Sentenza n. 2/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 66legge 1424/1940
- art. 116legge 1424/1940
- art. 301legge 1424/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 66 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o
storico), e 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424
(Legge doganale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 novembre 1984 dalla Corte di Appello
di Roma nell'incidente di esecuzione proposto dall'Avvocatura
Generale dello Stato nel procedimento penale a carico di Lucchetti
Virgilio iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1985 dal Pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Bottega Livio, iscritta al n. 129 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, 1ª serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Bottega Livio nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di Appello di Roma, in sede di incidente di
esecuzione, con ordinanza 19 novembre 1984, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui
prevede la confisca obbligatoria delle cose d'interesse artistico o
storico esportate abusivamente, appartenenti a terzi estranei al
reato, anche quando nei confronti di costoro non emerga un difetto di
vigilanza. L'incidente di esecuzione era stato promosso dopo che la
Corte aveva dichiarato, con sentenza, di non doversi procedere per la
sopravvenuta prescrizione del reato contro alcuni imputati,
condannati in primo grado per appropriazione indebita e esportazione
illegale di un dipinto del Velasquez, ricevuto in affidamento dal
proprietario.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la confisca
obbligatoria disposta dall'art. 66 della l. n. 1089 del 1939,
rappresenta una deroga alla disciplina della confisca prevista
dall'art. 240 cod. pen., la quale - in linea di massima - non si
applica nei confronti di cose di proprietà di persone estranee al
reato. Peraltro, se tale più rigorosa disciplina può essere
ragionevole in riferimento ad attività illecite riguardanti beni
d'interesse generale, secondo il giudice a quo essa non lo è più
quando oggetto della confisca vengano ad essere beni di proprietà di
terzi estranei al reato. In tale ipotesi la confisca potrebbe essere
giustificata solo da un difetto di vigilanza da parte del
proprietario; ma ove questo non vi sia stato, illegittimamente la
norma che la dispone - contravvenendo all'art. 3 Cost. - tratterebbe
allo stesso modo i proprietari della cosa che siano autori del reato
e i proprietari di essa che non solo siano estranei al reato, ma ai
quali non possa addebitarsi neppure un difetto di vigilanza.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
Nell'atto di costituzione si osserva che l'art. 66 della l. n.
1086 del 1939, disponendo che la confisca ha luogo "in conformità
delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di
contrabbando", fa attualmente rinvio all'art. 301 del d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia
doganale) il quale riproduce la disposizione dell'art. 116 della l.
25 settembre 1940, n. 1424. Tali articoli sono già stati dichiarati
costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale nella parte
in cui impongono la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il contrabbando, anche nell'ipotesi di cose di
appartenenza a persone estranee al reato, alle quali non sia
imputabile un difetto di vigilanza (sent. n. 229 del 1974), nonché
nella parte in cui non prevedono l'esclusione della confisca per le
cose oggetto di contrabbando che siano state illegittimamente
sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente
accertata (sent. n. 259 del 1976).
Ciò premesso, nell'atto di costituzione si afferma che "la Corte
di Appello di Roma, nel sollevare la questione di legittimità
costituzionale, non ha considerato che la sentenza di non doversi
procedere per prescrizione dei reati pronunziata contro gli imputati
non ha autorità di cosa giudicata nei confronti degli eventuali
terzi aventi diritto alla restituzione del dipinto o al risarcimento
del danno". Pertanto, essendo controversa l'appartenenza del dipinto
a terzi estranei al reato, la Corte d'Appello avrebbe dovuto
rimettere la soluzione della controversia al competente giudice
civile a norma degli artt. 655 e 624, secondo comma, c.p.p. Ne
deriverebbe che la questione di legittimità costituzionale sarebbe
inammissibile.
2. - Il Pretore di Milano con ordinanza 25 maggio 1985, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., ha sollevato questione di
legittimità analoga, avente ad oggetto gli artt. 66, primo e secondo
comma, della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e 116, primo comma, l. 25
settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere
d'arte oggetto di esportazione abusiva, anche quando detti beni siano
di proprietà di un terzo estraneo al reato il quale vanti, secondo
la legge civile, titolo idoneo a riottenerne il godimento.
Nell'ordinanza si espone che con sentenza istruttoria, tale
Bottega Livio, imputato unitamente ad altre persone del reato di
esportazione clandestina di due dipinti attribuiti al Tintoretto, era
stato prosciolto per non avere commesso il fatto. Con detta sentenza
era stata ordinata la restituzione al Bottega medesimo dei due
dipinti, unitamente ad altri due dipinti esportati legalmente, ma
usati per attuare il fatto contestato occultando quelli esportati
abusivamente. Su istanza dell'Avvocatura dello Stato (la quale aveva
proposto incidente di esecuzione chiedendo che fosse ordinata la
confisca dei dipinti ex art. 66, l. n. 1089 del 1939), esso Pretore
aveva modificato il precedente provvedimento ordinando la
restituzione dei dipinti nei confronti di chi avesse provato di
averne diritto. Su ricorso proposto dalla stessa Avvocatura dello
Stato, la Corte di Cassazione aveva annullato tale ordine di
restituzione limitatamente ai due dipinti abusivamente esportati
respingendo il ricorso quanto agli altri due dipinti. In sede di
rinvio, gli atti erano ritornati al Pretore esponente, per i
provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 66 della l. n. 1089 del
1939.
Ciò premesso, nell'ordinanza si afferma la rilevanza della
questione sollevata giacché nel giudizio di rinvio debbono essere
applicate le norme impugnate. Si osserva, altresì, che l'art. 66
della l. n. 1089 del 1939 prevede che "in caso di esportazione
clandestina di opere d'arte è confiscata la cosa non presentata alla
dogana, nonché quella presentata con dichiarazione falsa, o
dolosamente equivoca, ovvero occultata" e la confisca ha luogo in
conformità delle norme della legge doganale relativamente alle cose
oggetto di contrabbando. In base a tali disposizioni la Corte di
Cassazione, tenuto anche conto della sentenza n. 259 del 1976 della
Corte costituzionale, ha ritenuto che la confisca obbligatoria, da
disporre anche in mancanza di condanna, è prevista solo per le opere
d'arte oggetto di esportazione clandestina e non anche per le cose
che sono servite o sono state destinate a commettere il reato ed è
applicabile anche nei confronti del terzo avente diritto alla cosa
abusivamente esportata, salvo che essa gli sia stata dolosamente
sottratta.
La normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 3 Cost., perché
prevede un trattamento deteriore ed irragionevolmente differenziato
per il terzo estraneo al reato, il quale vanti un titolo civilistico
alla restituzione della cosa oggetto di illecita esportazione,
anzitutto rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 240
c.p., che esclude dalla confisca le cose appartenenti a persona
estranea al reato, salvo il caso di "oggetti intrinsecamente
pericolosi". Altrettanto irrazionale sarebbe la differenza di
trattamento tra cose illecitamente esportate rispetto alle cose
utilizzate a tale scopo, come emergerebbe proprio dalle fattispecie
in esame nel giudizio a quo, ove il terzo viene a trovarsi preclusa
ogni tutela per due dei quattro dipinti in sequestro, rispetto ai
quali la sua posizione è identica. Irragionevole, infine, sarebbe
anche la differenza di trattamento tra terzo derubato e terzo
estraneo al reato ma che non sia stato derubato della cosa
abusivamente esportata.
Secondo il giudice a quo la normativa impugnata contrasterebbe
pure con l'art. 27 Cost., configurando una forma di responsabilità
oggettiva a carico del terzo estraneo al reato, assoggettato ad una
misura di sicurezza patrimoniale, quale è la confisca.
Contrasterebbe, inoltre, anche con l'art. 24, primo comma Cost., in
quanto la confisca obbligatoria precluderebbe al terzo l'esercizio
dell'azione di rivendica ex art. 1453 cod. civ., ledendo il suo
diritto di difesa.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, il quale si è riportato alle richieste e difese
contenute nell'atto di costituzione relativo al giudizio di
legittimità costituzionale promosso con ordinanza 19 novembre 1984
dalla Corte d'Appello di Roma.
È intervenuta pure la parte privata, la quale ha esposto di avere
venduto quattro dipinti ad un cittadino giapponese, il quale li aveva
esportati in Giappone, due con licenza delle competenti autorità e
gli altri due clandestinamente. Già in precedenza, peraltro, non
avendo l'acquirente pagato il prezzo, esso venditore si era avvalso
della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti di
compravendita, provocandone la risoluzione. Il pretore, dinanzi al
quale si era svolto il processo per l'esportazione clandestina dei
dipinti, aveva prosciolto esso istante per non aver commesso il
fatto.
Ciò premesso, la parte privata ha chiesto che le norme impugnate
siano state dichiarate costituzionalmente illegittime "nella parte in
cui prevedono la confisca obbligatoria di opere d'arte, oggetto di
esportazione abusiva, anche quando tali beni debbano essere
restituiti a un terzo la cui estraneità al reato risulti
giudizialmente accertata, il quale vanti - secondo la legge civile -
titolo a riotttenere il godimento dei beni medesimi, per causa di una
compravendita anteriore alla commissione del reato da parte
dell'acquirente, il quale non abbia adempiuto al contratto".
A tal fine si chiede - con argomentazioni diffuse ma
sostanzialmente consimili a quelle dell'ordinanza di rimessione - di
fare applicazione dei principii stabiliti nelle sentenze n. 229 del
1974 e n. 259 del 1976. Considerato in diritto
3. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe riguardano
questioni analoghe e pertanto vanno riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
4. - La Corte d'Appello di Roma (ord. 19 novembre 1984) - dopo
avere dichiarato, con sentenza, di non doversi procedere per
prescrizione del reato, contro alcuni imputati già condannati in
primo grado per appropriazione indebita ed esportazione illegale di
un dipinto - nel corso di un incidente di esecuzione ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 della l. 1°
giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui prevede la confisca
obbligatoria delle cose d'interesse artistico o storico esportate
abusivamente, appartenenti a terzi estranei al reato, anche quando
nei confronti di costoro non emerga un difetto di vigilanza. Ha
dedotto il contrasto di tale norma con l'art. 3 Cost., in quanto
tratta irrazionalmente alla stessa maniera i proprietari della cosa
che siano autori del reato e i proprietari di essa che non solo siano
estranei al reato, ma ai quali non possa addebitarsi neppure un
difetto di vigilanza.
Il Pretore di Milano (ord. 25 maggio 1985), a sua volta, nel corso
di un altro incidente di esecuzione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 66 della l. 1° giugno 1939,
n. 1089, e 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora
art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in
cui prevedono la confisca di opere d'arte oggetto di esportazione
abusiva, anche quando siano di proprietà di terzi estranei al reato,
i quali vantino, secondo la legge civile, titolo idoneo a riottenerne
il godimento. Ha dedotto il contrasto di tali articoli:
1) con l'art. 3 Cost., perché: a) prevedono un trattamento
irragionevolmente differenziato per il terzo estraneo al reato,
rispetto alla disciplina generale della confisca prevista dall'art.
240 cod. pen.; b) prevedono un trattamento irragionevolmente
differenziato per le cose illecitamente esportate rispetto alle cose
utilizzate a tale scopo; c) prevedono un trattamento irrazionalmente
differenziato tra terzo derubato e terzo estraneo al reato che non
sia stato derubato della cosa abusivamente esportata;
2) con l'art. 27 Cost., configurando una forma di
responsabilità oggettiva a carico del terzo estraneo al reato;
3) con l'art. 24 Cost., in quanto la confisca obbligatoria
precluderebbe al terzo l'esercizio dell'azione di revindica, ledendo
il suo diritto di difesa.
5. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi dinanzi a
questa Corte, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ha eccepito pregiudizialmente - nel giudizio promosso dalla
Corte d'Appello di Roma - l'inammissibilità delle questioni perché
sollevate, innanzitutto, da giudice incompetente; in secondo luogo,
perché irrilevanti in mancanza di un accertamento, con efficacia di
giudicato, sulla titolarità della proprietà del bene
illegittimamente esportato, non avendo tale efficacia la sentenza di
non doversi procedere per prescrizione del reato, in precedenza
pronunciata dalla Corte d'Appello. Analoga eccezione del tutto
generica è stata proposta anche nel giudizio promosso con
l'ordinanza del Pretore di Milano.
Le eccezioni vanno respinte.
Invero, quanto alla prima eccezione, questa Corte ha più volte
affermato che in sede di giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, di regola, non possono sindacarsi la competenza del
giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, né gli altri
presupposti processuali (Sentenze 26 giugno 1962, n. 65; 23 giugno
1964, n. 58; 19 aprile 1972, n. 69; 10 luglio 1975, n. 201; 17 luglio
1981, n. 173; 28 gennaio 1983, n. 46), svolgendosi il giudizio
costituzionale su di un piano diverso dal giudizio a quo, per le sue
specifiche finalità ed il suo particolare oggetto. Nel giudizio
promosso dalla Corte d'appello, inoltre, la questione di
costituzionalità era collegata con il principio di diritto fissato
dalla Cassazione e ineriva proprio alla normativa la cui applicazione
era stata da questa demandata a quella quale giudice di rinvio.
Quanto all'eccezione d'irrilevanza, essa è immotivata per quanto
attiene al giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Milano.
Si appalesa, invece, contraddittoria per quanto riguarda il giudizio
promosso dalla Corte d'Appello di Roma.
Infatti l'Avvocatura dello Stato, nel prospettarla, non può
logicamente sostenere - come invece fa - che per il giudice a quo,
gli accertamenti contenuti nella sentenza di non doversi procedere
siano vincolanti quanto all'illiceità dell'esportazione del bene di
cui si chiede la confisca e, contemporaneamente - in relazione al
titolo di appartenenza del bene su cui inciderebbe l'atto di confisca
- inidonei a fondare il giudizio di rilevanza sulla questione di
legittimità costituzionale delle norme che è tenuto ad applicare,
quale giudice di rinvio, in base al principio di diritto stabilito
dalla Cassazione.
6. - Passando all'esame del merito, va osservato che l'art. 66
della l. 1° giugno 1939, n. 1089 prevede la confisca delle cose
d'interesse artistico e storico esportate abusivamente. La norma
dispone che "la confisca ha luogo in conformità delle norme della
legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando". L'art.
116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trafuso
nell'art. 301, primo comma, del T.U. delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
stabilisce che "nei casi di contrabbando è sempre ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il
profilo". Tali norme costituiscono una deroga all'art. 240 cod. pen.
il quale, nel prevedere la confisca obbligatoria "delle cose che
costituiscono il prezzo del reato", la esclude quando esse
appartengono a persone estranee al reato. Nel prevedere, poi, la
confisca obbligatoria delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto,
la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se
non è stata pronunciata condanna, stabilisce che tale disposizione
non si applica "se la cosa appartiene a persona estranea al reato e
la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa".
Con sentenza 17 luglio 1974, n. 229, questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo
comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 e dell'art. 301, primo
comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 "nella parte in cui, quanto
alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato"
impongono la confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a
persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di
vigilanza". Con sentenza 29 dicembre 1976, n. 259, questa Corte ha
poi dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dei su detti
artt. 116, della l. n. 1424 del 1940 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973
"nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le
cose oggetto del reato di contrabbando che siano state
illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti
giudizialmente accertata".
7. - I giudici a quibus hanno dedotto che le fattispecie al loro
esame, pur riguardando la confisca di cose appartenenti a terzi
estranei al reato, non rientrano in nessuna delle due ipotesi
contemplate da dette sentenze, dovendo essi decidere sulla confisca
di cose oggetto di contrabbando, che non risultano illecitamente
sottratte al proprietario. Hanno chiesto pertanto, per le ragioni
sopra indicate, ulteriori declaratorie d'illegittimità
costituzionale degli artt. 116 della l. n. 1424 del 1940 e dell'art.
66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 che lo richiama, in quanto
illegittimi anche "nella parte in cui prevedono la confisca di opere
d'arte oggetto di esportazione abusiva, che siano di proprietà di
terzi estranei al reato, i quali vantino, secondo la legge civile,
titolo idoneo a riottenerne il godimento" (ordinanza del Pretore di
Milano), nonché declaratoria d'illegittimità costituzionale
dell'art. 66 della l. 1 giugno 1939, n. 1089 "nella parte in cui
prevede la confisca obbligatoria delle cose d'interesse artistico o
storico esportate abusivamente, appartenenti a terzi estranei al
reato, anche quando nei confronti di costoro non emerga un difetto di
vigilanza" (ordinanza della Corte d'Appello di Roma).
In effetti le pronunce d'incostituzionalità emesse con sentenze
n. 229 del 1974 e n. 259 del 1976, riguardavano specifici profili
prospettati alla Corte con le ordinanze di rimessione, in relazione
alle particolari fattispecie che si erano presentate nei giudizi nel
corso dei quali le questioni erano state sollevate. Peraltro, ha
portata generale il rilievo, contenuto in quelle pronunce, che il
proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria estraneo
al reato, finisce col subire, in base alla disposizione dell'art.
116, primo comma, della l. n. 1424 del 1940 (ora art. 301, primo
comma, d.P.R. n. 43 del 1973) a titolo meramente oggettivo, le
conseguenze patrimoniali di un illecito penale commesso da altri
(sent. n. 229 del 1974); cosicché la normativa in questione, in
palese contrasto con l'art. 27 Cost., contiene al riguardo la
previsione di una responsabilità oggettiva, prescindendo dalla
valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto,
comminando la confisca senza tener conto dell'appartenenza della cosa
(sent. n. 259 del 1976).
8. - Traendo le necessarie conseguenze da tali considerazioni,
deve affermarsi in via generale che, se possono esservi cose il cui
possesso può configurare un'illiceità obbiettiva in senso assoluto,
la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e
legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga
(art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, primo comma,
Cost. non può consentire che si proceda a confisca di cose
pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la
confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne
abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto, facendo applicazione
di tale principio, va dichiarata l'illegittimità costituzionale - in
riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - dell'art. 66 della l.
1° giugno 1939, n. 1089 e dell'articolo 116, primo comma, della l. 25
settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. n. 43 del
1973), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai
sensi della stessa l. n. 1089 del 1939 oggetto di esportazione
abusiva, anche quando esse risultino, di proprietà di chi non sia
autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.
Restano assorbiti tutti gli altri profili di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e
dell'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora
art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) nella parte in
cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 1089
del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche
quando risultino di proprietà di un terzo che non sia autore del
reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte