Sentenza n. 215/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige
notificato il 3 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 10 ottobre
successivo ed iscritto al n. 39 del Registro ricorsi 1981, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 30 luglio 1981,
recante: "Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli
enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle
modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di
disponibilità";
Visto l'atto di costituzione del Ministro del Tesoro;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'Avv. Alessandro Pace per la Regione Trentino Alto Adige e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 3 ottobre 1981 al Ministro del
Tesoro, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di
attribuzione in relazione al decreto 30 luglio 1981 dello stesso
Ministro, con il quale è stata ridotta dal 12% al 6% - in
applicazione dell'art. 40, comma ottavo, l. 30 marzo 1981 n. 119 - la
misura dei depositi dei fondi liquidi che le province, i comuni con
popolazione superiore a ottomila abitanti e le relative aziende
possono mantenere presso le aziende di credito. La ricorrente ha
altresì chiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, a
norma dell'art. 39 l. n. 87 del 1953 e dell'art. 27, norme
integrative 16 marzo 1956, come interpretate dalla costante e
consolidata giurisprudenza di questa Corte, in quanto il ricorso è
stato rivolto e notificato al Ministro del Tesoro anziché al
Presidente del Consiglio. Nel merito la difesa dello Stato sostiene
l'infondatezza del ricorso, poiché, a suo giudizio, mentre il potere
di coordinamento statale in contestazione vanta un sicuro fondamento
nelle disposizioni dell'art. 119 Cost., non è neppure possibile
includere gli atti impugnati fra quelli oggetto della competenza
regionale in tema di ordinamento degli enti locali. L'Avvocatura
dello Stato si è altresì opposta alla richiesta di sospensiva
inoltrata dalla ricorrente.
2. - Con ordinanza n. 118 del 1983 questa Corte ha respinto
l'istanza di sospensione.
3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987, la
Regione Trentino-Alto Adige ha presentato un'ampia memoria, con la
quale, in replica all'eccezione di ammissibilità formulata
dall'Avvocatura dello Stato, ha invitato questa Corte a rimeditare la
propria precedente giurisprudenza soprattutto in considerazione di
due argomenti, ritenuti decisivi dalla ricorrente.
Sotto un primo profilo, la Regione, asserendo che il conflitto di
attribuzione tra Stato e Regioni deve esser interpretato come un
giudizio "su ricorso" avente ad oggetto la censura di un certo atto,
anziché come un giudizio "su un rapporto", prospetta la sua
assimilabilità, per l'aspetto procedimentale, al processo
amministrativo. Come in questo, continua la Regione, anche nel
presente conflitto il ricorso deve unicamente evidenziare
l'identificabilità dell'atto che si sottopone a censura e,
consequenzialmente, dell'autore di tale atto, al quale dovrebbe
essere effettuata la notificazione, in quanto quest'ultima dovrebbe
esser funzionale, non già a una (contraddittoria) vocatio in jus
dell'organo legittimato a rappresentare lo Stato, ma semplicemente a
individuare il soggetto o l'organo idoneo a ricevere notifiche per lo
Stato. Per derogare a tali principi del nostro ordinamento
processuale, conclude la ricorrente, vi sarebbe bisogno di una
specifica disposizione di legge. Ma, poiché l'unica norma che
dispone la notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei
Ministri, cioè l'art. 27 delle Norme integrative del 16 marzo 1956,
non è certo una disposizione con forza di legge, occorre
disapplicare quest'ultima nel caso di specie e seguire il principio
generale desumibile dalle leggi sul processo amministrativo, per cui
la notificazione del ricorso va fatto "all'organo che ha emesso
l'atto impugnato" (art. 7 r.d. n. 642 del 1907, art. 36 cpv. r.d. n.
1054 del 1924, art. 21 l. n. 1034 del 1971).
In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che, essendosi comunque
costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, ciò precluderebbe ogni eccezione
d'inammissibilità, dal momento che, essendosi regolarmente
instaurato il contradittorio tra le parti legittimate a stare in
giudizio, si deve ritenere che, conformemente ai principi generali
vigenti in materia processuale (artt. 156 e 164, cod. proc. civ.;
artt. 187 e 188 cod. proc. pen.), la notificazione del ricorso abbia
raggiunto il suo scopo.
Nel merito, infine, la Regione, insistendo nelle proprie
doglianze, sollecita fra l'altro la Corte a sollevare ex officio
questione di costituzionalità in relazione all'art. 40, comma
ottavo, della legge n. 119 del 1981, sul quale si fonda l'impugnato
decreto ministeriale, in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 5 n.
1 e con l'art. 16 St. T.-A.A. (ed eventualmente con l'art. 119 Cost.)
per violazione del principio della riserva di legge.
Nel corso dell'udienza pubblica, mentre la ricorrente ha ribadito
le proprie posizioni tanto sulla questione pregiudiziale quanto su
quella di merito, l'Avvocatura dello Stato si è limitata a insistere
sull'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto L'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello
Stato in quanto il ricorso è stato notificato al Ministro del
Tesoro, anziché al Presidente del Consiglio dei Ministri, è
fondata.
Questa Corte, con giurisprudenza costante e ormai consolidata
(sentt. nn. 6 del 1957, 172 del 1983; ord. n. 245 del 1986), sulla
premessa che "i giudizi su conflitti di attribuzione tra Stato e
Regioni devono svolgersi esclusivamente nel contradittorio del
Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da lui
delegato), da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, di
qualunque autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale
il conflitto deriva", ha affermato che la notificazione del ricorso
dev'essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire
o a contraddire nei giudizi anzidetti, vale a dire, a seconda di chi
sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Presidente della Regione interessata.
Da questo orientamento non c'è motivo di discostarsi neppure di
fronte alle nuove argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno
dell'opinione che la notificazione del ricorso debba essere rivolta
all'autore dell'atto presupposto del conflitto.
Innanzitutto, la Corte ritiene che non sia corretta la
configurazione del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni come
giudizio avente come oggetto principale, o essenziale, l'atto
ritenuto invasivo della competenza che si assume menomata, anziché
come giudizio principalmente diretto a dichiarare la competenza in
contestazione e, quindi, a dirimere controversie su attribuzioni
relativamente a un dato rapporto (ad es. sentt. nn. 44 del 1958, n.
18 e 110 del 1970).
Tuttavia, ammesso pure, per mera ipotesi, che si tratti
essenzialmente di un giudizio sull'atto ritenuto invasivo, da ciò
non può assolutamente desumersi che destinatario della notificazione
del ricorso debba essere l'autore dell'atto impugnato, per il
semplice fatto che, essendo il regime delle notificazioni finalizzato
alla regolare costituzione delle parti processuali, il ricorso
dev'essere notificato agli organi che, per legge, hanno il potere di
rappresentare in giudizio le parti del conflitto, vale a dire al
Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo Stato, e al Presidente
della Giunta regionale, per la Regione. Né può individuarsi una
possibile breccia rispetto a questi principi nell'art. 39 l. n. 87
del 1953, laddove si prevede che per la proposizione del ricorso da
parte dello Stato possa esser delegato un Ministro, poiché da questa
norma si desume una conferma della esclusiva spettanza della
legittimazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
rappresentanza del Governo.
Tantomeno, possono ricavarsi principi contrari, in relazione al
problema ora discusso, da norme dirette a regolare processi, come
quello amministrativo, in cui, di norma, sono parti le singole
amministrazioni pubbliche, non già lo Stato quale soggetto
complessivo, come sempre avviene invece nel caso dei conflitti in
oggetto. Né, infine, alcun argomento può dedursi dalla sent. n. 97
del 1967 di questa Corte, il cui richiamo è in realtà del tutto
inconferente, trattandosi di un caso vertente sulla equiparazione dei
soggetti privati a quelli pubblici in relazione alla sanatoria dei
vizi della notifica.
Va altresì respinto il secondo argomento addotto dalla
ricorrente, in base al quale la costituzione della controparte
avrebbe sanato ogni vizio della notifica, in quanto questa avrebbe
così raggiunto il suo scopo. In primo luogo va osservato che il
principio invocato si applica soltanto ai vizi direttamente attinenti
alla notificazione, non già a quelli relativi all'individuazione del
soggetto o dell'organo chiamato in giudizio, che comportano invece
l'inammissibilità (non sanabile) del ricorso. In secondo luogo, va
comunque precisato che, ammessa per mera ipotesi l'invocabilità di
quel principio, quest'ultimo non può trovare applicazione a casi,
come quello di specie, in cui la controparte si costituisce proprio
per eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad
organo diverso da quello dovuto.
Resta assorbito ogni altro profilo della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla
Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte