Sentenza n. 215/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 108legge 907/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 332
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), promossi con le ordinanze emesse il
13 luglio 1978 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di
Catania, il 5 maggio 1980 dal Giudice istruttore del Tribunale di
Napoli, il 14 aprile 1981 dal Tribunale di Gorizia e il 10 luglio 1981
dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte al n. 516 del
registro ordinanze 1978, al n.467 del registro ordinanze 1980, al n.
530 del registro ordinanze 1981 e al n. 231 del registro ordinanze 1982
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 1979,
n. 215 del 1980, n. 325 del 1981 e n. 255 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Sezione istruttoria della Corte d'appello di Catania,
pronunciando sull'impugnazione proposta da Tzonis Demetre e Edvvin
Heaps, il primo cittadino greco ed il secondo cittadino britannico,
contro l'ordinanza del locale Tribunale datata 16 aprile 1977, che
aveva loro concesso il beneficio della libertà provvisoria previo
versamento di una cauzione di L. 326.000.000, pari al minimo della
multa prevista per il reato di contrabbando, aveva con ordinanza del 25
giugno 1977 disposto, in accoglimento dell'appello, la scarcerazione
dei due appellanti "perché i reati loro ascritti non consentono la
custodia preventiva". Tale provvedimento veniva però annullato dalla
Corte di cassazione, con sentenza del 31 ottobre 1977, perché nella
specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 332 t.u. legge
doganale 23 gennaio 1973, n. 43.
La Sezione istruttoria, nuovamente investita della questione, con
ordinanza del 13 luglio 1978 ha denunciato, in riferimento agli artt.
2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 332
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t. u. della legge doganale), nella parte
in cui "secondo l'interpretazione corrente (seguita anche dalla Corte
di cassazione nell'ordinanza di rinvio)" per gli stranieri imputati dei
reati di contrabbando che siano puniti anche con la sola pena
pecuniaria "consente la concessione della libertà provvisoria soltanto
ed esclusivamente previo versamento della cauzione in misura eguale al
minimo della pena edittale prevista e la durata massima della custodia
preventiva per tempo corrispondente alla durata massima della pena".
Premesso che nei confronti degli imputati procedevasi per reato
punibile con la sola pena pecuniaria - precisamente per contrabbando di
tabacchi esteri lavorati (artt. 25, 282, 301, 341 d.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43; 1, 10, 11, 12 legge 3 gennaio 1951, n. 27; 7 legge 10
dicembre 1975, n. 724) ed omesso pagamento dell'IVA (artt. 1, 2, 6, 13,
16, 67, 69 e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1, 3 legge 10 dicembre
1975, n. 724) - e che secondo le regole generali per tali reati non
sarebbe consentita l'emissione del mandato di cattura, il giudice a quo
rileva che con la disposizione impugnata si verificherebbe nei casi,
come quello sottoposto al suo esame, in cui l'imputato si trova
nell'impossibilità di prestare la cauzione, un'espiazione preventiva
di pena nella sua interezza ed una conversione preventiva della pena
pecuniaria in pena detentiva, situazioni entrambe realizzate nei
riguardi di una pena che nella quasi totalità dei casi risulterà
inferiore a quella che sarà definitivamente inflitta, sia per
l'eccezionalità teorica e pratica dell'inflizione della pena massima,
sia perché nel determinare questa ultima durante la fase istruttoria
non influiscono le attenuanti che, invece, incidono durante la fase del
giudizio nella misura della diminuzione minima della pena, spesso di un
solo giorno.
Sarebbe conseguentemente violato il principio di eguaglianza, "in
relazione al diritto primario della libertà e in adempimento ai
trattati internazionali, in particolare alla Convenzione sui diritti e
sulle libertà fondamentali dell'uomo approvata con legge 4 agosto
1955, n. 848", in quanto, nei casi di contrabbando commesso dallo
straniero, lo stato di non abbienza o l'impossibilità di prestare
cauzione (anche in considerazione dell'inoperatività di misure
sostitutive, che sono, invece, previste dal codice di procedura
penale), determinerebbe un considerevole aggravamento della posizione
dell'imputato, soggetto ad una carcerazione preventiva obbligatoria (e
per un tempo corrispondente al massimo della pena, anche nei casi in
cui, secondo le regole generali, la cattura è vietata), quando il
pagamento della cauzione riduce questa obbligatoria espiazione
preventiva al minimo.
Un limite di carcerazione preventiva pari al massimo della pena
finirebbe per snaturarne, poi, lo stesso concetto perché, quando la
privazione della libertà personale si sia protratta per un periodo di
tempo pari al massimo della pena edittale, la scarcerazione non sarebbe
tanto la conseguenza del raggiungimento del limite della carcerazione
preventiva, quanto l'esplicazione del diritto dell'imputato ad essere
rimesso in libertà per avere scontato il massimo della pena che gli si
potrebbe infliggere (come, del resto, avveniva anche per i reati
"comuni", prima che fossero fissati i limiti della carcerazione
preventiva) ed a questa particolare situazione cederebbe ogni
obbligatorietà del mandato di cattura. Ove poi si tenesse conto che,
intervenuta una condanna non definitiva, l'imputato ha diritto alla
scarcerazione quando ha scontato la pena inflitta (art. 275 c.p.p.),
risulterebbe chiaro che dopo la sentenza di primo grado, "nei casi del
tipo in esame", non vi sarebbe più un concreto limite di carcerazione
preventiva in senso proprio; esso, inoltre, nel corso della fase
istruttoria, sarebbe sempre più alto del tempo occorrente dopo la
pronuncia di primo grado per la scarcerazione ai sensi dell'art. 275
c.p.p., con conseguente "sovvertimento sia logico sia del sistema, che
contrasta con l'art. 13 della Costituzione".
Il giudice a quo ricorda, poi, le sentenze della Corte n. 26 del
1964 e n. 120 del 1967 (che dichiararono non fondata la medesima
questione di legittimità costituzionale, riferita all'art. 139 legge
25 settembre 1940, n. 1424) per precisare come queste decisioni si
riferivano "ai ben diversi casi per i quali era prevista anche la pena
detentiva", chiedendo un "riesame in via specifica e quantitativa" di
tali sentenze perché non si tratterebbe più soltanto di diversità
per categorie di reati (il contrabbando rispetto agli altri) e di
persone (gli stranieri o i non identificati rispetto agli altri), "ma
della certa realizzazione di una carcerazione preventiva nel massimo
edittale e, quindi, certamente superiore alla pena che concretamente
sarà inflitta"; si tratterebbe "di una certa carcerazione sofferta in
più cioè abusivamente e, quindi, illegittimamente, in violazione ad
un diritto fondamentale dell'uomo". Questo risultato si porrebbe
sicuramente in violazione ai principi della nostra Costituzione ed in
modo specifico agli artt. 2, 3, 10, 13 e 27.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 17 gennaio 1979.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata (anche se poi
nelle conclusioni dell'atto di intervento si domanda una dichiarazione
di non fondatezza), avendo la Corte costituzionale, con le sentenze
ricordate dal giudice a quo, già giudicato, sotto tutti i profili di
pretesa incostituzionalità dedotti dall'ordinanza di rimessione, la
questione.
Con particolare riguardo alle differenze esistenti fra il sistema
previsto dall'art. 332 del t.u. della legge doganale e le norme del
codice di procedura penale che disciplinano la custodia preventiva,
l'Avvocatura rileva che effettivamente si realizza un "sovvertimento
logico" delle prime rispetto alle seconde, giacché la detenzione dello
straniero ex art. 332 sarebbe istituto profondamente diverso dalla
custodia preventiva, costituendo una misura cautelare apprestata al
fine di soddisfare l'esigenza dello Stato di garantirsi contro
l'insolvenza; un tale tipo di cautela non verrebbe meno a seguito della
pronuncia della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, se non
sia prestata, appunto, cauzione o malleveria. La custodia preventiva,
invece, risponderebbe alle diverse esigenze di limitare la libertà a
chi sia imputato di reati talmente gravi da farlo ritenere persona
socialmente pericolosa e di mantenerlo a disposizione dell'autorità
giudiziaria per l'accertamento dei fatti.
Il sistema non contrasterebbe, tuttavia, con le norme della
Costituzione sia nelle singole disposizioni, sia nei principi da essa
desumibili.
2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Pandelis
Malahaias, Pilos Alexandros ed altri, imputati di associazione per
delinquere e di contrabbando di sigarette estere, il Giudice istruttore
del Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di concessione della
libertà provvisoria avanzata dal Pandelis e dal Pilos, emetteva in
data 21 marzo 1980 ordinanza di concessione del richiesto beneficio,
subordinando l'operatività dello stesso al versamento di una cauzione
di L. 500.000.000, ai sensi dell'art. 332 del t. u. della legge
doganale. Successivamente, i prevenuti presentavano una nuova istanza
con la quale domandavano la revoca dell'obbligo di prestare la cauzione
e la conferma della concessione della libertà provvisoria,
argomentando la loro richiesta con il richiamo alla sentenza n. 131 del
1979 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
il regime della convertibilità delle pene pecuniarie in pene
detentive; in subordine, chiedevano che il Giudice istruttore
denunciasse l'illegittimità della citata disposizione in riferimento
agli artt. 3 e 10 della Costituzione.
Con ordinanza del 5 maggio 1980 il Giudice istruttore ha sollevato
la questione di legittimità dell'art. 332 t. u. della legge doganale
per contrasto con l'art. 3 Cost.
Premette il giudice a quo, con ciò disattendendo la domanda
principale avanzata dagli imputati, che l'art. 332 t. u. della legge
doganale, essendo "norma autonoma ed indipendente rispetto all'art. 136
c.p.", non sarebbe stato direttamente attinto dalla dichiarazione di
illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, pronunciata
con la indicata sentenza di questa Corte. Le due disposizioni, infatti,
opererebbero su due piani radicalmente diversi, dettando la prima una
particolare disciplina relativa alla libertà personale del "colpevole"
del reato di contrabbando con esclusivo riferimento alla fase
dell'istruzione, e prevedendo, invece, la seconda il meccanismo
giuridico della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva
nell'ipotesi di insolvenza del "condannato" con esclusivo riguardo
"allo stato processuale della esecuzione della pena". Inoltre, le due
disposizioni poste a confronto sarebbero fondate su diversi
presupposti, richiedendo, da un lato, l'art. 136 c.p. il mancato
pagamento della pena pecuniaria accompagnato dal rigoroso accertamento
della insolvibilità del condannato ed occorrendo, invece, per
l'operatività dell'art. 332, che non sia nota l'identità del
colpevole del reato di contrabbando, se italiano, e che venga omessa la
prestazione della cauzione o della malleveria per il pagamento delle
multe o delle ammende, se il colpevole sia straniero. Sempre per
confutare la pretesa intervenuta abrogazione della disposizione del t.
u. della legge doganale, il Giudice istruttore deduce ancora la diversa
"natura formale" delle due disposizioni: l'art. 136 c.p. opererebbe,
prevedendo un sistema di conversione delle pene detentive valido per
tutti i soggetti, nel campo del diritto comune, mentre l'art. 332 t. u.
legge doganale opererebbe nell'area del diritto speciale, introducendo
un meccanismo cautelativo ed afflittivo particolare, esplicante la sua
concreta efficacia nei confronti di soggetti determinati (il cittadino
di cui non sia nota l'identità e lo straniero che non dia le garanzie
previste dalla legge).
Presupposta, quindi, l'attuale vigenza dell'art. 332, il giudice a
quo ha ritenuto tale disposizione non conforme al principio di
eguaglianza "in relazione al regime giuridico chiaramente
discriminatorio che essa determina fra gli stranieri che godono di una
situazione economica molto agiata, e tale, comunque, che consente di
soddisfare la prestazione delle cauzioni particolarmente elevate che
condizionano la liberazione del colpevole dei reati previsti dalla
legge doganale e lo straniero che, al contrario, non dispone di una
situazione finanziaria sufficiente per beneficiare del disposto della
seconda parte del primo comma dell'articolo censurato".
Secondo il Giudice istruttore, il principio di eguaglianza sarebbe
operante anche nei confronti degli stranieri, così come ritenuto dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 1967, con la quale è
stato affermato "in modo chiaro ed inequivocabile" che l'art. 3 Cost.
non deve essere interpretato isolatamente, ma nel quadro sistematico
generale della normativa costituzionale ed in particolare in
connessione con gli artt. 2 e 10, il primo dei quali riconosce a tutti,
cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell'uomo, mentre il
secondo stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali: l'art. 3, secondo la Corte, pur rivolgendosi ai soli
cittadini dal punto di vista letterale, fissa un principio che non può
non riferirsi anche agli stranieri quando sia in gioco il rispetto dei
diritti fondamentali di cui all'art. 2.
Applicando tali principi alla norma impugnata, il giudice a quo
rileva che l'art. 332 t. u. legge doganale determinerebbe conseguenze
penali diverse per gli stranieri che si siano resi colpevoli di reati
identici e di pari intensità (in quanto previsti dalla stessa norma
incriminatrice), solo perché alcuni (quelli che godono di una
posizione molto agiata) sono posti in grado di prestare idonea
cauzione, mentre gli altri (coloro che, invece, non dispongono di mezzi
finanziari sufficienti per far fronte agli obblighi imposti dall'art.
332) non sono posti in grado di farlo. In tal modo si finirebbe,
prosegue il giudice a quo, riportando un passo della decisione n. 131
del 1979 di questa Corte, con "il fondare la soddisfazione del
principio di eguaglianza di fronte al reato ed alla pena, proprio sul
sacrificio dell'eguaglianza stessa, introducendo una discriminazione
determinata dalle condizioni economiche del condannato" o
dell'imputato; prova evidente che non sarebbero ancora scomparse -
secondo il Giudice istruttore- "da uno Stato, che si definisce moderno
e democratico concezioni paleogiuridiche, basate sulla fungibilità tra
libertà e patrimonio personale" (viene ancora richiamata la sentenza
n. 131 del 1979 della Corte).
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 agosto 1980.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
Dopo aver sostanzialmente riprodotto le deduzioni del precedente
atto di intervento, l'Avvocatura, soffermandosi ad esaminare
l'incidenza della sentenza n. 131 del 1979 sulla norma impugnata,
rileva che tale decisione sarebbe del tutto ininfluente, giacché nel
regime dell'art. 332 d.P.R. n. 43 del 1972 si tratterebbe soltanto di
consentire allo Stato il soddisfacimento dei suoi crediti, secondo
un'esigenza riconosciuta dall'ordinamento interno e dalla normativa
internazionale.
3. - Il Tribunale di Gorizia, con ordinanza emessa il 14 aprile
1981 nel procedimento penale a carico di Msatfi Salah (imputato dei
reati di cui agli artt. 282,295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 67,69 e
70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1 e 8 d.l. 20 aprile 1971, n. 163,
convertito in legge 18 giugno 1971, n. 376), ha denunciato
l'illegittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 332
d.P.R. n. 43 del 1973, data la ingiustificata disparità di trattamento
che esso determinerebbe tra lo straniero che non sia in grado di
prestare idonea cauzione o malleveria ed il cittadino italiano.
Tale diseguaglianza sarebbe divenuta ancor più evidente in quanto
la pena della multa, la sola da infliggere in base ai reati contestati,
non potrebbe più, anche in ipotesi di condanna definitiva, essere
convertita in pena detentiva, a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 136 c.p. e dell'art. 586,
quarto comma, c.p.p.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 25 novembre 1981.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha
chiesto, riportandosi ai precedenti atti di intervento, che la
questione sia dichiarata non fondata.
4. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 10 luglio 1981,
pronunciata nel procedimento penale a carico di Vassos Kostantinos,
Skorzos Lazaros, Hatziathnassiou Padaleon, Liberopoulos Panatios,
Zalakotas Joannis e Ibacache Bernal Victor, tutti cittadini greci, ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 332 d.P.R. n. 43 del 1973, in riferimento agli
artt. 3,27, secondo comma, e 13, ultimo comma, Cost., nella parte in
cui impone la carcerazione preventiva e fa divieto di ordinare la
liberazione degli imputati stranieri che non prestino cauzione o
malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende.
La Cassazione, premessa l'intervenuta caducazione dell'art. 136
c.p., e ricordate due sue precedenti decisioni con le quali è stata
ritenuta illegittima la detenzione dello straniero che non abbia
prestato né cauzione né malleveria e che sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato alla pena detentiva interamente scontata
ed a pena pecuniaria insoluta per il reato di contrabbando, ha rilevato
che, pur trovandosi il processo in fase di cognizione, apparirebbero
innegabili le ripercussioni della sentenza n. 131 del 1979 di questa
Corte, essendo l'arresto obbligatorio ed il divieto di liberazione
dello straniero che non presti cauzione o malleveria giustificati
soltanto dalla funzione cautelare della carcerazione preventiva in
ordine all'esecuzione della eventuale condanna, e non avendo, invece,
una tale funzione cautelare alcun senso "in previsione di un evento
futuro - la detenzione a seguito della conversione - il cui verificarsi
non è più ipotizzabile". Di conseguenza, sembrerebbe contrario ad
ogni criterio di ragionevolezza privare della libertà personale
l'imputato per un reato in ordine al quale non potrà essere mai
irrogata una pena detentiva (neppure a titolo di conversione
dell'originaria pena pecuniaria), con conseguente contrasto con i
principi costituzionali: di eguaglianza, oltre che per l'intrinseca
irragionevolezza della norma impugnata anche sotto il profilo del
diverso e, quindi, ancora irragionevole, trattamento riservato allo
straniero abbiente rispetto a quello che tale non è (e che, perciò,
per non poter prestare garanzie patrimoniali, viene privato della
libertà personale a titolo di carcerazione preventiva); di presunzione
di non colpevolezza fino al giudicato, essendo l'imputato sottoposto,
nel corso del processo, a misure restrittive in via cautelare
sostanzialmente più onerose di quelle cui sarebbe in concreto
assoggettabile nel caso di accertamento definitivo della sua
colpevolezza; della fissazione, per legge, dei limiti massimi di
carcerazione preventiva, dovendosi, nella specie, determinare tali
limiti nel massimo della pena detentiva stabilito dalla legge per la
conversione della multa non pagata, "con la conseguenza, tenuto conto
delle esemplari pene pecuniarie comminate dal d.P.R. n. 43 del 1973, di
individuare termini di carcerazione preventiva irragionevolmente
eccessivi, di gran lunga superiori a quelli indicati dall'art. 272
c.p.p. per delitti carichi di maggior disvalore giuridico-sociale,
quali, ad es., l'omicidio volontario".
In questo giudizio non vi è stato né intervento della Presidenza
del Consiglio né costituzione delle parti private. Considerato in diritto :
1. - Anche se con riferimento a parametri costituzionali
parzialmente differenziati, le quattro ordinanze riassunte in narrativa
riguardano tutte l'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43: i
relativi giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Più esattamente, come puntualizza nel suo dispositivo
l'ordinanza della Corte di cassazione, le questioni dedotte
assoggettano a vaglio di costituzionalità la "parte in cui il detto
articolo impone la carcerazione preventiva e fa divieto di ordinare la
liberazione degli imputati stranieri, che non prestino cauzione o
malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende". Anzi, poiché
l'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, consta di cinque commi,
il primo dei quali impone che sia arrestato immediatamente ed il
secondo vieta che sia liberato anteriormente alle scadenze ivi
stabilite non soltanto l'imputato "straniero che non dà idonea
cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende", ma
anche l'imputato di cui "non è nota" l'identità personale, la "parte"
in discussione viene ad identificarsi con la parte del primo comma e la
parte del secondo comma concernenti l'imputato straniero, mentre
restano impregiudicate, oltre ai tre commi successivi, le analoghe
parti concernenti l'imputato di cui non è stata accertata l'identità
personale.
3. - L'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale), riproduce, alla
lettera, l'art. 139 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge
doganale), già oggetto di due interventi da parte di questa Corte,
sfociati entrambi in pronunce di rigetto. Ed invero, dapprima, è
stata dichiarata non fondata, con la sentenza n. 26 del 1964, una
questione di legittimità dell'art. 139, secondo comma, ultimo periodo
("Tuttavia, la detenzione del colpevole non può superare il massimo
della pena stabilita dalla legge per il reato di cui è imputato, od i
tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione"), in
riferimento all'art. 13, quinto comma, Cost., e, poi, con la sentenza
n. 120 del 1967, una questione di legittimità dell'art. 139, in
riferimento agli artt. 3 (collegato, nella parte motiva, con l'art. 2),
10, secondo comma, e 27 Cost., così "da escludere", fra l'altro,
l'esistenza di "una illegittima discriminazione per lo straniero"
rispetto al cittadino.
4. - Poiché anche i giudizi ora riuniti, considerati nel loro
insieme, coinvolgono parametri facenti capo agli artt. 2, 3, 10, 13 e
27 Cost., occorre verificare in via preliminare se le ordinanze di
rimessione sottopongano ad indagine profili in qualche modo diversi da
quelli esaminati in precedenza, tanto più che l'Avvocatura dello
Stato, nell'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
nel giudizio promosso dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello
di Catania, formula inizialmente una richiesta di manifesta
infondatezza, asserendo che "tutti i profili di pretesa
incostituzionalità" della norma in discussione "sono stati già
esaminati e risolti negativamente dalla Corte".
In proposito, è agevole rilevare, anzitutto, che le altre tre
ordinanze (Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, Tribunale di
Gorizia, Corte di cassazione) - tutte emanate dopo la pubblicazione
della sentenza 21 novembre 1979, n. 131, con cui questa Corte ha
dichiarato non legittimo l'istituto della conversione in pene detentive
delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato
(v. art. 136 testo originario del c.p. 1930; art. 586, quarto comma,
testo originario del c.p.p. 1930) - si richiamano più o meno
direttamente a tale pronuncia, ravvisando nel suo dispositivo
(Tribunale di Gorizia, Corte di cassazione) o in alcuni passaggi della
sua motivazione (Giudice istruttore del Tribunale di Napoli) nuovi
elementi atti a proporre, nei riguardi dell'art. 332 del d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43, dubbi di costituzionalità prospettati senza
successo nei riguardi dell'art. 139 della legge 25 settembre 1940, n.
1424. Quanto, poi, all'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte
d'appello di Catania, è significativo che anch'essa, benché anteriore
alla sentenza n. 131 del 1979, muova alla norma, tra gli altri
addebiti, quello di realizzare "una conversione preventiva della pena
pecuniaria in detentiva con considerevole aggravamento", mai prima
portato all'attenzione di questa Corte.
5. - Ciò premesso, le censure attualmente rivolte all'art. 332 del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte o, meglio, nelle parti che
già si è avuto modo di circoscrivere, si possono sintetizzare così:
A) Tutte le ordinanze in esame reputano violato l'art. 3 Cost.,
anche se sotto angolature differenti, senza che, peraltro, queste si
escludano a vicenda, tanto da trovarsi talora affiancate nella stessa
ordinanza.
Così, la Corte di cassazione assume leso l'art. 3, in primo luogo,
"attesoché sembra contrario ad ogni criterio di ragionevolezza privare
della libertà personale l'imputato per un reato in ordine al quale non
potrà mai essere comminata una pena detentiva neppure a titolo di
conversione dell'originaria comminatoria di pena pecuniaria"; e, subito
dopo, "anche sotto il profilo del diverso e quindi irragionevole
trattamento riservato allo straniero abbiente rispetto a quello che non
lo è". Questa seconda prospettazione si ritrova, e da sola,
nell'ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, mentre
il Tribunale di Gorizia si sofferma sulla diseguaglianza di trattamento
fra lo straniero ed il cittadino italiano, ritenendo riproponibile la
tematica disattesa dalla sentenza n. 120 del 1967, in quanto la
diseguaglianza risulterebbe ora "più palese", una volta eliminata la
possibilità di conversione della pena pecuniaria in detentiva. A sua
volta, la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Catania ravvisa
un'"aperta violazione del principio di eguaglianza, in relazione al
diritto primario della libertà ed in adempimento ai trattati
internazionali" (da qui il concomitante riferimento agli artt. 2 e 10
Cost.), dato che "nei casi di contrabbando commesso da straniero lo
stato di abbienza o di impossibilità a prestare la cauzione, in
considerazione anche della mancanza di previsione di possibilità di
sostituirla con altre misure (com'è secondo il codice di procedura
penale), costituisce un particolare aggravamento della posizione
personale dell'imputato, perché fa diventare obbligatoria la
carcerazione preventiva anche nei casi in cui, secondo la legge comune,
la cattura è vietata e per un tempo corrispondente al massimo della
pena. Di converso, il pagamento della cauzione riduce
quest'obbligatoria espiazione preventiva al minimo": con il che la
diseguaglianza fra straniero e cittadino italiano viene ad aggiungersi
alla diseguaglianza fra straniero abbiente e straniero non abbiente.
B) Due ordinanze (Sezione istruttoria della Corte d'appello di
Catania, Corte di cassazione) assumono leso anche l'art. 13, quinto
comma, Cost., riprospettando la tematica disattesa dalla sentenza n. 26
del 1964, ma non più attraverso un puro e semplice raffronto con i
termini massimi ordinariamente previsti dall'art. 272 c.p.p., bensì
attraverso la rilevazione degli eccessi insiti nella deroga a tale
articolo. "Un limite di carcerazione preventiva pari al massimo della
pena snatura il concetto stesso della carcerazione preventiva" si legge
nell'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte d'appello di
Catania; di "termini di carcerazione preventiva irragionevolmente
eccessivi, di gran lunga superiori a quelli indicati dall'art. 272
c.p.p. per delitti carichi di maggior disvalore giuridico-sociale,
quali, ad es. l'omicidio volontario" si parla nell'ordinanza della
Corte di cassazione.
C) Le stesse due ordinanze appena ricordate ipotizzano, infine, un
contrasto con l'art. 27, secondo comma, Cost., non potendo la
presunzione di non colpevolezza consentire che l'imputato sia
"sottoposto, nel corso del processo, a misure restrittive in via
cautelare, sostanzialmente più onerose di quelle cui sarebbe in
concreto assoggettato nel caso di accertamento definitivo della sua
colpevolezza" (così l'ordinanza della Corte di cassazione), stante la
"certa realizzazione di una carcerazione preventiva... superiore alla
pena che concretamente sarà inflitta" (così, anche se in modo
generico, l'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte d'appello
di Catania).
6. - Prima di analizzare la consistenza dei dubbi che si sono
riassunti, occorre dar cenno della tesi interpretativa, non priva di
riscontri giurisprudenziali e dottrinari, secondo cui la declaratoria
di illegittimità dell'art. 136 testo originario del c.p. 1930, facendo
venir meno un presupposto di applicabilità dell'art. 332 del d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 (appunto, la conversione della pena pecuniaria in
pena detentiva), ne avrebbe determinato l'abrogazione: e questo non
solo nei confronti degli stranieri destinatari di nuove imputazioni
comportanti pene pecuniarie, ma anche nei confronti degli stranieri in
detenzione preventiva per analoghe imputazioni precedentemente
contestate.
Le ordinanze del Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, del
Tribunale di Gorizia e della Corte di cassazione impediscono di
considerare una tale interpretazione diritto vivente; anzi, l'ultima di
dette ordinanze induce a ravvisare il diritto vivente proprio in
coincidenza con l'interpretazione all'esame di questa Corte, basata
sulla persistente vigenza dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43.
Piuttosto, ci si deve far carico di una più attenta messa a punto
dei rapporti tra il testo dell'art. 136 c.p. dichiarato illegittimo
dalla sentenza n. 131 del 1979 e l'art. 332 del decreto n. 43 del 1973,
a causa della differente configurazione che a tali rapporti danno, da
un lato, le ordinanze della Corte di cassazione e del Tribunale di
Gorizia e, dall'altro, l'ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale
di Napoli. Mentre la Corte di cassazione (e così sostanzialmente anche
il Tribunale di Gorizia) ritiene "l'arresto obbligatorio e il divieto
di liberazione dello straniero che non presti cauzione o malleveria
(per il pagamento della multa o dell'ammenda) giustificato soltanto
dalla funzione cautelare della carcerazione preventiva in ordine
all'esecuzione dell'eventuale condanna", il Giudice istruttore del
Tribunale di Napoli considera l'art. 332 del decreto n. 43 del 1973
"norma autonoma e indipendente rispetto all'art. 136 c.p.", in quanto
le due norme "estrinsecano la loro operatività su due piani
completamente diversi" (e cioè: la prima nell'ambito del processo di
cognizione, la seconda con esclusivo riferimento alla fase
dell'esecuzione), muovendo da "presupposti" diversi (e cioè: la prima
dal semplice fatto che lo straniero non presti idonea cauzione o
malleveria, la seconda dal rigoroso accertamento dell'insolvibilità
del condannato).
Effettivamente, né la diversità dei piani (o, meglio, degli
ambiti processuali) applicativi, né la diversità dei rispettivi
presupposti possono essere negate. La diversità degli ambiti
processuali, nonostante l'inappropriato uso per ben quattro volte
dell'espressione "colpevole" da parte dell'art. 332 del d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 (come già da parte dell'art. 139 della legge 25
settembre 1940, n. 1424), è ribadita dal similare art. 108 della legge
17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi),
che fa sistematico uso dell'espressione "imputato", ad eccezione di un
caso, comunque chiaramente riconducibile nel processo di cognizione (vi
si parla, infatti, di "massimo della pena stabilita dalla legge", con
ovvio riferimento alla sanzione irrogabile in astratto); la diversità
dei presupposti - nonostante il completo silenzio serbato dall'art. 332
del decreto n. 43 del 1973, come già dall'art. 139 della legge n.
1424 del 1940, per quanto riguarda il momento del passaggio dal
processo di cognizione alla fase dell'esecuzione - è riconosciuta,
dopo le incertezze del passato, dall'ormai costante giurisprudenza
della Corte di cassazione, richiamata nelle premesse dell'ordinanza di
rimessione della Corte stessa, che ritiene contra legem la detenzione
dello straniero una volta che la condanna a pena pecuniaria sia
divenuta irrevocabile e, quindi, esecutiva.
Tutto ciò non comporta, peraltro, né che l'estromissione
dall'ordinamento della convertibilità della pena pecuniaria in pena
detentiva nel corso dell'esecuzione, a seguito della declaratoria di
illegittimità dell'art. 136 c.p. da parte della sentenza n. 131 del
1979, sia priva di ripercussioni sulle valutazioni di costituzionalità
dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; né che i principi
argomentativi ispiratori della decisione così ripetutamente menzionata
siano aprioristicamente estranei alla presente tematica. Del resto, la
stessa ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, pur
nell'ottica della separatezza delle due norme, conclude la sua
motivazione con un esplicito richiamo alla parte della sentenza n. 131
del 1979 volta a stigmatizzare il retaggio di concezioni arcaiche o
paleogiuridiche "basate sulla fungibilità tra libertà e patrimonio
personali".
7. - Venendo alle censure dedotte, le prime a dover essere
sottoposte ad esame sono sicuramente quelle imperniate in vario modo
sull'art. 3 Cost., non tanto perché la loro presenza si riscontra in
tutti i provvedimenti di rimessione, quanto perché esse, coinvolgendo
l'istituto dell'arresto obbligatorio dello straniero che non dia idonea
cauzione o malleveria per il pagamento delle pene pecuniarie (e,
dunque, l'"an" o, meglio, l'"in sé" dell'istituto), precedono, in
ordine logico, le censure che, come quelle imperniate sugli artt. 13,
quinto comma, e 27, secondo comma, Cost., si soffermano particolarmente
sull'esorbitante durata dell'arresto (e, dunque, sul "quantum" o,
meglio, sul "grado di intensità" dell'istituto).
Tra le censure che si rifanno all'art. 3 Cost. viene ad occupare, a
sua volta, una posizione di priorità nei confronti delle altre quella
che per l'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si traduce in un
addebito di irrazionalità intrinseca. Questa priorità - evidenziata
dalla stessa ordinanza della Corte di cassazione che, nel sollevare
tale addebito, ne aggiunge, come già si è visto, un secondo, rivolto
in subordine contro la differenziazione tra straniero abbiente e
straniero non abbiente - trova spiegazione nell'incidenza che
l'eventuale irrazionalità intrinseca avrebbe sull'essenza stessa
dell'istituto: viceversa, i profili di comparaziore, come quelli tra lo
straniero abbiente e lo straniero non abbiente o tra il cittadino e lo
straniero (il che vale anche per i parametri degli artt. 2 e 10 Cost.,
richiamati, unitamente all'art. 3, dalla Sezione istruttoria della
Corte d'appello di Catania), limitandosi a contestare una differenza di
trattamento, non mettono in discussione, anzi presuppongono, la
legittimità dei termini normativi, oggetto di raffronto comparativo,
in sé e di per sé considerati.
A questo punto, dunque, si deve affrontare la tematica dei rapporti
tra l'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'art. 3 Cost.,
sotto il primo dei profili prospettati dall'ordinanza della Corte di
cassazione (irrazionalità intrinseca).
8. - La questione è fondata.
Già in due occasioni questa Corte era pervenuta a dichiarare
illegittime, per contrasto con l'art. 3 Cost., norme che imponevano la
carcerazione preventiva per reati punibili con sola pena pecuniaria:
nel primo caso (sentenza n. 39 del 1970) la questione verteva
sull'arresto obbligatorio in flagranza nei confronti del contravventore
al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al
pubblico, cioè di un contravventore che, "tutt'al più, sarà
passibile della pena dell'ammenda" (artt. 85 e 220 del r.d. 18 giugno
1931, n. 773); nel secondo caso (sentenza n. 42 del 1973) era in
discussione l'emissione del mandato di cattura obbligatoriamente
prevista anche per le ipotesi nelle quali il fatto di vendere o mettere
in vendita merci a prezzi superiori, in quanto addebitato come "di
lieve entità", può essere "punito solo con la multa" (artt. 14, terzo
comma, e 15, secondo comma, del d.lgs. C.p.S. 15 settembre 1947, n.
896).
Per la prima sentenza, la specifica ipotesi di carcerazione
preventiva non trovava giustificazione di fronte all'art. 3 Cost. (là
invocato a causa della diversità di trattamento riscontrabile rispetto
a tutti gli altri reati punibili con pena detentiva ma non suscettibili
di arresto in ilagranza) "né con la gravità del reato, che, anzi, la
legge stessa considera di così scarsa entità da comportare, come si
è detto, la sanzione contravvenzionale dell'ammenda; né con
ragionevoli motivi di prevenzione, che la mascheratura è lungi dal
denotare, di per sé, una qualsiasi pericolosità del soggetto attivo":
due argomentazioni, queste, che non si possono ripetere tali e quali in
ordine ai delitti per le cui ipotesi non aggravate il d.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, commina la sola pena della multa (le contravvenzioni
punibili con la sola pena dell'ammenda sono ora depenalizzate, non
esistendo ipotesi aggravate punibili con l'arresto). A sua volta, per
la seconda sentenza, l'irrazionalità ex art. 3 Cost. era da ravvisare
nell'essere l'autorità giudiziaria "obbligatoriamente tenuta a
disporre la cattura anche per un fatto nel quale essa stessa, nella sua
preliminare delibazione, ravvisi gli estremi della tenuità": una
considerazione, pure questa, che non trova pieno riscontro nel settore
regolamentato dal d.P.R. n. 43 del 1973. D'altra parte, per quanto
riguarda l'art. 332 di tale decreto, che prescrive l'arresto quando non
sia data cauzione o malleveria "per il pagamento delle multe o delle
ammende", essendovi in allora posto per la conversione della pena
pecuniaria insoluta in pena detentiva, non mancava la possibilità che
la pena detentiva, pur non comminabile all'atto della condanna,
subentrasse alla pena pecuniaria in sede di esecuzione.
Come osserva l'ordinanza della Corte di cassazione, adesso che, a
seguito della sentenza n. 131 del 1979, la pena detentiva non può più
subentrare alla pena pecuniaria insoluta, la previsione di una
carcerazione preventiva così finalizzata, a carico di un imputato nei
cui confronti la pena detentiva non potrà più trovare esecuzione in
alcun modo ed in alcuna forma, si appalesa "contraria ad ogni criterio
di ragionevolezza", qualunque sia l'entità della pena pecuniaria
irrogabile.
A tutto concedere sulla natura giuridica di questa speciale figura
di carcerazione preventiva (arresto obbligatorio e divieto di
liberazione se non viene prestata idonea cauzione o malleveria per il
pagamento della pena pecuniaria; liberazione dovuta e, pertanto, non
libertà provvisoria, ma scarcerazione immediata se viene prestata
idonea cauzione o malleveria), e, quindi, anche ad ammettere che si sia
in presenza non di un'anticipata espiazione della pena (in tal caso, si
arriverebbe all'assurdità di far scontare sotto forma di carcerazione
preventiva un'eventuale sanzione non espiabile sotto specie di pena
detentiva), bensì di una misura cautelare sussidiaria e mediata
rispetto alla misura cautelare principale e diretta (cioè, la cauzione
o malleveria) preordinata soltanto ad assicurare il pagamento della
pena pecuniaria, un dato rimane innegabile: l'arresto obbligatorio e il
divieto di scarcerazione si risolvono in un mezzo di pressione
esercitato sulla persona fisica dell'imputato all'unico fine di
costringerlo all'esborso anticipato di una somma che, in caso di
condanna a pena pecuniaria, non potrebbe mai essere ottenuta dallo
Stato utilizzando nella fase dell'esecuzione analoghi strumenti di
coercizione fisica.
Questo insieme di valutazioni - che, facendo leva su un riverbero
della sentenza n. 131 del 1979, portano a concludere nel senso di una
palese irrazionalità delle prescrizioni in esame, anche tenuto conto
di quelle che sono le normali finalità della carcerazione preventiva:
un'irrazionalità tanto più grave e tanto meno tollerabile in quanto a
risentirne è un fondamentale valore quale la libertà personale -
coinvolge, anzitutto, le ipotesi (normalmente, ma non esclusivamente,
prese in considerazione dalle ordinanze di rimessione) nelle quali
l'applicazione dell'art. 332 del d.P.R. n. 43 del 1973 concerne reati
punibili esclusivamente con pena pecuniaria. Ma ciò non toglie che ne
rimangano coinvolte anche le ipotesi in cui il prolungarsi dell'arresto
dello straniero abbia attinenza a reati punibili congiuntamente con
pena detentiva e con pena pecuniaria (o - anche se questa eventualità
non trova riscontro nelle previsioni del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
- con pena detentiva alternativamente a pena pecuniaria): ovviamente, e
sempreché rispetto alla pena detentiva la carcerazione preventiva
trovi titolo nelle ordinarie previsioni delle leggi processuali penali,
l'irrazionalità dell'arresto verrà a delinearsi quando il periodo di
carcerazione già sofferto assorba i rapporti con la pena detentiva,
così che il suo proseguire trovi titolo soltanto nella mancata
prestazione della cauzione o della malleveria preordinata a garantire
il pagamento della pena pecuniaria.
L'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, va, dunque,
dichiarato illegittimo relativamente sia alle parole del primo comma:
"ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o
malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende", sia alle
parole del secondo comma: "o, trattandosi di straniero, fino a che
questi non ha pagato la cauzione o la malleveria".
Per le ragioni già dette, tale conclusione esime la Corte
dall'esaminare le ulteriori censure, di portata analoga o più ridotta,
prospettate dalle ordinanze di rimessione in riferimento agli altri
profili concernenti l'art. 3 Cost., nonché agli artt. 2, 10, 13,
quinto comma, e 27, secondo comma, Cost.
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è
pure da dichiarare illegittimo negli stessi termini il già menzionato
art. 108 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che, con riguardo alle
violazioni penalmente sanzionate del monopolio dei sali e dei tabacchi,
configura per lo straniero casi di arresto con prescrizioni pressoché
identiche; pertanto, anche questa declaratoria conseguenziale di
illegittimità investe le corrispondenti parole dei primi due commi di
detto articolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo
comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), relativamente alle
parole: "ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea
cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende";
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, secondo
comma, del d P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), relativamente alle
parole: "o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato
la cauzione o la malleveria";
c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo
comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali
e dei tabacchi), relativamente alle parole: "ovvero quando si tratta di
straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento
delle multe o delle ammende";
d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 108, secondo
comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali
e dei tabacchi), relativamente alle parole: "o, trattandosi di
straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la
malleveria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte