Sentenza n. 208/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23,
25, 56, 132 e 624 del codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1972 dal pretore di Rovereto nel
procedimento penale a carico di Speziosi Angelo, iscritta al n. 41 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;
2) ordinanza emessa il 3 maggio 1973 dal pretore di Prato nel
procedimento penale a carico di Portanova Pasquale, iscritta al n. 236
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di procedimento penale a carico di Speziosi Angelo
(imputato del reato di cui all'art. 624 del codice penale per aver
sottratto alcuni generi alimentari del valore di circa 1.600 lire dal
supermercato di Avio) il pretore di Rovereto - ritenendo che le
risultanze dibattimentali non escludessero la eventualità di una
derubricazione del furto da consumato a tentato - ha sollevato
d'ufficio con ordinanza in data 19 ottobre 1972 - in riferimento
all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale degli
artt. 23, 56 e 624 cod. pen., nella parte in cui escludono la
possibilità di operare la riduzione di pena prevista dal tentativo sul
minimo edittale di 15 giorni di reclusione, che coincide con quello
fissato in via generale dall'art. 23 per tale specie di pena.
Tale preclusione sarebbe, ad avviso del pretore, priva di
razionalità e finirebbe per eliminare ogni proporzione tra pena e
reato.
2. - Con ordinanza emessa in data 3 maggio 1973 nel procedimento
penale a carico di Portanova Pasquale (imputato della contravvenzione
di cui agli artt. 31 e 41, lett. b, della legge 17 agosto 1942, n.
1150, per aver proceduto all'ampliamento della propria abitazione senza
licenza del sindaco) il pretore di Prato ha sollevato - sempre in
riferimento all'art. 3 Cost. e per motivi sostanzialmente
corrispondenti a quelli contenuti nell'ordinanza sopra menzionata del
pretore di Rovereto - questione di legittimità costituzionale degli
artt. 25 e 132 cod. pen., nella parte in cui escludono la possibilità
di scendere al di sotto del limite minimo di 5 giorni previsto per la
pena dell'arresto ove il reo risulti meritevole della concessione di
circostanze attenuanti.
Nei giudizi non vi è stata costituzione di parte né intervento
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze in epigrafe propongono analoghe questioni di
legittimità costituzionale: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti
onde essere decisi con unica sentenza.
2. - Il pretore di Rovereto ha sollevato, in riferimento all'art.
3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della normativa risultante dagli artt. 23, 56, 624 del
codice penale, che esclude la possibilità di operare la riduzione di
pena prevista per il tentativo sul minimo edittale di 15 giorni di
reclusione per il delitto di furto, che coincide con la durata minima
di pena fissata in via generale per la reclusione dall'art. 23 del
codice penale. Il pretore di Prato a sua volta, e sempre in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 25 e 132 cod. pen.,
che non consente al giudice di irrogare la pena dell'arresto al di
sotto del limite minimo di giorni 5 ove l'imputato risulti meritevole
della concessione di circostanze attenuanti.
Secondo quanto si assume nelle due ordinanze di rinvio le norme
impugnate comporterebbero l'applicazione di pene identiche a
fattispecie fra loro diverse e finirebbero per eliminare ogni
proporzione tra sanzione e reato.
3. - Le questioni, nei sensi prospettati, sono prive di fondamento.
Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra
nella discrezionalità del legislatore determinare l'entità della pena
edittale e che il relativo apprezzamento di politica legislativa può
formare oggetto di censura solo quando la sperequazione fra pena e
reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benché
minima, giustificazione (sentenza n. 109 del 1968 e n. 18 del 1973).
Non può dirsi che siffatta eventualità si verifichi nei casi di
specie. Infatti, come si desume anche dai lavori preparatori (Relazione
della Commissione ministeriale sul progetto preliminare del codice
penale, n. 26) ed è ricordato nella sentenza n. 118 del 1973 di questa
Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalità
della sanzione penale ed, in particolare, del principio della
rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della
Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevità delle pene
detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalità.
L'apposizione di tale limite agli ampi poteri attribuiti al giudice
ai fini dell'applicazione della pena (art. 133 cod. pen.) appare quindi
perfettamente giustificata e razionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 del codice penale, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto e
dal pretore di Prato con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte