Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1974 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delliart. 71 del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia), promosso con ordinanza

emessa il 15 gennaio 1972 dal pretore di Sorrento nel procedimento

penale a carico di Aiello Salvatore e Guarino Erminio, iscritta al n.

184 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 23 novembre 1970 alle ore 5,30, nel territorio del Comune di

Vico Equense tre guardie giurate dell'Associazione nazionale libera

caccia fermavano i cacciatori Erminio Guarino e Salvatore Aiello,

contestando loro l'esercizio di caccia in ore notturne, lungo una

strada comunale e nei pressi di case di abitazione e sequestrando loro

alcune cartucce, mentre non potevano procedere al sequestro dei fucili,

perché i due cacciatori si erano rifiutati di consegnarli.

In base al relativo verbale di denunzia, il pretore di Sorrento,

con decreti penali in data 22 e 30 gennaio 1971, condannava il Guarino

e l'Aiello alla pena dell'ammenda di complessive lire 100.000 per

violazione dell'art. 32, in relazione agli artt. 10 e 11 del t.u. delle

norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della

caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nonché per

violazione dell'art. 650 c.p. per inosservanza dell'obbligo di

consegnare le armi.

In sede di giudizio di opposizione avverso i suddetti decreti, il

pretore di Sorrento, con ordinanza 15 gennaio 1972, accogliendo analoga

eccezione della difesa degli opponenti, dichiarava rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 71 del citato

t.u. n. 1016 del 1939, nella parte in cui dispone che "in caso di

contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le

armi o gli arnesi, nonché la cacciagione".

La non manifesta infondatezza veniva motivata con il richiamo delle

sentenze di questa Corte 5 luglio 1968, n. 86, e 3 dicembre 1969, n.

148.

Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stati costituzione e

intervento di parte, il giudizio come sopra promosso viene all'esame

della Corte, convocata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26,

comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

L'art. 71 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e

per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n.

1016, dispone (comma secondo) che gli agenti addetti alla vigilanza, in

caso di contestata contravvenzione, debbono sempre sequestrare le armi

o gli arnesi nonché la cacciagione.

Con l'ordinanza di rinvio, richiamati i principi affermati con le

sentenze di questa Corte n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969, riguardanti

l'obbligo di osservare, in conformità con il precetto dell'art. 24

della Costituzione, sia negli atti di polizia giudiziaria preliminari

all'istruzione, sia nell'istruzione sommaria, da qualsiasi organo

eseguita (P.M., pretore), la garanzia per il rispetto del diritto di

difesa dell'imputato preveduta per l'istruzione formale, si prospetta

l'illegittimità costituzionale del sequestro preveduto nella riportata

parte dell'art. 71 del t.u. n. 1016, in quanto quella garanzia non

prevede.

Nell'ordinanza si ricorda anche che questa Corte, con la sentenza

n. 148 del 1969, dichiarò, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 222 c.p.p. "nella parte in cui esclude che al sequestro si

applichino gli artt. 390 e 304 quater".

Con le sentenze richiamate nell'ordinanza di rinvio la Corte ha in

effetti affermato che sia nella fase di indagini preliminari, sia in

sede di istruzione sommaria, da qualsiasi organo eseguita, debbano

essere osservate le norme dell'istruzione formale dirette ad assicurare

l'esercizio in concreto del preminente diritto di difesa dell'imputato

sancito dall'art. 24 della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda il sequestro del corpo di

reato, preveduto nel secondo comma dell'art. 222 c.p.p., si è

affermato che le norme sulla istruzione formale debbono essere

osservate in ogni caso e non soltanto "in quanto possibile", come in

tale comma era disposto, per l'evidente esigenza di non lasciare

affidata alla discrezionalità degli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria la valutazione circa la possibilità in concreto di

osservare quelle norme, venendone così a vanificare, in sostanza, le

finalità.

Come chiaramente risulta sia dalla motivazione, sia dal dispositivo

della richiamata sentenza n. 148 del 1969, peraltro, le norme

sull'istruzione formale da osservare in ogni caso sono quelle dell'art.

304 quater c.p.p., relative al deposito del verbale di sequestro e

conseguente avviso al difensore, e dell'art. 390.

Entro questi limiti, pertanto, la sollevata questione deve

riconoscersi fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 71 del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui esclude

l'applicazione degli artt. 304 quater e 390 del codice di procedura

penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte