Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto

comma, del codice civile, in relazione all'art. 6, secondo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dalla sentenza

della Corte costituzionale n. 404 del 1988, e all'art. 6, sesto

comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art.

11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il

26 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile

vertente tra Quaresima Maria Italia e Poli Elio ed altra, iscritta al

n. 378 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione

all'esecuzione relativa al rilascio di un immobile, il Pretore di

Firenze, su istanza dell'opponente, affidatario della prole, nonché

assegnatario dell'alloggio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26

aprile 1989, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155,

quarto comma, del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3 e 30

della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in regime di

separazione personale tra coniugi, l'opponibilità ai terzi

acquirenti del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;

che il giudice a quo individua quali termini di comparazione

l'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 - come

novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - che tale

opponibilità consente invece in caso di scioglimento del matrimonio,

nonché l'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 -

come integrato dalla sentenza n. 404 del 1988 di questa Corte secondo

il quale è assicurata la successione nella locazione anche a

"persone non legate da vincoli legali" al conduttore;

che risulterebbero quindi con evidenza, a parere del Pretore,

sia la disparità di trattamento tra le ipotesi indicate ed il caso

di specie, sia la violazione della regola costituzionale volta a

garantire la tutela della prole;

che, infine, il giudice rimettente rileva come non possa

condividersi l'orientamento giurisprudenziale che collega

l'opponibilità del vincolo di assegnazione esclusivamente alla

presenza di un rapporto locatizio e come, più in generale, appaia

incongruo subordinare in ogni caso l'opponibilità stessa alla

trascrizione del provvedimento, attesa l'idoneità di altre forme di

pubblicità a portare a conoscenza dei terzi l'avvenuta assegnazione;

Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata

illegittima con la recente sentenza n. 454 del 1989, proprio nella

parte in cui non prevede l'opponibilità al terzo acquirente del

provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al

coniuge affidatario della prole, mediante trascrizione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati

argomenti sostanzialmente diversi o profili ulteriori rispetto a

quelli a suo tempo esaminati;

che, con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice

a quo circa la trascrizione, appare chiaro, dalla motivazione della

sentenza citata, come l'onere di trascrivere il provvedimento

d'assegnazione nel caso di separazione, in analogia con la normativa

vigente in materia di scioglimento del matrimonio, riguardi, ex art.

1599 del codice civile, la sola assegnazione ultranovennale, ferma

restando l'opponibilità del provvedimento in tutte le altre ipotesi;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della

Costituzione, dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte