Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/2000

Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

promossi con ordinanze emesse il 24 novembre 1998 dal pretore di Nola

nel procedimento civile vertente tra P.A. e il Servizio Riscossione

Tributi di Nola ed altro iscritta al n. 162 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,

prima serie speciale dell'anno 1999, ed il 15 maggio 1999 dal pretore

di Catania, sezione distaccata di Adrano, nel procedimento civile

vertente tra B.A. e la Montepaschi - S.E.R.I.T. S.p.A. iscritta al

n. 447 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Nola ed il pretore di Catania, sezione

distaccata di Adrano, con ordinanze in data 24 novembre 1998 e 15

maggio 1999, sollevano, in riferimento agli artt. 3 e 24, nonché -

il primo giudice - all'art. 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui

disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione

amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del

codice della strada mediante rinvio all'art. 27 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale, a sua

volta, rinvia all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito);

che, secondo i giudici a quibus alla riscossione delle somme

dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per

infrazioni al codice della strada è applicabile l'art. 54, secondo

comma, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto detta norma è richiamata

dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia la norma

impugnata, sicché nelle fattispecie in esame sarebbe inammissibile

l'opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., e, per il pretore di

Catania, anche quella dell'art. 617, cod. proc. civ.;

che, ad avviso dei rimettenti, l'applicabilità dell'art. 54,

secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 realizzerebbe una non

ragionevole lesione del diritto di difesa del debitore dato che per

entrate non tributarie, quali quelle in esame, non sussisterebbe

l'esigenza di garantire il programmato afflusso nelle casse dello

Stato delle risorse indispensabili per la spesa pubblica, ed in

quanto, secondo il pretore di Nola, il debitore non potrebbe

avvalersi della tutela cautelare;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con due distinti

atti in entrambi i giudizi, chiedendo che la questione sollevata dal

pretore di Nola sia dichiarata inammissibile per difetto di

pregiudizialità, ovvero perché meramente interpretativa, deducendo,

nel merito, che entrambe le questioni sarebbero infondate in virtù

delle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 437 del

1995, mentre quella sollevata dal secondo giudice sarebbe altresì

inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza, a seguito delle

modificazioni introdotte dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999,

n. 46.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma,

in riferimento a parametri in parte comuni e per profili in larga

parte coincidenti, vanno riuniti per essere definiti con un'unica

pronuncia;

che entrambi i giudici dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 206 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte

in cui, attraverso il rinvio all'art. 27 della legge n. 689 del 1981,

rendendo applicabile alla riscossione delle entrate in esame

l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, realizzerebbe

una non ragionevole limitazione della tutela del debitore;

che, successivamente alla proposizione delle due questioni di

legittimità costituzionale, è entrato in vigore il d.lgs. 26

febbraio 1999, n. 46, il quale ha innovato la disciplina della

riscossione coattiva;

che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha

sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 modificando

anche l'art. 54 e confermando, agli artt. 57 e 60, l'improponibilità

delle opposizioni regolate dall'art. 615, cod. proc. civ., ad

eccezione di quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei beni, e

delle opposizioni disciplinate dall'art. 617, cod. proc. civ.

concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo

esecutivo, disponendo che il giudice dell'esecuzione non può

sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano fondati motivi

e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;

che, inoltre, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 dispone che

per le entrate non tributarie, il giudice competente a conoscere le

controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se

ricorrono gravi motivi stabilendo che ad esse non si applica la

disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito

dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed

agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie e che ad

esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in

presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come

sostituito dall'art. 16 del presente decreto;

che il predetto art. 29 riguarda anche le entrate derivanti

dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione

delle norme del codice della strada, in quanto esse non hanno natura

tributaria, sicché il mutamento complessivo del quadro normativo di

riferimento e, in particolare, anche delle norme che i rimettenti

ritengono di dovere applicare impone il riesame da parte dei giudici

a quibus della perdurante rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore

di Nola ed al pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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