Nei contratti di alienazione (trasferimento della proprietà, costituzione o trasferimento di diritti reali) aventi per oggetto un corpo certo e determinato, occorre distinguere il caso in cui l'alienazione deve avere immediato effetto reale dai casi in cui tale effetto sia differito per l'esistenza di un termine o di una condizione. Se l'alienazione ha immediato effetto reale (art. 1465, primo comma), il rischio posteriore al contratto incide; indipendentemente dalla consegna, sull'acquirente, divenuto proprietario della cosa, senza che derivino ripercussioni sulla controprestazione, perchè questa è definitivamente acquisita all'alienante e deve quindi essere ugualmente prestata non ostante il perimento della cosa alienata. Se l'effetto reale dell'alienazione è differito alla scadenza di un termine (art. 1465, secondo comma), il rischio del perimento verificatosi nell'intervallo è sopportato egualmente dall'acquirente, agendo l'alienante, con la manifestazione del suo consenso, prestata tutta la cooperazione che da parte sua era necessaria perchè potesse verificarsi l'effetto traslativo; questo si verifica infatti automaticamente col sopraggiungere del termine, indipendentemente da ogni ulteriore atto di volontà dell'alienante, sul quale, prestato il consenso, possono incombere soltanto obblighi di carattere accessorio (ad esempio, l'obbligo di consegnare), che non sono però il corrispettivo dell'obbligo di pagare il prezzo assunto dall'acquirente. Nell'alienazione sotto condizione sospensiva il rischio viene accollato all'alienante per tutto il tempo di pendenza della condizione (art. 1465, quarto comma); e ciò sul riflesso che, al momento in cui la condizione si verifica e il contratto acquista efficacia, manca l'oggetto e il contratto è nullo. L'ipotesi qui contemplata è il rovescio di quella prevista nell'articolo 1347; l'una e l'altra sono ipotesi in cui si devia dal principio della retroattività della condizione. L'impossibilità oggettiva si può prospettare anche nella vendita di cose dedotte genericamente, per quanto in essa operi per casi eccezionali (ad esempio, caso d'istituzione di monopolio). Se l'impossibilità sopravviene prima della specificazione, l'alienante, non avendo ancora adempiuto all'obbligo di trasferire la proprietà, che si attua appunto mediante la separazione, non può esigere l'adempimento della prestazione corrispettiva; il rischio dell'impossibilità graverà allora su di lui (art. 1465, terzo comma). Se invece l'impossibilità sopravviene dopo la specificazione, essendosi ormai determinato l'oggetto del contratto, la situazione giuridica si profila uguale a quella che si ha nel caso di alienazione di corpo certo e determinato, e si applicheranno quindi, quanto all'incidenza del rischio, i principii che regolano quest'ultimo caso. Dell'eccessiva onerosità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 664
Infine il contratto si risolve, con gli effetti stessi stabiliti per la risoluzione a causa di inadempimento, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa (art. 1467). Si introduce così, in modo espresso e in via generale, il principio dell'implicita soggezione dei contratti con prestazioni corrispettive alla clausola rebus sic stantibus, sulle tracce del diritto comune e quindi in collegamento con una tradizione prettamente italiana, seguita fino ad ora solo da alcuni sistemi positivi stranieri. In parecchi casi il legislatore italiano ha dovuto intervenire con leggi speciali per disciplinare l'influenza di eventi straordinari sui contratti in corso; ma tale intervento si è determinato in relazione agli eventi più gravi e di portata generalissima. Deve essere invece considerata anche la quotidiana possibilità di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che vengano a turbare profondamente l'equilibrio contrattuale, pur non avendo una portata generale tale da incidere sulla vita della Nazione: la nostra pratica mercantile e gli usi da essa creati sono già nel senso di riconoscere efficacia risolutiva alla sopravvenuta onerosità della prestazione, per effetto degli avvenimenti di cui si è fatto cenno. La rigorosa limitazione dell'efficacia della clausola ad eventi che non possono assolutamente farsi rientrare nelle rappresentazioni che ebbero le parti al tempo del contratto, esclude il pericolo di eccessi; ma garantisce contro tal pericolo anche la rigida valutazione obiettiva del concetto di eccessiva onerosità, che per il nuovo codice non opera quando non è superata l'alea normale del contratto (art. 1467, secondo comma) o quando il contratto è essenzialmente o convenzionalmente aleatorio (art. 1469; vendita a termine dei titoli di credito, rendita). Temperamento di buona fede, posto al potere di chiedere la risoluzione è il diritto della parte, contro cui la risoluzione è domandata, di offrire un'equa modificazione delle condizioni del contratto (art. 1467, terzo comma). Non si fa distinzione tra contratti ad esecuzione continuata o periodica e contratti ad esecuzione differita. Infatti, l'ammissibilità della clausola rebus sic stantibus non può farsi ragionevolmente dipendere dalla natura particolare della prestazione periodica o continuata. Anche l'obbligazione a termine è, come quella a prestazione periodica o continuata, un'obbligazione ad esecuzione differita; e sta nel differimento dell'esecuzione, e non nella periodicità o continuità della prestazione, la ragione di una tutela che vuole evitare le dannose conseguenze economiche del sovvertimento dell'equilibrio contrattuale voluto dalle parti: questo sovvertimento può verificarsi, così quando la prestazione deve essere eseguita ad un termine unico, come quando deve essere eseguita a periodi o in continuità. Non si è distinto nemmeno tra contratti a lungo termine e contratti a termine breve. A ben guardare, l'estremo dell'assoluta imprevedibilità dell'evento, su cui si fonda la clausola rebus sic stantibus, si può riconoscere più difficilmente in un contratto a lungo termine, anzichè in un contratto a termine breve: in un contratto del primo tipo (ad esempio, enfiteusi, rendita perpetua, ecc.), le parti non potranno mai dire che non fosse genericamente prevedibile un radicale mutamento della situazione economica, in dipendenza dei molteplici eventi che possono sopravvenire durante il lungo spazio di tempo in cui i contratti stessi devono spiegare il loro effetto. Per converso, quando per l'esecuzione di un contratto è stabilito un termine di breve durata, molto più facile è che non si preveda un avvenimento straordinario, nel tempo che intercede tra l'assunzione della obbligazione e l'adempimento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 665