Sentenza n. 2/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1426/1956
- art. 3legge 1426/1956
- art. 4legge 1426/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3
e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (Norme sulla liquidazione dei
compensi ai consulenti tecnici d'ufficio), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 novembre 1978 dal pretore di Mestre
sull'istanza proposta da Facco Pieragostino, iscritta al n. 111 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 dell'11 aprile 1979;
2) ordinanza emessa il 17 novembre 1979 dal Giudice istruttore del
tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Mambriani
Alberto e la S.a.s. Immobilare S. Teresa, iscritta al n. 2 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 71 del 12 marzo 1980;
3) ordinanza emessa il 21 agosto 1979 dal pretore di Piedimonte
Matese sull'istanza proposta da Simeone Vittorio, iscritta al n. 33 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con le ordinanze indicate in epigrafe, emesse rispettivamente dal
pretore di Mestre, dal tribunale di Piacenza e dal pretore di
Piedimonte Matese il 13 novembre 1978, il 17 novembre 1979 ed il 21
agosto 1979, sono state sollevate questioni incidentali di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n.
1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti
tecnici d'ufficio): a) in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma,
Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate
siano inadeguati alla qualità e quantità della prestazione e
determinino un'ingiustificata disparità retributiva a danno dei
consulenti d'ufficio in raffronto ai consulenti tecnici di parte e ad
altri ausiliari del giudice, il cui compenso non è disciplinato dalla
legge impugnata (ordinanze 111 r.o. 1979 e 33 r.o. 1980); b) in
riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.,
per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi determini a carico dei
consulenti d'ufficio un onere di concorrere alle spese pubbliche senza
riguardo alla loro capacità contributiva e non assicuri ai medesimi la
necessaria indipendenza (ordinanza n. 2 r.o. 1980). Considerato in diritto :
Nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 8 luglio 1980, n.
319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 25 luglio
successivo, recante nuovi criteri per i compensi ai consulenti tecnici,
interpreti e traduttori.
La nuova normativa, tuttavia, non può applicarsi retroattivamente,
riguardando spese di giustizia, che devono essere liquidate secondo la
legge in vigore all'epoca dell'effettivo svolgimento delle prestazioni
da parte degli ausiliari del giudice.
Peraltro la medesima questione sollevata con le ordinanze di
rimessione in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma, della
Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte, che l'ha
dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente
infondata con ordinanza n. 69 del 1979.
Quanto alla nuova questione ora sollevata con l'ordinanza n. 2 r.o.
1980 in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma,
della Costituzione essa non è fondata, in primo luogo perché il
principio della capacità contributiva contenuto nell'art. 53 non può
trovare applicazione riguardo a prestazioni di "facere", come quelle
degli ausiliari del giudice, che non hanno palesemente alcuna attinenza
con gli obblighi tributari; in secondo luogo perché la tutela
dell'indipendenza dei giudici sancita dall'art. 108 non si estende agli
ausiliari del magistrato, applicandosi invece - per costante
giurisprudenza di questa Corte - solo a quegli "estranei" che siano
chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale, come ad esempio i
componenti "laici" delle corti d'assise, dei tribunali dei minorenni,
delle sezioni specializzate agrarie, ecc. (ord. n. 86 del 1964 e sent.
n. 190 del 1974).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre
1956, n. 1426, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 della
Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 88 del
1970 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 69 del 1979;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni di legge sub a), sollevata in riferimento agli artt.
53, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte