Sentenza n. 207/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15legge 477/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo e
terzo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato) promossi con due ordinanze emesse
il 17 gennaio 1979 ed il 16 gennaio 1980 dal T.A.R. per la Calabria,
Sezione di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Lastella Elena e
Palazzi Ferrante Teresa c/ Provveditore agli Studi di Reggio Calabria
ed altri, iscritte ai nn. 125 e 397 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 124 e 208
dell'anno 1980;
visto l'atto di costituzione di Lastella Elena, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due identiche ordinanze, emesse il 17 gennaio 1979 ed il
16 gennaio 1980, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria,
Sezione di Reggio Calabria, su eccezione di parte, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 35 e 38, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo e terzo
comma, 1. 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di
norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente
e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
dello Stato) nella parte in cui non prevede che il trattenimento in
servizio oltre il compimento del 65 anno sia consentito anche a chi,
pur avendo raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo
della pensione, non raggiungerebbe comunque il massimo entro il 70 anno
d'età.
In entrambi giudizi le ricorrenti avevano impugnato gli atti con
quali il Provveditore agli studi - nonostante la loro richiesta di
essere trattenute in servizio oltre il 65 anno d'età ex art. 15, 1. n.
477 del 1973 - ne aveva disposto il collocamento a riposo ritenendo,
secondo quanto era stato chiarito anche in corso di causa, che la
situazione delle interessate non fosse sussumibile nell'ambito
applicativo di nessuna delle due deroghe al principio generale del
collocamento a riposo il 1 ottobre successivo alla data del compimento
del 65 anno d'età, posto dall'art. 15, primo comma, della 1. n. 477
del 1973: non in quella contemplata dal secondo comma dello stesso art.
15 che prevede il mantenimento in servizio oltre quel termine, a
domanda, per coloro che non abbiano raggiunto il numero di anni di
servizio richiesti per il massimo della pensione, fino al
raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70 anno
d'età; non in quella prevista dal terzo comma del medesimo articolo
che la stessa facoltà consente a coloro che al compimento del 65 anno
di età non abbiano raggiunto il numero di anni per ottenere il minimo
della pensione, solo fino al conseguimento dell'anzianità minima per
il trattamento di quiescenza.
Ritenuto che la disposizione sul collocamento a riposo del
personale della scuola debba interpretarsi nel senso indicato
dall'Amministrazione - giusta il parere n. 3051 espresso dal Consiglio
di Stato, sezione, il 13 gennaio 1976, cui si era conformato lo stesso
TAR della Calabria con sentenza 11 novembre 1977, n. 247 - il giudice a
quo opina che la norma impugnata, in quanto "consente solo ad alcune
categorie di personale di restare in servizio oltre il 65 anno per
incrementare la pensione (già probabilmente congrua) e vieta lo stesso
trattamento in favore di altre, aventi identica qualifica e funzione,
alle quali permette solo di raggiungere il minimo e impedisce poi di
incrementarlo con la prosecuzione del servizio fino al 70 anno", "pone
in essere una irrazionale discriminazione proprio a danno di chi,
trovandosi al limite minimo della sussistenza, stante l'esiguità della
quota di pensione raggiunta, avrebbe bisogno di maggiore protezione
(art. 35 Cost.) da parte del legislatore al fine di ottenere quegli
adeguati mezzi di previdenza previsti dall'art. 38, comma secondo,
della Costituzione, e nel caso di specie non tenuti in alcuna
considerazione".
In ordinanza si nega, infine, la ricorrenza di una diversità tra
situazioni di fatto tale da poter giustificare un trattamento
differenziato, osservandosi che la legislazione previgente consentiva a
tutto il personale insegnante di rimanere in servizio sino al 70 anno
d'età. La disposizione denunciata, in quanto norma sostanzialmente
transitoria volta a "ripagare della intervenuta decurtazione dell'età
lavorativa quanti ne sarebbero stati negativamente interessati", a
tutti - e non già solo ad alcune categorie di dipendenti - avrebbe
dunque dovuto applicarsi.
2. - Nel giudizio promosso con la prima delle due ordinanze si è
costituita la prof.ssa Elena Lastella, incidentalmente esponendo in
punto di fatto che alla data del 1 ottobre 1977, nella quale era stata
collocata a riposo, aveva maturato già dieci anni di servizio di ruolo
e ventisette di servizio preruolo, tutti utili ai fini pensionistci. In
merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale si
sostiene in atto di costituzione che "la norma in esame crea un'iniqua
disparità di trattamento perché nega il beneficio del trattenimento
in servizio fino a settant'anni d'età (concesso invece a chi intende
raggiungere il massimo della pensione) a coloro che vogliono conseguire
il minor beneficio di un aumento della pensione inferiore al massimo",
per il resto ribadendosi quanto sostenuto in ordinanza, salvo
l'affermazione ulteriore che "in materia di lavoro tutte le
disposizioni favorevoli al lavoratore non possono essere modificate in
peius dalla legge ordinaria in quanto il principio dei diritti
acquisiti è costituzionalizzato in materia di lavoro in virtù
dell'art. 35 della Costituzione".
3. - In entrambi giudizi è intervenuta l'Avvocatura dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri instando per
la declaratoria di infondatezza della sollevata questione, se in
ipotesi ritenuta ammissibile. Sotto tale ultimo profilo si rileva
invero che se fosse esatta l'affermazione della ricorrente prof.ssa
Lastella - e quella, identica, della ricorrente prof.ssa Teresa Palazzi
Ferrante prospettata nel giudizio a quo - dell'intervenuta maturazione
per entrambe di 37 anni di servizio alla data del collocamento a riposo
(1 ottobre 1977), la proposta questione di costituzionalità
risulterebbe manifestamente irrilevante, in quanto dovrebbe trovare
piena applicazione il secondo comma dell'art. 15 della 1. n. 477 del
1973 (nella specie invocato) e non già il terzo comma dello stesso
articolo, in applicazione del quale l'Amministrazione sostiene di aver
mantenuto in servizio le docenti per un anno, oltre il compimento del
65 anno d'età, al fine di consentire loro di raggiungere la anzianità
di servizio minima per la quiescenza (15 anni).
Nel merito l'Avvocatura nega l'irragionevolezza della scelta
compiuta dal legislatore - che ha posto una norma sostanzialmente
analoga a quella di cui all'art. 4,1. 15 febbraio 1958, n. 46,
applicabile alla generalità degli impiegati civili dello Stato -
tenendo conto della diversità delle situazioni di fatto nelle quali
versavano destinatari dell'impugnata disposizione al momento
dell'entrata in vigore della legge che abbassava il limite di età per
il collocamento a riposo da 70 a 65 anni.
Così, a coloro che al compimento del 65 anno non avrebbero avuto
al proprio attivo neppure il numero minimo (15) di anni di servizio
richiesti per il trattamento di quiescenza (e che, dunque, in nessun
caso avrebbero potuto raggiungere il massimo, o livelli vicini al
massimo, della pensione neppure se il limite di età per il
collocamento a riposo non fosse stato ridotto) si è inteso consentire
il raggiungimento dell'anzianità di servizio minima per la pensione; a
coloro che, invece, al raggiungimento del 65 anno avevano già maturato
l'anzianità minima di servizio (tal che l'abbassamento del limite di
età avrebbe loro impedito di raggiungere il massimo, o livelli
prossimi al massimo, della pensione) si è inteso consentire la
realizzazione di quelle aspettative. Considerato in diritto :
1. - La legge 30 luglio 1973, n. 477, recante "delega al Governo
per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato", dopo avere stabilito
in linea generale (art. 15, primo comma) che, "a decorrere dal 1
ottobre 1974", il personale appartenente alle suindicate categorie è
collocato a riposo per raggiunti limiti di età a datare dal "1 ottobre
successivo alla data del compimento del 65 anno di età", prevede due
ipotesi a favore del personale in servizio al 1 ottobre 1974, e
precisamente: se esso "non abbia raggiunto il numero di anni... per il
massimo della pensione", gli è "consentito di rimanere in servizio...
fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70
anno di età" (art. 15, secondo comma); se, invece, "non abbia
raggiunto il numero di anni... per il minimo della pensione", allora la
disposizione derogatoria "si applica fino al conseguimento
dell'anzianità minima per la quiescenza" (art. 15, terzo comma).
2. - Con istanze presentate entrambe il 20 maggio 1975, due
insegnanti in scuole secondarie calabresi - Lastella Elena e Palazzi
Ferrante Teresa - , dichiarando di non raggiungere "al 1 ottobre 1977
il massimo della pensione (40 anni)" e, quindi, di volersi avvalere
"del secondo comma del citato art. 15, legge n. 477 del 1973"
chiedevano al Provveditore agli studi di Reggio Calabria di essere
trattenute in servizio oltre il 65 anno di età e, comunque, sino al
70. Ma questi ne disponeva, viceversa, il collocamento a riposo a
decorrere dal 1 ottobre 1976, adducendo di avere concesso la proroga di
un anno proprio allo scopo di assicurare alle istanti il numero di anni
di servizio occorrente per conseguire il minimo della pensione - e
perciò non il massimo richiesto dalle istanti -, e sostenendo che, una
volta raggiunta l'anzianità prevista al suddetto fine, non è più
consentito di rimanere in servizio. Le interessate impugnavano relativi
provvedimenti dinanzi al TAR della Calabria - sezione staccata di
Reggio Calabria -, il quale, con le ordinanze emesse, rispettivamente,
il 17 gennaio 1979 sul ricorso della Lastella Elena (r.o. 125/1980) ed
il 16 gennaio 1980 sul ricorso della Palazzi Ferrante Teresa (r.o.
397/1980), sollevava questione di legittimità costituzionale,
reputando che l'art. 15, secondo e terzo comma, legge n. 477 del 1973
contrasti con gli artt. 3, primo comma, 35 e 38, secondo comma, Cost..
Secondo il giudice a quo, la disciplina di cui agli impugnati commi
sarebbe costituzionalmente illegittima, perché consentirebbe solo agli
insegnanti che abbiano già raggiunto il massimo del trattamento di
quiescenza - e precluderebbe, invece, a coloro che avessero raggiunto
soltanto il minimo - di rimanere ulteriormente in servizio fino a 70
anni per incrementare la pensione. Ne deriverebbe "una irrazionale
discriminazione proprio a danno di chi, trovandosi al limite minimo
della sussistenza, stante l'esiguità della quota di pensione
raggiunta, avrebbe bisogno di maggiore protezione (art. 35 Cost.) da
parte del legislatore al fine di ottenere quegli adeguati mezzi di
previdenza previsti dall'art. 38, secondo comma, Cost.".
3. - Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 15
della legge n. 477 del 1973 costituiscono un regime transitorio:
poiché, infatti, anteriormente alla legge de qua i professori delle
scuole secondarie venivano collocati a riposo a 70 anni, il
legislatore, nel momento in cui abbassava il limite di età a 65 anni,
ha ritenuto, dettando i due surriportati commi, di disciplinare il
passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Ora, al riguardo, va
preliminarmente ricordato che, secondo un parere espresso dal Consiglio
di Stato, le due disposizioni impugnate dovrebbero intendersi nel senso
che i loro destinatari, una volta maturata l'anzianità necessaria e
sufficiente per conseguire, a seconda dei casi, il maximum o il minimam
della pensione, cessano dal servizio. Senonché il TAR della Calabria,
disattendendo l'avviso del supremo organo consultivo ed assumendo il
secondo comma come tertium comparationis, ha ritenuto che il
prolungamento del servizio sino al compimento del 70 anno di età si
applicherebbe solo ad avvenuta maturazione dell'anzianità prevista
per conseguire il massimo della pensione, non anche di quella prevista
per conseguire il minimo.
4. - Così intesa la disciplina in esame, la questione è fondata.
Le situazioni dei professori contemplati nei due impugnati commi
sono oggettivamente identiche in quanto la legislazione anteriore
disponeva per tutti gli insegnanti delle scuole secondarie il
collocamento a riposo alla medesima età. Di conseguenza, il
riconoscimento in via transitoria del beneficio di rimanere in servizio
sino a 70 anni non più a tutti, bensì soltanto ad alcuni - come
appunto opina il giudice a quo - crea nell'ambito del personale
insegnante una discriminazione. E non può certo dirsi che questa si
giustifichi con l'affermazione - la quale, anzi, ne è una conferma -
dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui il legislatore, "trovandosi a
disciplinare situazioni obiettivamente diverse", avrebbe "perseguito
obiettivi diversi", quali sarebbero, per un verso, il "raggiungimento
del minimo" e, per altro verso, il "raggiungimento del massimo".
Derivando pertanto l'asserita disparità di trattamento dalla
precisazione, contenuta nel terzo comma, che la disposizione di cui al
secondo comma si applica "fino al conseguimento dell'anzianità minima
per la quiescenza", ritiene questa Corte che la situazione di
eguaglianza si ripristini eliminando la suddetta precisazione e così
equiparando le due ipotesi normative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma,
della legge 30 luglio 1973, n. 477 (delega al Governo per l'emanazione
di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare. secondaria e
artistica dello Stato), limitatamente alle parole "fino al
conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte