Sentenza n. 198/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.
L.O.C.A.F.I.T. ed il Servizio Riscossione dei Tributi, concessione
della Provincia di Genova, iscritta al n. 306 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio di opposizione di terzo ( ex artt. 619 c.p.c.
e 52 d.P.R. n. 602 del 1973) promosso dalla società LOCAFIT S.p.A.,
che rivendicava la proprietà di bene mobile, oggetto di pignoramento
eseguito presso l'azienda di Bossola Susanna in favore del Servizio
Riscossione dei tributi, il Tribunale di Genova (con ordinanza del 13
febbraio 1992) ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in
riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione.
Premesso che l'art. 52 cit. (al pari dell'art. 207, primo comma,
d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, in precedenza vigente) contempla che
nella procedura di riscossione coattiva delle imposte dirette
l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. deve essere
proposta prima della data fissata per il primo incanto, il tribunale
rimettente precisa di non ignorare la sentenza n. 85 del 1973 della
Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 207, primo comma, cit. sia
perché (in riferimento all'art. 24 della Costituzione) il termine
suddetto non poteva ritenersi talmente breve da rendere la tutela
meramente apparente od estremamente difficile, sia perché (in
riferimento all'art. 3 della Costituzione) al terzo opponente, non
diversamente che nella ordinaria procedura esecutiva, era consentita
l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 c.p.c. . Nel caso di specie
però - osserva il tribunale rimettente - il rimedio di cui all'art.
620 c.p.c. non può - allo stato - trovare applicazione perché da
una parte i due incanti già effettuati sono rimasti infruttuosi
(circostanza questa che legittima la successiva vendita a trattativa
privata ex art. 73 d.P.R. n. 602/73) e quindi non vi è alcuna somma
da distribuire, e d'altra parte l'esecuzione esattoriale in corso è
stata sospesa con provvedimento del Pretore. Risulta quindi vulnerato
il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) perché è
ingiustificatamente precluso all'opponente di far valere il proprio
diritto di proprietà sul bene pignorato, sebbene questo non sia
stato ancora trasferito per l'esito infruttuoso degli incanti
effettuati. Inoltre - prosegue il giudice rimettente - l'opponente
viene di fatto espropriato del bene oggetto del pignoramento senza
che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo
(con conseguente vulnerazione anche dell'art. 42 della
Costituzione.).
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
concludendo per la non fondatezza della questione di
costituzionalità sollevata, atteso che l'ordinanza di rimessione non
prospetta in realtà alcun profilo nuovo rispetto a quelli già
esaminati dalla Corte nella citata sentenza n. 85 del 1973 (seppur
con riferimento alla precedente, ma analoga, disciplina posta
dall'art. 207 cit.); né l'elemento di novità può consistere nella
circostanza che il procedimento di riscossione si trovi nella fase
antecedente o successiva all'esperimento del primo o del secondo
incanto. Quanto poi al (nuovo) parametro dell'art. 42 della
Costituzione, osserva l'Avvocatura che la previsione del termine per
proporre l'opposizione non significa affatto che il diritto di
proprietà sui beni pignorati sia stato espropriato o soppresso
essendo fatta salva comunque l'opposizione tardiva al fine del
conseguimento del prezzo ricavato dalla vendita forzata. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione - dell'art. 52
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito) nella parte in cui - anche nell'ipotesi in cui
il bene pignorato nel corso di una procedura di riscossione coattiva
delle imposte non sia stato ancora trasferito per essere rimasti
senza esito gli incanti effettuati - non consente l'opposizione di
terzo ex art. 619 c.p.c. dopo la data fissata per il primo incanto
per sospetta violazione dell'art. 24 della Costituzione (essendo
ingiustificatamente precluso al terzo opponente di far valere il suo
diritto di proprietà quando il bene pignorato non sia stato ancora
trasferito) e dell'art. 42 della Costituzione (perché di fatto
l'opponente viene espropriato del bene oggetto del pignoramento senza
che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo).
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte con sentenza n. 85 del 1973 ha già ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'analoga
disciplina prevista dall'art. 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio
1958 n. 645 (che prevedeva che l'opposizione di terzi ex art. 619
cod. proc. civ. dovesse essere proposta prima della data fissata per
il primo incanto nell'ambito della procedura di espropriazione
forzata) sicché può ribadirsi analogo giudizio di compatibilità
con le garanzie costituzionali del diritto di azione (art. 24 della
Costituzione) anche per l'art. 52, primo comma, d.P.R. 29 settembre
1973 n. 602 che ripete la stessa disposizione con riferimento alla
nuova normativa della riscossione delle imposte sul reddito.
Né ad una diversa valutazione induce la circostanza di fatto
allegata dal giudice rimettente per sollecitare un mutamento di
giudizio, circostanza consistente nell'essere di fatto impedita
l'opposizione tardiva (ex art. 620 cod. proc. civ.) a chi vanta un
diritto reale sul bene pignorato ove non sia stata ancora effettuata
la vendita del bene medesimo.
È infatti tale presupposto interpretativo, dal quale muove il
giudice rimettente, a dover essere disatteso.
Invero, l'applicazione del rimedio dell'opposizione tardiva alla
procedura di riscossione coattiva delle imposte - riconosciuta dalla
sentenza citata come adeguato completamento della tutela del terzo -
non può non trovare luogo con gli adattamenti richiesti dalle
peculiarità che tale procedura connotano e differenziano
dall'ordinaria esecuzione forzata. Questa - consentendo in generale
l'esperibilità dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. fino a
che non sia disposta la vendita - logicamente prevede che
l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. sia proponibile
"dopo" la vendita stessa. Inserita - invece - nella procedura di
riscossione fiscale, la opposizione tardiva, appunto in ragione della
rilevata necessità di adattamento, deve modellarsi sulla esigenza
che anche nella anzidetta procedura la tutela del terzo, il quale
vanti un diritto reale sul bene pignorato, non soffra soluzioni di
continuità, al fine di evitare un'eventuale (ancorché temporanea)
paralisi della tutela stessa pur in presenza di un pregiudizio
attuale. Ciò comporta che, appena diventa non più proponibile
l'opposizione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. (dopo la data
fissata per il primo incanto), il terzo può, in luogo di
quest'ultima, proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod.
proc. civ., la quale, se la vendita non è stata ancora effettuata,
ha in tale diverso contesto la funzione preventiva di impedire la
distribuzione di quello che sarà il ricavato della futura vendita:
funzione questa - si noti - peraltro non estranea neppure
all'opposizione ordinaria ove, ancorché tempestivamente proposta,
non sia stata sospesa la vendita.
3. - Conseguentemente non fondato è pure il sospetto di
incostituzionalità riferito all'art. 42 della Costituzione sotto il
profilo che la norma censurata consentirebbe che l'opponente subisca
l'espropriazione senza indennizzo del bene pignorato. In realtà
quest'ultimo - nel rispetto della normativa processuale in esame -
può fino ad un certo momento impedire la vendita (con l'opposizione
tempestiva) e successivamente (con l'opposizione tardiva) può
impedire la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo
diritto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli
artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte