Sentenza n. 211/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 22 marzo
1908, n. 105 (Abolizione del lavoro notturno dei fornai), modificata
dalle leggi 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498 promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 dal Pretore di Grosseto nei
procedimenti penali riuniti a carico di Andreini Giovanni ed altri,
iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Pretore di Trento nei
procedimenti penali riuniti a carico di Ianes Renzo ed altri, iscritta
al n. 1250 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 74 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 dal Pretore di Bra nel
procedimento penale a carico di Bertolusso Giacinto ed altro, iscritta
al n. 70 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 (notificata il 20 e
comunicata il 27 successivi; pubblicata nella G. U. n. 102 dell'11
aprile 1979 e iscritta al n. 105/1979) nei procedimenti penali riuniti
a carico di Andreini Giovanni ed altri, il Pretore di Grosseto ha
giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 71. 22 marzo 1908, n. 105, modificata con 11. 11
febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1. - Con ordinanza emessa l'11 giugno 1984 (comunicata il 25
giugno e notificata il 28 ottobre; pubblicata nella G. U. n. 74 bis del
27 marzo 1985 e iscritta al n. 1250/1984) nei procedimenti penali
riuniti a carico di Ianes Renzo e 43 altri, imputati del reato previsto
dall'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 105 modificato con l. 11 febbraio
1952, n. 63, per aver lavorato e fatto lavorare nelle ore comprese tra
le 21 pom. e le 4 ant., il Pretore di Trento ha sollevato d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale della l. 22 marzo 1906
(rectius 1908, n. 105) modificata dalla l. 11 febbraio 1952, n. 63
nelle parti in cui vieta il lavoro notturno per un eccessivo spazio
temporale e cioè tra le 11 e le 4, in riferimento agli artt. 4 e 41
Cost..
2.2. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del
giudizio a quo; con atto depositato il 16 aprile 1985 ha spiegato
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura
generale dello Stato argomentando e concludendo per la manifesta
infondatezza della proposta questione.
3.1. - Con ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 (notificata il 31 e
comunicata il 2 gennaio 1985; pubblicata nella G. U. n. 149 bis del 26
giugno 1985 e iscritta al n. 70/1985) nel procedimento penale a carico
di Bertolusso Giovanni e Delcampo Giuseppe, esercenti del panificio
SPAM s.n.c. di Sommariva Perno, sorpresi a panificare alle 1,30 del
mattino, il Pretore di Bra ha giudicato, in riferimento agli artt. 3,35
e 41 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 7 1.22 marzo 1908, n. 105, così come
sostituita con ll. 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita; ha spiegato intervento con atto depositato il 9 luglio 1985
per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale
dello Stato argomentando e concludendo per la manifesta infondatezza e,
in subordine, per la inammissibilità e comunque la infondatezza della
proposta questione.
4. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui tre incidenti. Considerato in diritto :
5.1. - Il testo originario dell'art. 1 ("E vietato di lavorare e
far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e
delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del
sabato in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle 23. // Il divieto si
applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei
forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie anche
se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi") l.
22 marzo 1908, n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai,
è stato sostituito, in virtù dell'art. 1 l. 11 febbraio 1952, n. 63,
con: "È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali
per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra
le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente
al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle
23. // Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei
lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del
pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente
presso industriali diversi".
L'art. 1, nel testo novellato in virtù dell'art. 1 l. 63/1952, è
impugnato con le ordinanze 11 dicembre 1978 del Pretore di Grosseto
(105/1979) per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. e 5 dicembre 1984
del Pretore di Bra (70/1985) per contrasto anche con l'art. 35.
5.2. - Il testo originario dell'art. 7 ("L'esercente nel cui
panificio si contravvenga alla legge o al regolamento è punito con
ammenda fino a 50 lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro
o alle quali si riferisce la contravvenzione senza che possa sorpassare
la somma complessiva di lire 1.000. // Sono puniti con ammenda sino a
lire 90 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della
legge. Essi però saranno esenti da pena quando risulti che
l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario. // Il
provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di
Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, istituita con
legge 17 luglio 1898, n. 350") 1.105/1908 è stato sostituito I)
dapprima, in virtù dell'art. 2 1.63/1952, con: "L'esercente che
contravviene alla legge o al regolamento è punito con l'ammenda da
lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro,
alle quali si riferisce la contravvenzione. // In caso di recidiva,
oltre l'aggravamento della pena preveduto dal codice penale, si può
applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria fino ad un mese.
Durante la sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai
dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta
nell'ultimo periodo di paga"; e II) poi, in virtù dell'art. un. 1. 16
ottobre 1962, n. 1498, con: "L'esercente che contravviene alle norme
della presente legge o del relativo regolamento è punito con l'ammenda
da lire 10.000 fino a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate
alle quali la violazione si riferisce. Non è ammessa la definizione in
via amministrativa. // In caso di recidiva, e fermo il disposto
dell'art. 99 del Codice penale, il giudice può disporre la sospensione
dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
// Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 102 del
Codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di
norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il
giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il
reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al
Prefetto. // Il Prefetto, valutate le circostanze, può disporre la
sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore
ad un mese. // Durante il periodo di sospensione l'esercente è
obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale,
rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".
5.3. - Posto che la ultima versione dell'art. 7 comma primo 1.
105/1908, dovuta all'art. un. 1498/1962, incrimina l'esercente di
panificio in cui si lavora nelle ore notturne indicate nell'art. 1 l.
63/1952 è d'uopo scrutinare se la norma, nei limiti in cui incrimina
tale attività dell'esercente, contrasti con gli artt. 3, 35 e 41
Cost..
La questione è stata giudicata, in riferimento all'art. 41,
infondata dalla Corte con sent. 21/1964 e, in riferimento allo stesso
parametro, manifestamente infondata con le ordd. 84/1964 e 121/1969,
né le motivazioni addotte dai Pretori di Grosseto e di Bra e
l'assunzione a parametri degli artt. 3 e 41 convincono la Corte a
pervenire ad opposto avviso.
Gli argomenti con i quali si contesta la violazione della direttiva
di parità garantita dall'art. 3 ricalcano le ragioni poste a base del
sospetto di violazione dell'art. 35, né l'attentato alla iniziativa
privata garantita dall'art. 41 comma primo muove da diverse premesse.
6. - Il Pretore di Trento, dopo avere nelle prime battute
dell'ordinanza di rimessione sollevato d'ufficio la questione di
illegittimità costituzionale delle norme in virtù delle quali Ianes
Lorenzo e 43 erano "imputati del reato di p.p. dall'art. 1 della legge
22 marzo 1908 modif. dalla legge 63/1952 per aver lavorato e fatto
lavorare nelle ore comprese fra le 21 e le 4 per contrasto con gli
artt. 3, 4 e 41 della Costituzione", nel dispositivo "solleva d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1906,
modif. dalla l. 11 febbraio 1952, n. 63, nella parte in cui vieta il
lavoro notturno per un eccessivo spazio temporale e cioè fra le 21 e
le 4".
In disparte il rilievo che soggetti del reato sono i soli esercenti
e non anche i dipendenti, la discrasia tra motivazione e dispositivo,
seppur non giustifica la declaratoria di inammissibilità
dell'incidente per incoerenza tra l'una e l'altro, induce, ove si
intenda la questione in riferimento al dispositivo, a dirla
inammissibile per ciò che la graduazione della durata del divieto del
lavoro notturno, in linea di massima ipotizzato legittimo, rientra nei
poteri del legislatore ordinario sulla cui discrezionalità non può il
sindacato di questa Corte operare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 105/1979, 1250/1984 e
70/1985,
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 71.22 marzo 1908, n. 105 sull'abolizione del lavoro
notturno dei fornai, modificata con ll. 11 febbraio 1952, n. 63 e 16
ottobre 1962, n. 1498, sollevata con ord. 11 dicembre 1978 del Pretore
di Grosseto (n. 05/1979) in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., e con
ord. 11 giugno 1984 del Pretore di Bra (n. 70/1985) anche con
riferimento all'art. 35 Cost.,
- dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della l. 22 marzo 1908, n. 105 modificata dalla l. 11
febbraio 1952, n. 63 nella parte in cui vieta il lavoro notturno "per
un eccessivo spazio temporale" e cioè fra le 21 e le 4, sollevata con
ordinanza 11 giugno 1984 del Pretore di Trento (n. 1250/1984) in
riferimento agli artt. 3,4 e 41 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte