Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/11/1982 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 8d.P.R. 739/1981
  • art. 17d.P.R. 739/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 17,

18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre

1971, n. 825 e del titolo III e degli artt. 58, 60, 61 e 62 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 promossi con le ordinanze emesse il 9 febbraio

1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Lucera, il 19 febbraio

1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Pisa, il 27 luglio 1979

dalla Commissione tributaria di 1 grado di Milano, il 10 marzo 1980

dalla Commissione tributaria di 1 grado di Avezzano, il 26 novembre

1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Paola, il 19 giugno

1981 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Cagliari, il 4 febbraio

1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rieti e il 30 ottobre

1981 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Piacenza,

rispettivamente iscritte ai nn. 501 e 534 del registro ordinanze 1979,

al n. 120 del registro ordinanze 1980, ai nn. 44, 233, 616 e 624 del

registro ordinanze 1981 e al n. 156 del registro ordinanze 1982 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 244 e 258 del

1979, n. 124 del 1980, nn. 98 e 248 del 1981 e nn. 19 e 227 del 1982.

Visti l'atto di costituzione di Ceriotti Pierino e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella

camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore

Gallo.

Considerato che l'ordinanza 27 luglio 1979 della Commissione

tributaria di 1 grado di Milano (R.O. 120/80) si limita a criticare

gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla

fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, né sulle

ragioni della denunziata incompatibilità,

che, per tal modo, non viene ottemperato al precetto dell'art. 23,

secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 che fa obbligo

all'autorità giurisdizionale, che sollevi questione di legittimità

costituzionale, di riferire nell'ordinanza i termini e i motivi della

questione (sent. 29/82 e 158/82 di questa Corte),

che, pertanto, nei confronti dell'ordinanza milanese si impone una

declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di

rilevanza,

che analogo provvedimento dev'essere adottato nei confronti

dell'ordinanza 10 marzo 1980 della Commissione tributaria di 1 grado di

Avezzano (R.O.44/81) perché in essa si riconosce che la copia del

ricorso fu dalla parte presentata entro l'anno, sì che erroneamente

era stata emanata la declaratoria di estinzione del processo ben 46

giorni prima dello scadere del termine di decadenza,

che, pertanto, la rilevanza della dedotta questione non si era in

realtà mai verificata, tant'è vero che la stessa Commissione non ha

nemmeno ritenuto di sospendere la trattazione del ricorso, di cui ha

ordinato la restituzione al ruolo,

che, invece, per quanto si riferisce a tutte le altre ordinanze, è

frattanto sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, il cui art. 8

ha integralmente sostituito il denunziato art. 17 del precedente

decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma concernente le

lamentate improcedibilità ed estinzione del processo,

che conseguentemente gli atti devono essere restituiti ai

rispettivi giudici a quibus affinché riesaminino la rilevanza alla

luce della citata nuova normativa,

che i giudizi debbono essere riuniti attesa l'identità della

questione di fondo proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la riunione di tutti i giudizi indicati in epigrafe.

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria di 1 grado di

Milano con ord. 27 luglio 1979 (R.O. 120/80), in ordine agli artt. 17,

18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero

titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nonché in ordine

all'art. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 con riferimento agli

artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria di 1 grado di

Avezzano con ordinanza 10 marzo 1980 (R.O. 44/81) in ordine all'art. 17

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, con riferimento agli artt. 3, 24 e

53 Cost.

Ordina la restituzione di tutti gli altri atti ai rispettivi

giudici a quibus.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO, REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte