Sentenza n. 205/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/07/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9Codice penale
- art. 314legge 141/1938
- art. 357legge 141/1938
- art. 358legge 141/1938
- art. 6legge 141/1938
- art. 1legge 141/1938
- art. 25legge 141/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 314,
357, 358 e 61, n. 9, cod. pen. (Peculato - Nozione di pubblico
ufficiale e della persona incaricata di un pubblico servizio -
Circostanze aggravanti) e degli artt. 1 e 25 della legge 7 marzo 1938,
n. 141 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina
della funzione creditizia), promossi con le ordinanze emesse dalla
Corte di appello di Bologna il 30 gennaio 1980, dal Tribunale di Acqui
Terme il 12 marzo 1980, dal Tribunale di Torino il 20 febbraio 1980,
dal Tribunale di Roma il 16 aprile 1980, dal Tribunale di Ravenna il 27
giugno 1980 e il 24 aprile 1981 e dal Tribunale di Torino il 27 marzo
1981, rispettivamente iscritte ai nn. 231, 310, 451, 680 e 707 del
registro ordinanze 1980 ed ai nn. 492 e 636 del registro ordinanze 1981
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 85, 166, 215
e 325 del 1980, n. 304 del 1981 e n. 5 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Pantellini Giorgio ed altri, del
fallimento della Compagnia Italiana Petrolio e della Banca Nazionale
del Lavoro;
udito nella pubblica udienza del 10 marzo 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per la Banca Nazionale del
Lavoro, l'avv. Giovanni Maria Flick, per Pantellini Giorgio ed altri, e
l'avv. Aldo Cremonini, per il fallimento della Compagnia Italiana
Petrolio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 30 gennaio 1980 la Corte d'appello di Bologna - nel
corso di un processo per peculato per distrazione a carico dei
dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro e di un consigliere della
società CIP (Compagnia italiana petroli) - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47 della
Costituzione, degli artt. 314 (peculato), 357 (nozione di pubblico
ufficiale) e 358 (nozione di persona incaricata di un pubblico
servizio) del codice penale.
Nell'ordinanza si deduce la irrazionalità e la discriminatorietà
di tali norme, giacché in forza di esse i dipendenti da enti pubblici
sono sottoposti a pesanti sanzioni penali per comportamenti che, se
commessi da dipendenti di enti privati, sarebbero penalmente
irrilevanti o sanzionati penalmente in modo più lieve.
Si adduce che l'art. 47 della Costituzione conferisce all'attività
creditizia un rilievo particolare (in chiave di disciplina,
coordinamento e controllo), di senso unitario, che sembra contraddire
la possibilità di distinzioni tra l'esercizio di quella attività ad
opera di enti pubblici o di enti privati. Questo aspetto unitario è
avvalorato dal rilievo che la legge bancaria, definendo la raccolta del
risparmio e l'esercizio del credito come "funzioni di interesse
pubblico", consente l'elaborazione normativa di una categoria a sé,
comprensiva dell'attività creditizia svolta da operatori privati e
pubblici; che essa propone modi identici di controllo sezionale,
accomuna tutti gli istituti, enti e persone sotto la comune
denominazione di "aziende di credito"; attribuisce la qualità espressa
di pubblici ufficiali ai soli funzionari della Banca d'Italia; prevede
una uniforme disciplina penale anche in relazione alle disposizioni
penali contenute negli artt. 2621 e segg. del codice civile, cui gli
operatori creditizi sono soggetti indipendentemente dalla appartenenza
ad enti pubblici o privati.
Si sottolinea che anche il credito a medio e lungo termine, come
quello ordinario, è esercitato con le stesse modalità, controlli e
risorse patrimoniali, sia esso attuato da enti pubblici o privati.
Si rileva, infine, che quale che sia il soggetto da cui promana,
l'esercizio dell'attività creditizia è attività tipicamente
imprenditoriale e di "rischio", che non sarebbe compatibile con la
soggezione a schemi e moduli di controllo anche in chiave penale,
tipicamente rigidi e formalistici.
In tale situazione, l'applicazione dell'art. 314 c.p. conseguente
alla genericità ed all'ampiezza della formulazione degli artt. 357 e
358 c.p. si risolverebbe in una violazione dell'art. 3 della
Costituzione, configurando una ingiustificata sperequazione di
trattamento tra operatori dipendenti da enti pubblici e privati, in
relazione ad una identica situazione di fatto sottostante, come
dimostrerebbe la circostanza che nel giudizio in corso davanti ad essa
il fatto costituente reato di peculato, se commesso da un impiegato di
una banca privata sarebbe stato irrilevante sotto il profilo generale
"e forse elogiabile sotto quello professionale".
Si è costituita la Banca nazionale del lavoro, la quale ha chiesto
che gli artt. 357, 358 e 314 c.p. siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi, in relazione all'art. 1 della legge bancaria, "in quanto
qualifichino pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio e
conseguentemente consentano che siano imputati di peculato per
distrazione i dipendenti d'istituto di credito di diritto pubblico
nell'esercizio dell'attività creditizia".
Si osserva che l'art. 314 c.p. va necessariamente integrato da
norme e principi tratti da altre disposizioni di legge ed eventualmente
da altri ordinamenti per la identificazione del soggetto cui il
precetto è rivolto ed a tal uopo occorre riferirsi agli artt. 357 e
358 c.p., che danno la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di
pubblico servizio agli effetti della legge penale. Ma neppure queste
norme sono sufficienti perché parlano di impiegati dello Stato o di
altri enti pubblici e "di ogni altro personale che eserciti una
pubblica funzione - legislativa, amministrativa o giudiziaria - o un
pubblico servizio", perché occorre riferirsi ad ordinamenti diversi,
non penali, per l'identificazione dei concetti di pubblica funzione e
di servizio pubblico.
Alcuni di questi ordinamenti hanno norme esplicite, inequivoche,
(ferrovie esercitate dallo Stato o concesse all'industria privata,
poste e telecomunicazioni) ed in queste ipotesi il giudice penale
identifica il precetto in una norma giuridica tratta dal combinato
disposto degli artt. 314, 357 e 358 c.p. e da una disposizione propria
dell'ordinamento, che disciplina l'attività.
Ma la norma oggetto del presente giudizio di legittimità
costituzionale deriva dal combinato disposto degli artt. 314, 357 e 358
c.p. e dei principi dell'ordinamento del credito, che contiene una
norma di qualificazione esplicita, l'art. 10, esclusivamente per i
funzionari della Banca d'Italia e limitatamente alla funzione di
vigilanza sulle aziende di credito.
L'ordinamento del credito, quale risulta dalla legge bancaria,
disciplina in modo unitario l'istituto dell'impresa bancaria e
costituisce un ordinamento giuridico settoriale, ove, alla potestà di
direzione e di controllo dei pubblici poteri, si aggiunge la normazione
interna, cui le imprese sono assoggettate prioritariamente rispetto
alla normativa primaria esterna dell'ordinamento generale. Sicché, la
qualificazione giuridica delle medesime e delle loro attività non può
derivare da norme di quest'ultimo (come quelli aventi ad oggetto gli
esercenti pubbliche funzioni o servizi pubblici), in quanto le stesse
risultano già diversamente qualificate e regolate appunto
dall'ordinamento sezionale.
L'autonomia dell'ordinamento sezionale del credito è confermata
dall'art. 47 Cost., la cui collocazione nel Titolo III, Parte I,
relativo ai rapporti economici conferma che questo ordinamento attiene
alla impresa privata ed alla sua disciplina pubblica, non ai pubblici
servizi e tanto meno alle funzioni pubbliche.
La legge bancaria, dopo aver definito "funzioni di interesse
pubblico" la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, dispone
che tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto
pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio, e da
Istituti, Banche ed enti ed imprese private a tale fine autorizzati
(art. 1).
Tutte le Aziende di credito (di diritto pubblico o privato) sono
sottoposte al controllo della Banca d'Italia.
L'applicazione degli artt. 357 e 358 in relazione all'art. 314 c.p.
agli amministratori e dipendenti degli istituti di credito di diritto
pubblico nell'esercizio dell'attività creditizia sarebbe in contrasto
evidente con gli artt. 3 e 47 Cost. perché senza alcuna ragionevole
giustificazione pone in essere un trattamento differenziato fra persone
che esercitano la stessa attività, soggetta ad una stessa unitaria
conforme disciplina.
Ciò vale sia per il credito ordinario, a breve termine, sia per il
credito a medio e a lungo termine. Anche queste forme di credito
speciale sono esercitate, infatti, da enti pubblici e privati alle
stesse condizioni, con le stesse modalità e sotto gli stessi
controlli.
Davanti a questa Corte si è costituito pure l'imputato Pantellini
Giorgio, chiedendo anch'egli che la questione sollevata dalla Corte
d'appello di Bologna sia ritenuta fondata.
Nelle note depositate si sostiene, in particolare, che la qualifica
pubblicistica dell'ente non giustifica la maggiore tutela penale
conseguente dall'applicabilità ai dipendenti degli artt. 357 e 358
c.p. perché "la qualità pubblicistica penale ha un carattere
oggettivo (correlato cioè all'attività esercitata) e non soggettivo
(correlato alla dipendenza da un ente pubblico)".
Si è costituita anche la parte civile fallimento CIP, la quale
chiede invece che la questione sia dichiarata non fondata, poiché il
carattere pubblico di alcune banche e non di altre spiegherebbe la
pretesa disparità di trattamento.
In una successiva memoria la difesa del fallimento ha proposto
anche una questione di rilevanza, assumendo che i funzionari imputati
di peculato per avere distratto a favore della Banca nazionale del
lavoro somme destinate ad impianti ed opere presso la società fallita,
non agivano quali operatori nell'interesse della Banca nazionale del
lavoro in una materia che riguardasse soltanto questo istituto nei suoi
rapporti con la società fallita. La Banca nazionale del lavoro era
soltanto mandataria della Sezione speciale in base ad una procura per
cui la Banca si era impegnata ad istruire le domande, stipulare
contratti accessori e strumentali, attuare i programmi di
finanziamento; il tutto con l'impegno di usare la più scrupolosa
diligenza e con l'assunzione di ogni responsabilità per danni che
potessero derivare alla Sezione. A compenso di ogni prestazione la
mandante si obbligava a corrispondere alla Banca nazionale del lavoro
un quinto dell'interesse di conto percepito su ogni operazione.
Secondo la Corte d'appello di Bologna la rilevanza si dedurrebbe
dal fatto che i funzionari della Banca nazionale del lavoro non vennero
presi in considerazione come amministratori ed erogatori del fondo di
Mediocredito, ma come funzionari della Banca nel momento successivo
all'erogazione in cui il fondo stesso è stato utilizzato.
Ma nella realtà - si dice - invano si assumerebbe quale termine di
esame di raffronto quella presunta disparità che colpirebbe gli
operatori nel settore del credito appartenenti ad istituti pubblici o
semi pubblici, svolgenti operazioni comuni anche agli operatori privati
nel settore bancario, in quanto nel caso di specie la Banca nazionale
del lavoro agiva quale mandataria della Sezione Speciale, e perciò non
occorreva l'esercizio professionale di una pubblica funzione, essendo
sufficiente un puro e semplice esercizio di fatto (art. 357, n. 2,
c.p.). Infatti i funzionari della Banca nazionale del lavoro svolgevano
in quella occasione un pubblico incarico quali mandatari di ente
pubblico (istituto di diritto pubblico), quale la Sezione Speciale,
attraverso una regolare investitura secondo i termini della citata
procura, con la conseguente irrilevanza della ritenuta disparità di
trattamento riservata dalla legge penale ai banchieri pubblici rispetto
a quelli privati una volta accertata ed acquisita l'ininfluenza sulla
fattispecie delle condizioni oggettive in cui versano in genere i
dipendenti dagli enti di diritto pubblico esercitanti il credito
dovendosi qui aver riguardo soltanto alla posizione della banca quale
ente incaricato di una pubblica funzione per mandato della Sezione
speciale.
Sostanzialmente identiche sono le ordinanze del Tribunale di Acqui
Terme (310/1980), di Roma (680/1980), di Torino del 27 marzo 1981
(636/1981), di Ravenna (492/1981).
Il Tribunale di Torino con altra ordinanza del 20 febbraio 1980
(451/1980) impugna anche gli artt. 1 e 25 della legge bancaria, sempre
per violazione degli artt. 3 e 47 Cost., ponendo in essere una
disparità di trattamento nell'esercizio della attività creditizia.
Infine altra ordinanza del Tribunale di Ravenna in data 27 giugno
1980 (707/1980), sempre con riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.,
denuncia anche l'art. 61, n. 9, cod. pen. relativamente alla
applicazione della aggravante ivi prevista al reato commesso dal
dipendente di una azienda di credito di diritto pubblico. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le 7 ordinanze di cui in epigrafe hanno
ad oggetto questioni identiche o connesse e pertanto essi vanno riuniti
ai fini di un'unica pronuncia.
2. - Procedendo all'esame delle singole ordinanze predette, la
Corte preliminarmente rileva:
a) l'ordinanza 27 marzo 1981 del Tribunale di Torino (n. 636/1981)
è assolutamente priva di motivazione in ordine alla non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale con essa
sollevata, limitandosi ad un puro e semplice riferimento alla
motivazione contenuta in ordinanze pronunciate da altri giudici.
Ma, come questa Corte ha già affermato (Ord. n. 102 e n. 140 del
1983), l'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di
legittimità costituzionale deve essere dotata di autonoma motivazione:
ne consegue che il giudizio sollevato con la predetta ordinanza deve
essere dichiarato inammissibile;
b) l'ordinanza 12 marzo 1980 del Tribunale di Acqui Terme (n.
310/1980) è assolutamente priva di motivazione in ordine alla
rilevanza, nel giudizio a quo, della questione di legittimità
costituzionale con essa sollevata ed è anche priva di qualsiasi
riferimento alla fattispecie concreta sulla quale quel Tribunale era
chiamato a giudicare.
Anche questa questione deve essere dichiarata inammissibile.
c) L'ordinanza del Tribunale di Torino 20 febbraio 1980 (n.
451/1980) da un lato si limita appena ad accennare alla rilevanza della
questione e dall'altro non contiene riferimento alcuno alla fattispecie
sulla quale il Tribunale stesso deve pronunciarsi.
Conseguentemente anche il giudizio promosso con questa ordinanza va
dichiarato inammissibile.
d) Non diversa conclusione deve essere adottata nei riguardi
dell'ordinanza 16 aprile 1980 del Tribunale di Roma (n. 680/1980),
anche essa priva di qualsiasi cenno sulla rilevanza della sollevata
questione e di qualsiasi indicazione della fattispecie.
Essa, inoltre, è motivata, per quel che attiene alla non manifesta
infondatezza, con riferimento ad altre ordinanze emesse da altri
giudici.
e) Inammissibile, infine, è anche l'ordinanza 24 aprile 1981, del
tribunale di Ravenna (n. 492/1981), la quale, contrariamente al preciso
disposto dell'art. 23, lettera a), della legge 11 marzo 1953, n. 87,
non indica le disposizioni di legge che ritiene viziate da
illegittimità costituzionale ma sottopone a questa Corte la questione
di legittimità costituzionale "relativa al riconoscimento della
qualità di pubblico ufficiale a dipendente di una azienda di credito
di diritto pubblico", senza alcuna ulteriore precisazione.
3. - Inattendibile, invece, è l'eccezione di irrilevanza opposta
dal fallimento CIP della questione sollevata con l'ordinanza 30 gennaio
1980 della Corte d'appello di Bologna (n. 231/1980).
Si sostiene al riguardo che gli imputati tratti a giudizio dinanzi
alla Corte d'appello di Bologna erano funzionari della Banca nazionale
del Lavoro, la quale, a sua volta era, in forza di apposito contratto,
mandataria di una propria sezione speciale, dotata di personalità
giuridica. Da ciò deriverebbe che, anche se la distrazione delle somme
erogate dalla sezione speciale fosse stata effettuata da funzionari di
una banca privata, mandataria della sezione speciale, al posto della
Banca nazionale del lavoro, questi risponderebbero di peculato come
funzionari di fatto della sezione speciale e la qualifica di pubblici
ufficiali dei funzionari della Banca nazionale del lavoro sarebbe del
tutto irrilevante.
Ma, a prescindere da ogni altra considerazione, le asserzioni della
parte privata non trovano negli atti alcun principio di prova.
4. - Ciò premesso le questioni da esaminare sono quelle sollevate
con la citata ordinanza 30 gennaio 1980 della Corte d'appello di
Bologna e con l'ordinanza 27 giugno 1980 del Tribunale di Ravenna (n.
707/1980).
Con tali ordinanze la Corte viene investita del giudizio sulla
legittimità costituzionale degli artt. 357, 358 e 314 c.p. in
relazione all'art. 1 della legge 7 marzo 1938, n. 141 ("Disposizioni
per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione
creditizia") nonché dell'art. 61, n. 9, c.p., in riferimento agli
Ritengono, infatti, le ordinanze che le cennate norme del codice
penale, attribuendo ai dipendenti delle banche di diritto pubblico la
qualifica di pubblici ufficiali senza alcuna discriminazione,
violerebbero l'art. 47 Cost., il quale avrebbe accolta una nozione
unitaria delle banche, sia pubbliche sia private, tutta fondata
sull'assetto privatistico, e l'art. 3 Cost., in quanto sottoporrebbero
alla più grave disciplina penale propria dei pubblici ufficiali
amministratori e dipendenti che svolgono funzioni del tutto identiche a
quelle di amministratori e dipendenti di banche di diritto privato che
a quella disciplina non sono assoggettati.
5. - La questione, così proposta, è inammissibile.
Infatti, le ordinanze di rimessione - necessariamente ancorate al
requisito della rilevanza nei giudizi a quibus delle norme denunciate e
degli effetti delle decisioni di questa Corte - hanno sottoposto al suo
esame soltanto alcuni articoli del codice penale ma nella realtà,
attraverso la denuncia di queste specifiche disposizioni, pongono in
discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti
di credito e dalla sua valutazione globale non si può prescindere se
si vuole pervenire ad una soluzione la quale sia ispirata a criteri di
razionalità e coerenza.
Appare allora evidente che, una volta esaminato il cennato
complesso normativo, le scelte da adottare non possono che essere
rimesse alla discrezionalità del legislatore, verificandosi altrimenti
il pericolo di non lasciare margini per soluzioni che si adeguino ai
principi affermati particolarmente negli artt. 41 e 43 Cost.
In ogni caso tale discrezionalità non potrà che svolgersi nella
considerazione globale del problema. Da questo punto di vista va
rilevato che le disparità di trattamento tra amministratori e
dipendenti di banche pubbliche e di banche private non si limitano alla
disciplina del peculato e dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, del
codice penale. Invero, a parte la malversazione, esse (pur
sommariamente evocate) riguardano, tra l'altro, le ipotesi di falsità
nei bilanci ed in altre comunicazioni sociali, le stesse falsità in
atti e documenti della banca (art. 479 c.p.), a fronte del meno grave
delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621, n. 1,
del codice civile.
V'è, inoltre, il diverso regime penale in ordine alla
obbligatorietà del rapporto all'autorità giudiziaria (art. 361 c.p.).
E infine rispetto alle banche pubbliche, possono profilarsi altri reati
tipici contro la pubblica Amministrazione, che non trovano riscontro
per le banche private, ovvero danno luogo a differenti ipotesi
criminose (interesse privato: art. 324 c.p. e art. 2631 c.c.;
omissione di atti di ufficio: art. 328 c.p. e art. 2625 e ss. c.c.;
rivelazione di segreti e notizie riservate: art. 326 c.p. e art. 2627
c.c.).
Dinanzi a simile strumentazione penalistica ed al conseguente
divario fra chi opera nelle banche pubbliche e chi opera in quelle
private (divario già di per sé problematico, a seguito della nota
giurisprudenza penale sulla natura di incaricati di pubblico servizio
degli amministratori e funzionari degli enti bancari privati, contrasta
tuttavia per taluni aspetti dagli orientamenti della giurisprudenza
civile) vi è da dire che la parificazione del trattamento
sanzionatorio (che viene chiesto dalle ordinanze di rimessione) non
potrebbe però che competere al legislatore, al quale spetta valutare
tutti i diversi profili della materia.
Del resto la parificazione, com'è prospettata nelle ordinanze, non
potrebbe operarsi semplicemente adeguando il regime penalistico
anzidetto a quello più favorevole, perché in questo caso si
potrebbero creare altre sperequazioni, a svantaggio del settore
privato, soprattutto per quanto attiene allo stato di insolvenza (cfr.
in particolare art. 195, ultimo comma, legge fallimentare).
Spetta quindi alla discrezionalità del legislatore stabilire in
quali termini il diritto penale dell'impresa bancaria debba inquadrarsi
o risolversi in un più ampio diritto penale dell'impresa; e,
soprattutto, determinare quali fattispecie criminose debbono
considerarsi più idonee ai fini della prevenzione e della punizione di
comportamenti fraudolenti.
È peraltro auspicabile che la materia sia presa in esame il più
rapidamente possibile, nel quadro della normativa costituzionale e
comunitaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, del codice penale, 1 e 25 della
legge 7 marzo 1938, n. 141 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e
per la disciplina della funzione creditizia") sollevate con le
ordinanze indicate in epigrafe della Corte d'appello di Bologna, del
Tribunale di Roma, del Tribunale di Acqui Terme, del Tribunale di
Torino e del Tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3 e 47
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte