Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120,

secondo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 26 marzo 1973 dalla Corte d'appello di

Genova in due procedimenti civili vertenti rispettivamente tra la

società Ansaldo e Capio Mario e tra la stessa società e Figari Maria

ed altra, iscritte ai nn. 207 e 208 del registro ordinanze 1973 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25

luglio 1973 e n. 198 del 1 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di

Trieste nel procedimento civile vertente tra la società Italcantieri e

Celli Pietro, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1

agosto 1973.

Visto l'atto di costituzione della società Italcantieri;

udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che, con due ordinanze, di identico contenuto, della Corte

di appello di Genova in data 26 marzo 1973 e con ordinanza della Corte

di appello di Trieste in data 13 dicembre 1972, è stata promossa

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma secondo,

del codice civile, nella parte in cui (secondo l'interpretazione datane

dalla Cassazione), nel caso di un dipendente della stessa ditta che,

nel corso del rapporto, passi da una categoria all'altra, consente nel

calcolo della indennità di anzianità, di fissare aliquote diverse,

inferiori per il servizio prestato da operaio e maggiori per quello

prestato nella categoria superiore, sollevandosi il dubbio della

violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in

relazione alle norme sul lavoro (art. 36 della Costituzione) "in quanto

a parità di anzianità e di retribuzione finale, potrebbe aversi

indennità di anzianità di ammontare diverso a seconda che il

lavoratore abbia o non appartenuto inizialmente alla inferiore

categoria".

Considerato che identica questione è stata già dichiarata non

fondata con sentenza di questa Corte n. 18 del 1974, e non vengono

addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2120, secondo comma, del Codice civile, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata con le

ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTT.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte