Sentenza n. 2/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo
comma, n. 1, del codice penale militare di pace, promosso con
ordinanza emessa il 10 gennaio 1990 dal Tribunale militare di Padova
nel processo penale a carico di Cortellazzi Luciano, iscritta al n.
209 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 10 gennaio
1990, emessa nel processo penale a carico di Cortellazzi Luciano, ha
sollevato questione di legittimità dell'art. 233, primo comma, n. 1,
del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 626, primo
comma, n. 1, del codice penale, per contrasto con gli artt. 3 e 27,
primo comma, della Costituzione.
Premette il giudice a quo di avere accertato che il Cortellazzi,
imputato del delitto di furto militare, era intenzionato a restituire
la cosa sottratta, ma che la restituzione si era resa impossibile,
essendo stata la cosa stessa rinvenuta durante una periodica "rivista
al corredo" svoltasi poco tempo dopo la sottrazione.
Nonostante ciò, il fatto addebitato non sarebbe riconducibile
nell'ambito dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale
militare di pace (delitto di furto militare d'uso), mancando nella
specie la restituzione della cosa.
Né, con riguardo alla fattispecie prevista dalla norma ora
ricordata, potrebbero utilmente operare le statuizioni della sentenza
n. 1085 del 1988, dal momento che con tale decisione la Corte si è
limitata a dichiarare "l'illegittimità costituzionale dell'art. 626
c. 1 n. 1 c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi
prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza
maggiore della cosa sottratta".
2. - Quanto alla violazione del principio della responsabilità
penale personale, il giudice a quo puntualizza come, con la sentenza
n. 1085 del 1988, sia stato "ampiamente chiarito, pronunciandosi
sulla norma penale 'parallela' di cui all'art. 626, primo comma, n.
1, del c.p., di uguale testuale formulazione, che la regola di
rimproverabilità contenuta nell'art. 27, primo comma, della
Costituzione impone che, in sede di valutazione della colpevolezza, i
singoli elementi che costituiscono la pur unitaria fattispecie penale
debbono essere singolarmente valutati ai fini del giudizio di
rimprovero": un giudizio che solo se sussistente "in relazione a
ciascuno di essi soddisfa il requisito della personalità della
responsabilità penale". In particolare, essendo l'impossessamento
della cosa elemento sia della fattispecie di furto militare sia della
fattispecie di furto militare d'uso, è soltanto l'avvenuta
restituzione a determinare "l'applicazione del più mite trattamento
sanzionatorio previsto da tale ultima fattispecie criminosa". Il
rispetto dell'art. 27, primo comma, della Costituzione fa sì che,
pure con riguardo all'adempimento dell'obbligo di restituire la cosa
sottratta per un uso momentaneo, "acquisisca rilievo l'atteggiamento
psicologico del soggetto".
3. - Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza,
il giudice a quo censura la disparità di trattamento venutasi a
creare, in seguito alla ricordata sentenza n. 1085 del 1988, tra il
civile ed il militare che, impossessatisi della cosa mobile altrui
con l'intenzione di usarla momentaneamente e di restituirla subito
dopo l'uso, non riescano per caso fortuito o per forza maggiore a
realizzare tale intento. La violazione dell'art. 3 della Costituzione
diventerebbe ancor più evidente considerando come il civile che
concorra con un militare nell'impossessamento in luogo militare di
cosa mobile appartenente ad altro militare o all'amministrazione
militare, pur nell'intento, non realizzatosi per caso fortuito o per
forza maggiore, di restituirla, dovrebbe rispondere di furto militare
e non di furto militare d'uso: viceversa, la fattispecie criminosa
"parallela" a quest'ultima (art. 626, primo comma, n. 1, del codice
penale) gli verrebbe addebitata in caso di concorso con altro
soggetto non avente la qualità di militare.
4. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 19, prima serie speciale, del
1990.
5. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - L'ordinanza di rimessione censura l'art. 233, primo comma, n.
1, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e
27, primo comma, della Costituzione.
Più in particolare, il giudice a quo lamenta che la mancata
restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa
sottratta comporti l'applicazione dell'art. 230 del codice penale
militare di pace (furto militare) e non, invece, dell'art. 233, primo
comma, n. 1, anche quando l'impossessamento sia avvenuto con
l'intenzione di restituire la cosa subito dopo l'uso. E ciò in forza
dell'operatività, nel caso di specie, del principio qui in re
illicita versatur respondit etiam pro casu, un principio già
disatteso da questa Corte con la sentenza n. 1085 del 1988, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo
comma, n. 1, del codice penale, nella parte in cui non estende la
disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa
sottratta, dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Poiché, però,
tale sentenza non è applicabile in via interpretativa alla
fattispecie prevista dall'art. 233, primo comma, n. 1, del codice
penale militare di pace, l'ordinanza di rimessione solleva questione
di legittimità costituzionale relativamente all'impossibilità di
estendere l'ambito di applicazione di tale articolo anche all'ipotesi
di mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore,
della cosa sottratta.
2. - La questione è fondata.
Con la più volte ricordata sentenza n. 1085 del 1988, questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 626, primo comma, n.
1, del codice penale, per contrasto con l'art. 27, primo comma, della
Costituzione, nella parte in cui non estende la disciplina ivi
prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza
maggiore, della cosa sottratta.
Poiché non si ravvisano valide esigenze, proprie del consorzio
militare, tali da rendere razionalmente giustificabile la così
sopravvenuta diversificazione di disciplina del furto militare d'uso
rispetto al furto d'uso comune, lo stesso tipo di pronuncia va
adottato anche nei riguardi dell'art. 233, primo comma, n. 1, del
codice penale militare di pace.
La condizione alla quale si ricollega la fattispecie del delitto
di furto d'uso è, infatti, la stessa, sia nell'art. 626, primo
comma, n. 1, del codice penale sia nell'art. 233, primo comma, n. 1,
del codice penale militare di pace: "se il colpevole ha agito al solo
scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo
l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita". Pertanto, di
fronte al mutamento di quadro normativo conseguente alla sentenza n.
1085 del 1988, l'art. 233, primo comma, n. 1, del codice di penale
militare di pace - non riconducendo alla meno grave fattispecie del
furto d'uso militare l'ipotesi di mancata restituzione dovuta a caso
fortuito o forza maggiore - viene a trovarsi, come esattamente
sostiene l'ordinanza di rimessione, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione. Si impone, pertanto, la declaratoria d'illegittimità
costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale
militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi
prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso forterito o forza
maggiore, della cosa sottratta.
Resta così assorbito ogni altro profilo di illegittimità
costituzionale prospettato dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, primo
comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui
non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione,
dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte