Sentenza n. 202/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 1089/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo
comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose
d'interesse artistico e storico), promosso con ordinanza emessa il 24
marzo 1972 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente
tra Messana Margherita e Felice e il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 26 luglio 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione del Ministero della pubblica istruzione;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero della
pubblica istruzione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Margherita e
Felice Messana nei confronti del Ministero della pubblica istruzione
per ottenere il pagamento di un indennizzo relativo all'apposizione di
un vincolo imposto su un loro fondo ai sensi dell'art. 21 legge 1
giugno 1939, n. 1089, il tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il
24 marzo 1972, sollevava questione di legittimità costituzionale della
disposizione citata nella parte in cui non prevede alcun diritto ad
indennizzo per le limitazioni imposte alla proprietà privata al fine
della salvaguardia degli immobili soggetti alla legge medesima, anche
quando le limitazioni assumono contenuto espropriativo, in riferimento
agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.
Secondo il tribunale la Corte costituzionale ha sempre
incisivamente ribadito il principio che la non indennizzabilità è da
ritenersi legittima solo quando le limitazioni non siano tali "da
svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento
del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto
alla destinazione inerente alla natura del bene stesso, o determinando
il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio".
Ne discenderebbe che deve essere riconosciuta la garanzia
costituzionale dell'indennizzo non soltanto per le limitazioni che
assumano l'anzidetta intensità, ma anche per quelle che, pur senza
svuotare di contenuto il diritto del proprietario, siano di "entità
apprezzabile" e tali, comunque, da operare "un'incisione a titolo
individuale sul godimento del singolo bene, la quale penetri al di là
di quei limiti che la legislazione stessa abbia configurato in via
generale (ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Cost.) come propri di
tale godimento in relazione alla categoria dei beni di cui trattasi".
Il tribunale dubita della compatibilità della norma denunziata col
dettato dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione e della
compatibilità della stessa norma col principio di uguaglianza sancito
nell'art. 3, primo comma.
Sostiene infatti che, data la sostanziale identità tra il
risultato pratico conseguente ad un formale atto di espropriazione e
quello prodotto da un atto che, pur lasciando inalterata, come nella
specie è avvenuto, la titolarità del diritto dominicale e la
sottoposizione a tutti gli oneri relativi, compresi quelli fiscali,
svuotasse il diritto stesso di ogni contenuto, si avrebbe un'evidente
ed inammissibile disparità di trattamento fra le due situazioni,
qualora si ammettesse l'indennizzabilità soltanto in rapporto alla
prima.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si è costituito il Ministero
della pubblica istruzione ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentati e difesi dalla Avvocatura dello Stato.
Nel chiedere la reiezione dell'eccezione, l'Avvocatura osserva che
è fermo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato
per cui "non hanno natura espropriativa e quindi non presuppongono la
corresponsione dell'indennità" i provvedimenti di imposizione delle
limitazioni previste dall'art. 21 della legge n. 1089 del 1939 ed
ancor meno i provvedimenti di cui all'art. 3 della citata legge del
1939.
Gli istanti non potrebbero quindi dolersi del fatto che non sia
stata loro corrisposta una indennità, non prevista dalla legge, per il
pregiudizio in ipotesi derivante ai loro interessi privati dalla
dichiarazione del notevole interesse pubblico del terreno ove è stato
rinvenuto l'antico tempio e delle limitazioni che, in vista di tale
dichiarazione, erano state disposte ai sensi dell'art. 21 della legge
del 1939, che sono connesse (e ne costituiscono anzi una necessaria
conseguenza) con il regime delle cose di interesse artistico e storico,
protette dall'art. 9 della Costituzione e dalla legge medesima del
1939, considerate "come categoria. per la loro inerenza ad un interesse
della comunità".
Il limite alla proprietà privata (e quindi al godimento del fondo)
deriva dal fatto che nel fondo è stato rinvenuto l'antico tempio, non
da un provvedimento ablativo adottato dall'autorità amministrativa; e
l'atto amministrativo che accerta il notevole interesse storico od
artistico di un bene ha, come si è già ricordato, carattere meramente
"dichiarativo", come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 56 del 1968.
Sembrerebbe dunque chiaro che la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal tribunale di Palermo non è fondata in
entrambi i profili delineati.
Non in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in
quanto la norma denunciata, anche a prescindere da quanto sopra
osservato in ordine alla sua piena compatibilità con la Costituzione,
trae in definitiva fondamento nel secondo comma dello stesso art. 42,
là dove appunto si consente al legislatore di limitare la proprietà
fondiaria per assicurarne la funzione sociale.
Non in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto le
"limitazioni" consistono in sostanza in un complesso di "divieti" di
svolgere certe attività senza l'autorizzazione della Sovrintendenza
alle antichità ed il principio di eguaglianza postula, come è ben
noto, una parità sostanziale di situazioni, non rinvenibile e neanche
ipotizzabile tra proprietario "espropriato" e proprietario "limitato"
ex art. 21 della legge n. 1089 del 1939. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Palermo solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 1
giugno 1939, n. 1089, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3,
primo comma, della Costituzione, per la parte in cui la norma
denunziata non prevede diritto ad indennizzo per l'imposizione di
limitazioni alla proprietà privata al fine della salvaguardia degli
immobili soggetti alla medesima legge, anche quando tale imposizione si
traduca in sostanza in ablazione del diritto dominicale. Tale
ablazione, aggiunge l'ordinanza, "in tanto può ritenersi permessa in
quanto sia attuata nelle forme e con le garanzie previste per
l'esproprio". Di conseguenza, il giudice a quo ritiene che l'art. 21
della legge n. 1089 del 1939, non stabilendo alcun diritto ad
indennizzo, violi il terzo comma dell'art. 42 della Costituzione
nonché contrasti col primo comma dell'art. 3 della Costituzione, in
quanto attua una disparità di trattamento fra la situazione del
proprietario cui viene applicato il disposto del citato art. 21 e
quella del proprietario espropriato.
2. - La questione è infondata.
La Corte ha ripetutamente precisato che l'art. 42 della
Costituzione non impone indennizzo quando la legge regoli in via
generale i diritti dominicali in relazione a determinati beni al fine
di assicurarne la funzione sociale e per evitare lesioni all'interesse
pubblico. La riserva di legge espressa nel citato articolo consente al
legislatore di attribuire alla pubblica Amministrazione il potere di
incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili
"qualora nella legge ordinaria siano contenuti elementi e criteri
idonei a delimitare chiaramente la discrezionalità
dell'Amministrazione" (sentenza n. 38 del 1966 e n. 94 del 1971).
L'obbligo dell'indennizzo è imposto soltanto in caso di espropriazione
per pubblico interesse.
La norma denunziata non concerne l'espropriazione di immobili di
proprietà privata, ma attribuisce al Ministro per la pubblica
istruzione la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia posta in pericolo la integrità delle
cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico
o etnografico, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
La norma pertanto non prevede nessuna ablazione del diritto di
proprietà, ma, riconoscendo l'inerenza di un pubblico interesse
rispetto alla categoria dei beni predetti, ne disciplina il regime,
accordando alla pubblica Amministrazione il potere di imporre dei
limiti all'esercizio dei diritti privati in relazione ad un preciso
interesse pubblico in base ad apprezzamento tecnico sufficientemente
definito e controllabile, la cui discrezionalità è chiaramente
determinata.
Di conseguenza la norma denunziata non contrasta con l'art. 42,
comma terzo, della Costituzione in quanto non rientra nei casi da
questo previsti.
Tale interpretazione è pienamente condivisa dal Consiglio di
Stato, il quale in particolare ha più volte dichiarato manifestamente
infondata, in relazione al predetto art. 42, comma terzo, della
Costituzione, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 21
della legge n. 1089 del 1939.
Come ha esattamente individuato il supremo organo di giustizia
amministrativa nella sua costante giurisprudenza, la medesima legge n.
1089 del 1939, attribuendo nell'art. 55 la facoltà al Ministro per la
pubblica istruzione di espropriare aree e edifici "quando ravvisi ciò
necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la
prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte
del pubblico, facilitarne l'accesso", determina in modo preciso i
diversi scopi di questa norma e di quella di cui all'art. 21 e di
conseguenza i confini della discrezionalità della pubblica
Amministrazione nell'applicazione dell'uno o dell'altro articolo.
Ove l'atto amministrativo che determini i vincoli alla proprietà
privata ecceda i limiti fissati dall'art. 21 della legge n. 1089 del
1939 o violi il disposto di questo che è, ripetesi, conforme ai
principi costituzionali, l'interessato avrà tutela giurisdizionale
avanti gli organi competenti.
Non sussiste nemmeno violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione in quanto il denunziato art. 21 della legge n. 1089 del
1939 prevede limitazioni della proprietà che non s'identificano con
l'ablazione di questa e pertanto pone in essere una situazione che non
è in alcun modo parificabile a quella del proprietario espropriato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21, primo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, (Tutela
delle cose d'interesse artistico e storico), in riferimento agli artt.
42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte