Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 67legge 658/1967

applicata al caso

  • art. 64legge 658/1967
  • art. 65legge 658/1967

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme

contenute nel titolo II della legge 27 luglio 1967, n. 658

(riordinamento della previdenza marinara), promossi con ordinanze

emesse il 23 giugno 1970 dal tribunale di Genova in due procedimenti

civili vertenti tra Puppo Vittorio ed altri e la Cassa nazionale per la

previdenza marinara e tra Arena Paolo ed altri e la medesima Cassa,

iscritte ai nn. 386 e 387 del registro ordinanze 1970 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971 e

n. 42 del 17 febbraio 1971.

Visti gli atti di costituzione di Puppo Vittorio ed altri, di Arena

Paolo ed altri, della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Nicola Balzano, per Puppo Vittorio ed altri e per

Arena Paolo ed altri, l'avv. Giovanni Belloni, per la Cassa di

previdenza, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 23 giugno 1970 nel procedimentc civile

promosso da Puppo Vittorio ed altri, tutti ufficiali di stato maggiore

navigante dipendenti da società di navigazione di preminente interesse

nazionale, contro la Cassa nazionale per la previdenza marinara, il

tribunale di Genova ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale delle disposizioni contenute nel titolo II della legge

27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, in

riferimento agli artt. 3, comma primo, 36, comma primo e 38, comma

secondo, della Costituzione.

Ritiene il tribunale che il nuovo regime previdenziale dettato per

il personale appartenente allo stato maggiore navigante (artt. 58 e 59)

è peggiore rispetto a quello precedentemente goduto specie sotto il

profilo della proporzione fra contributi e prestazioni. La nuova

normativa, inoltre, avrebbe dato luogo a disparità di trattamento sia

nei confronti dei marittimi non dipendenti dalle società di

navigazione di preminente interesse nazionale iscritti alla Gestione

marittimi (cfr. titolo I della legge), sia del personale amministrativo

dipendente dalle dette società (art. 69 segg.).

Censure particolari al nuovo trattamento previdenziale vengono

formulate in relazione: all'onere contributivo imposto (art. 62, primo

e secondo comma); ai nuovi requisiti stabiliti per il conseguimento del

diritto a pensione (art. 65, primo comma, lett. a); al mancato computo

integrale nella retribuzione pensionabile dell'indennità di

rappresentanza (art. 66, quinto comma), al periodo di contribuzione

stabilito (40 anni) per conseguire la misura massima di pensione (art.

67, primo comma); al mancato riconoscimento, in analogia a quanto

avviene per gli iscritti alla Gestione marittimi, dei periodi di

servizio militare, di malattia, di infortunio, di degenza in sanatorio

e di periodi postsanatoriali sussidiabili (arg. artt. 58 e segg. in

relazione all'art. 57); alla perdita dei contributi prevista in caso di

mancato raggiungimento del diritto a pensione (art. 79);

all'insufficiente riconoscimento, agli effetti della prestazione a

carico della Gestione speciale, dei periodi di navigazione effettuati

con la sola iscrizione alla Gestione marittimi (art. 80, quarto comma);

al notevole costo previsto per il riscatto dei servizi prestati prima

della iscrizione alla Gestione speciale presso le società di

navigazione di preminente interesse nazionale (art. 90, quarto e sesto

comma).

La denuncia d'incostituzionalità è stata anche formulata, senza

però motivazione alcuna, nei riguardi degli artt. 64 e 68, terzo

comma, della legge.

Con altra ordinanza, di pari data, emessa nel procedimento civile

promosso contro la Cassa nazionale per la previdenza marinara da alcuni

ex ufficiali di stato maggiore navigante dipendenti da società di

navigazione di preminente interesse nazionale, attualmente tutti in

pensione, il tribunale di Genova ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo,

della Costituzione, degli artt. 76 e 77 della legge n. 658 del 1967

rilevando che le disposizioni dettate in materia di riliquidazione di

pensioni hanno determinato una ingiustificata disparità di trattamento

fra pensionati già appartenenti al personale di stato maggiore

navigante e pensionati già appartenenti al personale amministrativo.

A tutto svantaggio dei primi sarebbe stato, infatti, disposto: a) una

diversa data di decorrenza della riliquidazione delle pensioni,

successiva al 1 gennaio 1965, per il personale amministrativo (art.

75), e dalla data di entrata in vigore della legge, per il personale di

stato maggiore navigante (art. 76, primo comma); b) la concessione al

solo personale amministrativo e non a quello di stato maggiore della

rivalutazione preliminare della pensione sulla base della retribuzione

pensionabile in atto al 31 dicembre 1964 (artt. 69 e 76 e segg.); c)

l'aumento, per il solo personale amministrativo, a lire 2.600.000 del

massimale annuo di retribuzione pensionabile, già identico per le due

categorie (artt. 79 e 76); l'assunzione a carico della assicurazione

obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia accordata, per il

personale amministrativo, alle pensioni liquidate fino al 1 gennaio

1965 (art. 72), mentre, per il personale di stato maggiore, solo alle

pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore

della legge.

Nei due giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti

private, rappresentate e difese dall'avvocato Nicola Balzano, con

deposito di deduzioni in cancelleria in data 27 febbraio e 6 marzo

1971; si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Cannella, Pierino Pierini

e Giovanni Belloni, con deposito di deduzioni in data 30 ottobre 1970;

è, infine, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

deposito di deduzioni in data 1 e 6 marzo 1971.

Nelle proprie deduzioni costitutive la difesa delle parti sostiene

che il riordinamento del sistema previdenziale del personale di stato

maggiore navigante delle società di preminente interesse nazionale e

sovvenzionate, operato dal titolo II della legge 27 luglio 1967, n.

658, è peggiorativo rispetto al precedente regime previdenziale.

Nei riguardi delle singole disposizioni denunciate la difesa

osserva:

a) per effetto degli artt. 58 e 59, primo, terzo e quarto comma,

della legge gli ufficiali di stato maggiore - che prima erano iscritti

alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale a carico delle quali

liquidavano due distinte pensioni - sono ora iscritti alla Gestione

speciale e all'assicurazione generale obbligatoria. La cessazione

dall'iscrizione alla Gestione marittimi avrebbe comportato, oltre alla

perdita di anzianità contributiva e di altri particolari benefici

propri di questa Gestione, anche una sproporzione tra contributi e

prestazioni. Si sarebbe, per contro, dovuto prevedere un sistema di

norme in base alle quali il personale di stato maggiore navigante, già

iscritto alle due Gestioni, avrebbe potuto conservare, nell'ambito

della nuova disciplina, sia l'integrale riconoscimento dei periodi di

navigazione alla sola Gestione marittimi, sia i benefici di cui godeva

in questa Gestione (minimo di servizio in quindici anni per maturare la

pensione; età pensionabile per i macchinisti in 50 e 55 anni, massimo

di pensione liquidabile con 30/30, ecc.);

b) gli artt. 62 e 64 della legge pongono a carico del personale in

questione una contribuzione onerosa. Un contributo del 20 per cento

della retribuzione è destinato alla Gestione speciale e un altro 20

per cento a favore dell'assicurazione generale INPS. La metà del

contributo della Gestione speciale serve a pagare le pensioni del

personale di stato maggiore navigante pensionato anteriormente alla

legge n. 658 del 1967 poiché questo personale è restato a carico di

detta Gestione invece di passare a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria, così come è accaduto per il personale amministrativo

(art. 72);

c) l'art. 65, primo comma, lett. a), ha elevato a 20 anni il minimo

di contribuzione (precedentemente fissato in 15 anni) per conseguire il

diritto a pensione. La disposizione avrebbe arrecato pregiudizio a chi

ha già maturato o si trova nella legittima aspettativa di maturare il

precedente minimo ed è sperequativa rispetto al trattamento fatto agli

ufficiali di stato maggiore della marina libera che continuano ad

essere iscritti alla Gestione marittimi per i quali è stato invece

conservato il limite di 15 anni di contribuzione (art. 15 legge

impugnata). L'art. 65 avrebbe inoltre particolarmente danneggiato il

personale di macchina giacché per essi figura elevata anche l'età

pensionabile (portata a 60-65 anni rispetto ai 50-55 precedentemente

richiesti);

d) l'art. 66, quinto comma, che disciplina la retribuzione

pensionabile, sarebbe ingiusto per avere incluso nel computo al solo 35

per cento l'indennità di rappresentanza spettante al personale di

stato maggiore, mentre ha consentito la valutazione per intero

dell'indennità per lavoro straordinario corrisposta al personale

amministrativo, nonostante l'identità di natura delle due indennità;

e) l'art. 67, primo comma, che fissa in 40/40 il massimo della

pensione, creerebbe sperequazione di trattamento. Il più elevato

trattamento di pensione può essere infatti conseguito dal personale

amministrativo (che inizia la carriera al compimento del 18 anno di

età) e dai marittimi iscritti alla Gestione marittimi (il cui massimo

di pensione è rimasto in 30/30 - art. 16 legge n. 658) ma non dagli

ufficiali di stato maggiore navigante i quali possono entrare in ruolo

solo al compimento del 24 (ufficiali di coperta) e del 23 (ufficiali di

macchina) anno di età e vanno in pensione al 60 anno;

f) l'art. 68, terzo comma, il quale dispone che l'importo della

pensione non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato

all'iscritto in base alle norme e alle retribuzioni vigenti

anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento, non

eliminerebbe, nei riguardi del personale di stato maggiore, gli

inconvenienti derivanti dal passaggio dalla vecchia alla nuova

normativa previdenziale. Mentre per il personale amministrativo la

legge n. 658 ha fatto retroagire il nuovo trattamento pensionistico al

1 gennaio 1965, sicché la data del 31 dicembre 1964 ha una effettiva

rilevanza, nei confronti del personale di stato maggiore il nuovo

sistema di previdenza decorre dal 1 settembre 1967 e pertanto occorreva

riferirsi alla data del 31 agosto 1967 per operare il raffronto tra il

nuovo e il precedente trattamento di quiescenza;

g) l'art. 79 sarebbe in contrasto con gli artt. 36 e 38, comma

secondo, della Costituzione, per la dispersione di un patrimonio

contributivo ch'esso comporta. Il trasferimento dalla Gestione speciale

alla Gestione marittimi degli importi contributivi di pertinenza di

quest'ultima Gestione arreca un grave danno all'interessato il quale

verrebbe a perdere la differenza tra i contributi versati alla Gestione

speciale (pari al 20 per cento della retribuzione) e quelli spettanti

alla Gestione marittimi (pari al 6 per cento delle retribuzioni medie

convenzionali);

h) l'art. 80, che prevede il riconoscimento agli effetti della

prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione

effettuati con la iscrizione in sola Gestione marittimi, viene

censurato perché darebbe luogo ad una ridottissima valutazione del

servizio di cui trattasi. La disposizione sarebbe in contrasto sia con

l'art. 3 della Costituzione, perché in altre leggi previdenziali i

precedenti periodi di iscrizione ad altre forme di previdenza sono

stati integralmente riconosciuti senza alcun onere per l'assicurato,

sia con gli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, perché

la norma denunciata disperde un'anzianità contributiva già maturata e

delle posizioni previdenziali già acquisite;

i) l'art. 90 subordina il ricongiungimento e riconoscimento di

precedenti periodi assicurativi a riscatti molto onerosi non previsti

in altre forme di previdenza;

l) il titolo II della legge n. 658 è, infine, criticato perché

nelle previsioni relative alla Gestione speciale mancherebbe non solo

la valutazione dei periodi di servizio militare, prevista invece per

gli iscritti alla Gestione marittimi, ma anche il riconoscimento dei

periodi di malattia ed infortunio, di degenza in sanatorio e dei

periodi postsanatorali sussidiabili (che era previsto dalla precedente

normativa e che la nuova legge ha conservato per gli iscritti alla

Gestione marittimi). La mancata valutazione di questi periodi

comporterebbe non solo la violazione dell'art. 3 della Costituzione per

la disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori, ma

anche la violazione degli artt. 36 e 38, secondo comma, Cost., essendo

stati soppressi dei diritti previdenziali già riconosciuti nel

precedente sistema.

Per quanto riguarda poi il secondo giudizio la difesa fa presente

che i miglioramenti ottenuti dagli amministrativi (riferimento delle

loro retribuzioni pensionabili alla data del 31 dicembre 1964 e aumento

del massimale pensionabile a lire 2.600.000) sono di gran lunga

maggiori di quelli ottenuti dai naviganti che hanno conseguito solo un

modesto aumento da 50 a 70 volte del coefficiente di maggiorazione dei

soli contributi anteriori al 1 agosto 1952. Così gli amministrativi

rivalutano tutta la retribuzione pensionistica mentre lo stato maggiore

navigante ha un modesto aumento di una parte soltanto dei contributi.

Inoltre, mentre le pensioni degli amministrativi anteriori alla

legge sono state assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria con

tutti i conseguenti benefici, le pensioni del personale di stato

maggiore navigante sono restate a carico della deficitaria Gestione

speciale costituendo un fondo ad estinzione senza possibilità alcuna

di fruire di miglioramenti presenti e futuri.

Evidente sarebbe quindi la violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

La difesa dell'INPS nelle proprie deduzioni costitutive rileva

preliminarmente che il vecchio ordinamento previdenziale dava luogo ad

evidenti sperequazioni a favore del personale navigante e che la

Gestione speciale della previdenza marinara versava in grave squilibrio

finanziario. Per ovviare a tale stato di cose e per unificare i vari

trattamenti pensionistici il legislatore del 1967 con la legge ora

impugnata ha stabilito per tutti i dipendenti da aziende esercenti

servizi marittimi sovvenzionati, accanto all'obbligo della iscrizione

alla Gestione speciale, quella della iscrizione all'assicurazione

obbligatoria. La partecipazione di questi dipendenti alla forma più

generale di mutualità esistente nel nostro ordinamento non comporta

violazione alcuna dei precetti costituzionali invocati dato che la

norma ha provveduto a garantire loro, conservando l'iscrizione alla

Gestione speciale, un trattamento previdenziale rafforzato (integrativo

di quello generale) proporzionale al maggior guadagno da essi

realizzato per la particolarità del loro lavoro.

Del pari priva di fondamento è la censura mossa all'art. 59 che

ha disposto la cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittimi. La

norma trova giustificazione logica nel fatto che, contemporaneamente,

anche la Gestione marittimi è stata trasformata in Gestione

integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

Né si vede come possa considerarsi illegittima la contribuzione

stabilita dall'art. 62, primo e secondo comma (20 per cento per la

pensione integrativa oltre ai contributi stabiliti per tutti gli

iscritti all'assicurazione generale), giacché contrasterebbe col

principio di eguaglianza la pretesa di ottenere un trattamento di

pensione privilegiata sottraendosi alla partecipazione agli oneri

relativi.

Anche l'art. 65, primo comma, che ha disposto l'unificazione dei

requisiti per conseguire la pensione abolendo alcune differenze prima

esistenti, specie a favore del personale di macchina, non appare

censurabile dal momento che il progresso tecnico ha di molto ridotto

nelle navi moderne la penosità del lavoro presso le caldaie.

La norma contenuta nell'art. 66, quinto comma, ha l'effetto

evidente di perequazione tra le due categorie iscritte alla Gestione

speciale cui ora si garantisce lo stesso trattamento. I massimali

sostituiscono vantaggiosamente le tabelle di retribuzione media cui, in

precedenza, erano ancorate le pensioni marittime del personale di stato

maggiore lavigante. Nessun precetto costituzionale del resto garantisce

l'attribuzione di una pensione di importo pari a una qualsiasi

retribuzione percepita in servizio giacché la prestazione

previdenziale garantisce semplicemente un'adeguata tutela dal bisogno

conseguente al verificarsi di taluni rischi.

Non viola i principi di uguaglianza e di proporzionalità l'art.

67, primo comma, che calcola in 40/40 la pensione degli iscritti alla

Gestione speciale poiché tale pensione sarà frutto sia della

quantità che della qualità del servizio prestato e sarà direttamente

proporzionale alla retribuzione goduta in servizio.

L'art. 68, terzo comma, stabilisce una garanzia a favore degli

iscritti alla Gestione speciale. Ad essi infatti il legislatore ha

voluto assicurare che il nuovo trattamento non fosse inferiore a quello

che sarebbe stato possibile ottenere in applicazione del vecchio

ordinamento alla data del 31 dicembre 1964, con una maggiorazione del

20 per cento.

L'art. 80 consente il riconoscimento nella Gestione speciale, senza

alcun onere per l'interessato, dei periodi di iscrizione alla Gestione

marittimi compiuti con navigazione nella marina non sovvenzionata.

Proprio a salvaguardia del principio di uguaglianza non poteva essere

disposto il riconoscimento per intero dei precedenti periodi. Le

tabelle di contribuzione della Gestione marittimi (salari medi

convenzionali) sono infatti inferiori alle retribuzioni effettive del

personale navigante iscritto alla Gestione speciale. Se fosse stato

trasferito l'intero periodo i nuovi marittimi assunti avrebbero

conseguito con un contributo minore un trattamento uguale a quello

riservato a coloro che versano maggiori contributi. Per ovviare a tale

inconveniente il quarto comma dell'art. 80 ha quindi stabilito un

riconoscimento proporzionale al "rapporto tra la media delle

retribuzioni tabellari" dei periodi di navigazione e "la retribuzione

percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale", o

retribuzione iniziale.

Infondate infine sono le censure mosse ai commi quarto e sesto

dell'art. 90 che disciplinano il riscatto dei servizi precedentemente

prestati. Se effetto del riscatto è l'utilità, ai fini della

prestazione futura d'un periodo di servizio pregresso, non v'è ragione

di dolersi del fatto che, per conseguire quell'effetto, si richieda la

sopportazione dello stesso onere da sostenere durante il servizio.

Per quanto riguarda il secondo giudizio la difesa dell'INPS

contesta l'affermazione secondo cui vi sarebbe stata una diversità di

trattamento in ordine alla data di decorrenza delle pensioni

rivalutate. Gli artt. 69 e 76 della legge infatti fissano,

rispettivamente per il personale amministrativo e per quello navigante,

la medesima data di decorrenza del 1 gennaio 1965. Del pari infondata

sarebbe la censura secondo la quale al personale amministrativo sarebbe

stata accordata una maggiore rivalutazione della pensione. Anche al

personale navigante è stata concessa una maggiorazione dei contributi

(pari al 70 per cento). Ora è evidente che per decidere se le due

maggiorazioni siano equivalenti occorrerebbe uscir fuori dal terreno

del processo costituzionale e disporre una indagine di natura tecnica

che risulterebbe assai complessa. È quindi da ritenere che il

legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità tecnica,

incensurabile sul piano costituzionale, abbia valutato con equanimità

i vantaggi attribuiti alle due categorie ed abbia saputo usare gli

strumenti a sua disposizione per giungere alla perequazone che si

proponeva.

Non si vede poi quale vantaggio o svantaggio possa derivare ai

pensionati dal fatto che gli oneri delle pensioni ricostituite del

personale navigante siano rimaste a carico della Gestione speciale

mentre gli oneri delle pensioni degli amministrativi siano passati a

carico dell'assicurazione generale. Anche qui ci si trova di fronte a

provvedimenti di natura tecnico-finanziaria che interessano

l'equilibrio patrimoniale delle gestioni previdenziali e non si può

pretendere che la Corte costituzionale invada la sfera di competenza

del legislatore e valuti l'opportunità amministrativa di dette

determinazioni.

Conclude pertanto la difesa dell'INPS chiedendo che la Corte voglia

dichiarare infondate le proposte questioni di legittimità

costituzionale.

Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura dello Stato ricorda in primo

luogo che con la legge 27 luglio 1967, n. 658, il legislatore ha inteso

risolvere organicamente il problema della riforma della previdenza

marinara il cui deficit annuale era in continuo considerevole aumento

per la sproporzione tra la massa dei pensionati (40.000 unità) e il

numero dei lavoratori attivi (60.000 posti di lavoro) sui quali

ricadevano gli oneri contributivi del crescente fabbisogno di detta

previdenza.

Lo strumento scelto dal legislatore è stato quello di trasformare

tale forma di previdenza da "sostitutiva" in "integrativa"

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti.

Per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore è

stata perciò disposta la cessazione dall'iscrizione alla Gestione

marittimi, prevedendo un'unica regolamentazione sia per il personale

amministrativo che per quello di stato maggiore navigante mediante

l'iscrizione, accanto alla Gestione speciale, all'assicurazione

generale obbligatoria.

In ordine alle questioni sollevate nel primo giudizio l'Avvocatura

rileva che non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione in

quanto la pretesa disparità di trattamento esistente, ai danni del

primo, fra personale di stato maggiore e personale amministrativo è

giustificata dalla necessità di porre rimedio a una situazione di

sperequazione che invece sussisteva nella normativa preesistente.

Gli oneri della mutualità della Gestione speciale erano prima

sopportati dal personale amministrativo senza alcun concorso di quello

di stato maggiore navigante. Con la riforma si è ora voluto che tutta

la categoria dei dipendenti dalle aziende per i servizi marittimi

sovvenzionati partecipasse egualmente alla forma più generale di

mutualità previdenziale, perequata peraltro dall'iscrizione

obbligatoria alla Gestione speciale, senza che ciò abbia comunque

importato una lesione della sfera giuridica del personale di stato

maggiore.

A ben considerare anzi l'art. 3 della Costituzione non entra

nemmeno in discussione nella prima causa con la quale gli istanti

intenderebbero conservare, attraverso la eliminazione delle norme

impugnate, una posizione di vantaggio particolare prevista dalla

preesistente normativa.

Del pari insussistenti sono le denunciate violazioni degli artt. 36

e 38 della Costituzione giacché le norme impugnate sono dirette

proprio ad attuare i precetti della proporzionalità della retribuzione

e del diritto alla "previdenza" ed all'"assicurazione".

La pretesa degli interessati di discutere della adeguatezza del

nuovo sistema previdenziale esula dalla sfera del processo

costituzionale ed attiene alla discrezionalità del legislatore.

In ordine poi alla questione relativa agli artt. 76 e 77 della

legge, oggetto particolare del secondo giudizio, l'Avvocatura afferma

che la pretesa disparità di trattamento fra i pensionati non è

neanche ipotizzabile in quanto gli istanti vorrebbero conseguire un

maggior vantaggio rispetto a quello loro attribuito dalle norme

denunciate.

Se pure volesse ravvisarsi una disparità nel trattamento

pensionistico, sarebbe disparità giustificata dalle obbiettive

esigenze del riordinamento del vecchio sistema di previdenza in sede di

ristrutturazione delle due Gestioni; e disparità non in concreto

operante a sfavore del personale di stato maggiore.

In memorie depositate dalle difese delle parti private e dell'INPS

sono stati ulteriormente sviluppati e svolti gli argomenti a sostegno

delle rispettive tesi. Considerato in diritto :

1. - Con la prima ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di

Genova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle

norme contenute nel titolo II della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul

riordinamento della previdenza marinara, ed in particolare degli artt.

58, primo comma, 59, primo, terzo e quarto comma, 62, primo e secondo

comma, 64, 65, primo comma, lettera a), 66, quinto comma, 67, primo

comma, 68, terzo comma, 76, 77, 79, secondo comma, 80, quarto comma,

90, quarto e sesto comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36,

primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Secondo il tribunale il nuovo regime previdenziale stabilito per il

personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle

società di navigazione di preminente interesse nazionale sarebbe sia

peggiorativo, particolarmente sotto l'aspetto della proporzionalità

fra oneri contributivi e prestazioni, rispetto al precedente regime

previdenziale, sia ingiustificatamente sperequativo in confronto tanto

di quello previsto per gli iscritti alla gestione marittimi quanto di

quello stabilito per il personale amministrativo dipendente dalle

anzidette società. Il tribunale, salvo che per gli artt. 64, 68, terzo

comma, 76 e 77, espone poi brevemente i motivi per i quali dovrebbero

considerarsi illegittime le disposizioni che hanno formato oggetto di

particolare impugnativa.

2. - Con la seconda ordinanza il tribunale di Genova ha sollevato

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e 77 della

legge in esame, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione. Secondo il giudice a quo con le norme impugnate il

legislatore avrebbe posto in essere una ingiustificata disparità di

trattamento tra pensionati già appartenenti allo stato maggiore

navigante e pensionati già appartenenti al personale amministrativo in

materia di rivalutazione, riliquidazione e passaggio all'assicurazione

generale obbligatoria delle pensioni, beneficio quest'ultimo che è

stato accordato per il personale amministrativo alle pensioni liquidate

fino al 1 gennaio 1965, mentre per il personale di stato maggiore

navigante solo per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1

settembre 1967.

I due giudizi avendo per oggetto norme contenute nella stessa legge

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con la

prima ordinanza - fatta eccezione, per i motivi che saranno a suo luogo

indicati, per l'art. 67, primo comma - non sono fondate.

Occorre all'uopo premettere che, prima del 1 settembre 1967, data

dell'entrata in vigore della legge impugnata, il personale dello stato

maggiore navigante era iscritto ad entrambe le gestioni della Cassa

nazionale della Previdenza Marinara e perciò liquidava due pensioni:

una, che era poi la principale, a carico della Gestione marittimi e con

le norme di tale gestione ed un'altra a carico della Gestione speciale

quando ricorrevano le condizioni per il conseguimento della prima.

Con le norme contenute nel capo I del titolo II della legge

impugnata per il personale in ruolo organico appartenente tanto ai

servizi amministrativi quanto allo stato maggiore navigante dipendente

dalle società di preminente interesse nazionale è stato stabilito

l'obbligo dell'iscrizione sia alla Gestione speciale, sia

all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti (art. 58). Contemporaneamente è stata disposta la

cessazione per il personale dello stato maggiore navigante della

iscrizione alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione

effettuati alle dipendenze delle anzidette società, riconoscendosi

integralmente i periodi di servizio prestati anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge in costanza di iscrizione alla Gestione

speciale (art. 59).

Il trattamento di pensione a carico di tale gestione è stato poi

dichiarato integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione

prevista dal titolo II, delle prestazioni spettanti in base ai

contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria in

relazione ai periodi valutati ai fini della anzidetta pensione (art.

60).

4. - Sollevando la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 58 e 59 della legge il tribunale viene in sostanza a contestare

il potere del legislatore di modificare il regime previdenziale già

stabilito per il personale dello stato maggiore navigante. Secondo il

giudice a quo tale potere avrebbe potuto essere esercitato solo se nel

nuovo ordinamento fossero stati conservati a favore del suddetto

personale i benefici dei quali precedentemente godeva.

A prescindere dal rilievo che il nuovo trattamento di quiescenza

non solo non è peggiorativo ma migliore di quello precedente - basta

all'uopo tener presente il massimale pensionistico stabilito dal

penultimo comma dell'art. 66 - non è contestabile il potere del

legislatore di modificare un regime previdenziale, sempre che con tali

modifiche non si venga a violare il disposto dell'art. 38, secondo

comma, della Costituzione, giusta il quale i lavoratori hanno diritto a

che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di

vita nei casi da tale norma indicati.

Secondo il tribunale sussisterebbe la violazione sia dell'art. 36

della Costituzione, dovendosi considerare il trattamento di quiescenza

quale retribuzione differita, sia dell'art. 38 soprattutto per la

mancanza di proporzionalità tra oneri contributivi e prestazioni e

all'uopo richiama la sentenza n. 155 del 1969 di questa Corte.

Giova anzitutto precisare che con tale sentenza fu dichiarata

l'illegittimità costituzionale di disposizioni legislative che

vietavano il cumulo della pensione di vecchiaia con la retribuzione

perché in tal modo non veniva tenuto alcun conto delle contribuzioni

dei prestatori d'opera violandosi il principio di proporzionalità che

regge il sistema pensionistico.

Trattavasi quindi di ipotesi completamente diversa da quella in

esame.

Va poi rilevato che se è vero che dal 1 settembre 1967, oltre al

contributo del 20% a favore della Gestione speciale (del quale il solo

5,65% è a carico dell'iscritto), occorre versare anche i contributi

previsti per l'assicurazione obbligatoria (ammontanti al 19,10%) è

altresì vero che la contribuzione complessiva non ha subito alcun

aumento rispetto alla precedente (stabilita nella misura del 40%

dall'art. 66 del D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109). contributi sono poi

stabiliti in eguale misura tanto per lo stato maggiore navigante quanto

per il personale amministrativo.

Né può istituirsi il confronto con il minor contributo dovuto

alla Gestione marittimi dal personale dipendente dagli armatori liberi

trattandosi di situazioni del tutto diverse ed essendo le pensioni

della Gestione marittimi inferiori a quelle a carico della Gestione

speciale perché liquidate, a differenza di queste ultime, sulle

retribuzioni medie tabellari e non già su quelle effettive.

Le disposizioni sulle aliquote contributive contenute nell'art. 62,

primo e secondo comma, non sono quindi in contrasto né con gli artt.

36 e 38, né con l'art. 3 della Costituzione.

5. - Passando ora ad esaminare le altre norme denunciate la Corte

ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 65, primo comma, lettera a), col quale sono stati stabiliti

per il personale di stato maggiore navigante gli stessi requisiti per

il diritto a pensione già previsti per il solo personale

amministrativo dall'art. 71 del testo unico n. 2109 del 1962.

Si sostiene negli scritti delle parti private che, poiché per il

vecchio ordinamento erano sufficienti 15 anni di servizi utili per

conseguire il diritto a pensione e per il personale addetto al servizio

di macchina vi era altresì la possibilità di andare in pensione prima

del 60 anno di età, sarebbero stati tolti agli interessati diritti

quesiti di cui già godevano e sarebbe stato violato l'art. 3 della

Costituzione.

A parte la considerazione che il legislatore può sempre

modificare, entro i limiti dinanzi evidenziati, i requisiti necessari

per il conseguimento del diritto a pensione, questa modifica è la

necessaria conseguenza della cessazione dell'iscrizione alla Gestione

marittimi e della equiparazione del personale dello stato maggiore agli

amministrativi per quanto riguarda l'iscrizione alla Gestione speciale

e all'assicurazione generale obbligatoria.

Né può istituirsi il confronto con i requisiti, in parte diversi,

previsti per il diritto a pensione degli iscritti alla Gestione

marittimi perché il rapporto di lavoro degli ufficiali dello stato

maggiore navigante, che è un rapporto quasi stabile e disciplinato da

un regolamento organico obbligatorio, differisce considerevolmente dal

rapporto di lavoro dei marittimi dipendenti dagli armatori liberi.

Sarà opportuno ad ogni modo far presente che il nuovo sistema

integrativo dell'assicurazione obbligatoria consente di liquidare, nel

caso in cui non siano raggiunti i requisiti dell'art. 65, le

prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti di detta

assicurazione al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita

dalle norme che la disciplinano.

6. - Anche per la disposizione contenuta nell'art. 66 - per effetto

della quale nella retribuzione pensionabile l'indennità di

rappresentanza viene computata per gli ufficiali non integralmente ma

per circa 1/3 del suo ammontare, mentre l'indennità sostitutiva del

lavoro straordinario per i funzionari vene computata per intero - non

sussiste violazione del principio di uguaglianza. L'indennità di

rappresentanza per gli ufficiali è molto più elevata della indennità

sostitutiva del lavoro straordinario. Di qui la necessità, proprio per

il principio di uguaglianza, di computare l'indennità per una parte e

non già per l'intero.

7. - Fondata è invece la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 67, primo comma, giusta il quale sono necessari 40 anni

d'iscrizione alla Gestione speciale per potere avere diritto al massimo

della pensione a carico della medesima.

Poiché l'entrata in ruolo degli appartenenti allo stato maggiore

navigante è possibile solo quando gli stessi siano in possesso

dell'abilitazione all'esercizio professionale, che non si consegue

prima del 24 anno d'età per gli ufficiali di coperta e del 23 per gli

ufficiali di macchina, è evidente che non possono essere raggiunti i

40 anni di contribuzione necessari per conseguire il massimo della

pensione.

Sussiste quindi disparità di trattamento tra ufficiali e

amministrativi i quali, potendo iniziare prima il servizio, possono

raggiungere il massimo della pensione.

8. - Secondo il giudice a quo dovrebbe ritenersi illegittimo

l'omesso riconoscimento ai fini della pensione integrativa a carico

della Gestione speciale dei periodi di servizio militare, di malattia,

di inabilità temporanea per infortunio, di ricovero sanatoriale e

postsanatoriale.

L'illegittimità non sussiste perché, essendo gli ufficiali dello

stato maggiore navigante in attività di servizio al 1 settembre 1967

iscritti all'assicurazione obbligatoria a far corso dalla data di

iscrizione alla Gestione speciale (art. 78 della legge), i periodi di

servizio militare e gli altri ai quali fa riferimento l'ordinanza, pur

non essendo utilizzabili ai fini del trattamento pensionistico

integrativo, sono valutabili ai fini dell'assicurazione obbligatoria.

9. - Dell'art. 79, col quale viene regolata la costituzione della

posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale dello

stato maggiore che non consegua diritto a pensione a carico della

Gestione speciale, viene impugnato - in riferimento all'art. 38 della

Costituzione - il quarto comma il quale dispone che la Gestione

speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto,

trasferirà alla Gestione marittimi gli importi contributivi di

pertinenza di tale Gestione per il periodo da riconoscere secondo

l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il

servizio è stato compiuto.

Non è dato di vedere come la disposizione denunciata - che devolve

a beneficio della mutualità della Gestione speciale la differenza tra

i contributi ad essa versati e quelli trasferiti alla Gestione

marittimi - possa essere ritenuta in contrasto con il citato precetto

costituzionale.

10. - Ugualmente infondate sono le censure d'incostituzionalità

degli artt. 80 e 90 della legge. Il primo riguarda il riconoscimento a

domanda e senza alcun onere per l'interessato dei periodi pregressi

d'iscrizione alla Gestione marittimi, riconoscimento che è commisurato

al rapporto tra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali

l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la

retribuzione percepita alla data d'iscrizione alla Gestione speciale.

Il secondo articolo riguarda il riconoscimento, sempre a domanda, di

tutto il servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione

speciale (servizio non di ruolo, ecc.).

È chiaro che i periodi di navigazione con la iscrizione alla sola

Gestione marittimi non potevano essere integralmente riconosciuti

poiché le contribuzioni trasferibili alla Gestione speciale sono

certamente inadeguate nei confronti delle maggiori prestazioni di

questa Gestione.

Come esattamente osservato dall'I.N.P.S. la disposizione che si è

ritenuto d'impugnare corrisponde al principio dell'attualizzazione

dell'onere, principio che è comune ai riconoscimenti di periodi

pregressi e ai riscatti in tutti i fondi speciali. La stessa

osservazione vale a fortiori per l'art. 90 secondo il quale la somma da

versare per il riscatto è ragguagliata all'ammontare dei contributi

calcolati sulla attuale retribuzione e in base alla attuale aliquota

contributiva.

Trattasi in entrambi i casi di mere facoltà e per quanto riguarda

l'art. 80 va anche osservato che, in difetto di esercizio della

facoltà in esso prevista, i periodi pregressi d'iscrizione alla sola

Gestione marittimi sono valutabili integralmente nell'assicurazione

obbligatoria concorrendo in tal modo alle prestazioni complessive a

carico di detta assicurazione.

11. - L'art. 64 riguarda l'ammortamento del disavanzo patrimoniale

della Gestione speciale e non si vede perché sia stato impugnato. Del

resto, sia nell'ordinanza di rimessione, sia negli scritti difensivi

delle parti, nulla è osservato nei confronti di questo articolo.

12. - La disposizione contenuta nell'art. 68, terzo comma, con la

quale viene stabilito che l'importo della pensione non può essere

inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le

retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del

20%, è una disposizione dettata a garanzia di tutti gli iscritti alla

Gestione speciale. Non si riesce perciò a comprendere la ragione

dell'impugnativa di siffatta norma la quale ha lo scopo di assicurare

anche al personale dello stato maggiore navigante un trattamento

pensionistico non inferiore a quello dovuto in base al precedente

ordinamento previdenziale.

13. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e

77 sollevata con la seconda ordinanza, in riferimento al solo art. 3

della Costituzione, non è fondata.

Come è stato sopra ricordato il personale dello stato maggiore

prima dell'entrata in vigore della presente legge aveva una duplice

posizione assicurativa; era cioè iscritto tanto alla Gestione

marittimi, come tutti i marittimi naviganti, quanto alla Gestione

speciale. Il contributo veniva versato alla Gestione speciale e da esso

era detratto quello di competenza della Gestione marittimi per i

periodi di navigazione; la differenza restava accreditata alla Gestione

speciale. La posizione assicurativa principale era quella costituita

nella Gestione marittimi la quale incideva in maniera radicale rispetto

alla regolamentazione del rapporto assicurativo instaurato anche con la

Gestione speciale.

I requisiti richiesti per il pensionamento del personale di stato

maggiore in entrambe le gestioni della Cassa erano esclusivamente

quelli previsti per la Gestione marittimi; del tutto diversi dai

requisiti stabiliti per il pensionamento del personale amministrativo

nella Gestione speciale.

Il calcolo della pensione a carico di quest'ultima Gestione veniva

effettuato su elementi diversi per i quali non sussiste alcuna

possibilità di confronto poiché la pensione per il personale

amministrativo era liquidata sulla retribuzione percepita, mentre la

prestazione previdenziale per gli ufficiali dello stato maggiore

consisteva in una percentuale (13%) dei contributi accreditati alla

Gestione speciale.

Secondo il tribunale, poiché con l'art. 76 le pensioni liquidate

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge agli

appartenenti al personale di stato maggiore navigante sono state

riliquidate concedendo solo una maggiorazione di 70 volte sui

contributi versati alla Gestione speciale per i periodi di servizio

anteriori al 1 agosto 1952, si sarebbe verificata una ingiustificata

disparità di trattamento con gli amministrativi che con le

disposizioni degli artt. 69 e seguenti hanno ottenuta la rivalutazione

anche per il periodo successivo al 1 agosto 1952.

Viene in tal modo dimenticato che gli ufficiali godevano anche, e

principalmente, della pensione a carico della Gestione marittimi,

pensione che è stata riliquidata, rivalutata e migliorata ai sensi

degli artt. 46, 47, 48 e 49 della legge. Ora è evidente che non può

istituirsi un confronto tra i miglioramenti accordati nel duplice

trattamento pensionistico degli ufficiali e l'unico trattamento di

pensione degli amministrativi.

Trattasi di situazioni completamente diverse che non potevano non

essere diversamente regolate.

14. - Addirittura non ipotizzabile è infine il contrasto dell'art.

77 col principio di uguaglianza. L'aver lasciato le pensioni degli ex

ufficiali di stato maggiore navigante, liquidate fino alla data di

entrata in vigore della legge, a carico della Gestione speciale senza

trasferirle all'assicurazione obbligatoria - così come è avvenuto per

le pensioni del personale amministrativo liquidate fino al 1 gennaio

1965 - costituisce provvedimento di natura tecnico - finanziaria la cui

convenienza e discrezionalità rientra nella sfera di competenza del

legislatore e perciò non sindacabile dalla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma,

della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza

marinara, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione,

stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non

raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente

dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 58, primo comma, 59, primo, terzo e quarto comma, 62, primo

e secondo comma, 64, 65, primo comma, lettera a), 66, quinto comma, 68,

terzo comma, 76, 77, 79, secondo comma, 80, quarto comma, 90, quarto e

sesto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo

comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe del

tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte