Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/05/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7

gennaio 1998 dal pretore di Trento sezione distaccata di Cles nel

procedimento penale a carico di V. I., iscritta al n. 184 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Trento, Sezione distaccata di Cles, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come

motivo di ricusazione del giudice l'ipotesi in cui questi si sia

pronunciato sui fatti oggetto dell'imputazione in una sentenza emessa

in altro procedimento anche non penale;

che il giudice rimettente, chiamato a giudicare quale pretore

penale del reato previsto dall'art. 186 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza), premette:

di avere, prima del rinvio a giudizio, pronunciato, quale

giudice del procedimento di opposizione instaurato ex artt. 205 del

decreto legislativo n. 285 del 1992 e 22 della legge 24 novembre

1981, n. 689, sentenza avverso il provvedimento di sospensione della

patente di guida emesso dal Commissario per il Governo della

Provincia di Trento, e di avere accolto il ricorso, annullando il

provvedimento di sospensione provvisoria della patente per

insussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza;

di essere stato poi chiamato a giudicare quale pretore penale

del predetto reato e di avere sollevato, in tale sede, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del

dibattimento che in precedenza abbia pronunciato sentenza in un

procedimento di opposizione a provvedimento amministrativo ai sensi

della legge n. 689 del 1981, valutando incidentalmente la sussistenza

del fatto-reato;

che con la sentenza n. 308 del 1997 la Corte costituzionale, pur

riconoscendo che nel caso in esame emergeva una situazione di fatto

che avrebbe potuto determinare un pregiudizio per l'imparzialità del

giudice, aveva dichiarato inammissibile la questione, affermando che

nell'ipotesi presa in considerazione - in cui l'effetto pregiudicante

scaturiva dal compimento di atti in un diverso procedimento, di

natura extrapenale - la tutela del valore dell'imparzialità del

giudice andava ricercata negli istituti dell'astensione e della

ricusazione, così come attualmente disciplinati, o eventualmente

integrati da un intervento della Corte stessa;

che alla ripresa del procedimento il pubblico ministero aveva

proposto dichiarazione di ricusazione perché l'attuale giudicante,

in qualità di giudice civile nel precedente procedimento di

opposizione, aveva "espresso una compiuta decisione, con preventivo

esame del merito, della medesima questione oggetto dell'odierno

procedimento";

che, sulla base di queste premesse, il giudice rimettente rileva

che, allo stato del diritto positivo, la dichiarazione di ricusazione

proposta dal pubblico ministero non trova fondamento in alcuna delle

previsioni di cui all'art. 37 cod. proc. pen;

che, ad avviso del rimettente, il caso in esame "potrebbe forse

rientrare nell'ipotesi residuale delle "gravi ragioni di

convenienza" che giustificano l'astensione del giudice secondo la

lettera h) del comma 1 dell'art. 36 cod. proc. pen." mentre la

dichiarazione di ricusazione del pubblico ministero non rientra in

alcuna delle ipotesi tipiche previste dall'art. 37 cod. proc. pen.,

in quanto tale norma non richiama la lettera h) dell'art. 36, comma

1, cod. proc. pen., né, d'altro canto, nella lettera b) dell'art. 37

cod. proc. pen. può essere ricompresa in via analogica la

situazione in cui il giudice abbia espresso "debitamente" nel

procedimento extrapenale una valutazione di merito sui fatti di

causa;

che risulterebbe pertanto violato il principio dell'imparzialità

del giudice, in quanto alle parti non è dato disporre dello

strumento della ricusazione nei casi in cui la manifestazione del

proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione non sia

stata espressa "indebitamente", ma nel doveroso esercizio delle

funzioni giurisdizionali;

che tale lacuna comporta, secondo il giudice a quo la violazione

dell'art. 3 Cost., per la irrazionale differenza rispetto al caso

disciplinato dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.,

essendo irrilevante, ai fini della "coazione psicologica e

motivazionale della forza di prevenzione", che la manifestazione del

proprio convincimento sia stata espressa "indebitamente" o

"debitamente", nonché dell'art. 24 Cost., "sia per la

ingiustificata limitazione dei poteri difensivi delle parti, sia per

la ingiusta prospettiva che si aprirebbe, laddove si ammettesse la

celebrazione del processo da parte di un organo giudicante di

riconosciuta non imparzialità".

Considerato che, alla stregua del sistema delineato dal codice di

procedura penale, competente a decidere sulla ricusazione è il

giudice di "grado" superiore - il tribunale, nel caso in cui ad

essere ricusato sia il pretore (art. 40 cod. proc. pen.) - e che tale

giudice, per espresso disposto dell'art. 41, comma 1, cod. proc.

pen., è anche competente a decidere sull'ammissibilità della

dichiarazione di ricusazione;

che questa Corte ha già avuto occasione di intervenire sui

poteri del giudice ricusato durante la vigenza del codice di

procedura penale del 1930, rilevando che il giudice ricusato non è

legittimato a sollevare questione di costituzionalità in ordine

all'incidente di ricusazione che lo riguarda, in quanto, diversamente

opinando, verrebbe stravolto il sistema che attribuisce

esclusivamente al giudice superiore la competenza a giudicare sulla

ricusazione e lo stesso giudice ricusato verrebbe abilitato a

disporre la sospensione del processo principale, che il legislatore

ha invece riservato al giudice competente dopo la valutazione

dell'ammissibilità dell'atto di ricusazione (sentenza n. 138 del

1983);

che alla stregua della disciplina prevista dal vigente codice di

procedura penale, che a differenza del codice del 1930, riserva

espressamente al giudice competente a giudicare sulla ricusazione

anche la competenza a decidere in ordine alla sua ammissibilità

(art. 41, comma 1, cod. proc. pen.), si deve ribadire che il giudice

ricusato non può sollevare questione di legittimità costituzionale;

che, inoltre, il giudice rimettente avrebbe comunque dovuto dare

conto delle ragioni per cui non ha ritenuto di doversi astenere per

gravi ragioni di convenienza, pur avendo dubitativamente asserito che

nell'ipotesi in esame poteva configurarsi la causa di astensione di

cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., che determina

anch'essa l'obbligo del giudice di astenersi;

che la questione sollevata dal rimettente deve pertanto essere

dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto solo il giudice

competente a decidere sulla ricusazione sarebbe stato abilitato a

sollevare questione di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Trento, Sezione distaccata di Cles, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte