Sentenza n. 198/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57Codice penale
- art. 3legge 47/1948
- art. 8legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 57
cod. pen. (Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa) e
degli artt. 3 e 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni
sulla stampa) promossi dal Tribunale di Milano con due ordinanze emesse
il 3 marzo 1976 e con una ordinanza emessa il 10 aprile 1978 e dal
Pretore di Messina con ordinanza emessa il 22 gennaio 1981,
rispettivamente iscritte ai nn. 470 e 471 del registro ordinanze 1976,
al n. 499 del registro ordinanze 1978 e al n. 260 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 239 dell'8 settembre 1976, n. 10 del 10 gennaio 1979 e n. 248 del 9
settembre 1981.
Visti gli atti di costituzione di Zucconi Guglielmo, di Sechi
Lamberto e di Mosca Benedetto e gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
uditi gli avvocati Corso Bovio, per Zucconi Guglielmo e per Mosca
Benedetto, Vittorio D'Aiello, per Sechi Lamberto, e l'avvocato dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Zucconi
Guglielmo, imputato del reato di diffamazione a mezzo della stampa ai
sensi dell'art. 57 c.p. nella sua qualità di direttore responsabile
del settimanale "La Domenica del Corriere", il Tribunale di Milano, con
ordinanza del 3 marzo 1976, ha sollevato, in relazione all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 8
febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p.
Il Tribunale ritiene la prima norma in contrasto con il principio
di eguaglianza perché stabilisce che ogni periodico deve avere un solo
direttore responsabile e non consente quindi di individuare altri
soggetti destinatari degli obblighi incombenti sul direttore per quanto
riguarda il controllo sul contenuto di un periodico a grande tiratura.
Quanto all'art. 57 c.p. il giudice a quo osserva che tale
disposizione - secondo la quale il direttore che omette di esercitare
sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che col
mezzo della pubblicazione siano commessi reati è punito a titolo di
colpa, se un reato è stato commesso, con la pena stabilita per tale
reato diminuita fino a un terzo - non distingue fra la situazione di un
periodico a diffusione locale, che per il numero limitato dei redattori
e l'interesse principalmente locale delle notizie, come tali facilmente
verificabili, consenta l'adempimento dell'obbligo di controllo imposto
dalla legge e la ben diversa e più complessa situazione del direttore
di un grande periodico a diffusione nazionale, che, per il numero di
redattori e l'ampiezza del materiale incluso nelle varie edizioni,
rende praticamente impossibile il corretto esercizio del controllo
stesso, tenuto anche conto che il direttore è pur obbligato ad
osservare molti altri doveri legali e contrattuali riguardanti sia la
formazione e l'impostazione del giornale, sia i rapporti con l'editore
ed il corpo redazionale, sia i problemi connessi con la diffusione, la
vendita, la pubblicità etc.
Con ciò, secondo il giudice a quo, sarebbe violato il principio di
eguaglianza, che vieta l'applicazione di trattamenti eguali a
situazioni sostanzialmente diverse. Tale violazione non potrebbe
escludersi neppure in considerazione del fatto che la esigibilità
della condotta imposta al direttore è da accertare caso per caso, in
applicazione dell'art. 40 c.p., poiché, ove dovesse configurarsi il
limite della responsabilità penale del direttore di un grande
periodico appunto nell'imponenza e varietà dei compiti affidatigli,
con ciò stesso si finirebbe con l'attribuirgli in concreto
l'inammissibile privilegio della non punibilità in ogni caso, e
verrebbe quindi elusa la tutela che le norme impugnate tendono ad
apprestare.
La parte privata si è costituita ritualmente ed i difensori avv.ti
Giovanni Bovio ed Armando Costa, nelle deduzioni, ribadiscono e
sviluppano le tesi svolte nell'ordinanza di rinvio. Dopo un'ampia
esposizione della evoluzione storica della materia, la difesa
sottolinea che l'attuale normativa sulla stampa sarebbe caratterizzata
ancora dalla struttura della regolamentazione originaria, anteriore
alla nascita dei grandi quotidiani attuali, ed improntata alla esigenza
di indicare comunque un soggetto determinato quale responsabile dei
reati commessi col mezzo della stampa periodica. E rievoca in proposito
la figura del gerente responsabile prevista dall'art. 41 dell'Editto
Albertino sulla stampa del 26 marzo 1848, che costituirebbe il
precedente storico e giuridico del direttore responsabile previsto dal
codice penale del 1930 e poi dalla legge del 1958 n. 127, che ha
definitivamente accolto il principio secondo cui incombe al direttore
l'obbligo di controllare tutto quanto viene pubblicato sul giornale
onde evitare che siano commessi reati a mezzo del periodico e che tale
controllo non può essere delegato ad altri nel senso che, in caso di
delega, il direttore risponde anche del fatto del delegato.
Ciò posto la difesa insiste sulla evoluzione subita dai periodici
a grande diffusione, che sono divenuti organi di grande informazione,
con conseguente ampliamento "a dismisura" delle loro dimensioni, fino
alla creazione di strutture estremamente complesse, con varie edizioni
speciali in loco pubblicate contemporaneamente, ciò che non era
previsto né prevedibile al momento della emanazione della normativa in
vigore, la quale risulterebbe così del tutto inadeguata giacché il
materiale che così si accumula non potrebbe essere efficacemente
controllato ad opera del solo direttore responsabile che non potrebbe
affidare ad altri tale compito a differenza di quanto accade nelle
altre aziende, nelle quali è consentito attribuire i vari settori a
specifici dirigenti.
La normativa stessa pertanto si appaleserebbe "veramente iniqua" ed
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ingenerando una palese
disparità di trattamento fra il direttore di un piccolo mensile a
diffusione locale ed il direttore di un grande quotidiano a diffusione
nazionale ché, entrambi, sono destinatari degli stessi obblighi di
controllo, con assurde conseguenze nel campo penalistico.
2. - Identica questione è stata sollevata in pari data dallo
stesso Tribunale, nell'analogo procedimento a carico di Sechi Lamberto,
direttore responsabile del settimanale "Panorama".
3. - Con ordinanza 10 aprile 1978, emessa nel procedimento a carico
di Mosca Benedetto, direttore responsabile del "Corriere
d'informazione", lo stesso Tribunale ha sollevato questione identica
nei suoi termini formali, facendo solo riferimento, quanto ai motivi,
alle precedenti ordinanze sopra menzionate.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi ritualmente in
rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri nel
giudizio a carico del Sechi, sostiene la non fondatezza della questione
osservando che alla definizione in modi adeguati delle varie situazioni
ipotizzate dal giudice a quo soccorrerebbero i principi attinenti
all'accertamento della responsabilità penale ed alla determinazione
della pena in concreto, di talché, ove risultasse che l'imputato non
abbia potuto esercitare il controllo, egli andrebbe esente da pena, e
comunque, in caso di accertata responsabilità, subirebbe una pena
adeguata al grado della colpa. Onde la lamentata sperequazione non
sussisterebbe e di conseguenza dovrebbe escludersi la fondatezza della
censura.
4. - Nel corso del procedimento penale a carico di Calarco Nino,
direttore della "Gazzetta del Sud", deputato al Parlamento, imputato di
violazione dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per la
omessa pubblicazione di rettifiche debitamente richieste circa notizie
ritenute diffamatorie dal prof. Arena Alessandro, nonché di Belfiore
Biagio, imputato dello stesso reato, che aveva assunto la qualità di
vice direttore responsabile del detto giornale dopo la elezione a
deputato del Calarco a norma dell'art. 3, quarto comma della l. n. 47
del 1948, il Pretore di Messina, con ordinanza del 22 gennaio 1981, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di detta norma in
relazione agli artt. 3 e 27 della Cost.
Il giudice a quo osserva che il citato art. 3, consentendo a chi è
investito di mandato parlamentare di continuare ad esercitare
l'attività di direttore di periodico, senza l'assunzione delle
responsabilità che vi sono normalmente connesse perché al riparo
dell'immunità parlamentare, costituirebbe un irrazionale privilegio a
suo favore. Inoltre la norma, attribuendo al vice direttore
responsabile solo tale ultima qualità, senza i poteri e doveri
connessi alla carica di direttore, lo esporrebbe in sostanza ad una
responsabilità oggettiva per decisioni prese da altri e per
comportamenti non suoi, in violazione del principio della personalità
della pena posto dall'art. 27 Cost.
L'attribuzione al vice direttore responsabile dello specifico
dovere di controllo su quanto viene pubblicato sul periodico non
potrebbe invero essere separata dall'insieme dei poteri direzionali che
soli ne consentirebbero il puntuale adempimento, specie con riguardo
alla impostazione generale del periodico ed alla connessione con questa
della scelta e delle modalità di pubblicazione delle notizie e quindi
anche delle rettifiche richieste dagli interessati.
Con lo stesso principio contrasterebbe altresì il citato art. 8
della legge n. 47 del 1948 che assoggetta a pena il vice direttore
responsabile che non ottempera all'obbligo di effettuare le
pubblicazioni previste dal primo comma, se la corrispondente decisione
viene presa dal direttore non responsabile, giacché, diversamente da
quanto previsto dall'art. 57 c.p., il fatto configurato come reato non
viene punito a titolo di colpa ma presuppone il rifiuto di ottemperare
all'obbligo, e quindi richiede la sussistenza del dolo generico.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato nei termini deduzioni difensive con cui sostiene la non
fondatezza delle questioni.
Afferma l'Avvocatura che la ratio della norma di cui all'art. 3
della l. n. 47 del 1948 mira ad impedire l'impunità dei reati commessi
a mezzo stampa nei casi in cui, essendo il direttore un parlamentare,
sia negata l'autorizzazione a procedere. Il direttore parlamentare
sarebbe invero penalmente responsabile se commette reato a mezzo della
stampa, salvo l'autorizzazione a procedere richiesta dalla legge, onde
non sussisterebbe la diseguaglianza irrazionale lamentata dal Pretore e
se in concreto una differenza di trattamento può presentarsi essa non
deriverebbe dalla legge sulla stampa ma dall'eventuale diniego
dell'autorizzazione a procedere, sulla cui legittimità costituzionale
nella specie non sono formulate censure.
D'altra parte non potrebbe neppure parlarsi nella specie di
responsabilità non personali e tanto meno oggettiva del direttore
responsabile. Invero al vicedirettore responsabile si deve riconoscere
il diritto ed il dovere di impedire la commissione di reati a mezzo del
periodico di cui abbia la vice direzione, il che paleserebbe altresì
l'infondatezza della censura elevata sotto il profilo della pretesa
violazione dell'art. 27 Cost.
Motivando espressamente sulla rilevanza il giudice a quo afferma
che l'accoglimento della censura potrebbe portare alla esclusione della
responsabilità del Belfiore e parallelamente ad una ridefinizione del
fatto reato da attribuire al Calarco e ciò indipendentemente dalla
richiesta di autorizzazione a procedere contro di lui perché tale
circostanza sarebbe certamente rilevante "anche ai fini della
valutazione che dovrà essere compiuta dal Senato per la concessione o
il diniego dell'autorizzazione a procedere". Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe
sono identiche o strettamente connesse e i relativi giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Per quanto riguarda la questione sollevata con l'ordinanza 10
aprile 1978 emessa nel corso del giudizio penale a carico di Mosca
Benedetto, deve preliminarmente rilevarsi che il Tribunale di Milano ha
censurato gli artt. 57 c.p. e 3 l. 8 febbraio 1948 n. 47 in relazione
all'art. 3 Cost. senza alcuna motivazione in ordine alla rilevanza
della questione stessa e senza formulare alcun diretto apprezzamento
della non manifesta infondatezza, limitandosi a fare richiamo
all'ordinanza dello stesso Tribunale del 3 marzo 1976 emessa nel
giudizio a carico di Zucconi Guglielmo, di cui più oltre si dirà.
Al riguardo la Corte non può che ribadire la propria
giurisprudenza (da ultimo sent. n. 158/82) nel senso che l'art. 23
della l. n. 87 dell'11 marzo 1953, contenente norme sulla costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale, prescrive espressamente
che il giudice a quo riferisca "i termini ed i motivi" della questione
di legittimità, della quale egli deve delibare la rilevanza e la non
manifesta infondatezza. Ciò in coerenza con le forme di pubblicità
dettate per le ordinanze di rimessione dall'art. 25 della stessa legge
al fine di assicurare la chiara e generale conoscenza delle questioni
sollevate innanzi alla Corte.
A tali essenziali esigenze non corrisponde la motivazione per
relationem come sopra adottata dal Tribunale di Milano e pertanto si
impone una declaratoria di inammissibilità.
3. - Per quanto riguarda poi la questione di legittimità dell'art.
3 della l. n. 47 del 1948 sollevata con l'ordinanza 22 gennaio 1981 dal
Pretore di Messina nel giudizio penale a carico di Calarco Nino,
direttore della "Gazzetta del Sud" e deputato al Parlamento, nonché di
Belfiore Biagio, vice-direttore responsabile, ai sensi dell'art. 3,
comma quarto della detta l. n. 47 del 1948, deve preliminarmente
osservarsi che l'originaria norma di cui all'art. 8 della l. n. 47 del
1948, in base alla quale è stata formulata l'imputazione a carico di
entrambi, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio, è
stata modificata con l'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416,
concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria, il quale, a differenza della normativa precedente, fissa la
pena della sola multa per il reato di omessa pubblicazione di rettifica
ascritto agli imputati.
In virtù poi dell'art. 32 della l. 24 novembre 1981, n. 689,
recante modifiche al sistema penale, non costituiscono più reato e
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena
della multa o dell'ammenda.
Conseguentemente si rende necessario che il giudice a quo riesamini
la rilevanza della questione proposta tenendo conto della nuova
normativa sopra richiamata, ed occorre di conseguenza disporre la
restituzione degli atti al Pretore di Messina.
4. - Passando ad esaminare il merito delle altre questioni, occorre
rilevare che la prima di esse concerne il preteso contrasto con il
principio di eguaglianza che deriverebbe dall'attribuzione ad un solo
soggetto della responsabilità del controllo sul contenuto di un
periodico, senza consentire quindi la ripartizione della
responsabilità stessa anche fra altri soggetti. Al riguardo è da
osservare anzitutto che la doglianza così formulata pone un problema
di legittimità costituzionale non sufficientemente definito nei suoi
termini logicamente necessari perché, pur lamentando una violazione
del principio di eguaglianza, cioè una pretesa discriminazione operata
dal legislatore senza giustificato motivo, si limita a censurare la
norma impugnata senza indicare il termine di comparazione in relazione
al quale si dovrebbe riscontrare la disparità di trattamento.
Vero è che, nelle proprie difese, la parte privata Zucconi ha
mostrato di interpretare la censura come implicitamente riferita al
raffronto fra l'azienda giornalistica e le altre aziende di diversa
natura presso le quali è consentita la ripartizione dei poteri e delle
relative responsabilità.
Ma anche a voler condividere tale punto di vista, la questione non
potrebbe egualmente ritenersi fondata. Al riguardo è il caso di
rilevare che, come si evince anche dai lavori preparatori della l. n.
47 del 1948, la norma in esame è in armonia con la fondamentale
esigenza di indicare un soggetto immediatamente identificabile che
risponda del periodico di fronte alla legge, come del resto prescrive
l'art. 21 Cost.
L'identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua
funzione è posto più degli altri in grado di seguire tutta
l'attività del periodico, risponde a sufficienti criteri di
razionalità. Invero tale scelta, come questa Corte ebbe già occasione
di affermare sin dalla sentenza n. 3 del 1956, rappresenta un momento
di particolare rilievo nella evoluzione della legislazione sulla stampa
facendo coincidere, a differenza del regime originario, che
identificava il responsabile in un soggetto estraneo al periodico, il
soggetto stesso con chi del periodico "è in effetti la guida e
l'ispiratore". La indicazione di cui all'art. 3 censurato è pertanto
frutto di una scelta di politica legislativa coerente con i principi
che governano la materia e risponde, come si è detto, a sufficienti
criteri di razionalità.
Essa, inoltre, è conforme sostanzialmente a quanto previsto nella
legislazione di altri paesi, pur socialmente evoluti, ove è appunto
tendenzialmente garantita l'indicazione certa di un responsabile in
relazione alla qualifica rivestita ed al suo collegamento con
l'attività del periodico.
Tale conclusione, d'altra parte, non può essere respinta neppure
in relazione al caso, indubbiamente caratterizzato da aspetti propri,
dell'unicità del direttore di un grande periodico. Anche in questa
ipotesi opera infatti l'esigenza fondamentale sopra ricordata e
l'indicazione prevista dalla legge costituisce uno strumento di
identificazione certa ed immediata del responsabile, il che è
sufficiente ad escludere la fondatezza della censura anche sotto tale
particolare profilo. Una volta ammessa, come si è detto, la necessità
della previsione di soggetti responsabili dei periodici di fronte alla
legge, ciò che del resto non contestano le ordinanze di rinvio, le
modalità di attuazione della relativa regolamentazione rientrano, in
relazione alla scelta tra le possibili soluzioni, nella
discrezionalità del legislatore, ovviamente nei limiti della
ragionevolezza, che nella specie, come si è detto, non possono certo
ritenersi violati.
D'altra parte, le diverse soluzioni prospettate non rappresentano
un'alternativa senz'altro preferibile, rivelatrice della irrazionalità
della normativa vigente, a causa degli inconvenienti cui potrebbe dar
luogo la previsione di più soggetti responsabili per ciascun settore
del periodico, posta l'unitarietà della pubblicazione e l'esigenza di
riferire ad un solo soggetto, per la concreta individuazione delle
responsabilità, le conseguenze, di fronte ai terzi, della eventuale
illegittimità della condotta di chi deve sovraintendere al buon
andamento dell'attività del giornale.
Ciò non toglie, ovviamente, che la situazione dei grandi
periodici, le cui ampie dimensioni comportano crescente complessità
delle strutture, vastità di materiale elaborato, molteplicità di
edizioni locali, si presenti con aspetti peculiari rispetto alla
problematica in esame. Né può negarsi che l'attuale disciplina
comporti inconvenienti per quanto riguarda le difficoltà che il
responsabile unico può incontrare nell'osservanza degli obblighi che
gli incombono. Trattasi tuttavia di circostanze inerenti alle
modalità di fatto dell'attuazione della disciplina che, come tali, non
rientrano direttamente nella previsione normativa e non sono quindi
idonee, di per sé, a costituire motivo di illegittimità
costituzionale.
Il legislatore, peraltro, potrà tenerne conto nell'ambito delle
sue scelte discrezionali, al fine di apprestare un più soddisfacente
sistema normativo in materia, che valga appunto ad eliminare gli
inconvenienti prospettati.
5. - L'altra questione sottoposta alla Corte concerne il preteso
contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 57 c.p. che sancisce, a carico
del direttore che omette di esercitare il controllo necessario ad
impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, la
responsabilità penale a titolo di colpa per i reati effettivamente
commessi, salvo la responsabilità dell'autore della pubblicazione e
fuori dei casi di concorso.
Secondo il giudice a quo la norma, non distinguendo fra la
situazione del direttore di un piccolo periodico a diffusione locale,
sul contenuto del quale è agevole esercitare il controllo richiesto
dalla norma penale, e la situazione del direttore di un grande
periodico a diffusione nazionale, le cui complesse strutture ed
attività non consentirebbero ad una sola persona l'esercizio effettivo
del controllo suddetto, imporrebbe una disciplina identica a situazioni
sostanzialmente differenziate, e si porrebbe così in contrasto con il
principio di eguaglianza che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte esige, fra l'altro, che a situazioni non omogenee
corrispondano discipline diverse.
Neanche detta questione è fondata.
Al riguardo deve, anzitutto, osservarsi che, una volta escluso,
come si è detto, il contrasto con l'art. 3 Cost. dell'indicazione di
un solo direttore responsabile, indipendentemente dalle maggiori o
minori dimensioni del periodico, la disciplina penale per le dette
ipotesi appare anch'essa immune dal vizio lamentato essendo l'identità
del trattamento penale logicamente coerente con il detto principio di
unicità del responsabile.
Deve, d'altra parte, ricordarsi che, secondo la giurisprudenza
della Corte di Cassazione anteriore alla l. 4 marzo 1958 n. 127 con cui
fu modificato l'art. 57 c.p. del 1930 che sanciva la responsabilità
penale del direttore collegandola esclusivamente alla sua qualità, la
responsabilità stessa era stata già intesa come fondata sulla colpa,
concretantesi in una forma di negligenza, cioè nel mancato o
incompleto adempimento dell'obbligo giuridico di vagliare il contenuto
del periodico al fine di impedire pubblicazioni che potessero
costituire reato.
Questa Corte con la sentenza n. 3 del 1956, pur aderendo
sostanzialmente a tale interpretazione, ha posto in evidenza che i
suddetti obblighi di vigilanza e di controllo, non puntualmente
espressi in un precetto legislativo, dovevano anche allora desumersi
dal sistema, in correlazione con la figura del direttore della quale
erano certi i lineamenti e quindi i diritti ed i doveri.
Conseguentemente con la stessa sentenza questa Corte, rilevando le
difficoltà che il testo allora vigente dell'art. 57 c.p. offriva ad
una consimile interpretazione, e pur escludendo la fondatezza della
censura sollevata contro detto testo in quanto sospetto di contrasto
con l'art. 25 Cost. perché avrebbe sancito un caso di responsabilità
penale per fatto altrui, si faceva tuttavia interprete dell'esigenza di
dare alla materia, che la realtà configurava in termini non equivoci,
una corrispondente disciplina legislativa.
In risposta a tale invito, il legislatore, con l'art. 1 della l. 4
marzo 1958 n. 127, ha dettato la norma attualmente impugnata, la quale,
indubbiamente, delinea con maggiore compiutezza la responsabilità del
direttore nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa
disciplina al principio costituzionale della personalità della
responsabilità penale. In particolare, secondo la nuova norma la colpa
è espressamente individuata nella violazione di una specifica regola
di condotta, quale è appunto quella prescritta dalla norma stessa
quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del
periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col
mezzo della pubblicazione siano commessi reati".
A maggior ragione, quindi, attualmente, è valido quanto già
affermato da questa Corte con la detta sentenza n. 3 del 1956 a
proposito del fondamento della responsabilità del direttore, cioè che
questi risponde "per fatto proprio" per lo meno perché tra la sua
omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale "al quale si
accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla
responsabilità il connotato della personalità".
Il che consente, d'altra parte, di ritenere che la responsabilità
del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la
forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt.
45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e
volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi
principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione
puntuale anche in questo caso.
La disciplina così delineata nei suoi fondamenti si atteggia in
modo sufficientemente articolato per quanto riguarda le fattispecie
concrete cui essa in linea di massima può essere applicabile,
conservando in se una adeguata capacità di aderenza alle fattispecie
stesse. La giurisprudenza ordinaria che già si è dimostrata non
insensibile a tali problemi, potrà valutare, nel concreto esame dei
singoli casi, se sussistano quegli elementi di colpa che a tenore
dell'art. 57 c.p. e delle altre norme dello stesso codice sopra
richiamate, costituiscono, come si è detto, il fondamento della
responsabilità in esame.
Parallelamente a quanto già affermato in precedenza a proposito
dell'art. 3 della l. n. 47 del 1948, va rilevato che eventuali ipotesi
limite si tradurrebbero in ogni caso in inconvenienti di fatto della
attuazione della disciplina, derivanti dalla evoluzione anche
tecnologica del settore, non rientranti direttamente nella previsione
normativa e non idonei quindi a costituire di per se motivo di
illegittimità costituzionale.
Il che consente di concludere che l'unitarietà della disciplina
della responsabilità penale del direttore di un periodico posta
dall'art. 57 c.p., indipendentemente dalla circostanza di fatto che
trattasi di periodici a diffusione locale o a diffusione nazionale,
risponde comunque ad un principio di razionalità sufficiente ad
escludere il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost.
Ciò non toglie, ovviamente, che gli esposti elementi possano
convenientemente essere tenuti presenti dal legislatore al fine di
perfezionare ulteriormente la normativa in materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e
dell'art. 57 codice penale sollevata in relazione all'art. 3 della
Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Milano 10 aprile 1978;
2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Messina;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice
penale sollevate con le ordinanze del Tribunale di Milano del 3 marzo
1976 in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte