Sentenza n. 2/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 607/1966
- art. 18legge 607/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18
della legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi),
promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1973 dal tribunale di Napoli
- sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra
il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli e Santini Sofia,
iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Visto l'atto di costituzione del Convitto nazionale Vittorio
Emanuele II di Napoli;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore
Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento per l'affrancazione dell'enfiteusi
di un fondo rustico (l'enfiteusi - risulta dagli atti è stata
costituita anteriormente al 28 ottobre 1941) vertente tra il Convitto
nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli e Sofia Santini, il tribunale
di Napoli, su eccezione del Convitto concedente ha sollevato, con
ordinanza emessa il 20 giugno 1973, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo il tribunale le disposizioni denunziate, in quanto e
perché vengono ad abrogare l'art. 962 del codice civile riguardante la
revisione dei canoni enfiteutici, contrasterebbero con il principio di
eguaglianza sotto profili diversi da quelli esaminati dalla Corte nella
sentenza n. 37 del 1969, con la quale peraltro è stata dichiarata
l'illegittimità delle norme in esame solo relativamente alla parte in
cui comprendono i rapporti costituiti successivamente alla data del 28
ottobre 1941.
Sempre secondo il tribunale, infatti, la legge n. 607 del 1966
avrebbe parificato illegittimamente la situazione dell'utilista che è
coltivatore diretto con quella dell'utilista che trae dai fondi solo la
rendita, per quanto attiene all'immutabilità del canone enfiteutico.
Essa, ancora e sempre in contrasto con il principio di eguaglianza, non
avrebbe previsto alcuno strumento di rivalutazione del canone rispetto
alla svalutazione monetaria, creando per di più una disparità tra il
cittadino domino diretto e tutti gli altri cittadini, i quali, a norma
dell'art. 1467 cod. civ., hanno diritto di chiedere la risoluzione del
contratto per intervenuta eccessiva onerosità.
Infine l'art. 3 della Costituzione risulterebbe violato perché la
legge n. 607 del 1966 (e quella n. 1138 del 18 dicembre 1970) avrebbero
introdotto discipline diverse per enfiteusi urbane ed enfiteusi
rustiche, spezzando l'unità del medesimo istituto giuridico, regolato
nei secoli sempre con norme uniformi, determinando così una diversità
di trattamento tra le due categorie di concedenti.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale il Convitto
nazionale Vittorio Emanuele II, rappresentato e difeso dall'avvocato
Elio De Martino.
Nel chiedere che la questione venga accolta, il Convitto pone a
sostegno dell'eccezione di illegittima parificazione fra utilisti che
siano o non siano coltivatori diretti la sentenza n. 155 del 1972 di
questa Corte, con la quale è stata ritenuta incostituzionale la
parificazione operata tra affittuari coltivatori diretti e affittuari
imprenditori, ai fini della determinazione del canone nei fitti agrari.
Richiama la medesima decisione in ordine all'assenza di un sistema
di rivalutazione dei canoni rispetto alla perdita di valore d'acquisto
della moneta, mentre contesta che l'immutabilità del canone
costituisca principio generale per le enfiteusi costituite
anteriormente al 28 ottobre 1941, citando, al proposito, la legge 11
giugno 1925, n. 998, che aumentò tutti i canoni enfiteutici del 20%,
proprio in conseguenza della svalutazione monetaria verificatasi a
seguito della prima guerra mondiale.
Quanto alla mancata previsione della risoluzione per intervenuta
eccessiva onerosità, essa, secondo il Convitto, era giustificata nel
sistema previgente dall'art. 962 cod. civ., che consentiva la periodica
revisione del canone. Di conseguenza con l'abrogazione della norma
suddetta si sarebbe venuta a porre in essere una ingiustificata
disparità di trattamento tra cittadini, specie se si considera che la
legge 18 dicembre 1970, n. 1138, espressamente prevede la rivalutazione
del canone per le enfiteusi urbane (artt. 5 e 6). Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in epigrafe denunzia, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 18
della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella loro applicazione ad
enfiteusi costituite su fondi rustici anteriormente al 28 ottobre 1941.
Il giudice a quo, richiamandosi alla sentenza n. 37 del 1969 con la
quale la Corte ha già esaminato la costituzionalità della legge
impugnata e in particolare la legittimità dell'art. 1 di questa in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, afferma di sollevare
nuovamente questioni di legittimità costituzionale "sotto profili in
parte diversi da quelli già esaminati e decisi" dalla sentenza citata
e precisamente:
a) Sarebbe violato il principio di uguaglianza in quanto l'art. 1
della legge denunziata avrebbe dettato uguale trattamento per
l'utilista coltivatore diretto e per chi, non avendo tale qualifica,
trae dal possesso del dominio utile soltanto la rendita. Tale
questione, afferma l'ordinanza, sarebbe stata solo incidentalmente
esaminata nella citata sentenza n. 37 del 1969 della Corte
costituzionale.
b) Altra violazione dell'art. 3 della Costituzione si ravviserebbe
nell'art. 18, secondo comma, della legge citata per avere questo
abrogato l'art. 962 del codice civile, senza avere previsto alcuno
strumento di rivalutazione del canone in ordine alla svalutazione
monetaria.
c) Il medesimo art. 18, abrogando l'art. 962 del codice civile,
avrebbe, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione,
creato "una disparità di trattamento fra il cittadino domino diretto e
tutti gli altri cittadini che, a norma dell'ar. 1467 del codice civile,
hanno diritto di chiedere la risoluzione del contratto per intervenuta
eccessiva onerosità". Secondo il giudice a quo, l'inapplicabilità
all'enfiteusi, affermata dalla costante giurisprudenza anteriore alla
legge n. 607 del 1966, del principio di cui all'art. 1467 del codice
civile "derivava dallo specifico sistema delle norme regolanti
l'istituto, particolarmente quella contenuta nell'art. 962 del codice
civile; dal che consegue", prosegue l'ordinanza, "che, per effetto
dell'abrogazione disposta dall'art. 18 della legge 607, il divieto di
revisione del canone e la mancata previsione di uno strumento di
adeguamento, si converte in una ingiusta disparità di trattamento a
danno di una categoria di cittadini che si trovino in situazioni
eguali, specie ove si consideri che la legge 18 dicembre 1970, n. 1138,
espressamente prevede la facoltà di rivalutazione delle enfiteusi
urbane (artt. 5 e 6)".
d) L'ordinanza in epigrafe denunzia inoltre la violazione dell'art.
3 della Costituzione, per avere la legge n. 607 del 1966 e la legge n.
1138 del 1970 "determinato modalità diverse per un unico istituto
giuridico, regolato nei secoli sempre con norme uniformi, creando così
disparità di trattamento fra concedenti per enfiteusi urbane e
concedenti per enfiteusi rustiche".
Argomenti analoghi sono invocati dalla parte privata costituita in
giudizio.
2. - La prima censura alle disposizioni denunziate si riallaccia
alla sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale, con cui
appunto venne ritenuta illegittima la parificazione tra affittuari che
coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari ed
affittuari imprenditori, ai fini della determinazione del canone
nell'affitto dei fondi rustici.
La questione è infondata.
È infatti arbitraria qualsiasi assimilazione del rapporto
enfiteutico a quello preso in considerazione con la pronunzia
richiamata, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello
economico-sociale. Quanto al primo, è fin troppo noto che, a
differenza del contratto di locazione-conduzione, generatore di
rapporti di obbligazione fra i contraenti, la costituzione di enfiteusi
fa sorgere un diritto reale sull'immobile altrui che assorbe quasi
interamente l'esercizio della proprietà sulla cosa, attribuendo
all'enfiteuta oltre al potere di disporre del proprio diritto, anche il
godimento del fondo enfiteutico nonché il diritto di acquistarne la
proprietà mediante l'affrancazione, diritto questo considerato un
requisito essenziale dell'istituto stesso.
Inoltre, è elemento naturale dell'enfiteusi, caratterizzante anche
sotto l'aspetto economico e sociale, l'obbligo di migliorare il fondo,
da cui si trae l'utilità, obbligo non inerente al contratto di affitto
di fondi rustici e presidiato, in caso di inosservanza, dall'istituto
della devoluzione di cui all'art. 972 cod. civ., rimasto in vigore
anche a seguito della legge n. 607 del 1966 (art. 8).
Tale obbligo di miglioramento del fondo, che grava in maniera
indifferenziata su tutti gli utilisti, conferma la ragionevolezza di
non distinguere tra le specifiche posizioni degli utilisti, disponendo
l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ.
3. - Consapevole e precisa scelta del legislatore è poi quella di
non predisporre alcuno strumento di rivalutazione della misura del
canone, anche in considerazione dei suoi riflessi sull'affranco, simile
a quello previsto dall'abrogato art. 962 cod. civ., ma di fissare tale
misura con riferimento al reddito dominicale dei terreni per le
enfiteusi d'antica data costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.
La considerazione che in materia sembra risolutiva è che, per le
enfiteusi in esame, principio indiscusso nel corso dei secoli (e
confermato dall'isolato esempio addotto dalla parte costituita) era
quello dell'immutabilità del canone, in tale inalterabilità
ravvisandosi l'originalità dell'istituto a vantaggio dell'utilista
vincolato al miglioramento del fondo.
Come già ritenuto nella più volte citata sentenza n. 37 del 1969
ne consegue che il sindacato sull'abrogazione dell'art. 962 cod. civ.
disposta dal legislatore (art. 18 legge n. 607 del 1966) e sulla
commisurazione del canone ai parametri della rendita catastale, con
l'effetto del ritorno alla tradizione, appartiene ad una valutazione
discrezionale dei motivi che non può formare oggetto di sindacato di
questa Corte.
4. - Data la particolare unitaria struttura dell'istituto e la sua
netta differenziazione dalla locazione dei fondi rustici (struttura e
differenziazione che la Corte ha tenuto presenti nelle sue precedenti
pronunzie) non si vede come possa prospettarsi l'affrancazione in base
alle leggi vigenti di un'enfiteusi costituita prima del 28 ottobre 1941
sotto l'aspetto di un'espropriazione. Infatti al titolare del diritto
reale di enfiteusi, spetta sin dal momento della costituzione
dell'enfiteusi, il diritto di acquistare con affrancazione la
proprietà dell'immobile mediante il pagamento di una somma risultante
dalla capitalizzazione del canone; l'espropriazione consiste invece non
nell'esplicazione di un preesistente diritto soggettivo, ma
nell'esercizio di un potere avente l'effetto di privare il proprietario
del suo diritto a fini di pubblico interesse. Come ha rilevato la
Corte nella sentenza n. 53 del 1974 "appare arbitrario equiparare
all'espropriazione l'esercizio della facoltà di riscatto della piena
proprietà mediante l'affrancazione, e l'enfiteuta non può essere
considerato come il beneficiano d'un ingiustificato trasferimento
dell'altrui proprietà fonte di indebito arricchimento di un soggetto
privato ai danni di un altro".
E tanto meno può prospettarsi che il diritto di affranco, inerente
alla struttura dell'istituto, possa essere diverso nelle modalità e
nell'esercizio o comunque possa subire modificazioni a seconda che
l'enfiteuta coltivi direttamente l'immobile oggetto del suo diritto o
lo faccia lavorare da altri.
Fondatamente la Corte nella sentenza n. 37 del 1969, limitando la
dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 607 del
1966 alle sole enfiteusi costituite posteriormente al 28 ottobre 1941,
ha sottolineato che l'art. 962 del codice civile, (espressamente
abrogato dalla legge n. 607 del 1966) il quale ammetteva, su richiesta
dell'interessato, la revisione del canone, ha segnato "una importante
demarcazione" fra le enfiteusi costituite anteriormente all'entrata in
vigore del codice e quelle costituite successivamente, in quanto, ha
soggiunto, "i nuovi rapporti sono sorti ab initio - e si sono svolti
sotto la garanzia della possibile operatività di quel diritto".
Il medesimo criterio di distinzione fra le enfiteusi costituite
prima del 28 ottobre 1941 e quelle costituite successivamente è stato
assunto ed applicato dalla Corte nella sua sentenza n. 53 del 1974 con
cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11
e 12 della legge n. 1138 del 1970 "limitatamente alla parte in cui
comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana
ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre
1941".
Le motivazioni della Corte svolte nelle due sentenze citate,
investono, confutandoli in pieno, gli argomenti addotti in questa sede
per sostenere l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 della
legge n. 607 del 1966 per le enfiteusi costituite anteriormente al 28
ottobre 1941, argomenti che si appalesano pertanto infondati. Non è
pertinente il richiamo del giudice a quo e della parte privata alla
sentenza n. 155 del 1972, la quale concerne materia affatto diversa e
cioè la legittimità degli artt. 1, 3 e 4 di altra legge n. 11 del
1971, concernente la disciplina dei fondi rustici e non l'enfiteusi,
per violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione. È fin
troppo evidente che le considerazioni svolte nella sentenza in tema di
contratti di affitto di fondi rustici, creativi di rapporti di
obbligazione fra le parti, non possano in alcun modo valere per i
diritti reali sorti attraverso una antica costituzione di enfiteusi
anteriormente al 28 ottobre 1941.
5. - Ancor meno è sostenibile l'incostituzionalità dell'art. 18
sotto il profilo che il domino diretto non può, a differenza di altri
cittadini, far ricorso all'art. 1467 del codice civile.
È infatti pacifico in giurisprudenza e dottrina che questa ultima
norma è applicabile esclusivamente nel campo di diritti obbligatori e
non certo in ordine all'esercizio di diritti reali. Come afferma la
Corte di cassazione, l'istituto dell'enfiteusi, "anche quando abbia
origine contrattuale e ancorché possa successivamente risolversi nel
trasferimento della proprietà all'enfiteuta mediante l'affrancazione,
è pur sempre costitutivo di uno "ius in re aliena", con effetto
istantaneo, e non puo equipararsi ad una compravendita sotto condizione
potestativa, ad esecuzione differita".
La norma denunziata, abrogando l'art. 962 del codice civile e
ripristinando con ciò l'antico regime dell'enfiteusi, non dà luogo ad
alcuna situazione di disparità lesiva dell'art. 3 della Costituzione,
essendo del tutto razionale ed anzi consequenziale a basilari principi
giuridici che la richiesta di risoluzione di un contratto per eccessiva
sopravvenuta onerosità siano legittimati i titolari di rapporti
obbligatori e non invece i titolari di diritti reali inerenti
direttamente sulla cosa.
6. - Non violano il principio di uguaglianza nemmeno le denunziate
diverse modalità previste nelle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del
1970 per le enfiteusi urbane e per quelle rustiche, trattandosi di
norme regolatrici di situazioni oggettivamente diverse e rispondenti a
criteri razionali. Sulla distinzione fra l'una e l'altra enfiteusi e
sui suoi riflessi nel campo legislativo si è già espressa la Corte
nella sua sentenza n. 53 del 1974 osservando che "il legislatore,
proprio per considerazioni delle speciali caratteristiche dei rapporti
aventi ad oggetto immobili urbani o terreni a destinazione
edificatoria, ha provveduto a dettare per essi una speciale disciplina,
diversa da quella prevista per le enfiteusi rustiche e i rapporti alle
medesime assimilati".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia
di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) sollevate in riferimento
all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte