Sentenza n. 197/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/11/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 234/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
primo, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme di attuazione dello
Statuto Trentino-Alto Adige), promosso con ordinanza 20 dicembre 1979
dal Tribunale di Trento nella procedura per l'omologazione di delibere
modificative dello Statuto della "Cassa rurale di Darzo e Lodrone" Soc.
Coop. a r.l., iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 16
aprile 1980.
Visti l'atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige e della Cassa rurale di Darzo e Lodrone e l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto
Adige e per la Cassa Rurale di Darzo e Lodrone e l'avvocato dello Stato
Paolo D'Amico, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1 - Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1979, il Tribunale di
Trento ha impugnato - in riferimento agli artt. 4, 5 e 13 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ("Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige"), ed all'art. 116 Cost. - l'art. 3, primo comma,
del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (recante "norme di attuazione" del
detto Statuto "in materia di ordinamento delle aziende di credito a
carattere regionale"); e ciò, nella parte in cui tale normativa -
secondo il dispositivo dell'ordinanza stessa - conferisce alla Regione
"poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito".
Il giudice a quo svolge innanzitutto un diffuso esame del sistema
dei controlli legislativamente prescritti nei confronti delle aziende
di credito in genere nonché - in particolare -delle casse rurali ed
artigiane, sia sul piano nazionale (art. 5 del r.d. l. 12 marzo 1936,
n. 375; art. 2 del d. leg. 17 luglio 1947, n. 691; art. 8 del r.d. 26
agosto 1937, n. 1706), sia nell'ambito della Regione interessata (art.
5, n. 4, l. cost. n. 5 del 1948; d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592; art.
1, primo ed ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 234 del 1977). Dal
che l'ordinanza di rimessione desume che la generale riserva allo Stato
della disciplina dell'attività di raccolta del risparmio e di
esercizio del credito e, specificamente, l'attribuzione alla Banca
d'Italia della vigilanza e del controllo sulle casse predette debbano
trovare applicazione anche nei confronti delle casse del Trentinc-Alto
Adige.
Le potestà normative ed amministrative, attribuite alla Regione in
materia di "ordinamento" delle aziende di credito a carattere regionale
(secondo il relativo Statuto speciale), riguarderebbero la sola
"organizzazione interna" di tali istituti ed entro il solo "termine
delle leggi dello Stato", nel rispetto delle competenze ivi fissate.
Viceversa l'art. 3 del d.P.R. n. 234 del 1977 - statuendo che spetta
alla Regione di adottare i provvedimenti riguardanti gli enti e le
aziende di credito a carattere regionale, che abbiano ad oggetto: "a)
la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione"; d)
"l'approvazione delle modifiche statutarie" (senza esclusione di quelle
attinenti a profili funzionali) - eccederebbe la materia stessa ed il
"limite delle leggi dello Stato", in quanto conferirebbe alla Regione
potestà riservate alla Banca d'Italia.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite la Regione
Trentino-Alto Adige e la Cassa rurale di Darzo e Lodrone, le quali
hanno negato - con identiche argomentazioni - la fondatezza della
questione sollevata. Nelle rispettive memorie si sostiene, infatti, che
la competenza spettante alla Regione in tema di ordinamento delle
aziende di credito a carattere regionale non sarebbe limitata alla
semplice organizzazione delle aziende stesse; ma si estenderebbe al
"momento soggettivo" di quell'attività di raccolta del risparmio e di
esercizio del credito, la riserva della cui disciplina allo Stato (del
resto confermata dall'art. 1 del d.P.R. n. 234 del 1977) avrebbe
attinenza ai soli "limiti esterni e obiettivi che gli organi di
controllo statale possono imporre a tutela del risparmio e del credito
in generale".
La norma impugnata, prevedendo la competenza della Regione in
ordine alla approvazione delle modifiche statutarie degli enti di
credito (pur senza escludere quelle relative alla regolamentazione
della raccolta del risparmio, nei profili attinenti alla migliore
organizzazione dei singoli enti o istituti), non farebbe altro che
esplicitare e puntualizzare l'originaria attribuzione contenuta
nell'art. 5 n. 4 dello Statuto di autonomia. E ciò sarebbe stato in
sostanza confermato dalla stessa Banca d'Italia, nella circolare n.
8807 del 21 novembre 1978, indirizzata alle istituzioni creditizie
aventi sede nella provincia di Trento, che in tema di modifiche
statutarie chiariva come l'intervento dell'organo centrale di vigilanza
avesse un carattere di semplice collaborazione".
3. - È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale ha osservato - in via pregiudiziale - come l'ordinanza di
rinvio non evidenzi, con la dovuta precisione, se il provvedimento del
quale si contesta la legittimità costituzionale abbia per oggetto
"l'istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione" (di
cui alla lettera a) ovvero "l'approvazione delle modifiche statutarie"
(di cui alla lettera d) del citato art. 3 del d.P.R. n. 234 del 1977):
per cui verrebbe a "determinarsi non soltanto una obiettiva incertezza
circa i termini della questione di legittimità ma anche e soprattutto
una carenza di valutazione del profilo della rilevanza". Al che si
aggiungerebbe l'indeterminatezza degli stessi parametri costituzionali
richiamati, dal momento che l'ordinanza farebbe riferimento allo
Statuto speciale del 1948, ormai sostituito dal d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670.
Nel merito, anche l'Avvocatura dello Stato ha concluso per
l'infondatezza della questione, con argomentazioni analoghe a quelle
svolte dalle parti costituite. Né risulterebbe -precisa l'Avvocatura -
superato il limite dei principi della legislazione dello Stato, poiché
lo stesso d.P.R. n. 234 del 1977 (all'art. 1, ultimo comma) raccorda
espressamente la competenza "ordinamentale" del Trentino-Alto Adige con
la competenza degli organi statali, "per tutto quanto riguarda la
disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito
nonché il relativo controllo e vigilanza". Considerato in diritto :
In accoglimento della prima eccezione avanzata dall'Avvocatura
dello Stato, l'impugnativa proposta dal Tribunale di Trento dev'essere
dichiarata inammissibile.
Effettivamente, dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione si
ricava soltanto che il giudice a quo ha ritenuto "non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
primo comma d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234, per contrasto con gli artt. 4,
5 e 13 legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, 116 Cost., nella
parte in cui si conferiscono alla Regione Trentino-Alto Adige poteri di
vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito": senza affatto
chiarire quale parte di quella complessa disciplina dovesse applicarsi
nel caso specifico. Ed anche la motivazione dell'ordinanza stessa, pur
precisando che il problema in esame concerneva l'ordinamento d'una
cassa rurale, non stabilisce in quali termini l'impugnativa fosse
rilevante per la definizione del giudizio in corso.
Al contrario, quella prospettata dal Tribunale di Trento rimane
un'astratta questione di legittimità costituzionale, che ha
congiuntamente per oggetto una serie di poteri attribuiti alla Regione,
tanto in tema di istituzione e di autorizzazione alla costituzione ed
alla fusione delle casse rurali (in base all'art. 3, primo comma, lett.
a) del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234), quanto in tema di approvazione
delle relative modifiche statutarie (in base all'art. 3, primo comma,
lett. d). Né l'ordinanza ha cura di indicare quali fossero le
modifiche da prendere eventualmente in considerazione nella specie,
limitandosi invece a sviluppare un'ampia analisi dei tipi di
approvazione che potrebbero legittimamente spettare alla Regione, in
contrapposizione a quelli che dovrebbero tuttora ricadere nella
competenza della Banca d'Italia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 - in
riferimento agli artt. 4, 5 e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n.
5, ed all'art. 116 Cost. - sollevata dal Tribunale di Trento con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte