Corte costituzionale

Ordinanza n. 206/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1999 dal Tribunale di

Catania, sezione distaccata di Adrano, nel procedimento civile

vertente tra C.R. e il Servizio di riscossione tributi iscritta al

n. 550 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Catania, sezione distaccata di

Adrano, con ordinanza in data 17 luglio 1999, solleva, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui disciplina la

riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa

pecuniaria irrogata per violazione delle norme del codice della

strada mediante rinvio all'art. 27 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale, a sua volta, rinvia

all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

che, secondo il rimettente, l'applicabilità alla riscossione

delle entrate in esame dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602

del 1973, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 27 della legge

n. 689 del 1981, al quale rinvia la norma impugnata, renderebbe

inammissibili le opposizioni ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.;

che, ad avviso del giudice a quo l'applicabilità

dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 realizzerebbe

una non ragionevole limitazione del diritto di difesa del debitore,

dato che, in riferimento ad una entrata non tributaria qual è quella

in esame, non sussisterebbe l'esigenza di garantire il programmato

afflusso nelle casse dello Stato delle risorse indispensabili per la

spesa pubblica;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale, in linea preliminare, ha chiesto che la questione sia

dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza, a

seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 16 del d.lgs. 26

febbraio 1999, n. 46 - le quali renderebbero comunque necessario

ordinare la restituzione degli atti - e, nel merito, ha chiesto che

la Corte la dichiari infondata in virtù delle argomentazioni svolte

nella sentenza n. 437 del 1995.

Considerato che il Tribunale di Catania, sezione distaccata di

Adrano, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 206 del

d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui, attraverso il rinvio

all'art. 27 della legge n. 689 del 1981, rendendo applicabile alla

riscossione delle entrate in esame l'art. 54, secondo comma, del

d.P.R. n. 602 del 1973, realizzerebbe una non ragionevole limitazione

della tutela del debitore;

che, in data anteriore all'ordinanza di rimessione, è

entrato in vigore il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale ha

innovato la disciplina della riscossione coattiva;

che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha

sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, modificando

l'art. 54 e confermando, agli artt. 57 e 60, l'improponibilità delle

opposizioni regolate dall'art. 615, cod. proc. civ., ad eccezione di

quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei beni, e delle

opposizioni disciplinate dall'art. 617, cod. proc. civ. concernenti

la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo,

disponendo che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il

processo esecutivo, salvo che ricorrano fondati motivi e vi sia

fondato pericolo di grave e irreparabile danno;

che, in particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999

dispone che, ora, per le entrate non tributarie, il giudice

competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può

sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi stabilendo

altresì che ad esse non si applica la disposizione del comma 1

dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le

opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle

forme ordinarie e che ad esecuzione iniziata il giudice può

sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui

all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto;

che il predetto art. 29 riguarda anche le entrate derivanti

dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni

alle norme del codice della strada, in quanto esse non hanno natura

tributaria;

che, nonostante la nuova disciplina sia entrata in vigore

anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, essa non

risulta presa in esame dal giudice a quo il quale, conseguentemente,

non ha esplicitato se il mutamento del quadro normativo di

riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla

fattispecie sottoposta al suo esame;

che la mancanza di ogni specificazione al riguardo determina

la carenza della motivazione in ordine alle ragioni che, secondo il

rimettente, fanno ritenere la perdurante rilevanza della questione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui

disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione

amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del

codice della strada, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di

Adrano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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