Sentenza n. 212/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1978 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto
da Molajoni Mario s.p.a., iscritta al n. 645 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52
dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento promosso dalla società Molajoni
Mario la Commissione tributaria di primo grado di Orvieto con ordinanza
del 26 settembre 1978 (reg. ord. n. 645 del 1978) sollevava, in
riferimento all'art. 101, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte
in cui stabilisce che al procedimento davanti alle commissioni
tributarie si applicano le norme contenute nel libro primo del codice
di procedura civile con esclusione, tra l'altro, dell'art. 128, ossia
senza che l'udienza sia pubblica.
Il collegio rimettente osservava che il principio di pubblicità
delle udienze doveva ritenersi recepito, sebbene non esplicitamente,
nella nostra legge fondamentale, e in particolare nel citato art. 101,
in quanto inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su
tutte le manifestazioni della sovranità statale.
Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale
eccepiva la non fondatezza della questione poiché, secondo la
giurisprudenza costituzionale, sulla regola di pubblicità delle
udienze potevano prevalere diversi interessi, tutelati da altre norme
dell'ordinamento: e nel processo tributario la mancanza di pubblicità
doveva ritenersi giustificata dalle esigenze di riservatezza connesse
alla sua particolare materia.
La parte privata non si costituiva. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene proposta la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost.,
dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, concernente la revisione
del contenzioso tributario, nella parte in cui esclude la pubblicità
delle udienze davanti alle commissioni tributarie.
Rileva in proposito il giudice a quo che il principio di
pubblicità delle udienze, benché non esplicitamente dichiarato, deve
ritenersi accolto nella Costituzione e precisamente nel ricordato art.
101, laddove statuisce che la giustizia è amministrata in nome del
popolo, sicché la ricordata esclusione risulterebbe illegittima.
2. - Non è superfluo, per la migliore intelligenza della
questione, qualche cenno storico. Il principio della pubblicità delle
udienze giudiziarie si afferma nei tempi moderni con la caduta
dell'assolutismo e viene proclamato, con una disposizione di portata
generale, per la prima volta, nell'art. 208 della Costituzione francese
del 1795, anno III (non mancarono, prima, disposizioni particolari:
art. 163 Cost. del 1791, in materia di istruzione criminale: artt. 94
e 96 Cost. del 1793, rispettivamente in materia di deliberazione delle
cause civili e di istruzione criminale), disposizione in cui viene
anche costituzionalizzato, sempre con carattere di generalità,
l'obbligo di motivazione, ritenuto parimenti necessario al controllo
sugli atti giudiziari. Il principio è successivamente accolto altresì
in carte costituzionali della Restaurazione e trova larga diffusione,
assurgendo presto al ruolo di normale guarentigia d'una retta
amministrazione della giustizia, anche in ordinamenti non ispirati ai
principi di libertà e di eguaglianza.
In Italia la regola fu recepita nell'art. 72 dello Statuto
albertino ("Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti
in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi") e in
attuazione di questa disposizione statutaria le varie leggi processuali
regolarono la pubblicità delle udienze (art. 52 cod. proc. civ.; art.
268 cod. proc. pen.; art. 443 cod. pen. per l'esercito; art. 490 cod.
pen. militare marittimo; art. 34 della legge sul Consiglio di Stato).
3. - Nell'iter formativo della Costituzione repubblicana, il
principio venne esplicitamente enunciato nell'art. 101 del progetto
presentato all'Assemblea costituente il 31 gennaio 1947 (secondo comma:
"le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine
pubblico o di moralità disponga altrimenti"); ma poi, come risulta dai
lavori preparatori, una espressa enunciazione fu ritenuta superflua, in
quanto si ritenne che la pubblicità delle udienze fosse implicitamente
prescritta dal sistema costituzionale quale conseguenza necessaria del
fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato appunto,
come recita l'art. 101, in nome del popolo.
Coerentemente, tutte le leggi processuali hanno mantenuto o
introdotto la regola (art. 128 cod. proc. civ.; art. 423 cod. proc.
pen.; art. 41 del testo unico sul Consiglio di Stato approvato con r.d.
26 giugno 1924 n. 1054, ora applicabile anche ai Tribunali
amministrativi regionali; art. 72 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214,
sull'ordinamento della Corte dei conti; art. 364 cod. pen. militare di
pace; art. 15 l.11 marzo 1953 n. 87 sul funzionamento della Corte
costituzionale). Nelle varie norme ora indicate è possibile
riscontrare qualche differenza, quanto alle eccezioni, peraltro molto
limitate e largamente coincidenti; ma queste non scalfiscono affatto
l'essenziale unità del principio, da considerare indefettibile -
ripetesi - in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità
popolare, come il nostro, al quale non può non conformarsi
l'amministrazione della giustizia, che in quella sovranità trova la
sua legittimazione.
Ciò va ribadito in conformità a quanto già ritenuto da questa
Corte (cfr. sent. 23 gennaio 1971 n. 12), riconoscendosi peraltro il
potere del legislatore ordinario di introdurre per singole categorie di
procedimenti deroghe determinate da ragioni obbiettive e razionali. Il
principio, invero, non può considerarsi assoluto e deve cedere in
presenza di particolari circostanze giustificative, ma, ove queste non
si verifichino, è indubitabile che la regola della pubblicità delle
udienze debba trovare piena attuazione.
Vale aggiungere che detta pubblicità, in quanto espressione di
civiltà giuridica, viene prescritta non soltanto nell'ordinamento
italiano, ma è prevista anche in convenzioni internazionali, quali la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (art. 6) e
ratificata con 1. 4 agosto 1955 n. 848, (e così anche il Nuovo ordin.
proc. della Corte europea dei diritti dell'uomo, art. 18), il Patto
internazionale di Nevv York relativo ai diritti civili e politici,
adottato il 16 dicembre 1966 e ratificato con 1. 25 ottobre 1977 n. 881
(art. 14), i Protocolli sullo Statuto della Corte di giustizia, annessi
ai trattati CECA, CEE ed EURATOM (rispettivamente artt. 28 e 29).
4. - La generale validità del principio è riconosciuta
dall'Avvocatura dello Stato, la quale però deduce che la sua mancata
estensione al processo tributario dovrebbe considerarsi una eccezione,
giustificata dalla "riservatezza" dell'oggetto delle controversie.
La Corte non ritiene di poter aderire a tale tesi.
È evidente, anzitutto, che di riservatezza in senso tecnico non
può certo parlarsi, in quanto la materia di cui trattasi non attiene
alla intimità della vita privata del soggetto e dunque non può
ricevere la relativa tutela.
L'art. 53 Cost., nel disporre che "tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva",
considera il contribuente non già quale titolare di una posizione
giuridica attinente al suo patrimonio, da difendere dalle conoscenze e
ingerenze altrui; al contrario, la norma crea un legame di natura
solidaristica, in senso lato, tra i consociati, tutti chiamati ad
assicurare il complesso delle entrate necessarie per il perseguimento
delle finalità collettive. L'imposizione tributaria soggiace così, da
un lato, al canone della trasparenza, che, seppure riferito
direttamente all'ente impositore, espande di necessità i suoi effetti
anche alla generalità dei cittadini; e, dall'altro, è soggetta ai
principi di universalità e di uguaglianza, così da escludere che la
posizione del contribuente possa considerarsi come esclusivamente
personale e svincolata da nessi intersoggettivi.
Ciò non importa certo che ai singoli spettino vicendevoli poteri
di controllo e di interferenza, che potrebbero costituire motivi di
turbamento per l'ordinata convivenza sociale; ma non significa, d'altro
canto, che la posizione soggettiva del contribuente possa essere
considerata alla stregua di un diritto della personalità, addirittura
protetto dal segreto. Infatti quest'ultimo, nell'ambito del diritto
pubblico, a cui indubbiamente appartiene quello tributario, può
ammettersi solo quale eccezione, che deve trovare nella legge razionale
e oggettivo fondamento.
Del resto, le modalità di accertamento prescritte nel d.P.K. 29
settembre 1973 n. 600 e il numero sempre crescente delle infrazioni
penalmente sanzionate dimostrano chiaramente come l'ordinamento tenda a
rendere di generale conoscenza la concreta applicazione della
disciplina tributaria.
Né può omettersi di rilevare che la tesi dell'Avvocatura dello
Stato trova ulteriore smentita anche sul terreno strettamente
processuale: invero l'esclusione della pubblicità delle udienze vale
soltanto per le commissioni tributarie, ma non per le corti d'appello e
la Corte di cassazione, avanti le quali il medesimo processo può
continuare a seguito di impugnazione della decisione di secondo grado,
ovvero di quella della Commissione centrale. Relativamente ai
procedimenti davanti alle Corti suddette vale la disposizione dell'art.
128 cod. proc. civile; il che non solo costituisce un ulteriore
elemento per disattendere la tesi della "riservatezza", essendo
l'oggetto del processo sempre il medesimo, ma altresì rivela, in
aggiunta alla mancata attuazione del citato precetto costituzionale, la
scarsa coerenza del legislatore.
6. - Ricercando l'effettiva ragione dell'esclusione della
pubblicità, prevista soltanto per i giudizi davanti alle commissioni
tributarie, si rileva che all'epoca della legge delega n. 825 del 1971
e del decreto delegato sul contenzioso tributario n. 636 del 1972, si
propendeva da più parti - e in tali sensi vi era qualche precedente
pronuncia di questa Corte - per la natura amministrativa delle dette
commissioni. Di tale propensione si trovano tracce in entrambi i
provvedimenti legislativi ora detti e nel parere della Commissione
parlamentare.
E ciò ha verosimilmente determinato, tra l'altro, l'esclusione
della pubblicità delle udienze in questione: udienze che, è bene
notarlo, non hanno finalità soltanto istruttorie, ma sono destinate
alla decisione della causa (art. 20 d.P.R. n. 636/ 1972 cit.), così
come quelle di altri tipi di processo nei quali il principio di
pubblicità trova applicazione.
Soltanto dopo l'entrata in vigore del d.P.R. ora ricordato la
tendenza cominciò a cambiare (la sentenza di questa Corte che
riconobbe il carattere giurisdizionale delle Commissioni è posteriore
di più di due anni, in quanto è del 19 dicembre 1974); sicché anche
la successiva inerzia del legislatore può ritenersi giustificata
dall'opportunità di attendere l'evoluzione ed il consolidamento del
nuovo orientamento; ed è significativo che in occasione del c.d.
"decreto correttivo" n. 739 del 1981 venne formulata una norma diretta
ad adattare il processo tributario al suddetto principio
costituzionale, eliminando dalla previsione del cit. art. 39
l'esclusione dell'art. 128 cod. proc. civ.; e tuttavia, nonostante il
parere favorevole della Commissione parlamentare, in sede di
formulazione definitiva il testo dell'art. 39 non venne modificato.
Ma ormai, risultando definitivamente consolidati l'opinione
dottrinale e l'orientamento della giurisprudenza sulla natura
giurisdizionale delle predette commissioni, non potrebbe ritenersi
consentita un'ulteriore protrazione della disciplina attuale: per
contro, è assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi
conseguenze, che il legislatore prontamente intervenga onde adeguare il
processo tributario all'art. 101 Cost., correttamente interpretato.
Nei termini cosi precisati la proposta questione va dichiarata non
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), sollevata in riferimento all'art. 101,
primo comma, Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di
Orvieto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte