Sentenza n. 20/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 843/1978
- art. 14legge 663/1979
- art. 14legge 633/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato: Legge Finanziaria), come
modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633
(recte: n. 663 - Finanziamento del Servizio sanitario nazionale
nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre
1989 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra
Ceroni Adriana e l'I.N.P.S., iscritta al n. 412 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Ceroni Adriana nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avvocato Enrico Cornelio per Ceroni Adriana e l'Avvocato
dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Ceroni Adriana, titolare di una pensione di reversibilità a
carico dell'I.N.P.S., quale vedova di un assicurato presso l'Istituto
e, nel contempo, titolare di un reddito di lavoro subordinato perché
dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, chiedeva al
Pretore di Venezia di dichiarare non dovuta la restituzione, chiesta
dall'I.N.P.S., delle somme percepite dal giugno 1980 al maggio 1988
per quote aggiuntive della pensione erogatale, non spettanti ai sensi
dell'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai titolari
di reddito da lavoro dipendente.
In via subordinata, sollevava questione di legittimità
costituzionale di detta norma per la disparità di trattamento che
sussisteva rispetto ai lavoratori autonomi che non subivano
decurtazioni della pensione al titolo di cui innanzi.
L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza
della domanda e della questione di legittimità costituzionale
perché il percettore di reddito autonomo non gode di forme
automatiche di protezione del proprio guadagno.
Il giudice adito riteneva la questione sollevata rilevante e non
manifestamente infondata e, con ordinanza dell'11 dicembre 1989, ne
rimetteva l'esame a questa Corte.
2. - Il giudice remittente rilevava l'esistenza di una irrazionale
discriminazione tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi in
quanto la decurtazione è collegata alla natura del reddito, che è
fatto irrilevante rispetto alla funzione della pensione ed alle
ragioni che possono giustificare la sua riduzione.
Osservava che, da un verso, occorre considerare che la pensione
di reversibilità assolve la funzione di somministrare ai superstiti
i mezzi che il decesso dell'assicurato fa loro venir meno; e,
dall'altro, che la pur legittima riduzione del suo importo, nel caso
di percezione di altro reddito, deve essere ragguagliata alle
condizioni economiche del pensionato e non alla natura della fonte.
Né può essere razionale giustificazione il fatto che il
lavoratore autonomo non gode di forme automatiche di protezione del
reddito.
3. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3.1 - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
parte privata la quale, nel riportarsi alle considerazioni svolte dal
giudice remittente, ha concluso per l'accoglimento della questione.
In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri è
intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato la quale ha rilevato
che il diverso trattamento dei lavoratori subordinati rispetto a
quelli autonomi costituisce espressione del potere discrezionale del
legislatore in materia. Ha, poi, osservato che con la legge n. 160
del 1975 è stato introdotto un nuovo meccanismo di adeguamento
periodico delle pensioni solo per i lavoratori subordinati (art. 9),
mentre quello dei lavoratori autonomi è stato ancorato (art. 2) al
criterio dell'adeguamento automatico di cui all'art. 19 della legge
n. 153 del 1969, realizzandosi così per i primi un meccanismo più
favorevole, ritenuto necessario per meglio adattare gli ordinamenti
pensionistici alle peculiarità che ciascuno presenta.
Ha concluso per la infondatezza della questione.
4. - Nell'imminenza dell'udienza il difensore della parte privata
ha presentato delle note di udienza nelle quali ha rilevato che nel
regime pensionistico, tranne che per effetto della norma denunciata,
non vi è alcuna distinzione circa la fonte e la natura del reddito
ai fini dell'incidenza sull'altro reddito percepito dal titolare
della pensione di reversibilità; che, in sostanza, la prevista
diminuzione della pensione importa lesione anche dei principi di cui
agli artt. 36, 37 e 38 della Costituzione, oltre a cagionare una
irrazionale discriminazione tra pensionati esercenti anche attività
lavorativa, tenendosi conto della natura del reddito anziché della
sua entità. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Venezia dubita della legittimità
costituzionale dell' art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843,
come modificato dall' art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.
33, nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva fissa
corrisposta sui trattamenti pensionistici ai sensi della legge 3
giugno 1975, n. 160 (art. 10), ai fini della perequazione automatica,
non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, in quanto violerebbe
l'art. 3 della Costituzione, determinando disparità di trattamento
rispetto ai lavoratori autonomi per i quali non è prevista alcuna
decurtazione della pensione.
2. - La questione non è fondata.
Si premette che, in base all'ordinanza di rimessione, in questa
sede deve essere presa in esame solo la violazione dell' art. 3 della
Costituzione e non anche quella degli artt. 36, 37 e 38 della
Costituzione, dedotta nella memoria dalla parte privata.
Già l'art. 10, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,
che ha dettato norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale, ha
previsto la non cumulabilità delle quote aggiuntive, legate ai punti
di contingenza accertati per i lavoratori dell'industria in
determinati periodi, con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
La detta previsione è rimasta invariata nelle leggi successive
(art. 16 della legge finanziaria n. 843 del 1978 e art. 14 del
decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, in
legge n. 32 del 1980, contenente disposizioni in materia
previdenziale oltre che i provvedimenti di finanziamento del servizio
sanitario nazionale).
Un'analoga previsione per i pensionati che, oltre alla pensione,
percepiscono redditi derivanti da lavoro autonomo, non è contenuta
né nelle dette leggi né in altre.
Tale situazione non produce la lamentata irrazionale
discriminazione tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi.
Invero, rientra nel potere discrezionale del legislatore la
determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei
trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita
nonché delle modalità di perequazione degli stessi; ed il retto
esercizio di tale potere non comporta necessariamente che si debbano
prendere in considerazione le condizioni di vita dei pensionati
anziché la natura e la fonte del reddito cumulato con il trattamento
pensionistico.
Alla variazione del costo della vita attiene la previsione di
quote aggiuntive le quali riguardano la contingenza.
3. - Nella fattispecie, l'esercizio del potere del legislatore
non è sindacabile in questa sede perché non risulta violato il
principio della razionalità.
La diversità dei trattamenti trova adeguata e razionale
giustificazione nella stessa diversità dei rapporti che danno causa
al reddito percepito dal pensionato oltre la pensione.
Invero, si è più volte affermata la diversità che sussiste tra
lavoro autonomo e lavoro subordinato.
Inoltre, nella specie, la differente disciplina deriva proprio
dalla natura e dalla stessa finalità delle quote aggiuntive. Esse,
poiché, come si è detto innanzi, si concretano in trattamenti
relativi alla contingenza, sono, in sostanza, già erogate al
lavoratore alle dipendenze di terzi sotto forma di indennità o di
trattamenti analoghi, mentre il lavoratore autonomo non percepisce
alcunché di simile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: Legge
Finanziaria), come modificato dall' art. 14 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29
febbraio 1980, n. 33, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte