Sentenza n. 202/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
29 luglio 1977 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Lanusei
nel procedimento penale a carico di Maxia Antonio e Serra Teodoro,
iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
I carabinieri della compagnia di Lanusei, con rapporto del 13
febbraio 1977, denunciavano alla locale Procura della Repubblica Serra
Teodoro per il delitto di tentato omicidio e Maxia Antonio per il
delitto di favoreggiamento.
Avocata a sé la sommaria istruzione, la Procura Generale della
Repubblica di Cagliari richiedeva al Giudice istruttore il
proscioglimento di entrambi gli imputati: del primo per non aver
commesso il fatto, del secondo perché il fatto non costituisce reato.
Il Giudice istruttore - rilevato che, dovendosi compiere ulteriori
atti di istruzione nei confronti del Serra, non era possibile
pronunciare il suo immediato proscioglimento e che, invece, nei
confronti del Maxia, le prove acquisite in sede di istruzione sommaria
"potrebbero ... fondare un giudizio di non colpevolezza ... con
conseguente accoglimento della richiesta relativa della Procura
Generale" - con ordinanza del 29 luglio 1977 ha denunciato
l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 395, primo comma, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui dispone che il G. I., ove non accolga la
richiesta del P. M. di proscioglimento, debba proseguire l'istruttoria
in via formale contro tutti gli imputati, precludendogli la
possibilità di prosciogliere immediatamente quegli altri imputati
relativamente ai quali lo stesso Giudice, invece, ritenga di aderire
alla richiesta del P. M.".
Rileva il giudice a quo che, al termine della sommaria istruzione,
il giudice istruttore, dinanzi alla richiesta di proscioglimento del
pubblico ministero riguardante più imputati, può accoglierla in toto,
nel qual caso pronuncia sentenza di non doversi procedere, o non
accoglierla, sia pure in parte, nel qual caso è tenuto disporre che
l'istruzione sia proseguita in via formale nei confronti di tutti gli
imputati. Con la conseguenza che, ove ritenga di prosciogliere solo uno
od alcuni degli imputati dei quali il pubblico ministero abbia chiesto
il proscioglimento, gli sarà preclusa la possibilità di pronunciare
sentenza nei confronti di questi ultimi. Un tale regime, se ben si
adatta alla posizione dell'imputato che non si ritenga di
prosciogliere, non si giustificherebbe affatto con riferimento
all'imputato o agli imputati che il giudice istruttore, aderendo alle
richieste del pubblico ministero, ritenga di prosciogliere: in tal
caso, infatti, non ricorre quel dissenso tra pubblico ministero e
giudice istruttore che legittima la prosecuzione dell'istruttoria con
rito formale.
La disciplina ora descritta si porrebbe, perciò, in contrasto con
gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza perché, pur
essendo la situazione del coimputato, ritenuto "proscioglibile" in caso
di integrale adesione alle richieste del pubblico ministero, identica a
quella del coimputato ritenuto parimenti "proscioglibile" in caso di
parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, si
darebbe luogo ad un trattamento processuale ingiustificatamente
diverso: nella prima ipotesi il giudice istruttore può pronunciare
prontamente la sentenza di proscioglimento; nella seconda tale potere
gli è precluso, dovendo, invece, disporre l'istruzione formale anche
nei confronti dell'imputato "proscioglibile", il cui "destino
processuale" viene ad essere così collegato "al parametro instabile
della posizione degli altri imputati": l'immediato proscioglimento di
tale imputato dipenderà, di fatto, dalla "fortuna di trovarsi
coimputato con altra persona di cui si richiede e si accoglie il
proscioglimento".
Sarebbe vulnerato il diritto di difesa, inteso "come diritto
dell'imputato ad avere prontamente ed in tempo ragionevole dichiarata
la propria innocenza appena se ne verificano le condizioni che la
evidenziano", perché la norma denunciata rimanda ingiustificatamente
tale "dichiarazione" all'esito dell'istruzione formale.
Le censure denunciate non potrebbero, infine, essere superate
dall'applicazione dell'art. 152, primo comma, del codice di procedura
penale, "in quanto (a parte il fatto che tale articolo limita la
declaratoria a determinate cause di non punibilità) l'esistenza di
altra norma, che, potrebbe, in qualche modo, eliminare certe
conseguenze della prospettata situazione di illegittimità
costituzionale, non può certamente sanare la incostituzionalità della
norma in esame".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1
febbraio 1978.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata: la norma di cui si deduce
l'illegittimità - secondo l'Avvocatura - andrebbe applicata ai soli
casi di più persone imputate di uno stesso reato e non anche, come
nella specie, a quelli di più persone imputate di reati diversi. Considerato in diritto :
1. - Come sottolinea il dispositivo dell'ordinanza in esame, il
Giudice istruttore del Tribunale di Lanusei porta al vaglio di questa
Corte l'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale non nella
sua interezza, ma "nei limiti di cui alla motivazione".
Più precisamente, dai passaggi argomentativi dell'ordinanza si
ricava con chiarezza che i dubbi di legittimità investono il primo
comma dell'art. 395 del codice di procedura penale "nella parte in cui
dispone che il G. I., ove non accolga la richiesta del P. M. di
proscioglimento (rectius, tutte le richieste di proscioglimento
avanzate dal pubblico ministero), debba proseguire l'istruttoria in via
formale contro tutti gli imputati, precludendogli la possibilità di
prosciogliere immediatamente quegli altri imputati, relativamente ai
quali lo stesso Giudice, invece, ritenga di aderire alla richiesta del
P. M.".
A venire in discussione è, dunque, la parte finale di questo
complesso comma, un comma che, dopo aver dettato la regola cui il
pubblico ministero è chiamato ad uniformarsi quando, al termine
dell'istruzione sommaria, "ritiene che non si debba procedere anche
solo per taluno fra più coimputati" (trasmissione globale degli atti
al giudice istruttore, con le opportune richieste), indica al giudice
istruttore la strada rispettivamente da percorrere a seconda che le
richieste del pubblico ministero gli risultino accoglibili in toto
oppure no. Nella prima ipotesi il giudice istruttore pronuncia sentenza
di non doversi procedere, nella seconda dispone con ordinanza che
l'istruzione venga proseguita in via formale contro tutti gli imputati.
Quest'ultima soluzione - prospettata al giudice istruttore non solo per
il caso di dissenso sull'unica o, il che è lo stesso, su tutte le
richieste di proscioglimento presentategli, ma anche, come nella
specie, per il caso di dissenso su una parte soltanto di tali richieste
- gli precluderebbe la possibilità di accogliere immediatamente la
richiesta o le richieste su cui non sussiste dissenso alcuno con il
pubblico ministero, così da porsi in contrasto, ad avviso del giudice
a quo, con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione e con il principio dell'inviolabilità del diritto di
difesa tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
2. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha concluso per la non
fondatezza di entrambe le questioni, sostenendo che dal giudice a quo
non sarebbe "stata correttamente interpretata la norma" oggetto del
giudizio di legittimità. L'art. 395, primo comma, del codice di
procedura penale troverebbe, infatti, applicazione nei soli casi in cui
più persone siano imputate dello stesso reato e, quindi, non anche nei
casi in cui più persone siano imputate di reati diversi, come nella
fattispecie concreta, dove una persona è imputata di tentato omicidio
e l'altra di favoreggiamento. Conseguentemente, in ipotesi del genere,
l'art. 395, primo comma, non vieterebbe al giudice istruttore di
accogliere quella tra le richieste di proscioglimento sulla quale
soltanto ritenesse di convenire. Ma, pur non mancando voci favorevoli
a tale interpretazione restrittiva, essa, in assenza di un diritto
vivente nel senso suggerito dall'Avvocatura dello Stato, non può
essere sovrapposta all'interpretazione accolta dall'ordinanza di
rimessione, che è, per giunta, la più aderente alla lettera della
legge.
3. - Altre sono le considerazioni che si impongono, anche per
l'esigenza di tener distinte, in relazione ai parametri rispettivamente
invocati, le due questioni aventi ad oggetto l'art. 395, primo comma,
del codice di procedura penale nella parte dianzi precisata.
Poiché, per il giudice a quo, a manifestarsi "preminente" sarebbe
il contrasto con il diritto di difesa, l'analisi deve prendere le mosse
dalla questione incentrata sulla violazione dell'art. 24, secondo
comma, della Costituzione. L'art. 395, primo comma, del codice di
procedura penale, procrastinando per un imputato la declaratoria di non
doversi procedere, di per sé già matura, "all'esito di tutta la
istruzione formale ... nei confronti di tutti gli altri imputati",
lederebbe il diritto di difesa, che "può, anzi, deve essere inteso
anche come diritto dell'imputato ad avere prontamente ed in tempo
ragionevole dichiarata la propria innocenza appena se ne verifichino le
condizioni che la evidenziano".
4. - La questione non è fondata.
Prima ancora di verificare quale sia la corretta interpretazione
della normativa in esame, non si può non mettere in rilievo - come,
ancora di recente, ha puntualizzato un'autorevole dottrina - che la
problematica dei "tempi processuali", recepita all'interno della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo quale
aspetto del "giusto processo", non trova eco nella Carta
costituzionale, se si accettua la particolare previsione dell'art. 13,
quinto comma, il quale impone alla legge di stabilire "i limiti massimi
di carcerazione preventiva", senza affatto preoccuparsi dei tempi
processuali allorché l'imputato si trovi comunque a piede libero.
Nemmeno l'art. 24, secondo comma, della Costituzione può, quindi,
essere utilmente invocato in proposito.
5. - Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione,
l'ordinanza di rimessione la ravvisa nella "ingiustificata" disparità
di trattamento fra situazioni identiche, quali "la situazione del
coimputato reputato proscioglibile dall'organo requirente e dall'organo
giudicante ... nell'ipotesi in cui il G. I. accoglie la richiesta del
P. M. di proscioglimento anche degli altri Imputati e nell'... ipotesi
in cui il G. I. non accoglie la richiesta di proscioglimento degli
altri imputati". In entrambe le ipotesi pubblico ministero e giudice
istruttore "convengono sul proscioglimento di quell'imputato: ma mentre
nel primo caso il G. I. può pronunciare prontamente la sentenza di
proscioglimento, nell'altro caso tale potere gli è precluso, dovendo,
invece, disporre l'istruzione formale anche nei confronti dello stesso,
collegando pertanto la legge il destino processuale di tale imputato al
parametro instabile della posizione degli altri imputati". In sintesi,
"l'immediato proscioglimento di tale imputato dipenderà, di fatto,
dalla "fortuna" di trovarsi coimputato con l'altra persona di cui si
richiede e si accoglie il proscioglimento".
6. - La questione non è fondata.
In linea di principio, vi sarebbe da osservare come argomentazioni
del genere verrebbero a coinvolgere, prima ancora dell'art. 395, primo
comma, del codice di procedura penale, l'istituto della connessione
complessivamente considerato (v., in proposito, le sentenze n. 130 del
1963 e n. 139 del 1971, concordi nel cogliervi un criterio
fondamentale di attribuzione della competenza), tanto più che, ad
avviso del giudice a quo, la situazione denunciata sarebbe "resa
particolarmente grave" dalla "larghezza del concetto di connessione
accolto dal nostro Codice". Ma soffermarsi su prospettazioni così
generali risulterebbe ultroneo; del resto, è la stessa ordinanza di
rimessione a riconoscere "l'esistenza di altra norma, che potrebbe in
qualche modo eliminare" le conseguenze più specificamente lamentate.
Tale norma viene individuata nell'art. 152, primo comma, del codice
di procedura penale (ed un'altra potrebbe individuarsi, ricorrendone le
condizioni, nell'art. 46, secondo comma, dello stesso codice, su cui v.
la già ricordata sentenza n. 139 del 1971), anche se poi l'ordinanza
di rimessione la ritiene insufficiente al fine di escludere
l'incostituzionalità del denunciato art. 395, primo comma, e ciò
perché - a parte il fatto che l'art. 152, primo comma, "limita la
declaratoria di non doversi procedere a determinate cause di non
punibilità" - l'esistenza di una norma in grado di eliminare le
conseguenze di una "prospettata situazione di illegittimità
costituzionale, non può certamente sanare l'incostituzionalità della
norma" sottoposta a controllo di legittimità.
Nessuna delle due riserve è da condividere. Non lo è quella,
pregiudiziale sotto il profilo della rilevanza, che fa riferimento al
novero delle cause di non punibilità che il giudice deve dichiarare
d'ufficio con sentenza in ogni stato e grado del procedimento: il loro
ambito, anche alla luce dell'evoluzione storica della normativa de qua
(l'art. 120 del codice di procedura penale del 1865 limitava la
declaratoria d'ufficio in qualunque stato della causa alle sole ipotesi
di mancanza o remissione della querela; l'art. 134 del codice di
procedura penale del 1913 l'aveva estesa alle ipotesi per le quali il
giudice "riconosca che il fatto non costituisce reato, o che l'azione
penale è estinta, o non può essere promossa o proseguita"; l'art.
152, primo comma, del codice vigente vi ricomprende tutte le ipotesi in
cui il giudice "riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato
non lo ha commesso, o che la legge non lo prevede come reato, o che il
reato è estinto, o che l'azione non poteva essere iniziata o
proseguita"), appare tutt'altro che ridotto e, comunque, risulta
comprensivo - v. la sentenza di questa Corte n. 175 del 1971 - della
causa di non punibilità applicabile nella specie in base alla
richiesta del pubblico ministero condivisa dal giudice istruttore. Né
si può accogliere la tesi secondo cui l'esistenza di una norma, quale
l'art. 152, primo comma, del codice di procedura penale, non varrebbe a
"sanare" la pretesa incostituzionalità dell'art. 395, primo comma,
dello stesso codice: lo stretto rapporto intercorrente tra l'art. 152,
primo comma, norma di portata generalissima, autentico principio-base
dell'ordinamento processuale penale, e le altre norme specifiche che,
fase per fase, il legislatore detta per le sentenze di proscioglimento
(anche l'art. 395, primo comma, è una tipica norma di parte speciale,
non certo derogativa, ma semplicemente integrativa rispetto alla norma
generale), non permette di considerare le singole previsioni di parte
speciale quali entità a se stanti, slegate dal contesto in cui sono
inserite e sottratte alle incidenze derivanti dalle prescrizioni di
carattere generale.
Come la Corte di cassazione ha recentemente ribadito, l'art. 152,
primo comma, del codice di procedura penale legittima il giudice
istruttore a dichiarare immediatamente - sia nel corso dell'istruzione
formale sia subito dopo la formalizzazione dell'istruttoria senza
nemmeno dover compiere atti di istruzione - la sussistenza di una
qualsiasi fra le cause di non punibilità elencate nel suddetto comma,
allorché ne risultino chiaramente gli estremi e gli sia, quindi,
possibile darne adeguata motivazione.
La dottrina più impegnata sull'argomento ha, anzi, avuto modo di
fornire un'esauriente dimostrazione dell'assunto secondo cui l'art.
152, primo comma, esplica una concreta efficacia anticipatoria rispetto
ai normali sviluppi del processo penale proprio nel settore dei
procedimenti connessi, fornendo al giudice uno strumento in grado di
frazionarli a vantaggio dell'imputato per il quale sia possibile un
epilogo più rapido che per gli altri. Il fatto che l'art. 152, pur
obbligando il giudice all'"immediata declaratoria di determinate cause
di non punibilità", non renda l'inosservanza di tale obbligo
suscettibile di altrettanto immediata impugnazione da parte
dell'imputato, non rileva ai fini della questione in esame: il giudice
a quo l'ha sollevata sulla base del presupposto, rivelatosi
insussistente, che la pronuncia immediata di proscioglimento sarebbe
comunque preclusa al giudice istruttore in forza dell'art. 395, primo
comma, del codice di procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale, sollevate,
in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,
dal Giudice istruttore del Tribunale di Lanusei con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte