Sentenza n. 207/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 10/1985
- art. 2legge 10/1985
- art. 4legge 10/1985
usata come parametro
- art. 3Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 16Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 7Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 10Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 6
dicembre 1984, n. 807 ("Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni
radiotelevisive") promosso con ricorso del Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano, notificato il 4 gennaio 1984, depositato in
cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi
1985.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas, per la Regione
ricorrente e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 4 gennaio 1985 e depositato l'11 gennaio
1985 (n. 2 R.Ric. 1985), la Provincia Autonoma di Bolzano ha promosso
questione di legittimità costituzionale del d.l. 6 dicembre 1984, n.
807, contenente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni
radiotelevisive, nel suo complesso e specificamente dell'art. 1, comma
primo, dell'art. 2, commi primo e secondo, e dell'art. 4, per
violazione dell'art. 3, comma terzo, e dell'art. 8, nn. 4, 18 e 19,
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 e degli artt. 7, 8 e 10 delle relative norme di
attuazione, dettate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691.
Ha premesso la ricorrente di essere competente, in forza dello
Statuto speciale, in materia di manifestazioni ed attività artistiche,
culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi (art.
8, n. 4), nonché in materia di comunicazioni (art. 8, n. 18) e di
assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di
aziende speciali (art. 8, n. 19).
La precisazione di tale competenza è avvenuta con le norme di
attuazione approvate con d.P.R. n. 691/1973, che, all'art. 7,
attribuiscono alla Provincia, in materia di manifestazioni artistiche,
culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, le funzioni
amministrative, già esercitate dagli organi centrali o periferici
dello Stato, di cui agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947,
n. 428 e consistenti nella determinazione delle direttive di massima
culturali, artistiche ed educative dei programmi di radiodiffusioni e
nella vigilanza sulla loro attuazione.
Le suddette norme, all'art. 8, stabiliscono inoltre che le funzioni
di vigilanza tecnica sugli impianti di cui all'art. 2 del d.l. C.P.S.
n. 428/1947, siano svolte, per la sede RAI di Bolzano, da una apposita
Commissione.
L'art. 10 delle medesime norme di attuazione autorizza ancora la
Provincia di Bolzano a realizzare e gestire una rete idonea a
consentire la ricezione dei programmi esteri provenienti dall'area
culturale tedesca e ladina, prevedendo che il piano di detta rete sia
concordato con l'amministrazione statale e disciplinando le modalità
di utilizzazione dei collegamenti della rete nazionale e di
acquisizione degli impianti privati, la vigilanza sull'esercizio, la
responsabilità e gli accordi con gli organismi esteri.
Ciò premesso, ha dedotto la ricorrente che il d.l. n. 807/1984
viola la sfera di competenza costituzionalmente garantita della
Provincia, in quanto, omettendo di fare salve le suddette attribuzioni
(come invece prevedeva la legge 14 aprile 1975, n. 103, all'art. 48),
stabilisce:
a) nell'art. 1, comma primo, che "la diffusione sonora e televisiva
sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di
satelliti o con qualsiasi mezzo, ha carattere di preminente interesse
generale ed è riservata allo Stato", così violando la competenza
provinciale;
b) nell'art. 2, che l'attività radiotelevisiva si svolge in base
ad un piano nazionale di assegnazione delle frequenze, così
cancellando le particolari competenze attribuite alla Provincia;
c) nell'art. 4, che le emittenti private debbono comunicare, a pena
di disattivazione, al Ministero delle poste, notizie atte ad
identificarle, in tal modo escludendo la Provincia dall'attività di
pianificazione nell'assegnazione delle frequenze, di determinazione dei
bacini di utenza, di vigilanza e sanzione delle inadempienze e degli
abusi da parte dell'emittenza privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, in
quanto nessuna lesione delle norme costituzionali indicate dalla
ricorrente è prodotta dal decreto-legge impugnato.
Ha osservato il resistente:
a) che la riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva
sull'intero territorio (art. 1, comma primo) riprende un principio più
volte affermato della Corte costituzionale (sentenze nn. 225 e 226 del
1974, n. 202 del 1976 e n. 237 del 1984), e ripete sostanzialmente il
disposto dell'art. 1 della l. n. 103 del 1975, sicché non innova
l'ordinamento precedente; detta riserva, inoltre, non incide sulla
competenza della Provincia di Bolzano prevista dall'art. 8, n. 4,
dello Statuto, che riguarda soltanto le manifestazioni culturali ed
artistiche locali; né sul contenuto dell'art. 10 delle norme di
attuazione di cui al d.P.R. n. 691/1973, che riguarda la ricezione nel
territorio provinciale di programmi esteri; e tanto meno lede l'art. 8,
n. 18, dello Statuto, che attiene alla materia dei trasporti, come è
fatto palese dalla formula "comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale", e non certamente a quella delle telecomunicazioni
radiofoniche e televisive (previste, con i limiti suindicati, dal
precedente art. 8, n. 4); ovvero l'art. 8, n. 19, che può riguardare,
nella materia, solo il settore della ricezione nell'ambito provinciale
dei programmi esteri (di cui all'art. 10 delle norme di attuazione),
che non è incompatibile con la diffusione su scala nazionale riservata
allo Stato;
b) che la competenza dello Stato in tema di definizione del piano
nazionale di assegnazione delle radiofrequenze (art. 2) era già
prevista dall'art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (nuovo codice
postale) e della l. 10 dicembre 1975, n. 693; è stata riconosciuta
necessaria dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 1976,
sulla liberalizzazione dell'emittenza locale; non contrasta con le
competenze provinciali in materia di manifestazioni artistiche (art. 8,
n. 4, dello Statuto) o di ricezione di programmi esteri (art. 10 delle
norme di attuazione);
c) che non può ravvisarsi interferenza dell'art. 4 del decreto con
le competenze provinciali, poiché tale norma detta disposizioni per
regolare l'esercizio di impianti televisivi da parte di privati, e non
incide, quindi, sull'attività della Provincia consistente nella
gestione del servizio di ricezione dei programmi esteri in tedesco o
ladino.
La Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato delibera di
ratifica, da parte del Consiglio Provinciale, della delibera urgente
della Giunta e memoria illustrativa, nella quale ha ribadito le ragioni
di illegittimità delle norme denunciate. Considerato in diritto :
1. - Oggetto della questione di legittimità proposta in via
diretta dalla Provincia di Bolzano è il decreto legge 6 dicembre 1984,
n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni
radiotelevisive (successivamente convertito dalla legge 4 febbraio
1985, n. 10, con modificazioni che non rilevano ai fini del presente
conflitto).
Con tale decreto, mentre è ribadita la riserva allo Stato della
diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale con
qualsiasi mezzo, ed è previsto l'esercizio da parte dello Stato stesso
del servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale mediante
concessione a una società per azioni a totale partecipazione pubblica
(art. 1), è consentita, in via temporanea, la prosecuzione delle
attività (eccedenti l'ambito locale) delle singole emittenti
radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in
funzione alla data del 1 ottobre 1984 (art. 3). È stabilito altresì
che l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza
pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze (art. 2), ed è fatto carico ai privati,
esercenti impianti di radiodiffusione circolare alla data di entrata in
vigore del decreto, di fornire al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni i dati occorrenti per la formazione del piano e dei
relativi bacini di utenza (art. 4).
L'impugnazione investe il decreto nel suo complesso e in
particolare: l'art. 1, comma primo (riserva allo Stato della diffusione
radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale); l'art. 2, commi
primo e secondo (previsione della formazione del piano delle frequenze,
con l'individuazione delle frequenze necessarie al servizio pubblico,
dei bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica
gestione, entro ciascun bacino, di un numero di emittenti private tale
da evitare situazioni di monopolio o di oligopolio, e delle frequenze
utilizzabili dalle emittenti private); l'art. 4 (obbligo ai privati
esercenti di fornire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
i dati suindicati).
2. - La Provincia ritiene illegittima la normativa impugnata
perché invasiva della sua competenza costituzionalmente garantita in
materia di servizio pubblico radiotelevisivo.
Ciò nell'esplicito presupposto che la detta competenza abbia
carattere generale, vale a dire ampiezza tale da importare che essa
Provincia, nell'ambito del suo territorio, si sostituisce interamente
allo Stato nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo. E il
presupposto è formulato sulla base delle seguenti norme del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, di approvazione del Testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige e del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, di approvazione delle
relative norme di attuazione:
1) art. 3, comma terzo, art. 8, nn. 4, 18 e 19, e art. 16 dello
statuto speciale, attributivi ad essa Provincia rispettivamente di
autonomia speciale, di potestà legislativa esclusiva e di funzioni
amministrative in materia di manifestazioni e attività artistiche,
culturali ed educative locali, anche con mezzi radiotelevisivi, di
comunicazioni e di assunzione diretta di servizi pubblici;
2) art. 7 delle norme di attuazione, devolutivo ad essa Provincia
di tutte le attribuzioni esercitate in precedenza dagli organi centrali
e periferici dello Stato in materia di manifestazioni artistiche,
culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi;
3) art. 8 delle stesse norme di attuazione, attributivo della
vigilanza tecnica sugli impianti nella Provincia ad una commissione
istituita presso la sede RAI di Bolzano con una speciale composizione;
4) art. 10 delle stesse norme di attuazione, attributivo ad essa
Provincia di Bolzano del potere di realizzare e gestire una rete di
ripetitori per la ricezione e contemporanea ritrasmissione di programmi
diffusi da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca
e ladina concordando le condizioni della ricezione e ritrasmissione con
gli organismi esteri, e altresì della facoltà di utilizzare, al fine
suindicato, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di
telecomunicazione del Ministero delle poste, nonché di acquistare, per
ristrutturarli e gestirli, impianti privati esistenti nel territorio
provinciale.
Sostiene in particolare la ricorrente che la normativa impugnata
lede la sua competenza come sopra delineata in quanto, senza neppure
far salve le norme attributive di essa, per un verso, riservando allo
Stato la gestione generale del servizio pubblico radiotelevisivo (art.
1), nega le analoghe generali attribuzioni delle quali ad essa
Provincia spetta l'esercizio, nell'ambito del territorio provinciale,
in luogo dello Stato; per altro verso, riservando allo Stato la
formazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, nega le
particolari attribuzioni delle quali ad essa Provincia spetta
l'esercizio, nell'ambito del territorio provinciale, in tema di
disposizione delle frequenze.
3. - Va disattesa anzitutto l'eccezione di inammissibilità delle
censure, eccezione che il resistente Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato in riferimento alla mancata indicazione, da parte
della Provincia ricorrente, delle ragioni dell'addotta incompatibilità
della normativa impugnata con le sue competenze costituzionalmente
garantite.
È evidente che la Provincia non si duole della mantenuta riserva
alla mano pubblica del servizio delle diffusioni radiotelevisive con
ogni mezzo sull'intero territorio nazionale come servizio di preminente
interesse generale (art. 43 Cost.), né delle deroghe operate, sia pure
in via temporanea, a favore dei privati esercenti in atto la diffusione
radiotelevisiva circolare con portata eccedente l'ambito locale. Non si
duole, cioè, dell'assetto dato dalla legge impugnata ai rapporti fra
monopolio radiotelevisivo pubblico ed emittenza privata. Ma si duole
del regime di ripartizione, fra lo Stato ed essa Provincia, delle
relative attribuzioni pubbliche affermando che tale regime: lede la
competenza generale che essa pretende di avere su ogni aspetto del
servizio pubblico radiotelevisivo in luogo dello Stato nell'ambito del
territorio provinciale; in ogni caso lede la competenza specifica che
essa pretende di avere, sempre in luogo dello Stato, nell'ambito del
territorio provinciale, in materia di pianificazione e di assegnazione
pianificata delle bande di frequenza (governo tecnico dell'etere).
Sul primo punto vale il rilievo - espresso nella sentenza di pari
data n. 206/85 - che alla Provincia non spetta, sulla base delle norme
statutarie e di attuazione da essa invocate, quella competenza generale
ed esclusiva, che essa rivendica in materia di servizio pubblico
radiotelevisivo.
Il tenore letterale delle norme anzidette, sopra riprodottto, e
particolarmente il puntuale richiamo fatto dall'art. 7 delle norme di
attuazione approvate col decreto n. 691 del 1973 alle sole disposizioni
(artt. 8, 9 e 10) del decreto legislativo n. 428 del 1947 (recante la
normativa in materia di radiodiffusioni circolari previgente alla legge
di riforma n. 103 del 1975), che concernono i poteri del comitato
istituito col decreto stesso (art. 8), presso il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, e cioè "la determinazione delle direttive
di massima culturali, artistiche, educative ecc. dei programmi di
radiodiffusione" circolare e la vigilanza sulla loro attuazione,
mostrano che questi (ovviamente estesi alla diffusione radiotelevisiva
circolare) sono i soli compiti devoluti alla Provincia in materia. Cui
si aggiunge la specifica attribuzione attinente alla realizzazione e
gestione di una rete di ripetitori per la ricezione e contemporanea
ritrasmissione dei programmi diffusi da organismi radiotelevisivi
esteri dell'area culturale tedesca e ladina, di cui all'art. 10 delle
norme di attuazione. Laddove tutte le altre funzioni, cioè quelle
attinenti alla vigilanza sulla diffusione circolare di notizie e di
programmi informativi e quelle d'ordine tecnico, affidate dal detto
decreto n. 428 del 1947 rispettivamente alla commissione parlamentare
con esso istituita (art. 9), avente appunto il compito "dell'alta
vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obbiettività
informativa delle radiodiffusioni", e al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni (art. 1), non risultano assegnate alla Provincia
dalla norma statutaria e dalle norme di attuazione in argomento.
Ma soprattutto l'individuazione così operata delle attribuzioni
della Provincia in materia di servizio pubblico radiotelevisivo trova
sostegno nella considerazione che esse hanno il loro referente
costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale
delle minoranze linguistiche, tutela cui è coerente la strutturazione
delle dette attribuzioni quale componente strumentale di quelle più
ampie che sono riconosciute alla Provincia stessa in tema di
manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali
(art. 8, n. 4, statuto in vigore e art. 7, comma primo, norme di
attuazione) e non già quale espressione dell'asserita sua competenza
generale in tema di servizio radiotelevisivo.
Né offrono argomenti alla tesi della Provincia:
a) la locuzione "comunicazioni e trasporti" contenuta nell'art. 8,
n. 18, dello statuto in vigore (l'endiadi si riferisce chiaramente ai
trasporti di persone o di cose, materia distinta anche in altri statuti
speciali e nelle relative norme di attuazione da quella stessa delle
telecomunicazioni, e tanto più da quella delle divisioni
radiotelevisive: vedi art. 7 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in
ordine all'art. 17, lett. a), dello Statuto siciliano, recante analoga
formulazione; vedi altresì art. 30 d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, in
ordine all'art. 4, n. 14, dello stesso statuto del Trentino-Alto Adige
26 febbraio 1948, n. 5, recante analoga formulazione);
b) la locuzione "assunzione diretta di servizi pubblici", contenuta
nell'art. 8, n. 19, dello statuto in vigore (tali attribuzioni, attesa
l'indeterminatezza dell'oggetto, non possono senz'altro estendersi a
quelle, distintamente considerate dalla legislazione ordinaria e dalle
stesse norme statutarie e di attuazione, concernenti lo specifico
servizio pubblico delle diffusioni circolari radiotelevisive);
c) la locuzione "attività sportive e ricreative" contenuta
nell'art. 9, n. 11, dello statuto in vigore (il riferimento sarebbe
addirittura controproducente, se la nozione di attività ricreative
fosse posta in connessione con quelle enunciate nell'art. 8, n. 4,
dello statuto nel senso di una ricreatività culturalmente qualificata;
ma è solo non conducente, se la locuzione è interpretata, siccome è
imposto dall'endiadi, quale ricreatività mera o sportiva, in relazione
alla situazione ambientale).
L'assetto dei rapporti fra Stato e Provincia così delineato sulla
base dell'interpretazione diretta delle norme statutarie - ammesso che
per illuminarlo sia consentito fare riferimento alla legislazione
ordinaria successiva - non risulta modificato a vantaggio della
Provincia da ciò, che l'art. 4 della legge n. 103 del 1975 ha
attribuito ad un unico organo la formulazione degli indirizzi generali
per la predisposizione di tutti i programmi radiotelevisivi, vale a
dire sia di quelli ricreativi, culturali ed educativi, sia di quelli
informativi (cosicché non vi sarebbe più ragione di ritenere le
competenze della Provincia limitate ai primi). Tale superiore compito
è stato infatti riservato - nel quadro della scelta adottata per la
attuazione della garanzia dei principi costituzionali di obbiettività,
imparzialità e completezza della pubblica informazione (v. sentenze di
questa Corte n. 59/60, 225/74, 148/81), principi ritenuti operanti
anche relativamente ai programmi culturali e ricreativi - alla
ristrutturata Commissione parlamentare e non alla Provincia di Bolzano
o ad altra autonomia garantita. Provincia di Bolzano le cui competenze
come sopra assegnate dalle norme statutarie, anche con riguardo ai
programmi radiotelevisivi, sono peraltro preservate dalla stessa legge
(art. 48) nella loro misura privilegiata rispetto a quella delle
attribuzioni riconosciute a ogni altro centro di autonomia garantita.
Esclusa la competenza generale rivendicata dalla Provincia e
individuate in quelle come sopra circoscritte le sue attribuzioni
costituzionalmente garantite in materia, è chiaro che con esse non
presenta alcuna incompatibilità la disciplina dettata col
decreto-legge impugnato, la quale, anche se non fa espressamente salvi
i rapporti fra Stato e Provincia di Bolzano, non contiene alcuna
innovazione rispetto alla situazione normativa previdente circa tali
rapporti, né circa quelli fra lo Stato e ogni altro centro di
autonomia garantita.
Rimane da accertare, in riferimento al secondo punto, se una
specifica competenza della Provincia di disporre in materia di
assegnazione delle bande di frequenza nell'ambito del suo territorio
trovi almeno un principio di giustificazione nell'unica norma indicata
dalla Provincia stessa che abbia attinenza a funzioni concernenti gli
strumenti tecnici della diffusione radiotelevisiva: l'art. 8 delle
norme di attuazione.
Senonché la detta norma si limita a stabilire che la commissione
istituita con l'art. 2 del decreto legislativo n. 428 del 1947 presso
ogni sede di singola stazione trasmittente circolare sia composta, per
la sede RAI di Bolzano, in un certo modo (cioè dal presidente e da tre
membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana,
uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina). Ma non innova affatto
rispetto al cennato art. 2, al quale anzi per questa parte si riporta
interamente, circa i compiti della commissione, che sono quelli della
vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni
circolari con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni modifiche e miglioramenti. Sulla base dell'invocata
norma di attuazione (art. 8) l'indicata commissione in Bolzano (a parte
il dubbio che essa sia organo della Provincia) non si sostituisce,
dunque, neppure nell'ambito locale, al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, nelle numerose ed ampie funzioni di ordine tecnico
ad esso attribuite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 428 del 1947,
Ministero al quale la commissione in Bolzano ha solo la facoltà di
formulare proposte, al pari delle altre commissioni.
Del resto, mentre non vi è motivo di ritenere che la commissione
in parola sia investita, sia pure in ambito locale, del governo tecnico
dell'etere è da considerare che ancor prima dell'espressa attribuzione
- operata dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, modificativo
dell'art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (nuovo codice postale) -
del potere di assegnazione delle frequenze radioelettriche, il detto
governo, se inteso come potere di intervenire allo scopo di assicurare
la reciproca compatibilità non solo fra le radiodiffusioni circolari,
ma fra tutte le forme di servizio radioelettrico, spettava al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma
quarto, del decreto legislativo n. 428 del 1947, ed è chiaramente
presupposto anche in riferimento alle diffusioni radiotelevisive dallo
stesso art. 10 delle norme di attuazione, cioè da uno degli elementi
principali del complesso normativo, da cui la Provincia ricorrente
afferma di ripetere le proprie competenze. L'art. 10 del d.P.R. 1
novembre 1973, n. 691, infatti, prescrive (comma secondo) che il piano
tecnico della rete di ripetitori, che la Provincia è autorizzata a
realizzare per la ritrasmissione di programmi esteri provenienti
dall'area culturale tedesca e ladina, sia concordato col Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni "anche al fine del coordinamento
con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione" (vale a dire, nel
contesto, al fine di rendere possibile al Ministero di assicurarne la
reciproca compatibilità). Né ciò è contraddetto dalla previsione,
ad opera dello stesso art. 10 (comma terzo), che la Provincia può,
nell'esercizio della propria rete, utilizzare i collegamenti della rete
pubblica nazionale che siano disponibili, perché l'utilizzazione in
discorso presuppone un giudizio di disponibilità che solo il Ministero
può dare, ovviamente tenendo conto della compatibilità suindicata.
Non è senza ragione, d'altronde, che questa Corte, con la sentenza
n. 202/76, nel porsi il problema della compatibilità fra servizio
delle radiotelevisioni circolari nell'intero territorio dello Stato ed
emittenza privata circolare nell'ambito locale, ha affermato che il
problema va risolto mediante l'attribuzione a un organo
dell'amministrazione centrale dello Stato del potere di "provvedere
all'assegnazione delle frequenze e all'effettuazione dei relativi
controlli" ed ha fatto riferimento in proposito anche alla necessità
di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali (materia,
quest'ultima, tradizionalmente riservata allo Stato).
Neppure sotto il secondo, particolare aspetto, dunque, i rapporti
preesistenti fra lo Stato e la Provincia di Bolzano sono modificati
dalla legge impugnata.
La questione va pertanto dichiarata interamente non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in
materia di trasmissioni radiotelevisive, poi convertito con
modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nel suo complesso e,
specificamente, degli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma, e
4, proposta - in riferimento all'art. 3, terzo comma, all'art. 8, nn.
4, 18 e 19, e all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché agli artt.
7, 8 e 10 delle relative norme di attuazione, dettate con d.P.R. 1
novembre 1973, n. 691 - dalla Provincia autonoma di Bolzano col ricorso
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte