Art. 5
La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
- 1)ordinamento dei comuni;
- 2)ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3)ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.
Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva