Sentenza n. 210/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 148/1975
citata
- art. 36legge 148/1975
- art. 34legge 148/1975
- art. 4legge 148/1975
- art. 3legge 148/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12
della legge 18 aprile 1975, n. 148 (Disciplina sull'assunzione del
personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del
personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128), promossi
con n. 4 ordinanze emesse l'8 gennaio 1980 dal Pretore di Bologna nei
procedimenti civili vertenti tra Bergami Tiziano ed altro e Ente
Ospedaliero "Marcello Malpighi", Varrati Carlo, Gallerani Giovanna e
Franzoni Emilio e Ospedali di Bologna, iscritte ai nn. 164, 263, 264 e
265 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 131 e 152 dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con quattro ordinanze di analogo contenuto, emesse in data 8
gennaio 1980 nei procedimenti civili vertenti tra Bergami Tiziano ed
altro e l'Ente Ospedaliero "Marcello Malpighi", tra Gallerani Giovanna
e Ospedali di Bologna, tra Franzoni Emilio e Ospedali di Bologna ed
infine tra Varrati Carlo e Ospedali di Bologna, il Pretore di Bologna,
quale giudice del lavoro, ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, legge 18 aprile 1975, n. 148
(Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e
tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento.
Modifica ed integrazione dei d.P.R. 27 marzo 1969, nn. 130 e 128) in
relazione agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e quarto comma, 4,
primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione.
I giudizi, nel corso dei quali sono state emesse tali ordinanze,
risultano promossi al fine di ottenere dai laureati in medicina
tirocinanti presso i mentovati enti ospedalieri, il riconoscimento del
diritto ad un assegno "nella misura del 50 per cento del trattamento
economico tabellare attribuito all'assistente di ruolo". I ricorrenti
si lamentavano, cioè, di aver percepito somme pari al 50% dello
stipendio base dell'assistente di ruolo, non comprendendo gli enti
ospedalieri in tale computo le indennità "di aggiornamento e rimborso
spese" e "di servizio a tempo pieno", pur facenti parte, si assume, del
"trattamento economico per il personale medico" ai sensi dell'art. 38
dell'Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero (23
giugno 1974).
L'Amministrazione ospedaliera (costituitasi solo nel giudizio
Bergami Tiziano ed altro contro Ospedale Malpighi) escludeva la
fondatezza della pretesa sulla base del disposto di cui all'art. 12 l.
18 aprile 1975, n. 148 che prevede per i tirocinanti "un assegno
mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico
tabellare attribuito all'ispettore sanitario..., esclusa ogni
indennità".
Il Pretore, nel sollevare d'ufficio questione di costituzionalità
della citata norma, ha in primo luogo premesso che la fattispecie "è
stata ripetutamente sottoposta ai Pretori di Bologna e costantemente
decisa in senso favorevole alle domande dei ricorrenti, secondo la loro
prospettazione", ritenendosi che la dizione "trattamento economico
tabellare" usata dall'art. 12, l. 18 aprile 1975, n. 148, debba essere
"completata e interpretata" con riferimento a quanto previsto dalla
tabella n. 2 dell'art. 38 dell'Accordo nazionale citato; tale tabella
comprende nella voce retribuzione dell'assistente a tempo pieno, oltre
allo stipendio, anche l'indennità di aggiornamento e di rimborso spese
e quella di servizio per sanitari a tempo pieno.
Il giudice a quo, tuttavia, sul rilievo che l'interpretazione data
dall'Amministrazione ospedaliera (escludente le indennità suddette dal
computo per la determinazione dell'assegno ai tirocinanti) "sembra
corrispondere alla lettera delle norme", ha sospettato di
incostituzionalità l'art. 12 legge 148 del 1975 (interpretato in
quest'ultimo senso) con riferimento innanzitutto all'art. 36, primo
comma, della Costituzione.
La violazione di tale principio, secondo il giudice a quo, "appare
a prima vista derivante dalla palese insufficienza" dell'assegno
mensile attribuito ai tirocinanti degli enti ospedalieri (pari a Lire
133.000) "a compensare comunque l'attività di tempo pieno svolta dal
laureato in medicina" e "a garantire un elementare tenore di vita".
L'art. 12, l. n. 148 del 1975, violerebbe così il principio
dell'adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato e non sarebbe idoneo ad assicurare una esistenza libera
e dignitosa.
In effetti, l'attività di tirocinio professionale, a parere del
giudice a quo, può considerarsi "lavoro da retribuire ai sensi
dell'art. 36, primo comma, della Costituzione", in primo luogo perché
tale tirocinio presuppone "la laurea, la specifica abilitazione
professionale e il superamento di un concorso", ed inoltre si svolge
"con la sottoposizione del tirocinante all'obbligo del tempo pieno di
40 ore e dell'esclusione di altra attività"; in secondo luogo perché
l'adempimento di esso è per legge un requisito per la partecipazione
al concorso di assistente ospedaliero.
Ove si ritenesse, peraltro, che detto tirocinio non possa essere
configurato come lavoro per il quale è dovuta la retribuzione di cui
all'art. 36, primo comma, Cost., il Pretore rileva che la norma
impugnata sarebbe in ogni caso in contrasto con "il diritto allo
studio", ivi compreso l'addestramento professionale, il quale "deve
essere reso 'effettivo' con borse di studio e 'altre provvidenze' da
attribuire per concorso ai 'capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi' (art. 34, Cost.)". Secondo l'ordinanza, "il diritto allo studio,
in questo caso di tirocinio strettamente finalizzato e posto come
condizione per concorrere all'impiego nel servizio ospedaliero
pubblico, va veduto anche sotto l'aspetto di ' diritto al lavoro ' di
cui all'art. 4, primo comma, Costituzione".
Diritto al lavoro che per essere "effettivo", osserva il Pretore,
presuppone "il superamento delle reali situazioni di disuguaglianza
sociale ed economica enunciato dall'art. 3, cpv. Costituzione" vale a
dire attraverso borse e assegni per lo studio e provvidenze per il
tirocinio, tali da garantire adeguatamente "la possibilità di studiare
e compiere il tirocinio a chi non ha mezzi economici".
2. - Nei quattro giudizi promossi dalle ordinanze in epigrafe,
avanti a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, la quale, negli atti di intervento, di identico contenuto,
ha concluso per l'infondatezza della questione di costituzionalità
prospettata.
A parere dell'Avvocatura il tirocinio, così come disciplinato
dalla legge del 1975 n. 148, si configura come rapporto di mero
addestramento professionale e non come rapporto di lavoro subordinato.
A conferma dell'assunto l'Avvocatura ha rilevato che ai sensi della
legislazione ospedaliera (art. 61 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130; artt.
17-23, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) "il rapporto di lavoro del
sanitario con l'Ente non può avere altra forma di pubblico impiego"
che nelle figure di primario, aiuto e assistente e non può
perfezionarsi se non con il pubblico concorso.
Considerando inoltre che ai concorsi per assistente sono ammessi i
sanitari che abbiano compiuto il tirocinio ovvero che siano in possesso
della libera docenza o specializzazione nella disciplina (artt. 1, 9,
12 e 26 legge 148/1975), per la Presidenza del Consiglio il tirocinio
sarebbe da avvicinare ad un "perfezionamento degli studi".
Quanto all'osservanza dell'orario e degli obblighi di servizio da
parte dei tirocinanti, questa sarebbe fondata su norme di comportamento
valevoli "per chiunque partecipi alla vita di una comunità ", come per
esempio per lo studente interno, ma non certo su norme caratterizzanti
un rapporto di lavoro, il quale deve certamente essere escluso, a
parere dell'Avvocatura, "di fronte ad una precisa disposizione
legislativa che vieta all'Ente Ospedaliero di adibire i tirocinanti a
sostituzione del personale sanitario dell'Ospedale (art. 74 bis
aggiunto al d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 dall'art. 10 della legge
148/1975)".
In definitiva, per l'Avvocatura l'assegno stabilito per i
tirocinanti avrebbe natura di borsa di studio e non certo di
retribuzione, essendo tale beneficio corrisposto solo per sei mesi a
prescindere da successive ripetizioni del tirocinio stesso ovvero da
tirocini in diverse discipline.
Da tutto ciò deriverebbe l'inapplicabilità dei principi
costituzionali di cui all'art. 36 al rapporto in questione.
Quanto agli invocati artt. 3, secondo comma, e 34 della
Costituzione, per l'Avvocatura dello Stato il diritto del laureato
all'addestramento professionale sarebbe effettivamente tutelato
mediante l'assegno di cui all'art. 12 l. n. 148 del 1975 (oltre al
vitto gratuito), mentre l'art. 4 Cost., pure richiamato, detterebbe
norme non suscettibili, nel caso, di applicazione pratica diretta. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze di cui in epigrafe, emesse dal medesimo
giudice, sollevano un'identica questione di legittimità
costituzionale; pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza.
2. - La questione all'esame di questa Corte si incentra sull'art.
12 della legge 18 aprile 1975 n. 148, primo comma, nel senso che la
determinazione dell'assegno mensile spettante ai tirocinanti
ospedalieri andrebbe effettuata, secondo il giudice rimettente,
commisurando l'assegno medesimo alla sola voce "stipendio"
dell'ispettore sanitario o dell'assistente di ruolo. Resterebbero così
escluse dal computo sia l'indennità di aggiornamento e rimborso spese,
sia quella di servizio a tempo pieno. Di guisa che sussisterebbe
contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, per
inadeguatezza della retribuzione, se il tirocinio ospedaliero abbia a
considerarsi come attività di lavoro; in alternativa, con gli artt.
34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della
Costituzione ove detta attività di tirocinio abbia a configurarsi
quale periodo di studio e apprendistato pratico, propedeutico al
successivo inserimento nel mondo del lavoro.
3. - La questione è infondata in entrambe le ipotesi prospettate.
Non ricorre, intanto, fattispecie assistita dall'art. 36 Cost.
poiché il tirocinio pratico svolto dai medici presso gli enti
ospedalieri, così come introdotto e disciplinato dalla legge 18 aprile
1975, n. 148 (artt. 10 e ss.), non integra un rapporto di lavoro,
subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale è
esercitato. L'attività relativa si traduce - sulla scorta della
normativa sopraindicata - in prestazioni non già dirette a procacciare
utilità agli enti, o comunque ad inserirsi nell'ambito dei loro
programmi operativi, essendo essa - all'incontro - esclusivamente
rivolta a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramento nei
servizi ospedalieri, in vista di una loro eventuale - e in ogni caso
successiva - assunzione mediante concorso.
Sicché, e in ciò conforta la univoca messe di giurisprudenza
della Corte di Cassazione, la corresponsione ex lege di un assegno ai
tirocinanti è priva di qualsivoglia connotazione corrispettiva per una
locatio operarum, né tanto meno per richieste prestazioni di
risultato. Essa resta intesa soltanto, e circoscritta, a sopperire,
unilateralmente, ad esigenze contingenti del tirocinante: questi,
giammai astretto ai ben delineati e precisi vincoli di un rapporto di
lavoro, è unicamente dedito al proprio perfezionamento tecnico su base
specifica onde avviarsi, in tempi posteriori, alla carriera
ospedaliera.
Quanto, d'altra parte e in alternanza, alla diversa assunta
violazione della norma di cui all'art. 34 Cost. (terzo e quarto comma),
in relazione anche agli artt. 3, cpv., e 4, primo comma, il giudice
rimettente ravvisa privi i soggetti interessati della garanzia del
diritto a giusti incentivi di studio (art. 34), con palese disgregante
disuguaglianza - assume - nell'ambito di un processo naturale di
effettiva acquisizione del diritto al lavoro attraverso le motivazioni
di una preparazione tecnico-culturale, tali da renderne sicuro
l'esercizio (artt. 3 e 4).
Ma la normativa così denunciata non è, in nessun modo,
confliggente con i richiamati principi di tutela costituzionale: in
concreto, infatti, appaiono rispettate le garanzie e i principi
ispiratori di cui ai cennati parametri, essendosi positivamente
riconosciuto - nella discrezionale scelta del legislatore - un
materiale sostegno alle contingenti esigenze dei tirocinanti, i cui
personali, ben delimitati fini di apprendimento si sono più sopra
specificati.
D'altronde, l'assegno in questione non si esaurisce nella
commisurazione stipendiale, in percentuale, ma è riferito, proprio in
virtù dell'art. 12, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 148,
oggetto della presente controversia, alla (più ampia) accezione del
"trattamento economico tabellare" del personale sanitario di ruolo. Ha
trovato, pertanto, costante vivente applicazione, come lo stesso
giudice a quo riconosce, l'inclusione in tale trattamento (ovviamente
rapportato per il tirocinante al 50%), delle indennità tabellari, non
meramente accessorie cioè, le quali soltanto restano escluse dal
computo ex art. 12 l. n. 148. Consegue che per i soggetti in corso di
tirocinio oltre alla voce stipendiale in senso stretto vanno assunte,
nel calcolo dell'assegno, anche le indennità propriamente tabellari di
aggiornamento e rimborso spese, nonché di servizio a tempo pieno
(tabella n. 2, allegata all'art. 38 dell'Accordo nazionale unico di
lavoro del personale ospedaliero, in data 23 giugno 1974, recante il
"trattamento economico del personale medico").
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 18 aprile 1975, n.
148, sollevata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e
quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione, dal
Pretore di Bologna con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte