Sentenza n. 214/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/06/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice
di procedura civile promossi con due ordinanze emesse il 20 dicembre
1994 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra
D'Alessandro Olivia e De Angelis Andrea e Maffei Patrizia e Morosini
Marco, iscritte ai nn. 741 e 742 del registro ordinanze 1995 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Renato Granata.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto, in data 20 dicembre
1994, emesse in altrettanti giudizi promossi dalla madre di un minore
per ottenere dal padre naturale l'aumento del contributo per il
mantenimento del medesimo, l'adito Tribunale di Roma ha sollevato
d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale - per
contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione - dell'art.
70 del codice di procedura civile nella parte in cui detta norma non
prevede, anche in tali giudizi, l'intervento obbligatorio del
pubblico ministero.
Premessa la rilevanza della questione (che, se accolta,
comporterebbe nel giudizio a quo la necessità della previa
trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento a
norma dell'art. 71 del codice di procedura civile, in luogo della
immediata spedizione della causa a sentenza), il tribunale ha poi
sottolineato - in punto di non manifesta infondatezza della questione
così prospettata - che l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero è, allo stato, prescritto nelle cause di separazione
personale tra coniugi (art. 70, primo comma, numero 2 del codice di
procedura civile), in quelle di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio(art. 5, primo comma, della legge 1
dicembre 1970, n. 898), nonché nei procedimenti di revisione delle
relative pronunce, ove si tratti di modificazioni dei provvedimenti
riguardanti la prole (art. 710 del codice di procedura civile nel
testo risultante dalla sentenza n. 416 del 1992 della Corte
costituzionale e art. 9, primo comma, della legge 1 dicembre 1970, n.
898).
Ha rilevato ancora come, già nella sentenza n. 185 del 1986, la
Corte abbia individuato la ragione del riferito intervento proprio
nell'"esigenza di assicurare una particolare tutela nell'interesse
morale e materiale dei minorenni". Per cui la mancanza di una analoga
salvaguardia per i figli nati fuori del matrimonio, nelle cause
vertenti tra genitori naturali e relative alla misura del contributo
di mantenimento, in cui pur v'è un uguale interesse del figlio
minore, darebbe appunto luogo ad una irragionevole disparità di
trattamento in danno dei figli naturali, in contrasto con il
principio enunciato dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione.
2. - In nessuno dei menzionati giudizi vi è stata costituzione di
parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto
1. - I due giudizi vanno previamente riuniti per l'identità della
questione che ne forma oggetto.
2. - Con detta questione - sollevata in altrettante controversie
fra genitori naturali relative alla misura del rispettivo obbligo di
mantenimento nei confronti del figlio - il Tribunale a quo
sostanzialmente rivendica ai figli naturali la stessa tutela
accordata dall'ordinamento ai figli legittimi. E - sulla premessa
interpretativa che nelle cause, di analogo contenuto, tra coniugi
divorziati o separati, l'interesse dei figli legittimi sia tutelato
dall'intervento del pubblico ministero ai sensi, rispettivamente,
dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13
della legge n. 74 del 1987, e dell'art. 710 del codice di procedura
civile, nel testo risultante dalla sentenza n. 416 del 1992 -
denuncia l'art. 70 del codice di procedura civile, che elenca i casi
di intervento obbligatorio del pubblico ministero, nella parte in cui
detta norma non prescrive un siffatto intervento anche nelle
controversie relative alla determinazione dell'assegno di
mantenimento in favore dei figli naturali, per contrasto con l'art.
30 della Costituzione.
3. - Preliminarmente, rileva la Corte che l'esegesi del Tribunale
rimettente in ordine al contenuto delle disposizioni assunte a
tertium comparationis appare non in linea con alcune recenti sentenze
della Corte di cassazione che sembrerebbero piuttosto orientate nel
senso di escludere che l'intervento del pubblico ministero, quale ivi
prescritto, sia riferibile anche alle statuizioni puramente
economiche (sia pur) relative ai figli (cfr. Cass. 4273/1991, 7774 e
9157/1993).
Peraltro - poiché, per la non univocità di dette pronunzie, un
"diritto vivente" sul punto non può dirsi ancora formato, né in un
senso né nell'altro - la Corte non ravvisa motivi per discostarsi,
in punto di rilevanza dalla interpretazione, non implausibile, del
Tribunale a quo. La cui impugnativa supera quindi il controllo di
ammissibilità.
4. - Nel merito, pertanto, la questione si risolve, propriamente,
nello stabilire se nelle controversie tra genitori naturali, per
l'adozione dei "provvedimenti relativi ai figli", debba intervenire
il pubblico ministero, similmente a quanto prescritto dai citati
artt. 9 della legge n. 878 del 1970 e 710 del codice di procedura
civile per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi
di genitori divorziati o separati: restando viceversa impregiudicato
il problema ermeneutico - che, una volta superato il vaglio della
rilevanza, riguarda non più la Corte ma il giudice a quo - se tra
tali provvedimenti, "relativi ai figli", rientrino, o meno, anche
quelli concernenti (unicamente) l'an e il quantum del loro
mantenimento.
4.1. - In questi termini, la questione è fondata.
Infatti, il parametro costituzionale (art. 30, comma terzo),
correttamente invocato, effettivamente postula che ai figli nati
fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita
ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della
famiglia legittima (cfr. sentenza n.55 del 1979).
Ora, appunto, l'intervento del pubblico ministero, nei giudizi tra
coniugi (separati o divorziati) che comportino provvedimenti relativi
ai figli, innegabilmente risponde - come del resto già ritenuto con
sentenza n. 416 del 1992 - ad una particolare esigenza di tutela
degli interessi di questi ultimi. Identica tutela va quindi garantita
ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di
incompatibilità, ostativa ad una siffatta equiparazione.
4.2. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non
prescrive l'intervento del pubblico ministero nei giudizi tra
genitori naturali che comportino l'adozione di "provvedimenti
relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898
del 1970 e 710 del codice di procedura civile (nel testo risultante
dalla sentenza n. 416 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non
prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei
giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi
ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e
710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della
sentenza n. 416 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte