Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16legge 843/1978
  • art. 14legge 663/1979
  • art. 14legge 633/1979

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato: Legge Finanziaria), come

modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633

(recte: n. 663 - Finanziamento del Servizio sanitario nazionale

nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla

occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29

febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre

1989 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra

Ceroni Adriana e l'I.N.P.S., iscritta al n. 412 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Ceroni Adriana nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato Enrico Cornelio per Ceroni Adriana e l'Avvocato

dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Ceroni Adriana, titolare di una pensione di reversibilità a

carico dell'I.N.P.S., quale vedova di un assicurato presso l'Istituto

e, nel contempo, titolare di un reddito di lavoro subordinato perché

dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, chiedeva al

Pretore di Venezia di dichiarare non dovuta la restituzione, chiesta

dall'I.N.P.S., delle somme percepite dal giugno 1980 al maggio 1988

per quote aggiuntive della pensione erogatale, non spettanti ai sensi

dell'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,

con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai titolari

di reddito da lavoro dipendente.

In via subordinata, sollevava questione di legittimità

costituzionale di detta norma per la disparità di trattamento che

sussisteva rispetto ai lavoratori autonomi che non subivano

decurtazioni della pensione al titolo di cui innanzi.

L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza

della domanda e della questione di legittimità costituzionale

perché il percettore di reddito autonomo non gode di forme

automatiche di protezione del proprio guadagno.

Il giudice adito riteneva la questione sollevata rilevante e non

manifestamente infondata e, con ordinanza dell'11 dicembre 1989, ne

rimetteva l'esame a questa Corte.

2. - Il giudice remittente rilevava l'esistenza di una irrazionale

discriminazione tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi in

quanto la decurtazione è collegata alla natura del reddito, che è

fatto irrilevante rispetto alla funzione della pensione ed alle

ragioni che possono giustificare la sua riduzione.

Osservava che, da un verso, occorre considerare che la pensione

di reversibilità assolve la funzione di somministrare ai superstiti

i mezzi che il decesso dell'assicurato fa loro venir meno; e,

dall'altro, che la pur legittima riduzione del suo importo, nel caso

di percezione di altro reddito, deve essere ragguagliata alle

condizioni economiche del pensionato e non alla natura della fonte.

Né può essere razionale giustificazione il fatto che il

lavoratore autonomo non gode di forme automatiche di protezione del

reddito.

3. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3.1 - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

parte privata la quale, nel riportarsi alle considerazioni svolte dal

giudice remittente, ha concluso per l'accoglimento della questione.

In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri è

intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato la quale ha rilevato

che il diverso trattamento dei lavoratori subordinati rispetto a

quelli autonomi costituisce espressione del potere discrezionale del

legislatore in materia. Ha, poi, osservato che con la legge n. 160

del 1975 è stato introdotto un nuovo meccanismo di adeguamento

periodico delle pensioni solo per i lavoratori subordinati (art. 9),

mentre quello dei lavoratori autonomi è stato ancorato (art. 2) al

criterio dell'adeguamento automatico di cui all'art. 19 della legge

n. 153 del 1969, realizzandosi così per i primi un meccanismo più

favorevole, ritenuto necessario per meglio adattare gli ordinamenti

pensionistici alle peculiarità che ciascuno presenta.

Ha concluso per la infondatezza della questione.

4. - Nell'imminenza dell'udienza il difensore della parte privata

ha presentato delle note di udienza nelle quali ha rilevato che nel

regime pensionistico, tranne che per effetto della norma denunciata,

non vi è alcuna distinzione circa la fonte e la natura del reddito

ai fini dell'incidenza sull'altro reddito percepito dal titolare

della pensione di reversibilità; che, in sostanza, la prevista

diminuzione della pensione importa lesione anche dei principi di cui

agli artt. 36, 37 e 38 della Costituzione, oltre a cagionare una

irrazionale discriminazione tra pensionati esercenti anche attività

lavorativa, tenendosi conto della natura del reddito anziché della

sua entità. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Venezia dubita della legittimità

costituzionale dell' art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843,

come modificato dall' art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.

663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.

33, nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva fissa

corrisposta sui trattamenti pensionistici ai sensi della legge 3

giugno 1975, n. 160 (art. 10), ai fini della perequazione automatica,

non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di

rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, in quanto violerebbe

l'art. 3 della Costituzione, determinando disparità di trattamento

rispetto ai lavoratori autonomi per i quali non è prevista alcuna

decurtazione della pensione.

2. - La questione non è fondata.

Si premette che, in base all'ordinanza di rimessione, in questa

sede deve essere presa in esame solo la violazione dell' art. 3 della

Costituzione e non anche quella degli artt. 36, 37 e 38 della

Costituzione, dedotta nella memoria dalla parte privata.

Già l'art. 10, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,

che ha dettato norme per il miglioramento dei trattamenti

pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale, ha

previsto la non cumulabilità delle quote aggiuntive, legate ai punti

di contingenza accertati per i lavoratori dell'industria in

determinati periodi, con la retribuzione percepita in costanza di

rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

La detta previsione è rimasta invariata nelle leggi successive

(art. 16 della legge finanziaria n. 843 del 1978 e art. 14 del

decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, in

legge n. 32 del 1980, contenente disposizioni in materia

previdenziale oltre che i provvedimenti di finanziamento del servizio

sanitario nazionale).

Un'analoga previsione per i pensionati che, oltre alla pensione,

percepiscono redditi derivanti da lavoro autonomo, non è contenuta

né nelle dette leggi né in altre.

Tale situazione non produce la lamentata irrazionale

discriminazione tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi.

Invero, rientra nel potere discrezionale del legislatore la

determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei

trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita

nonché delle modalità di perequazione degli stessi; ed il retto

esercizio di tale potere non comporta necessariamente che si debbano

prendere in considerazione le condizioni di vita dei pensionati

anziché la natura e la fonte del reddito cumulato con il trattamento

pensionistico.

Alla variazione del costo della vita attiene la previsione di

quote aggiuntive le quali riguardano la contingenza.

3. - Nella fattispecie, l'esercizio del potere del legislatore

non è sindacabile in questa sede perché non risulta violato il

principio della razionalità.

La diversità dei trattamenti trova adeguata e razionale

giustificazione nella stessa diversità dei rapporti che danno causa

al reddito percepito dal pensionato oltre la pensione.

Invero, si è più volte affermata la diversità che sussiste tra

lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Inoltre, nella specie, la differente disciplina deriva proprio

dalla natura e dalla stessa finalità delle quote aggiuntive. Esse,

poiché, come si è detto innanzi, si concretano in trattamenti

relativi alla contingenza, sono, in sostanza, già erogate al

lavoratore alle dipendenze di terzi sotto forma di indennità o di

trattamenti analoghi, mentre il lavoratore autonomo non percepisce

alcunché di simile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: Legge

Finanziaria), come modificato dall' art. 14 del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario

nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla

occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29

febbraio 1980, n. 33, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte