Sentenza n. 206/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma
secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 2 marzo 1981 dal Pretore di Monza nel procedimento civile
vertente tra Gritti Siro e INAIL, iscritta al n. 359 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 283 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione dell'avv. Mattia Persiani per
Gritti Siro e degli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani per
l'INAIL, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Udito l'avvocato Saverio Muccio per l'INAIL;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 2 marzo 1981, il Pretore del lavoro di Monza
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 135,
secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964 (rectius 1965) n. 1124, con
riferimento agli artt. 38, secondo comma e 3, secondo comma Cost.
La questione era sorta dal caso di un lavoratore che aveva
prestato la sua opera in ambiente asseritamente morbigeno dal 1961 al
30 aprile 1973. Benché egli - a quanto asserisce - avesse accusato i
primi sintomi di solfocarbonismo fin dagli anni 1966-67, in realtà
la malattia gli era stata ufficialmente diagnosticata dalla Clinica
del lavoro di Milano soltanto il 16 novembre 1977. A seguito di ciò,
il lavoratore aveva presentato all'INAIL denunzia di malattia e
domanda d'indennizzo il 21 dicembre 1977, trattandosi di malattia
professionale descritta al n. 28 della tabella all. 4 al d.P.R.
impugnato.
La domanda era stata respinta dall'INAIL in quanto, in forza del
disposto dell'articolo impugnato, la malattia doveva considerarsi
come manifestatasi nel giorno della denunzia, e perciò ben oltre il
triennio previsto dalla tabella citata, sì che doveva ritenersi
esclusa la natura professionale ex art. 134, primo comma della legge
impugnata.
Il lavoratore si era allora rivolto al Pretore assumendo che il
termine di tre anni, previsto dalla legge per l'indennizzabilità
della malattia professionale in parola, è termine di decadenza, reso
inoperante dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Ma, se
così non fosse ritenuto, il ricorrente chiedeva al Pretore di
sollevare questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 135,
secondo comma, quanto dell'art. 134 primo comma del decreto in esame,
per contrasto con gli artt. 3 e 38, Cost.
Il Pretore, però, ritenuto che il termine previsto dalla tabella
non è termine di decadenza ma condicio juris, anche in aderenza a
giudicati di questa Corte dichiarava manifestamente infondata la
questione concernente il primo comma dell'art. 134. Avvertiva,
infatti, l'ordinanza che la scelta di quel termine, entro il quale il
manifestarsi della malattia assume de jure natura professionale,
corrisponde ad una lunga esperienza sanitaria ed alle relative
osservazioni statistiche che, in definitiva, liberano il lavoratore
dall'onere della prova eziologica, una volta che l'ambiente nel quale
ha lavorato risulti morbigeno.
Dubitava, invece, il Pretore della legittimità del secondo comma
dell'art. 135 del decreto in quanto, attraverso un'ulteriore
presunzione, che è tutta e soltanto a favore dell'Istituto
assicuratore, limita grandemente il diritto del lavoratore a vedere
operante il disposto di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost.,
perché sostituisce, al fatto e al criterio naturalistico
dell'effettiva insorgenza della malattia, un fatto presuntivo
estraneo, dovuto in parte all'attivarsi del lavoratore, e in parte
alla capacità di identificazione più o meno immediata, da parte dei
sanitari, della giusta diagnosi.
In guisa che, quando i sintomi della malattia si presentino verso
lo spirare del termine, quasi sempre il lavoratore resterà privato
di ogni indennizzo.
Egli, infatti, dovrà dapprima rendersi conto della loro
importanza sintomatica in guisa da indursi a rivolgersi al medico,
dopodiché questi dovrà svolgere indagini ed accertamenti atti a
dare certezza alla diagnosi, e finalmente, raccolta la
documentazione, il lavoratore potrà presentare la denunzia. E ciò
ammesso, poi, che egli si renda anche subito conto della
riferibilità della malattia ad un lavoro che aveva lasciato quasi
tre anni prima.
D'altra parte, secondo il Pretore, la norma impugnata sarebbe
anche in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto darebbe un
trattamento diverso al caso in cui la malattia professionale,
anziché l'inabilità, abbia determinato la morte. In tal caso,
infatti, la norma non fa alcun cenno alla presunzione dipendente
dalla denunzia, pur restando fermo il principio di cui al primo comma
dell'art. 134, comune anche all'inabilità.
2. - Si è ritualmente costituito, nel giudizio innanzi alla
Corte, parte ricorrente Siro Gritti, rappresentato e difeso dal prof.
avv. Mattia Persiani il quale, nella memoria di costituzione, ha
sostenuto l'ordinanza di rimessione ribadendone ed illustrandone i
motivi.
Si è pure costituita l'INAIL chiedendo che la sollevata questione
sia dichiarata infondata. Rileva, infatti, l'Istituto che la ratio su
cui riposa la norma di cui all'art. 134, primo comma del decreto, che
il Pretore riconosce conforme a Costituzione, è la stessa su cui si
fonda il disposto della norma impugnata: indicare, cioè, un momento
in cui, con assoluta certezza, si possa ritenere verificata la
malattia, in modo da evitare annose dispute sull'effettiva insorgenza
clinica, additando all'interpetre un sicuro riferimento giuridico e
per fini giuridici.
Tanto meno, poi, secondo l'INAIL può ritenersi attendibile il
preteso contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione ad un diverso
trattamento che la norma farebbe rispetto al caso morte. Innanzitutto
perché - secondo l'INAIL - in realtà il trattamento diverso non
sussisterebbe, in quanto anche nel caso morte non vi sarebbe
indennizzabilità se la denunzia non viene presentata entro il
termine tabellare. Comunque, poi, le due situazioni non sarebbero
comparabili, perché l'evento morte, avendo una sua certa
collocazione temporale, renderebbe superflua ogni cautela concernente
l'accertamento.
Anche il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha, però,
depositato l'atto d'intervento oltre i venti giorni previsti
dall'art. 25 della l. 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto
1. - Effettivamente l'ulteriore presunzione juris et de jure che
il comma secondo dell'art. 135 della legge impugnato dal giudice a
quo pone ad esclusivo carico del lavoratore non è soltanto eccessiva
ma è anche incompatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 38
Cost.
È sufficiente, infatti, considerare che essa comporta la perdita
di ogni indennizzo qualora la denunzia sia presentata oltre il
termine previsto dalla tabella All. 4 per ciascuna malattia
professionale, per rendersi conto che il principio dell'art. 38 Cost.
resta vanificato da un'inosservanza meramente formale.
Un'inosservanza, poi, che spesso non è nemmeno imputabile al
lavoratore, ma piuttosto all'insidioso decorso della malattia e al
suo tardivo accertamento da parte dei sanitari: di talché ben può
accadere che, pur essendosi essa manifestata nel corso del termine
previsto dalla tabella, il suo riconoscimento sia intervenuto
tardivamente, magari al limite dello spirare del termine. D'altra
parte, quand'anche la tardiva presentazione della denunzia fosse
ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o
alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo
per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta
violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.
Ma anche l'art. 3 Cost. resta coinvolto dalla disposizione in
esame: e non tanto per il confronto instaurato dall'ordinanza con
l'ipotesi in cui la malattia professionale determina la morte,
giacché sul punto la risposta dell'INAIL sembra effettivamente
pertinente ed esaustiva. Quanto piuttosto perché, rispetto ai
lavoratori, nei confronti dei quali la manifestazione della malattia
e il suo tempestivo accertamento ha consentito una regolare denunzia,
la situazione del lavoratore sostanzialmente identica, la cui
malattia si è pure verificata nei termini tabellari ma viene
tardivamente accertata, o comunque tardivamente denunziata, riceve un
trattamento di enorme disparità che non trova una razionale
giustificazione.
2. - In definitiva, qui non si tratta di vincere la presunzione
tabellare, che peraltro questa Corte (con sentenza n. 179/1988) ha
pure superato, ammettendo il lavoratore a provare natura ed eziologia
della contratta malattia anche al di fuori delle previsioni
tabellari. Si tratta soltanto di escludere che una denunzia tardiva
possa privare automaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui
malattia si sia verificata nei termini tabellari.
Il che non comporta alcun aggravio per l'Istituto assicuratore
giacché, da una parte, l'onere della prova della effettiva
verificazione della malattia nei termini tabellari ricadrà sul
lavoratore: e se la prova fallisse, egli non potrà avvalersi delle
favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, ma dovrà allora
anche dimostrare che - giusta i nuovi principi ora fissati da questa
Corte - la malattia, pur essendosi verificata fuori dei termini
indicati dalla tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende
dalla lavorazione morbigena cui era addetto.
Dall'altra, poi, se la tardività della denunzia non potrà più,
di per se stessa, privare il lavoratore dell'indennizzo, resta ferma,
tuttavia, comunque, la decorrenza dalla data della denunzia - secondo
i principi generali - della corresponsione dell'indennità quando
risulti dovuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 135 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte