Sentenza n. 218/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
- art. 364Codice di procedura penale
- art. 74Codice di procedura penale
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli
74, terzo comma, 304 bis, primo comma, e 364 del codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1974 dal giudice istruttore del
tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di Angeli
Benedetto ed altri, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 18
dicembre 1974;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1974 dal giudice istruttore del
tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Pandozy Aldo ed
altri, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975;
3) ordinanza emessa l'11 luglio 1975 dal giudice istruttore del
tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Gori Sostene,
iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1976 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento penale conseguente a querela per
diffamazione a mezzo stampa presentata contro Benedetto Angeli ed
altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Montepulciano - al
quale erano stati trasmessi gli atti, con sentenza 14 marzo 1973, n.
535, della Corte di cassazione (che aveva così deciso sul conflitto di
competenza, in precedenza insorto tra lo stesso giudice ed il pubblico
ministero, relativamente alla procedibilità con il rito direttissimo
ex art. 21 della legge sulla stampa o con il rito formale ordinario ex
art. 74 terzo comma del codice di procedura penale) - ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata ed ha, quindi, sollevato (con
ordinanza 20 giugno 1974, emessa in corso di istruttoria dopo
l'espletato interrogatorio degli imputati) questione di legittimità,
in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 74 terzo comma
del codice di procedura penale citato, "là dove, nel caso di contrasto
circa il fondamento della notitia criminis, consenta al giudice
istruttore di ordinare l'istruttoria formale anche per i reati commessi
a mezzo della stampa, così disapplicando la norma dell'art. 21 legge
1948 n. 47".
In premessa ha affermato il giudice a quo di ritenere che,
l'obbligo - stabilito dall'art. 546 del codice di procedura penale per
il giudice di rinvio - di "uniformarsi al principio di diritto"
affermato dalla cassazione, non implichi preclusione alla formulazione
di eccezioni di incostituzionalità: giacché "le norme di cui all'art.
1 della legge 1948 n. 47 e all'art. 23 della legge 1953 n. 87, non
prevedono limiti espressi in tal senso, né consentono interpretazioni
riduttive".
Non sarebbe per ciò revocabile in dubbio l'ammissibilità della
sollevata questione di legittimità dell'art. 74 del codice di
procedura penale; anche se la norma viene investita proprio nella
interpretazione fissata nella sentenza di rinvio della suprema Corte.
Nel merito, la questione sarebbe non manifestamente infondata:
giacché dovrebbe escludersi - alla luce anche di precedenti decisioni
della Corte costituzionale relative allo speciale procedimento ex art.
21 legge 1948 n. 47 (sentenze n. 56 del 1961, n. 146 del 1969, n. 109
del 1970 e n. 172 del 1972) e di una pregressa giurisprudenza della
cassazione - che il giudizio direttissimo previsto dalla legge per i
reati commessi a mezzo della stampa possa venir trasformato in rito
ordinario, "stante la tassatività della norma speciale".
La cognizione dei reati commessi con il mezzo della stampa
spetterebbe, pertanto, ex art. 21 legge 1948 citato, esclusivamente al
giudice del dibattimento.
L'art. 74 terzo comma del codice di procedura penale
(nell'interpretazione avallata nella sentenza di rinvio della
Cassazione) - consentendo, invece, che anche per i reati anzidetti
possa l'istruttore (ove non ritenga di accogliere la richiesta di
archiviazione del pubblico ministero) procedere egli con il rito
formale (così sostituendosi al giudice naturale del dibattimento) -
vulnererebbe, per tale ragione, appunto, il precetto dell'art. 25 della
Costituzione.
In subordine (alla eventuale declaratoria di inammissibilità od
infondatezza della questione di cui sopra), lo stesso giudice
istruttore del tribunale di Montepulciano ha formulato, per altro (in
accoglimento di eccezione della difesa degli imputati), ulteriore
quesito di legittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
La norma denunziata (nel testo risultante dalla legge 18 marzo
1971, n. 62) violerebbe, infatti, il diritto costituzionalmente
garantito della difesa, nella parte in cui non prevede - secondo
l'interpretazione restrittiva recentemente affermata dalla Cassazione
(sezione I, sentenza 19 novembre 1973 numero 1734) - "il diritto del
difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio dei coimputati
del medesimo reato".
2. - In altro procedimento penale a carico di Sostene Gori, il
giudice istruttore del tribunale di Roma ha riproposto con ordinanza 11
luglio 1975 la questione - già decisa, nel senso della non fondatezza,
con sentenza della Corte n. 63 del 1972 - di legittimità, in
riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione, degli articoli 304
bis e 364 del codice di procedura penale, relativamente alla omessa
previsione della presenza del difensore al confronto "fra testi ed
imputato".
La motivazione dell'ordinanza di rinvio muove dalla valutazione
critica della citata sentenza della Corte: di cui confuta la linea
argomentativa sul punto, in particolare, della ritenuta giustificazione
della mancata partecipazione difensiva in ragione della successiva
ripetibilità dell'atto. Osserva, infatti, in contrario il giudice a
quo, che "la particolare struttura del confronto, la sua peculiare
morfologia dialettica comportamentale, palesano la necessità di una
cristallizzazione nel tempo della procedura, sì che la ripetibilità
dell'atto nella fase dibattimentale può, tenuto conto del fatale
dissolversi della tensione emotiva, divenire realtà meramente
apparente".
3. - Questione analoga è stata sollevata in altra ordinanza (13
febbraio 1974) dallo stesso giudice istruttore del tribunale di Roma:
che impugna, sempre in riferimento ai parametri di cui agli articoli 3
e 24 della Costituzione, gli articoli 304 bis e 364 del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevedono la presenza del
difensore al confronto fra imputati".
4. - In nessuno dei giudizi relativi alle ordinanze sopra indicate
vi è stata costituzione di parti o intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Preliminarmente si dispone la riunione dei giudizi relativi
alle ordinanze indicate, attesa l'analogia e (parziale) identità delle
questioni in esse prospettate.
2. - La prima questione sollevata dal giudice istruttore del
tribunale di Montepulciano - di legittimità (in riferimento all'art.
25 della Costituzione) dell'art. 74, comma terzo, del codice di
procedura penale, "per la parte in cui consente al giudice istruttore,
nel caso di contrasto con il pubblico ministero circa il fondamento
della notitia criminis, di ordinare l'istruttoria formale anche per i
reati commessi a mezzo della stampa" - va dichiarata inammissibile. E
ciò a prescindere dalla problematica (oggetto in dottrina di vivaci
discussioni, ma qui erroneamente richiamata) sulla sollevabilità o
meno, nel giudizio di rinvio, di questioni di costituzionalità che
incidono sul principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione:
giacché, nella specie, la già intervenuta sentenza della Corte di
cassazione (in narrativa ricordata) contiene, non già una enunciazione
di principio, sibbene la indicazione, in sede di risoluzione di
conflitto, del giudice competente.
Tale decisione, per espressa previsione normativa dell'art. 54 del
codice di procedura penale, ha autorità di giudicato.
Cosicché, sul presupposto del rapporto processuale relativo alla
competenza (così consolidato), una indagine ulteriore (come quella,
appunto, che nella specie si pretende di introdurre con la
prospettazione del dubbio di legittimità dell'art. 74 citato) è
definitivamente preclusa.
3. - La seconda questione, sollevata dallo stesso giudice di
Montepulciano, attiene - come detto - all'art. 304 bis del codice di
procedura penale.
La norma è denunziata, per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, "nella parte in cui non prevede il diritto del difensore
dell'imputato di assistere agli interrogatori dei coimputati": e ciò
secondo una interpretazione affermata in una recente sentenza della
Corte di cassazione, sulla premessa dell'autonomia dei rapporti
processuali facenti capo agli imputati di uno stesso reato e in base
all'argomento letterale che l'espressione "parti" al plurale - nel
testo dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, come modificato
dalla legge 1971 n. 62 (secondo cui, appunto, "i difensori delle parti
hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato") - si
riferisce alle altre parti private, e non anche agli eventuali
coimputati.
Il giudice a quo contesta l'affermata "autonomia dei rapporti" e
sostiene (argomentando dall'effetto estensivo dell'impugnazione di cui
all'art. 203 del codice di procedura penale) l'unità, invece, del
rapporto processuale penale tra imputati dello stesso reato.
Aggiunge, poi, richiamando la sentenza della Corte n. 190 del 1970
(dichiarativa della illegittimità dell'art. 304 bis, nel testo
precedente, per la parte relativa alla esclusione dell'assistenza del
difensore all'interrogatorio "dell'imputato"), che il diritto della
difesa è assicurato nella misura in cui si dia all'interessato la
possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale e
che tale partecipazione è, appunto, essenziale rispetto ad un atto
quale l'interrogatorio del "coimputato".
4. - La questione non è fondata.
Può prescindersi dal problema dommatico (che non incide sul
profilo di costituzionalità interessato) della unitarietà o meno del
rapporto processuale penale nel caso di concorso di persone nel reato:
anche perché l'esame di tale problema introdurrebbe ad un controllo
critico della interpretazione dell'art. 304 affermata dalla Cassazione,
interpretazione che lo stesso giudice a quo mantiene, invece, ferma nel
sollevare la questione di costituzionalità. Rileva, per decidere della
fondatezza o non della questione indicata, unicamente stabilire se
effettivamente (come si assume nell'ordinanza di rinvio) la
partecipazione del difensore all'interrogatorio dei coimputati sia
imposta dalle stesse esigenze garantite dall'art. 24 della
Costituzione, che risultano poste a base della ricordata decisione di
questa Corte n. 190 del 1970.
Al riguardo è sufficiente considerare che (come, poi,
ulteriormente chiarito nella successiva sentenza n. 146 del 1973) la
ragione fondamentale che, nella decisione n. 190 del 1970 citata, ha
condotto a postulare la presenza del difensore allo interrogatorio
dell'imputato, ha attinenza al carattere del tutto peculiare di tale
atto, che si identifica, non solo e non tanto nella provvista di
elementi probatori quanto nella funzione di "mezzo di difesa attraverso
l'esposizione da parte dell'imputato dei fatti e delle circostanze che
concorrono a formare il suo piano difensivo".
Ora, tale essendo la ratio che impone l'assistenza del difensore
all'interrogatorio del proprio assistito, è evidente che questa non
ricorre anche per l'interrogatorio del coimputato: essendo,
quest'ultimo, un atto che, nei rispetti dell'imputato, non incide sul
"suo" programma organico di difesa, ma svolge una funzione soltanto
"indiretta" di tipo probatorio, sul piano del convincimento del
giudice.
5. - Anche il quesito di legittimità degli articoli 304 bis e 364
del codice di procedura penale - sollevato (con le ordinanze del
giudice istruttore del tribunale di Roma in narrativa indicate) per
(supposta) violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione,
relativamente alla omessa previsione dell'intervento del difensore ai
confronti in corso di istruzione tra imputato e testi e tra coimputati
- è del pari infondato.
Identica questione risulta, del resto, già - in tal senso -
risolta con sentenza n. 63 del 1972.
Secondo quanto ha osservato la Corte in tale decisione, valgono,
infatti, per i confronti con l'imputato, "gli stessi motivi che
giustificano l'esclusione del diritto di intervento del difensore
riguardo alla escussione delle prove testimoniali": e, cioè,
l'attinenza dell'atto (non al momento della contestazione all'imputato,
sibbene) alla "attività dell'inquirente da svolgere in condizioni di
riservatezza nei modi a lui suggeriti, di volta in volta, come più
utili per la ricostruzione della verità obiettiva" ed, inoltre, la
"non definitività", trattandosi di atti "da rinnovare in sede
dibattimentale nella pienezza del contraddittorio".
Per di più, specificamente per i confronti con l'imputato, è
stato osservato ancora che essi ineriscono ad una "fase istruttoria
distaccata" (dove il "distacco", evidentemente, attiene ad un piano di
autonomia logica e non soltanto di successione cronologica) rispetto a
quella iniziale dell'interrogatorio dell'imputato, la quale "è fase
d'impostazione della difesa e delle sue prove" e, perciò appunto,
comporta l'intervento del difensore.
La ricordata decisione della Corte non è per vero ignota al
giudice a quo. Il quale non adduce elementi nuovi o diversi rispetto a
quelli dalla Corte già valutati, ma solo critica la linea
argomentativa da essa seguita sul punto, in particolare, dell'affermata
"ripetibilità" dell'atto, rilevando che la ripetizione in dibattimento
del confronto è una "realtà meramente apparente, tenuto conto del
fatale dissolversi della tensione emotiva".
Ora, a tale rilievo di sostanziale irripetibilità del confronto,
è agevole replicare che, in realtà, la irripetibilità da cui
discende l'esigenza di partecipazione del difensore è (come ancor più
chiaramente emerge nella successiva sentenza n. 64 del 1972) quella
storica dell'atto (quale, appunto, si configura in relazione a
deposizioni o confronti "a futura memoria"), non già quella soltanto
del relativo risultato (questa ultima essendo un dato, in certa misura,
ineliminabile e scontato, non solo per i confronti).
Per altro, deve ribadirsi che quello della rinnovabilità in
dibattimento è, nell'economia della ricordata decisione n. 63 del
1972, argomento di mero contorno; essendo, il mancato intervento del
difensore ai confronti indicati, giustificato soprattutto in funzione
del fatto che in tali atti non si imposta - come, invece,
nell'interrogatorio - il piano programmatico di difesa dell'imputato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 74,
comma terzo, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25
della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di
Montepulciano con l'ordinanza in epigrafe indicata;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 304
bis del codice di procedura penale (nella parte in cui omette di
prevedere l'assistenza del difensore dell'imputato agli interrogatori
dei coimputati), sollevata, in riferimento allo art. 24 della
Costituzione, dallo stesso giudice di Montepulciano;
dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità dello
stesso art. 304 bis e dell'art. 364 del codice di procedura penale
(nella parte in cui omettono di prevedere l'intervento del difensore ai
confronti tra coimputati o tra imputato e testi), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze
in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte