese occorrenti per esperire i
mezzi istruttori, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e
24, secondo comma della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe
delle commissioni tributarie di 1 grado di Rovereto (r.o. n. 337/1975)
e di 2 grado di Salerno (r.o. n. 656/1976);
8) ordina la restituzione degli atti, per un nuovo esame della
rilevanza - quanto alle questioni relative alle altre parti impugnate
dagli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - alle
commissioni tributarie di 1 grado di Rovereto, Lucera, Terni, Avezzano,
Bolzano e di 2 grado di Ravenna, Salerno, Udine e Lucca, indicate in
epigrafe e recanti, rispettivamente i nn. 337/1975; 15/1977; 297/1978;
351/1976; 608-609/1976; da 367 a 376/1976; 656/1976; 647/1976; 561/1976
e 274/1979.
Così deciso in Roma, nella sede delle Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte