Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182

e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione del testo unico

delle leggi sull'istruzione superiore"), promossi con ordinanze

emesse il 29 marzo 1984 e il 18 ottobre 1985 dal Consiglio Nazionale

degli Ingegneri e il 7 marzo 1985 dal Pretore di Novara, iscritte

rispettivamente al n. 1046 del registro ordinanze 1984, al n. 575 del

registro ordinanze 1985 e al n. 544 del registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis

dell'anno 1985 e nn. 8 e 49 - prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Vitti Antonio ed altri, del

Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara e

dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Novara ha rifiutato l'iscrizione all'Albo di un

ufficiale superiore del genio in ausiliaria ed il Pretore di Novara

ha elevato a carico del Presidente, del Vicepresidente e dei membri

del Consiglio, imputazione per abuso di ufficio commesso in concorso

tra loro sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale,

in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione,

degli artt. 180 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione

del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"), in quanto

dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del

genio militare di ottenere l'abilitazione all'esercizio della

professione d'ingegnere senza essere in possesso di laurea e senza

aver sostenuto l'esame di Stato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i

professionisti di cui sopra, imputati del reato p. e p. dagli artt.

110 e 323 del codice penale, in qualità di membri del Consiglio,

insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle

disposizioni impugnate;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per

l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della

questione;

che, con ordinanza emessa il 29 marzo 1984 il Consiglio

Nazionale degli Ingegneri, adito con ricorso dal predetto ufficiale

avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Novara che gli

aveva negato l'iscrizione, ha sollevato la medesima questione,

limitatamente all'art. 180 citato;

che lo stesso Consiglio Nazionale, adito con analogo ricorso da

altro ufficiale, con successiva ordinanza del 18 ottobre 1985, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 180,

181, 182 e 184, del r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592, in relazione

agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, estendendo le

censure di incostituzionalità anche alle conformi previsioni dettate

per gli ufficiali delle armi navali, dell'arma aeronautica nonché

del genio navale ed aeronautico e rilevando la disparità di

trattamento rispetto a coloro che debbono affrontare e superare un

corso di laurea ed un esame di Stato;

che, nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie i

Consigli dell'Ordine degli Ingegneri delle Province di Novara e di

Roma (costituitosi quest'ultimo oltre il ventesimo giorno dalla

pubblicazione della ordinanza nella Gazzetta Ufficiale), nonché le

parti private, ulteriormente insistendo per la declaratoria

d'illegittimità costituzionale;

Considerato che le ordinanze trattano questioni analoghe e che i

relativi giudizi possono essere riuniti;

che le norme impugnate individuano una serie di requisiti

necessari per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione

d'ingegnere quali: 1) il conseguimento della laurea in ingegneria

ovvero di un titolo di studio equipollente (superamento dei corsi

presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio,

conseguimento di uno dei brevetti di specializzazione superiore

tecnica della Marina); 2) il servizio prestato per periodi di tempo

predeterminati in uffici e stabilimenti militari di specifico

carattere tecnico; 3) l'effettivo accertamento del possesso delle

necessarie cognizioni tecniche, compiuto dall'autorità militare e da

questa certificato;

che gli indicati titoli professionali sono configurati dall'art.

184 del citato r.d., come altrettante condizioni per l'emissione del

decreto di abilitazione da parte del Ministro della pubblica

istruzione;

che l'iscrizione all'Albo è logicamente conseguente alla

concessione dell'abilitazione stessa, sì che nel momento in cui il

Consiglio dell'Ordine esercita tale sua attribuzione le norme

denunziate vengono in evidenza soltanto in via mediata come

presupposti legittimanti un provvedimento ammnistrativo già ottenuto

dall'interessato;

che, peraltro, rientra negli esclusivi compiti del legislatore

l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che

si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti

impartiti presso le Facoltà universitarie, come pure si inquadra

nell'attività legislativa di scelta tra più soluzioni possibili

l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel

corso della carriera militare ai requisiti occorrenti per l'esercizio

dell'attività professionale;

che il giudizio di costituzionalità non può quindi essere

ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e

184 del r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione del testo

unico delle leggi sull'istruzione superiore"), sollevate dal Pretore

di Novara e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con le ordinanze

di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte