Sentenza n. 213/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2122, primo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio
1977 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pozzi
Gianfranca e Industrie Pirelli s.p.a. ed altri, iscritta al n. 177 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 148 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione della Fondazione Piero e Alberto
Pirelli;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avv. Enrico Biamonti per la Fondazione Piero e Alberto
Pirelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Gianfranca Pozzi vedova
Carini, per ottenere il riconoscimento del proprio esclusivo diritto
alle indennità di preavviso e di anzianità del defunto marito, il
quale ne aveva invece disposto per testamento in favore della
Fondazione Pirelli, il Pretore di Milano ha sollevato - con ordinanza
emessa il 17 febbraio 1977 - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2122 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.; e ciò nella
parte in cui si attribuirebbe - come precisa il dispositivo
dell'ordinanza predetta - "il diritto alle indennità indicate agli
artt. 2118 e 2120 cod. civ. al coniuge separato per colpa o al quale,
anche in concorso con l'altro coniuge, sia stata addebitata la
separazione, con sentenza passata in giudicato, e che non abbia avuto
diritto ad assegno alimentare a carico del lavoratore defunto".
Il problema sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché nella
specie non vi erano figli od altri parenti o affini a carico del
lavoratore defunto; mentre l'attrice risultava da questi separata, per
colpa di entrambi, con sentenza passata in giudicato che le aveva
negato il diritto a qualsiasi assegno. Né la questione potrebbe dirsi
manifestamente infondata; giacché la norma in esame non troverebbe
ragionevole giustificazione se non nell'esigenza di "sostentamento...
dei componenti della... famiglia e dei soggetti cui il lavoratore è
legato da un obbligo di alimenti,
.. nell'intento di privilegiare questo superiore interesse alla
solidarietà lato sensu familiare rispetto all'interesse del lavoratore
a disporre dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte";
ma non si giustificherebbe, invece, "ove l'esproprio sia disposto a
favore esclusivo del coniuge, che ... si è posto da tempo al di fuori
della comunità familiare, estraniandosi dagli obblighi di solidarietà
che vi sono connessi".
In altre parole, sarebbe arbitrario beneficiare un "soggetto che,
vivente il coniuge, non può invocare da questi alcuna assistenza o
contributo economico e che la legge esclude dalla di lui successione
legittima". E non varrebbe obiettare che, nel sistema attuale,
"l'assetto patrimoniale dei rapporti tra coniugi separati non è mai
stato definitivo": replica infatti il Pretore che, "se tale situazione
mobile corrisponde effettivamente alla realtà legislativa, viventi
ambedue i coniugi, è però vero che la stessa si stabilizza
definitivamente ... con la morte di uno dei due, in base al secondo
comma dell'art. 548 cod. civ..
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Fondazione
Pirelli, che ha concluso per la declaratoria d'illegittimità della
norma denunciata, nei sensi e per i motivi indicati dal Pretore di
Milano; ma subordinatamente ad una eventuale sentenza interpretativa di
rigetto, fondata sulla premessa che la vedova od il vedovo, già
separati per propria colpa e senza diritto agli alimenti, non vadano
considerati come coniugi, agli effetti previsti dall'art. 2122 cod.
civ.. E tali conclusioni sono state ribadite mediante una successiva
memoria, depositata in vista dell'udienza pubblica. Considerato in diritto :
1. - Dispone il primo comma dell'art. 2122 cod. civ. che, "in caso
di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt.
2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a
carico del prestatore di lavoro, ai parenti in terzo grado e agli
affini entro il secondo grado". Ad avviso del Pretore di Milano, tale
norma sarebbe sicuramente applicabile nel giudizio a quo, sebbene
instaurato - in mancanza di altri aventi diritto alle "indennità in
caso di morte" - da una vedova separata per colpa di entrambi i
coniugi, alla quale la sentenza di separazione non aveva riconosciuto
il diritto al mantenimento, né attribuito alcun assegno alimentare a
carico del lavoratore defunto. Ma, precisamente in tal senso, la norma
stessa si paleserebbe irragionevole e dunque illegittima: cioè, non
troverebbe, nel sistema, il fondamento giustificativo indispensabile
per considerarla conforme al principio costituzionale d'eguaglianza.
In effetti, con la sentenza n. 8 del 1972 - cui l'ordinanza di
rimessione fa espresso richiamo - questa Corte ha messo in luce la
"funzione previdenziale" delle "indennità in caso di morte"; ed ha
rilevato come, alla base della disciplina dettata dall'art. 2122 cod.
civ., vada ravvisata l'esigenza "che persone facenti parte del nucleo
familiare latamente inteso del lavoratore possano, con la riscossione
delle indennità, affrontare le difficoltà immediatamente connesse al
venir meno, per morte, di chi comunque provvedeva al loro
sostentamento". Ma dove questa ratio non sussista, trattandosi invece
di soggetti cui nulla era dovuto da parte del prestatore di lavoro,
sarebbe ingiustificata la "deviazione" dalla norma generale che
conferisce ad ogni testatore il potere di disporre, "per il tempo in
cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di
esse (cfr. il primo comma dell'art. 587 cod. civ.). E
l'irragionevolezza del privilegio così spettante al coniuge separato
senza assegni verrebbe confermata - secondo il giudice a quo - dal
capoverso dell'art. 548 cod. civ., in forza del quale "il coniuge cui
è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha
diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura
della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto".
2. - Ora, se fosse fondata la premessa interpretativa da cui prende
le mosse l'ordinanza di rimessione, le incongruenze e le disarmonie
denunciate dal Pretore di Milano si dimostrerebbero ben difficilmente
contestabili. Ma la Corte è dell'avviso che altre debbano essere la
lettura e l'applicazione della norma in discussione.
Con ciò, la Corte non intende mettere in dubbio il dichiarato
assunto del giudice a quo, per cui le indennità considerate dall'art.
2122 cod. civ. spetterebbero iure proprio, piuttosto che iure
successionis, alle persone indicate nel primo comma dell'articolo
stesso. Indipendentemente dall'intrinseca validità degli argomenti che
in dottrina sono stati e sono addotti a sostegno delle opposte tesi, è
infatti pacifico che nella giurisprudenza della. Cassazione si è
consolidato da tempo l'orientamento per cui le indennità in esame non
fanno parte del patrimonio del lavoratore e sono pertanto sottratte al
suo potere di disposizione, venendo attribuite iure proprio ai vari
possibili beneficiari. Del diritto vivente formatosi in tal senso la
Corte non può non tener conto: tanto più che la configurazione delle
somme di cui si controverte dinanzi al Pretore di Milano non risente
della sopravvenuta legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui
questa ha innovato la "disciplina del trattamento di fine rapporto",
consentendo al lavoratore di richiedere anticipazioni sul trattamento
medesimo.
Ma, quale che sia la natura del diritto alle indennità in caso di
morte del prestatore di lavoro, va escluso che il "coniuge" di cui si
ragiona nel primo comma dell'art. 2122 comprenda anche il vedovo o la
vedova cui sia stata addebitata la separazione (o nei cui confronti
fosse stata pronunciata - prima della riforma del diritto di famiglia -
la separazione per colpa), senza alcuna conseguente corresponsione di
assegni alimentari. Per evitare le discrasie delle quali si duole il
Pretore di Milano, occorre cioè che la norma impugnata venga
interpretata nel sistema, sul quale non ha sostanzialmente inciso -
agli effetti di cui si discute - la novellazione disposta dalla legge
19 maggio 1975, n. 151. Da un lato, in altri termini, devono essere
considerate la detta funzione previdenziale delle indennità in esame e
la condizione di bisogno degli aventi diritto, sulla quale fa leva il
secondo comma dell'art. 2122, in vista della ripartizione delle somme
stesse. D'altro lato, si rende indispensabile coordinare l'art. 2122
con gli artt. 548 e 585 cod. civ., relativi alla successione del
coniuge separato: cui non può dunque spettare il diritto alle
indennità in caso di morte, qualora la separazione gli fosse stata
addebitata ed egli non godesse di alimenti a carico del lavoratore. E
giova ricordare che, in base al finale disposto dell'art. 548 cpv., il
"caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi"
(o quello in cui la separazione sia stata a suo tempo pronunciata per
colpa di entrambi, come nella specie all'esame del Pretore di Milano)
va equiparato al caso in cui la dichiarazione di addebito sia stata
fatta nei confronti d'uno solo dei coniugi medesimi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2122, primo comma, del codice
civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte