Sentenza n. 213/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 67legge 658/1967
applicata al caso
- art. 64legge 658/1967
- art. 65legge 658/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme
contenute nel titolo II della legge 27 luglio 1967, n. 658
(riordinamento della previdenza marinara), promossi con ordinanze
emesse il 23 giugno 1970 dal tribunale di Genova in due procedimenti
civili vertenti tra Puppo Vittorio ed altri e la Cassa nazionale per la
previdenza marinara e tra Arena Paolo ed altri e la medesima Cassa,
iscritte ai nn. 386 e 387 del registro ordinanze 1970 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971 e
n. 42 del 17 febbraio 1971.
Visti gli atti di costituzione di Puppo Vittorio ed altri, di Arena
Paolo ed altri, della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Nicola Balzano, per Puppo Vittorio ed altri e per
Arena Paolo ed altri, l'avv. Giovanni Belloni, per la Cassa di
previdenza, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 23 giugno 1970 nel procedimentc civile
promosso da Puppo Vittorio ed altri, tutti ufficiali di stato maggiore
navigante dipendenti da società di navigazione di preminente interesse
nazionale, contro la Cassa nazionale per la previdenza marinara, il
tribunale di Genova ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni contenute nel titolo II della legge
27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, in
riferimento agli artt. 3, comma primo, 36, comma primo e 38, comma
secondo, della Costituzione.
Ritiene il tribunale che il nuovo regime previdenziale dettato per
il personale appartenente allo stato maggiore navigante (artt. 58 e 59)
è peggiore rispetto a quello precedentemente goduto specie sotto il
profilo della proporzione fra contributi e prestazioni. La nuova
normativa, inoltre, avrebbe dato luogo a disparità di trattamento sia
nei confronti dei marittimi non dipendenti dalle società di
navigazione di preminente interesse nazionale iscritti alla Gestione
marittimi (cfr. titolo I della legge), sia del personale amministrativo
dipendente dalle dette società (art. 69 segg.).
Censure particolari al nuovo trattamento previdenziale vengono
formulate in relazione: all'onere contributivo imposto (art. 62, primo
e secondo comma); ai nuovi requisiti stabiliti per il conseguimento del
diritto a pensione (art. 65, primo comma, lett. a); al mancato computo
integrale nella retribuzione pensionabile dell'indennità di
rappresentanza (art. 66, quinto comma), al periodo di contribuzione
stabilito (40 anni) per conseguire la misura massima di pensione (art.
67, primo comma); al mancato riconoscimento, in analogia a quanto
avviene per gli iscritti alla Gestione marittimi, dei periodi di
servizio militare, di malattia, di infortunio, di degenza in sanatorio
e di periodi postsanatoriali sussidiabili (arg. artt. 58 e segg. in
relazione all'art. 57); alla perdita dei contributi prevista in caso di
mancato raggiungimento del diritto a pensione (art. 79);
all'insufficiente riconoscimento, agli effetti della prestazione a
carico della Gestione speciale, dei periodi di navigazione effettuati
con la sola iscrizione alla Gestione marittimi (art. 80, quarto comma);
al notevole costo previsto per il riscatto dei servizi prestati prima
della iscrizione alla Gestione speciale presso le società di
navigazione di preminente interesse nazionale (art. 90, quarto e sesto
comma).
La denuncia d'incostituzionalità è stata anche formulata, senza
però motivazione alcuna, nei riguardi degli artt. 64 e 68, terzo
comma, della legge.
Con altra ordinanza, di pari data, emessa nel procedimento civile
promosso contro la Cassa nazionale per la previdenza marinara da alcuni
ex ufficiali di stato maggiore navigante dipendenti da società di
navigazione di preminente interesse nazionale, attualmente tutti in
pensione, il tribunale di Genova ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo,
della Costituzione, degli artt. 76 e 77 della legge n. 658 del 1967
rilevando che le disposizioni dettate in materia di riliquidazione di
pensioni hanno determinato una ingiustificata disparità di trattamento
fra pensionati già appartenenti al personale di stato maggiore
navigante e pensionati già appartenenti al personale amministrativo.
A tutto svantaggio dei primi sarebbe stato, infatti, disposto: a) una
diversa data di decorrenza della riliquidazione delle pensioni,
successiva al 1 gennaio 1965, per il personale amministrativo (art.
75), e dalla data di entrata in vigore della legge, per il personale di
stato maggiore navigante (art. 76, primo comma); b) la concessione al
solo personale amministrativo e non a quello di stato maggiore della
rivalutazione preliminare della pensione sulla base della retribuzione
pensionabile in atto al 31 dicembre 1964 (artt. 69 e 76 e segg.); c)
l'aumento, per il solo personale amministrativo, a lire 2.600.000 del
massimale annuo di retribuzione pensionabile, già identico per le due
categorie (artt. 79 e 76); l'assunzione a carico della assicurazione
obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia accordata, per il
personale amministrativo, alle pensioni liquidate fino al 1 gennaio
1965 (art. 72), mentre, per il personale di stato maggiore, solo alle
pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore
della legge.
Nei due giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti
private, rappresentate e difese dall'avvocato Nicola Balzano, con
deposito di deduzioni in cancelleria in data 27 febbraio e 6 marzo
1971; si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Cannella, Pierino Pierini
e Giovanni Belloni, con deposito di deduzioni in data 30 ottobre 1970;
è, infine, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
deposito di deduzioni in data 1 e 6 marzo 1971.
Nelle proprie deduzioni costitutive la difesa delle parti sostiene
che il riordinamento del sistema previdenziale del personale di stato
maggiore navigante delle società di preminente interesse nazionale e
sovvenzionate, operato dal titolo II della legge 27 luglio 1967, n.
658, è peggiorativo rispetto al precedente regime previdenziale.
Nei riguardi delle singole disposizioni denunciate la difesa
osserva:
a) per effetto degli artt. 58 e 59, primo, terzo e quarto comma,
della legge gli ufficiali di stato maggiore - che prima erano iscritti
alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale a carico delle quali
liquidavano due distinte pensioni - sono ora iscritti alla Gestione
speciale e all'assicurazione generale obbligatoria. La cessazione
dall'iscrizione alla Gestione marittimi avrebbe comportato, oltre alla
perdita di anzianità contributiva e di altri particolari benefici
propri di questa Gestione, anche una sproporzione tra contributi e
prestazioni. Si sarebbe, per contro, dovuto prevedere un sistema di
norme in base alle quali il personale di stato maggiore navigante, già
iscritto alle due Gestioni, avrebbe potuto conservare, nell'ambito
della nuova disciplina, sia l'integrale riconoscimento dei periodi di
navigazione alla sola Gestione marittimi, sia i benefici di cui godeva
in questa Gestione (minimo di servizio in quindici anni per maturare la
pensione; età pensionabile per i macchinisti in 50 e 55 anni, massimo
di pensione liquidabile con 30/30, ecc.);
b) gli artt. 62 e 64 della legge pongono a carico del personale in
questione una contribuzione onerosa. Un contributo del 20 per cento
della retribuzione è destinato alla Gestione speciale e un altro 20
per cento a favore dell'assicurazione generale INPS. La metà del
contributo della Gestione speciale serve a pagare le pensioni del
personale di stato maggiore navigante pensionato anteriormente alla
legge n. 658 del 1967 poiché questo personale è restato a carico di
detta Gestione invece di passare a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, così come è accaduto per il personale amministrativo
(art. 72);
c) l'art. 65, primo comma, lett. a), ha elevato a 20 anni il minimo
di contribuzione (precedentemente fissato in 15 anni) per conseguire il
diritto a pensione. La disposizione avrebbe arrecato pregiudizio a chi
ha già maturato o si trova nella legittima aspettativa di maturare il
precedente minimo ed è sperequativa rispetto al trattamento fatto agli
ufficiali di stato maggiore della marina libera che continuano ad
essere iscritti alla Gestione marittimi per i quali è stato invece
conservato il limite di 15 anni di contribuzione (art. 15 legge
impugnata). L'art. 65 avrebbe inoltre particolarmente danneggiato il
personale di macchina giacché per essi figura elevata anche l'età
pensionabile (portata a 60-65 anni rispetto ai 50-55 precedentemente
richiesti);
d) l'art. 66, quinto comma, che disciplina la retribuzione
pensionabile, sarebbe ingiusto per avere incluso nel computo al solo 35
per cento l'indennità di rappresentanza spettante al personale di
stato maggiore, mentre ha consentito la valutazione per intero
dell'indennità per lavoro straordinario corrisposta al personale
amministrativo, nonostante l'identità di natura delle due indennità;
e) l'art. 67, primo comma, che fissa in 40/40 il massimo della
pensione, creerebbe sperequazione di trattamento. Il più elevato
trattamento di pensione può essere infatti conseguito dal personale
amministrativo (che inizia la carriera al compimento del 18 anno di
età) e dai marittimi iscritti alla Gestione marittimi (il cui massimo
di pensione è rimasto in 30/30 - art. 16 legge n. 658) ma non dagli
ufficiali di stato maggiore navigante i quali possono entrare in ruolo
solo al compimento del 24 (ufficiali di coperta) e del 23 (ufficiali di
macchina) anno di età e vanno in pensione al 60 anno;
f) l'art. 68, terzo comma, il quale dispone che l'importo della
pensione non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato
all'iscritto in base alle norme e alle retribuzioni vigenti
anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento, non
eliminerebbe, nei riguardi del personale di stato maggiore, gli
inconvenienti derivanti dal passaggio dalla vecchia alla nuova
normativa previdenziale. Mentre per il personale amministrativo la
legge n. 658 ha fatto retroagire il nuovo trattamento pensionistico al
1 gennaio 1965, sicché la data del 31 dicembre 1964 ha una effettiva
rilevanza, nei confronti del personale di stato maggiore il nuovo
sistema di previdenza decorre dal 1 settembre 1967 e pertanto occorreva
riferirsi alla data del 31 agosto 1967 per operare il raffronto tra il
nuovo e il precedente trattamento di quiescenza;
g) l'art. 79 sarebbe in contrasto con gli artt. 36 e 38, comma
secondo, della Costituzione, per la dispersione di un patrimonio
contributivo ch'esso comporta. Il trasferimento dalla Gestione speciale
alla Gestione marittimi degli importi contributivi di pertinenza di
quest'ultima Gestione arreca un grave danno all'interessato il quale
verrebbe a perdere la differenza tra i contributi versati alla Gestione
speciale (pari al 20 per cento della retribuzione) e quelli spettanti
alla Gestione marittimi (pari al 6 per cento delle retribuzioni medie
convenzionali);
h) l'art. 80, che prevede il riconoscimento agli effetti della
prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione
effettuati con la iscrizione in sola Gestione marittimi, viene
censurato perché darebbe luogo ad una ridottissima valutazione del
servizio di cui trattasi. La disposizione sarebbe in contrasto sia con
l'art. 3 della Costituzione, perché in altre leggi previdenziali i
precedenti periodi di iscrizione ad altre forme di previdenza sono
stati integralmente riconosciuti senza alcun onere per l'assicurato,
sia con gli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, perché
la norma denunciata disperde un'anzianità contributiva già maturata e
delle posizioni previdenziali già acquisite;
i) l'art. 90 subordina il ricongiungimento e riconoscimento di
precedenti periodi assicurativi a riscatti molto onerosi non previsti
in altre forme di previdenza;
l) il titolo II della legge n. 658 è, infine, criticato perché
nelle previsioni relative alla Gestione speciale mancherebbe non solo
la valutazione dei periodi di servizio militare, prevista invece per
gli iscritti alla Gestione marittimi, ma anche il riconoscimento dei
periodi di malattia ed infortunio, di degenza in sanatorio e dei
periodi postsanatorali sussidiabili (che era previsto dalla precedente
normativa e che la nuova legge ha conservato per gli iscritti alla
Gestione marittimi). La mancata valutazione di questi periodi
comporterebbe non solo la violazione dell'art. 3 della Costituzione per
la disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori, ma
anche la violazione degli artt. 36 e 38, secondo comma, Cost., essendo
stati soppressi dei diritti previdenziali già riconosciuti nel
precedente sistema.
Per quanto riguarda poi il secondo giudizio la difesa fa presente
che i miglioramenti ottenuti dagli amministrativi (riferimento delle
loro retribuzioni pensionabili alla data del 31 dicembre 1964 e aumento
del massimale pensionabile a lire 2.600.000) sono di gran lunga
maggiori di quelli ottenuti dai naviganti che hanno conseguito solo un
modesto aumento da 50 a 70 volte del coefficiente di maggiorazione dei
soli contributi anteriori al 1 agosto 1952. Così gli amministrativi
rivalutano tutta la retribuzione pensionistica mentre lo stato maggiore
navigante ha un modesto aumento di una parte soltanto dei contributi.
Inoltre, mentre le pensioni degli amministrativi anteriori alla
legge sono state assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria con
tutti i conseguenti benefici, le pensioni del personale di stato
maggiore navigante sono restate a carico della deficitaria Gestione
speciale costituendo un fondo ad estinzione senza possibilità alcuna
di fruire di miglioramenti presenti e futuri.
Evidente sarebbe quindi la violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
La difesa dell'INPS nelle proprie deduzioni costitutive rileva
preliminarmente che il vecchio ordinamento previdenziale dava luogo ad
evidenti sperequazioni a favore del personale navigante e che la
Gestione speciale della previdenza marinara versava in grave squilibrio
finanziario. Per ovviare a tale stato di cose e per unificare i vari
trattamenti pensionistici il legislatore del 1967 con la legge ora
impugnata ha stabilito per tutti i dipendenti da aziende esercenti
servizi marittimi sovvenzionati, accanto all'obbligo della iscrizione
alla Gestione speciale, quella della iscrizione all'assicurazione
obbligatoria. La partecipazione di questi dipendenti alla forma più
generale di mutualità esistente nel nostro ordinamento non comporta
violazione alcuna dei precetti costituzionali invocati dato che la
norma ha provveduto a garantire loro, conservando l'iscrizione alla
Gestione speciale, un trattamento previdenziale rafforzato (integrativo
di quello generale) proporzionale al maggior guadagno da essi
realizzato per la particolarità del loro lavoro.
Del pari priva di fondamento è la censura mossa all'art. 59 che
ha disposto la cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittimi. La
norma trova giustificazione logica nel fatto che, contemporaneamente,
anche la Gestione marittimi è stata trasformata in Gestione
integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.
Né si vede come possa considerarsi illegittima la contribuzione
stabilita dall'art. 62, primo e secondo comma (20 per cento per la
pensione integrativa oltre ai contributi stabiliti per tutti gli
iscritti all'assicurazione generale), giacché contrasterebbe col
principio di eguaglianza la pretesa di ottenere un trattamento di
pensione privilegiata sottraendosi alla partecipazione agli oneri
relativi.
Anche l'art. 65, primo comma, che ha disposto l'unificazione dei
requisiti per conseguire la pensione abolendo alcune differenze prima
esistenti, specie a favore del personale di macchina, non appare
censurabile dal momento che il progresso tecnico ha di molto ridotto
nelle navi moderne la penosità del lavoro presso le caldaie.
La norma contenuta nell'art. 66, quinto comma, ha l'effetto
evidente di perequazione tra le due categorie iscritte alla Gestione
speciale cui ora si garantisce lo stesso trattamento. I massimali
sostituiscono vantaggiosamente le tabelle di retribuzione media cui, in
precedenza, erano ancorate le pensioni marittime del personale di stato
maggiore lavigante. Nessun precetto costituzionale del resto garantisce
l'attribuzione di una pensione di importo pari a una qualsiasi
retribuzione percepita in servizio giacché la prestazione
previdenziale garantisce semplicemente un'adeguata tutela dal bisogno
conseguente al verificarsi di taluni rischi.
Non viola i principi di uguaglianza e di proporzionalità l'art.
67, primo comma, che calcola in 40/40 la pensione degli iscritti alla
Gestione speciale poiché tale pensione sarà frutto sia della
quantità che della qualità del servizio prestato e sarà direttamente
proporzionale alla retribuzione goduta in servizio.
L'art. 68, terzo comma, stabilisce una garanzia a favore degli
iscritti alla Gestione speciale. Ad essi infatti il legislatore ha
voluto assicurare che il nuovo trattamento non fosse inferiore a quello
che sarebbe stato possibile ottenere in applicazione del vecchio
ordinamento alla data del 31 dicembre 1964, con una maggiorazione del
20 per cento.
L'art. 80 consente il riconoscimento nella Gestione speciale, senza
alcun onere per l'interessato, dei periodi di iscrizione alla Gestione
marittimi compiuti con navigazione nella marina non sovvenzionata.
Proprio a salvaguardia del principio di uguaglianza non poteva essere
disposto il riconoscimento per intero dei precedenti periodi. Le
tabelle di contribuzione della Gestione marittimi (salari medi
convenzionali) sono infatti inferiori alle retribuzioni effettive del
personale navigante iscritto alla Gestione speciale. Se fosse stato
trasferito l'intero periodo i nuovi marittimi assunti avrebbero
conseguito con un contributo minore un trattamento uguale a quello
riservato a coloro che versano maggiori contributi. Per ovviare a tale
inconveniente il quarto comma dell'art. 80 ha quindi stabilito un
riconoscimento proporzionale al "rapporto tra la media delle
retribuzioni tabellari" dei periodi di navigazione e "la retribuzione
percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale", o
retribuzione iniziale.
Infondate infine sono le censure mosse ai commi quarto e sesto
dell'art. 90 che disciplinano il riscatto dei servizi precedentemente
prestati. Se effetto del riscatto è l'utilità, ai fini della
prestazione futura d'un periodo di servizio pregresso, non v'è ragione
di dolersi del fatto che, per conseguire quell'effetto, si richieda la
sopportazione dello stesso onere da sostenere durante il servizio.
Per quanto riguarda il secondo giudizio la difesa dell'INPS
contesta l'affermazione secondo cui vi sarebbe stata una diversità di
trattamento in ordine alla data di decorrenza delle pensioni
rivalutate. Gli artt. 69 e 76 della legge infatti fissano,
rispettivamente per il personale amministrativo e per quello navigante,
la medesima data di decorrenza del 1 gennaio 1965. Del pari infondata
sarebbe la censura secondo la quale al personale amministrativo sarebbe
stata accordata una maggiore rivalutazione della pensione. Anche al
personale navigante è stata concessa una maggiorazione dei contributi
(pari al 70 per cento). Ora è evidente che per decidere se le due
maggiorazioni siano equivalenti occorrerebbe uscir fuori dal terreno
del processo costituzionale e disporre una indagine di natura tecnica
che risulterebbe assai complessa. È quindi da ritenere che il
legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità tecnica,
incensurabile sul piano costituzionale, abbia valutato con equanimità
i vantaggi attribuiti alle due categorie ed abbia saputo usare gli
strumenti a sua disposizione per giungere alla perequazone che si
proponeva.
Non si vede poi quale vantaggio o svantaggio possa derivare ai
pensionati dal fatto che gli oneri delle pensioni ricostituite del
personale navigante siano rimaste a carico della Gestione speciale
mentre gli oneri delle pensioni degli amministrativi siano passati a
carico dell'assicurazione generale. Anche qui ci si trova di fronte a
provvedimenti di natura tecnico-finanziaria che interessano
l'equilibrio patrimoniale delle gestioni previdenziali e non si può
pretendere che la Corte costituzionale invada la sfera di competenza
del legislatore e valuti l'opportunità amministrativa di dette
determinazioni.
Conclude pertanto la difesa dell'INPS chiedendo che la Corte voglia
dichiarare infondate le proposte questioni di legittimità
costituzionale.
Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura dello Stato ricorda in primo
luogo che con la legge 27 luglio 1967, n. 658, il legislatore ha inteso
risolvere organicamente il problema della riforma della previdenza
marinara il cui deficit annuale era in continuo considerevole aumento
per la sproporzione tra la massa dei pensionati (40.000 unità) e il
numero dei lavoratori attivi (60.000 posti di lavoro) sui quali
ricadevano gli oneri contributivi del crescente fabbisogno di detta
previdenza.
Lo strumento scelto dal legislatore è stato quello di trasformare
tale forma di previdenza da "sostitutiva" in "integrativa"
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti.
Per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore è
stata perciò disposta la cessazione dall'iscrizione alla Gestione
marittimi, prevedendo un'unica regolamentazione sia per il personale
amministrativo che per quello di stato maggiore navigante mediante
l'iscrizione, accanto alla Gestione speciale, all'assicurazione
generale obbligatoria.
In ordine alle questioni sollevate nel primo giudizio l'Avvocatura
rileva che non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione in
quanto la pretesa disparità di trattamento esistente, ai danni del
primo, fra personale di stato maggiore e personale amministrativo è
giustificata dalla necessità di porre rimedio a una situazione di
sperequazione che invece sussisteva nella normativa preesistente.
Gli oneri della mutualità della Gestione speciale erano prima
sopportati dal personale amministrativo senza alcun concorso di quello
di stato maggiore navigante. Con la riforma si è ora voluto che tutta
la categoria dei dipendenti dalle aziende per i servizi marittimi
sovvenzionati partecipasse egualmente alla forma più generale di
mutualità previdenziale, perequata peraltro dall'iscrizione
obbligatoria alla Gestione speciale, senza che ciò abbia comunque
importato una lesione della sfera giuridica del personale di stato
maggiore.
A ben considerare anzi l'art. 3 della Costituzione non entra
nemmeno in discussione nella prima causa con la quale gli istanti
intenderebbero conservare, attraverso la eliminazione delle norme
impugnate, una posizione di vantaggio particolare prevista dalla
preesistente normativa.
Del pari insussistenti sono le denunciate violazioni degli artt. 36
e 38 della Costituzione giacché le norme impugnate sono dirette
proprio ad attuare i precetti della proporzionalità della retribuzione
e del diritto alla "previdenza" ed all'"assicurazione".
La pretesa degli interessati di discutere della adeguatezza del
nuovo sistema previdenziale esula dalla sfera del processo
costituzionale ed attiene alla discrezionalità del legislatore.
In ordine poi alla questione relativa agli artt. 76 e 77 della
legge, oggetto particolare del secondo giudizio, l'Avvocatura afferma
che la pretesa disparità di trattamento fra i pensionati non è
neanche ipotizzabile in quanto gli istanti vorrebbero conseguire un
maggior vantaggio rispetto a quello loro attribuito dalle norme
denunciate.
Se pure volesse ravvisarsi una disparità nel trattamento
pensionistico, sarebbe disparità giustificata dalle obbiettive
esigenze del riordinamento del vecchio sistema di previdenza in sede di
ristrutturazione delle due Gestioni; e disparità non in concreto
operante a sfavore del personale di stato maggiore.
In memorie depositate dalle difese delle parti private e dell'INPS
sono stati ulteriormente sviluppati e svolti gli argomenti a sostegno
delle rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. - Con la prima ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di
Genova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle
norme contenute nel titolo II della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul
riordinamento della previdenza marinara, ed in particolare degli artt.
58, primo comma, 59, primo, terzo e quarto comma, 62, primo e secondo
comma, 64, 65, primo comma, lettera a), 66, quinto comma, 67, primo
comma, 68, terzo comma, 76, 77, 79, secondo comma, 80, quarto comma,
90, quarto e sesto comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
Secondo il tribunale il nuovo regime previdenziale stabilito per il
personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle
società di navigazione di preminente interesse nazionale sarebbe sia
peggiorativo, particolarmente sotto l'aspetto della proporzionalità
fra oneri contributivi e prestazioni, rispetto al precedente regime
previdenziale, sia ingiustificatamente sperequativo in confronto tanto
di quello previsto per gli iscritti alla gestione marittimi quanto di
quello stabilito per il personale amministrativo dipendente dalle
anzidette società. Il tribunale, salvo che per gli artt. 64, 68, terzo
comma, 76 e 77, espone poi brevemente i motivi per i quali dovrebbero
considerarsi illegittime le disposizioni che hanno formato oggetto di
particolare impugnativa.
2. - Con la seconda ordinanza il tribunale di Genova ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e 77 della
legge in esame, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione. Secondo il giudice a quo con le norme impugnate il
legislatore avrebbe posto in essere una ingiustificata disparità di
trattamento tra pensionati già appartenenti allo stato maggiore
navigante e pensionati già appartenenti al personale amministrativo in
materia di rivalutazione, riliquidazione e passaggio all'assicurazione
generale obbligatoria delle pensioni, beneficio quest'ultimo che è
stato accordato per il personale amministrativo alle pensioni liquidate
fino al 1 gennaio 1965, mentre per il personale di stato maggiore
navigante solo per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1
settembre 1967.
I due giudizi avendo per oggetto norme contenute nella stessa legge
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
3. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con la
prima ordinanza - fatta eccezione, per i motivi che saranno a suo luogo
indicati, per l'art. 67, primo comma - non sono fondate.
Occorre all'uopo premettere che, prima del 1 settembre 1967, data
dell'entrata in vigore della legge impugnata, il personale dello stato
maggiore navigante era iscritto ad entrambe le gestioni della Cassa
nazionale della Previdenza Marinara e perciò liquidava due pensioni:
una, che era poi la principale, a carico della Gestione marittimi e con
le norme di tale gestione ed un'altra a carico della Gestione speciale
quando ricorrevano le condizioni per il conseguimento della prima.
Con le norme contenute nel capo I del titolo II della legge
impugnata per il personale in ruolo organico appartenente tanto ai
servizi amministrativi quanto allo stato maggiore navigante dipendente
dalle società di preminente interesse nazionale è stato stabilito
l'obbligo dell'iscrizione sia alla Gestione speciale, sia
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (art. 58). Contemporaneamente è stata disposta la
cessazione per il personale dello stato maggiore navigante della
iscrizione alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione
effettuati alle dipendenze delle anzidette società, riconoscendosi
integralmente i periodi di servizio prestati anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge in costanza di iscrizione alla Gestione
speciale (art. 59).
Il trattamento di pensione a carico di tale gestione è stato poi
dichiarato integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione
prevista dal titolo II, delle prestazioni spettanti in base ai
contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria in
relazione ai periodi valutati ai fini della anzidetta pensione (art.
60).
4. - Sollevando la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 58 e 59 della legge il tribunale viene in sostanza a contestare
il potere del legislatore di modificare il regime previdenziale già
stabilito per il personale dello stato maggiore navigante. Secondo il
giudice a quo tale potere avrebbe potuto essere esercitato solo se nel
nuovo ordinamento fossero stati conservati a favore del suddetto
personale i benefici dei quali precedentemente godeva.
A prescindere dal rilievo che il nuovo trattamento di quiescenza
non solo non è peggiorativo ma migliore di quello precedente - basta
all'uopo tener presente il massimale pensionistico stabilito dal
penultimo comma dell'art. 66 - non è contestabile il potere del
legislatore di modificare un regime previdenziale, sempre che con tali
modifiche non si venga a violare il disposto dell'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, giusta il quale i lavoratori hanno diritto a
che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita nei casi da tale norma indicati.
Secondo il tribunale sussisterebbe la violazione sia dell'art. 36
della Costituzione, dovendosi considerare il trattamento di quiescenza
quale retribuzione differita, sia dell'art. 38 soprattutto per la
mancanza di proporzionalità tra oneri contributivi e prestazioni e
all'uopo richiama la sentenza n. 155 del 1969 di questa Corte.
Giova anzitutto precisare che con tale sentenza fu dichiarata
l'illegittimità costituzionale di disposizioni legislative che
vietavano il cumulo della pensione di vecchiaia con la retribuzione
perché in tal modo non veniva tenuto alcun conto delle contribuzioni
dei prestatori d'opera violandosi il principio di proporzionalità che
regge il sistema pensionistico.
Trattavasi quindi di ipotesi completamente diversa da quella in
esame.
Va poi rilevato che se è vero che dal 1 settembre 1967, oltre al
contributo del 20% a favore della Gestione speciale (del quale il solo
5,65% è a carico dell'iscritto), occorre versare anche i contributi
previsti per l'assicurazione obbligatoria (ammontanti al 19,10%) è
altresì vero che la contribuzione complessiva non ha subito alcun
aumento rispetto alla precedente (stabilita nella misura del 40%
dall'art. 66 del D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109). contributi sono poi
stabiliti in eguale misura tanto per lo stato maggiore navigante quanto
per il personale amministrativo.
Né può istituirsi il confronto con il minor contributo dovuto
alla Gestione marittimi dal personale dipendente dagli armatori liberi
trattandosi di situazioni del tutto diverse ed essendo le pensioni
della Gestione marittimi inferiori a quelle a carico della Gestione
speciale perché liquidate, a differenza di queste ultime, sulle
retribuzioni medie tabellari e non già su quelle effettive.
Le disposizioni sulle aliquote contributive contenute nell'art. 62,
primo e secondo comma, non sono quindi in contrasto né con gli artt.
36 e 38, né con l'art. 3 della Costituzione.
5. - Passando ora ad esaminare le altre norme denunciate la Corte
ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 65, primo comma, lettera a), col quale sono stati stabiliti
per il personale di stato maggiore navigante gli stessi requisiti per
il diritto a pensione già previsti per il solo personale
amministrativo dall'art. 71 del testo unico n. 2109 del 1962.
Si sostiene negli scritti delle parti private che, poiché per il
vecchio ordinamento erano sufficienti 15 anni di servizi utili per
conseguire il diritto a pensione e per il personale addetto al servizio
di macchina vi era altresì la possibilità di andare in pensione prima
del 60 anno di età, sarebbero stati tolti agli interessati diritti
quesiti di cui già godevano e sarebbe stato violato l'art. 3 della
Costituzione.
A parte la considerazione che il legislatore può sempre
modificare, entro i limiti dinanzi evidenziati, i requisiti necessari
per il conseguimento del diritto a pensione, questa modifica è la
necessaria conseguenza della cessazione dell'iscrizione alla Gestione
marittimi e della equiparazione del personale dello stato maggiore agli
amministrativi per quanto riguarda l'iscrizione alla Gestione speciale
e all'assicurazione generale obbligatoria.
Né può istituirsi il confronto con i requisiti, in parte diversi,
previsti per il diritto a pensione degli iscritti alla Gestione
marittimi perché il rapporto di lavoro degli ufficiali dello stato
maggiore navigante, che è un rapporto quasi stabile e disciplinato da
un regolamento organico obbligatorio, differisce considerevolmente dal
rapporto di lavoro dei marittimi dipendenti dagli armatori liberi.
Sarà opportuno ad ogni modo far presente che il nuovo sistema
integrativo dell'assicurazione obbligatoria consente di liquidare, nel
caso in cui non siano raggiunti i requisiti dell'art. 65, le
prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti di detta
assicurazione al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita
dalle norme che la disciplinano.
6. - Anche per la disposizione contenuta nell'art. 66 - per effetto
della quale nella retribuzione pensionabile l'indennità di
rappresentanza viene computata per gli ufficiali non integralmente ma
per circa 1/3 del suo ammontare, mentre l'indennità sostitutiva del
lavoro straordinario per i funzionari vene computata per intero - non
sussiste violazione del principio di uguaglianza. L'indennità di
rappresentanza per gli ufficiali è molto più elevata della indennità
sostitutiva del lavoro straordinario. Di qui la necessità, proprio per
il principio di uguaglianza, di computare l'indennità per una parte e
non già per l'intero.
7. - Fondata è invece la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 67, primo comma, giusta il quale sono necessari 40 anni
d'iscrizione alla Gestione speciale per potere avere diritto al massimo
della pensione a carico della medesima.
Poiché l'entrata in ruolo degli appartenenti allo stato maggiore
navigante è possibile solo quando gli stessi siano in possesso
dell'abilitazione all'esercizio professionale, che non si consegue
prima del 24 anno d'età per gli ufficiali di coperta e del 23 per gli
ufficiali di macchina, è evidente che non possono essere raggiunti i
40 anni di contribuzione necessari per conseguire il massimo della
pensione.
Sussiste quindi disparità di trattamento tra ufficiali e
amministrativi i quali, potendo iniziare prima il servizio, possono
raggiungere il massimo della pensione.
8. - Secondo il giudice a quo dovrebbe ritenersi illegittimo
l'omesso riconoscimento ai fini della pensione integrativa a carico
della Gestione speciale dei periodi di servizio militare, di malattia,
di inabilità temporanea per infortunio, di ricovero sanatoriale e
postsanatoriale.
L'illegittimità non sussiste perché, essendo gli ufficiali dello
stato maggiore navigante in attività di servizio al 1 settembre 1967
iscritti all'assicurazione obbligatoria a far corso dalla data di
iscrizione alla Gestione speciale (art. 78 della legge), i periodi di
servizio militare e gli altri ai quali fa riferimento l'ordinanza, pur
non essendo utilizzabili ai fini del trattamento pensionistico
integrativo, sono valutabili ai fini dell'assicurazione obbligatoria.
9. - Dell'art. 79, col quale viene regolata la costituzione della
posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale dello
stato maggiore che non consegua diritto a pensione a carico della
Gestione speciale, viene impugnato - in riferimento all'art. 38 della
Costituzione - il quarto comma il quale dispone che la Gestione
speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto,
trasferirà alla Gestione marittimi gli importi contributivi di
pertinenza di tale Gestione per il periodo da riconoscere secondo
l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il
servizio è stato compiuto.
Non è dato di vedere come la disposizione denunciata - che devolve
a beneficio della mutualità della Gestione speciale la differenza tra
i contributi ad essa versati e quelli trasferiti alla Gestione
marittimi - possa essere ritenuta in contrasto con il citato precetto
costituzionale.
10. - Ugualmente infondate sono le censure d'incostituzionalità
degli artt. 80 e 90 della legge. Il primo riguarda il riconoscimento a
domanda e senza alcun onere per l'interessato dei periodi pregressi
d'iscrizione alla Gestione marittimi, riconoscimento che è commisurato
al rapporto tra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali
l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la
retribuzione percepita alla data d'iscrizione alla Gestione speciale.
Il secondo articolo riguarda il riconoscimento, sempre a domanda, di
tutto il servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione
speciale (servizio non di ruolo, ecc.).
È chiaro che i periodi di navigazione con la iscrizione alla sola
Gestione marittimi non potevano essere integralmente riconosciuti
poiché le contribuzioni trasferibili alla Gestione speciale sono
certamente inadeguate nei confronti delle maggiori prestazioni di
questa Gestione.
Come esattamente osservato dall'I.N.P.S. la disposizione che si è
ritenuto d'impugnare corrisponde al principio dell'attualizzazione
dell'onere, principio che è comune ai riconoscimenti di periodi
pregressi e ai riscatti in tutti i fondi speciali. La stessa
osservazione vale a fortiori per l'art. 90 secondo il quale la somma da
versare per il riscatto è ragguagliata all'ammontare dei contributi
calcolati sulla attuale retribuzione e in base alla attuale aliquota
contributiva.
Trattasi in entrambi i casi di mere facoltà e per quanto riguarda
l'art. 80 va anche osservato che, in difetto di esercizio della
facoltà in esso prevista, i periodi pregressi d'iscrizione alla sola
Gestione marittimi sono valutabili integralmente nell'assicurazione
obbligatoria concorrendo in tal modo alle prestazioni complessive a
carico di detta assicurazione.
11. - L'art. 64 riguarda l'ammortamento del disavanzo patrimoniale
della Gestione speciale e non si vede perché sia stato impugnato. Del
resto, sia nell'ordinanza di rimessione, sia negli scritti difensivi
delle parti, nulla è osservato nei confronti di questo articolo.
12. - La disposizione contenuta nell'art. 68, terzo comma, con la
quale viene stabilito che l'importo della pensione non può essere
inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le
retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del
20%, è una disposizione dettata a garanzia di tutti gli iscritti alla
Gestione speciale. Non si riesce perciò a comprendere la ragione
dell'impugnativa di siffatta norma la quale ha lo scopo di assicurare
anche al personale dello stato maggiore navigante un trattamento
pensionistico non inferiore a quello dovuto in base al precedente
ordinamento previdenziale.
13. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e
77 sollevata con la seconda ordinanza, in riferimento al solo art. 3
della Costituzione, non è fondata.
Come è stato sopra ricordato il personale dello stato maggiore
prima dell'entrata in vigore della presente legge aveva una duplice
posizione assicurativa; era cioè iscritto tanto alla Gestione
marittimi, come tutti i marittimi naviganti, quanto alla Gestione
speciale. Il contributo veniva versato alla Gestione speciale e da esso
era detratto quello di competenza della Gestione marittimi per i
periodi di navigazione; la differenza restava accreditata alla Gestione
speciale. La posizione assicurativa principale era quella costituita
nella Gestione marittimi la quale incideva in maniera radicale rispetto
alla regolamentazione del rapporto assicurativo instaurato anche con la
Gestione speciale.
I requisiti richiesti per il pensionamento del personale di stato
maggiore in entrambe le gestioni della Cassa erano esclusivamente
quelli previsti per la Gestione marittimi; del tutto diversi dai
requisiti stabiliti per il pensionamento del personale amministrativo
nella Gestione speciale.
Il calcolo della pensione a carico di quest'ultima Gestione veniva
effettuato su elementi diversi per i quali non sussiste alcuna
possibilità di confronto poiché la pensione per il personale
amministrativo era liquidata sulla retribuzione percepita, mentre la
prestazione previdenziale per gli ufficiali dello stato maggiore
consisteva in una percentuale (13%) dei contributi accreditati alla
Gestione speciale.
Secondo il tribunale, poiché con l'art. 76 le pensioni liquidate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge agli
appartenenti al personale di stato maggiore navigante sono state
riliquidate concedendo solo una maggiorazione di 70 volte sui
contributi versati alla Gestione speciale per i periodi di servizio
anteriori al 1 agosto 1952, si sarebbe verificata una ingiustificata
disparità di trattamento con gli amministrativi che con le
disposizioni degli artt. 69 e seguenti hanno ottenuta la rivalutazione
anche per il periodo successivo al 1 agosto 1952.
Viene in tal modo dimenticato che gli ufficiali godevano anche, e
principalmente, della pensione a carico della Gestione marittimi,
pensione che è stata riliquidata, rivalutata e migliorata ai sensi
degli artt. 46, 47, 48 e 49 della legge. Ora è evidente che non può
istituirsi un confronto tra i miglioramenti accordati nel duplice
trattamento pensionistico degli ufficiali e l'unico trattamento di
pensione degli amministrativi.
Trattasi di situazioni completamente diverse che non potevano non
essere diversamente regolate.
14. - Addirittura non ipotizzabile è infine il contrasto dell'art.
77 col principio di uguaglianza. L'aver lasciato le pensioni degli ex
ufficiali di stato maggiore navigante, liquidate fino alla data di
entrata in vigore della legge, a carico della Gestione speciale senza
trasferirle all'assicurazione obbligatoria - così come è avvenuto per
le pensioni del personale amministrativo liquidate fino al 1 gennaio
1965 - costituisce provvedimento di natura tecnico - finanziaria la cui
convenienza e discrezionalità rientra nella sfera di competenza del
legislatore e perciò non sindacabile dalla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma,
della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza
marinara, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione,
stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non
raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente
dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 58, primo comma, 59, primo, terzo e quarto comma, 62, primo
e secondo comma, 64, 65, primo comma, lettera a), 66, quinto comma, 68,
terzo comma, 76, 77, 79, secondo comma, 80, quarto comma, 90, quarto e
sesto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo
comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe del
tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte