Sentenza n. 22/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/01/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice
penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Lazzaron Ivone ed altro,
iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1990 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Formisano Pasquale ed
altro, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di un diverbio, originato da futili motivi,
verificatosi all'interno della caserma della brigata meccanizzata
Vittorio Veneto in Trieste tra un caporale ed un soldato, si
procedeva nei confronti del primo per il reato di ingiuria ad un
inferiore (art. 196, comma secondo, cod. pen. mil. di pace) e nei
confronti del secondo per i reati di insubordinazione con violenza,
con minaccia e con ingiuria (artt. 186, primo comma e 189, primo e
secondo comma, del cod. pen. mil. di pace).
In esito all'istruttoria dibattimentale, il Tribunale militare di
Padova, premesso che i fatti traggono origine da un sopruso del
superiore nei confronti dell'inferiore, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost., una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 199 del cod. pen. mil. di pace, nel testo
sostituito con l'art. 9 della legge 26 novembre 1985, n. 689, a
termini del quale le disposizioni dei capi III (pene per
l'insubordinazione) e IV (pene per l'abuso di autorità) dello stesso
codice "non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è
commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare,
fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare
che non si trovi in servizio a bordo di una nave militare o di un
aeromobile militare o in luoghi militari".
Nel caso di specie, osserva il Tribunale, sono applicabili le
norme incriminatrici speciali concernenti l'insubordinazione e
l'abuso di autorità, anziché quelle comuni di cui agli artt. da 222
a 229 cod. pen. mil. di pace, solo perché trattasi di fatti commessi
in luogo militare, ancorché essi siano da ricondurre a cause
estranee al servizio ed alla disciplina militare: ed a ciò
conseguono differenze rilevanti di disciplina in tema di trattamento
sanzionatorio - più severo per i reati speciali - di circostanze
aggravanti ed attenuanti, di procedibilità e soprattutto di
applicabilità delle cause di non punibilità della provocazione e
della ritorsione, i cui estremi sussisterebbero nel caso di specie se
i fatti fossero configurabili come reati comuni.
Il Tribunale ricorda poi che questa Corte, nella sentenza n. 278
del 1990, ha bensì escluso che l'inapplicabilità della causa di non
punibilità della provocazione ai reati di insubordinazione con
ingiuria e di ingiuria ad un inferiore ledesse il principio di
uguaglianza; ma ha anche ipotizzato che la questione potesse "essere
utilmente riproposta" "argomentando ex art. 199" cod. pen. mil. di
pace.
Ciò premesso, il giudice a quo osserva che il requisito
dell'estraneità della causa si realizza solo quando, in presenza di
una pluralità di cause, non ve ne sia alcuna "intranea",
espressione, cioè di una specifica relazione tra superiore ed
inferiore che sia tipica del servizio o della disciplina militare.
Con tale requisito, l'estensione delle norme incriminatrici speciali
risulta coerente con l'oggetto della tutela. Sarebbero invece
insignificanti, rispetto a detto oggetto (servizio e disciplina
militare), gli ulteriori requisiti che la norma impugnata pone sullo
stesso piano del primo. La presenza di militari riuniti in servizio,
o la commissione del fatto ad opera di militare in servizio, o a
bordo di navi o aeromobili, o in altri luoghi militari non sarebbero
infatti circostanze idonee a controbilanciare l'assenza della
specifica lesività derivante dall'estraneità della causa al
servizio ed alla disciplina militare. Ed il considerare ciascuna di
esse di per sé sufficiente a rendere applicabile la normativa
speciale costituirebbe una forma di tutela anticipata, basata su
presunzioni astratte, che violerebbe il principio di uguaglianza
perché comporta una pari regolamentazione dei fatti commessi in tali
condizioni con quelli dovuti a cause "intranee", mentre essi
dovrebbero essere fatti rientrare nella disciplina comune di cui agli
artt. 222-229 cod. pen. mil. di pace.
Secondo il Tribunale rimettente, sarebbe violato anche l'art. 52,
ultimo comma, Cost., dato che "il legittimare la condanna della
vittima che solo con l'ingiuria ha reagito nei confronti del
superiore o inferiore violento" contrasterebbe con l'esigenza di
rispettare i diritti della persona.
1.1. - Una questione identica è stata sollevata dallo stesso
Tribunale militare di Padova con altra ordinanza dell'11 luglio 1990,
emessa in un procedimento per fatti analoghi.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che
la questione sia dichiarata infondata.
Secondo la discrezionale valutazione del legislatore, infatti,
"l'essere stata l'offesa consumata alla presenza di militari riuniti
in servizio o in un sito militare infrange di per sé la disciplina
militare, non foss'altro che per il cattivo esempio di cui dà
mostra, indipendemente dalle cause, sia pure estranee al servizio e
alla disciplina militare, che hanno motivato quell'offesa". Considerato in diritto
1. - Nell'ambito del titolo III, dedicato ai "reati contro la
disciplina militare", il codice penale militare di pace prevede: al
capo III, i reati di "insubordinazione", specificati come
insubordinazione con violenza (art. 186) e con minaccia o ingiuria
(art. 189); al capo IV, i reati di "abuso di autorità", specificati
come violenza (art. 195) ovvero minaccia o ingiuria (art. 196) contro
un inferiore.
Sotto la rubrica "Cause estranee al servizio o alla disciplina
militare", il successivo art. 199 (Capo V), nel testo introdotto con
l'art. 9 della legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice
penale militare di pace), prevede che "le disposizioni dei capi terzo
e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto
è commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina
militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da
militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare
o di un aeromobile militare o in luoghi militari".
Il Tribunale militare di Padova impugna tale disposizione in
quanto rende applicabili le disposizioni penali sull'insubordinazione
e sull'abuso di autorità ai fatti commessi per cause estranee al
servizio e alla disciplina militare, sol perché perpetrati da
militari in servizio o in presenza di militari riuniti per servizio,
o a bordo di navi o aeromobili militari, ovvero in altri luoghi
militari.
In tal modo sarebbero violati, a suo avviso, gli artt. 3 e 52,
ultimo comma, Cost., dato che tali elementi sarebbero privi di
rilievo rispetto alla disciplina militare, oggetto della tutela, e
comporterebbero un'arbitraria parificazione ai fatti commessi per
cause attinenti al servizio e alla disciplina militare - anziché ai
corrispondenti reati comuni di cui agli artt. 222, 229 cod. pen. mil.
di pace - determinando altresì la violazione delle esigenze di
rispetto della persona.
In entrambi i casi oggetto dei due giudizi a quibus, i reati di
abuso di autorità ed insubordinazione - contestati, rispettivamente,
ad un caporale ed un soldato - avvennero, secondo la ricostruzione
del Tribunale, per cause estranee al servizio ed alla disciplina
militare ed al di fuori dell'attività di servizio. Solo il primo di
tali episodi si verificò alla presenza di altri militari, peraltro
non riuniti per servizio.
Pertanto, l'unico elemento che, nonostante l'estraneità delle
cause al servizio od alla disciplina, determina l'applicabilità dei
reati speciali in luogo dei corrispondenti reati comuni (percosse,
lesioni, ingiuria e minaccia tra militari: artt. 222, 223, 226 e 229
cod.pen. mil. di pace) è costituito dalla commissione dei fatti in
luogo militare (caserma).
Benché il Tribunale rimettente tenti di coinvolgere
nell'impugnativa anche gli altri fattori che impediscano
l'operatività della circostanza delle "cause estranee", la questione
è perciò rilevante solo in riferimento a quello dei "luoghi
militari", ed in questi soli limiti va esaminata. Si tratta, cioè,
di decidere se la commissione di fatti coinvolgenti superiori ed
inferiori in un luogo militare diverso dalle navi o aeromobili cioè
in "caserme" "stabilimenti militari" o altri luoghi "dove i militari
si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio": art.
230, ultimo comma, cod. pen. mil. di pace - possa ritenersi ragione
sufficiente, pur in assenza di tutte le altre condizioni previste
dalla norma impugnata, a giustificare l'applicabilità della
normativa speciale contro la disciplina militare in luogo di quella
comune concernente i reati contro la persona tra militari.
2. - Nei suddetti limiti, la questione è fondata.
Nella disciplina dei reati di insubordinazione e abuso di
autorità anteriore alla riforma del 1985, le "cause estranee al
servizio ed alla disciplina militare" erano considerate come
circostanze attenuanti. Più precisamente, per i reati di
insubordinazione con violenza, minaccia o ingiuria la diminuzione di
pena operava se il fatto risultava "commesso per cause estranee al
servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari
riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a
bordo di una nave militare o di un aeromobile militare" (artt. 188 e
192, abrogati dall'art. 7 della legge n. 689 del 1985); per i reati
di violenza, minaccia o ingiuria contro un inferiore, invece, bastava
ad integrare l'attenuante la loro commissione "per cause estranee al
servizio e alla disciplina militare" (art. 197, abrogato dal medesimo
art. 7).
La riforma ha dunque inciso in un duplice senso: da un lato,
trasformando le attenuanti in cause di esclusione dell'applicabilità
della normativa speciale, ed allineando in quella delimitazione i
reati di abuso di autorità e quelli di insubordinazione; dall'altro,
introducendo ex novo, come elemento sufficiente all'integrazione di
tali fattispecie - anziché di quelle comuni - la commissione del
fatto "in luoghi militari" diversi dalle navi o aeromobili.
Questa considerazione della perpetrazione in luogo militare come
autonoma ragione di aggravamento della repressione dei reati militari
contro la persona determina un'evidente disarmonia nel sistema del
codice penale militare di pace. L'art. 47 cod. pen mil. di pace
prevede infatti, ai nn. 3) e 4), come circostanze aggravanti comuni
dei reati militari, la commissione del fatto "durante un servizio
militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile
militare" ovvero "alla presenza di tre o più militari o comunque in
circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico
scandalo". Sono quindi considerate aggravanti, nella sostanza, tutte
quelle circostanze che, per il novellato art. 199, rendono operativa
la disciplina speciale pur se i reati contro la persona traggano
origine da cause estranee al servizio ed alla disciplina militare,
tranne, appunto, quella concernente la commissione del fatto in luogo
militare (che nulla ha a che vedere, evidentemente, con le
"circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico
scandalo").
Ciò significa che al vincolo gerarchico nei luoghi militari
comuni (diversi, cioè, da quelli - particolarissimi sotto questo
profilo - costituiti da navi e aeromobili), il legislatore del 1985
ha inteso assegnare, pur quando si sia al di fuori dell'ambito del
servizio e della disciplina, quella particolare protezione che sta a
base dell'aggravamento delle pene (nell'art. 47) e dell'inclusione
nella più rigorosa normativa speciale (nell'art. 199).
3. - Per misurare la portata di questa scelta legislativa, è
opportuno ricordare quali siano le principali conseguenze che
l'inquadramento dei reati contro la persona in tale normativa
comporta, rispetto ai corrispondenti reati tra militari (artt.
222-229 cod. pen. mil. di pace) ed a quelli di diritto penale comune.
Innanzitutto, vengono ad essere parificati - in quanto ricompresi
nella nozione unitaria di "violenza" di cui all'art. 43 cod. pen.
mil. di pace - i fatti di percosse, lesioni lievissime e lesioni
lievi, che il diritto penale comune (ed anche quello speciale di cui
al capo III del titolo IV del cod. pen. mil. di pace) considera in
modo assai diverso sia sotto il profilo sanzionatorio che sotto
quello della procedibilità. A tali fatti, inoltre, vengono
equiparati anche i "maltrattamenti", nei quali la giurisprudenza
tende a ricomprendere ogni offesa fisica alla persona che non giunga
all'intensità della percossa, quali spinte, strattonamenti e simili:
sicché anche per questi, se commessi in luogo militare in danno del
superiore o dell'inferiore, risulta applicabile la sanzione della
reclusione militare da uno a tre anni (articoli 186 e 195).
In secondo luogo, per i fatti di ingiuria e diffamazione viene
esclusa l'applicabilità delle cause di non punibilità della
ritorsione e della provocazione prevista dal diritto penale sia
comune (art. 599 cod. pen.) che militare (art. 228 cod. pen. mil. di
pace): sicché la ritorsione non rileva, e la provocazione opera solo
come attenuante (art. 198 cod. pen. mil. di pace).
Percosse, lesioni lievissime e ingiurie sono, infine, soggette ad
un regime di perseguibilità differenziato per il diritto penale sia
comune (querela) che militare (richiesta del comandante: art. 260
cod. pen. mil. di pace) mentre gli stessi fatti, se qualificati come
insubordinazione o abuso di autorità, sono in ogni caso perseguibili
d'ufficio.
4. - Con l'innovazione in discorso, quindi, il legislatore del
1985 ha operato un'estensione del criterio della "integralità" del
diritto penale militare, a scapito di quello della sua
"complementarità" rispetto al diritto penale comune: criterio che si
caratterizza per l'adozione di principi pienamente autonomi rispetto
a quest'ultimo e del quale questa Corte - proprio a proposito dei
reati contro la persona - ha ritenuto giustificata l'adozione solo
per i reati "esclusivamente" o almeno "obbiettivamente" militari,
cioè lesivi di valori militari meritevoli di particolare protezione
(sentenza n. 213 del 1984). Più precisamente, l'incidenza del
suddetto criterio è stata ridotta escludendo l'applicabilità della
disciplina speciale laddove prima era riconosciuta una semplice
attenuante; ma rispetto al nuovo discrimine così definito tra reati
comuni e speciali il criterio ha avuto nuova espansione con la
considerazione del "luogo militare" come autonoma causa di
applicabilità di questi ultimi.
Mentre la prima innovazione è coerente alle esigenze di
razionalizzazione e riforma in senso democratico del sistema penale
militare che questa Corte ha additato in numerose sentenze anteriori
alla legge del 1985 (cfr. le sentenze nn. 26 del 1979, 103 del 1982,
173 e 213 del 1984, 102 e 126 del 1985) e di recente anche nella
sentenza n. 278 del 1990 (par. 4), non altrettanto può dirsi della
seconda.
L'adozione del criterio "integralistico" è certo giustificata -
come si è ribadito in quest'ultima decisione - quando si tratti di
tutelare l'irrinunciabile bene della disciplina militare, che
comporta che durante il servizio siano rigorosamente garantiti il
rispetto del rapporto gerarchico intercorrente tra superiore ed
inferiore e l'osservanza da parte del primo dei doveri di
comportamento inerenti alla sua funzione.
Ciò però vale per quelle situazioni e rapporti la cui
connotazione "obiettivamente" militare faccia venire in gioco il bene
della disciplina e quindi la rilevanza del rapporto gerarchico.
Nella fattispecie qui considerata, invece, tale obiettività
manca, o è perlomeno assai evanescente. Si presuppone, invero, da un
lato, che il fatto, o i fatti, siano commessi per cause del tutto
estranee al servizio od alla disciplina militare, che cioè tra di
esse - come opportunamente precisa il giudice a quo - non ve ne sia
alcuna attinente al servizio od alla disciplina; dall'altro, che
l'agente non si trovi in servizio né alla presenza di militari
riuniti per servizio. Si presuppone altresì - implicitamente, che
neanche la persona offesa sia in servizio, giacché altrimenti il
rapporto gerarchico - disciplinare sarebbe attuale ed il suo
svolgimento andrebbe quindi ricompreso tra le circostanze antecedenti
al fatto-reato, sì da integrare la causa attinente al servizio od
alla disciplina.
In siffatte condizioni - come la Corte ha già implicitamente
rilevato nella sentenza n. 278 del 1990 (par. 4) - il reato risulta
collegato in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi
militari attinenti alla tutela del servizio e della disciplina,
giacché l'unico elemento di collegamento è dato dalla sua
commissione in luogo militare.
Nel necessario bilanciamento tra le esigenze di coesione dei corpi
militari e quelle di tutela dei diritti individuali che sono
postulate dallo spirito democratico cui va informato l'ordinamento
delle Forze Armate (art. 52, terzo comma, Cost.: cfr. sentenza n. 126
del 1985), la considerazione di quell'unico elemento di collegamento
trasmoda in eccesso di tutela delle prime. Ne risulta infatti
violato, senza sufficienti ragioni, il principio di pari dignità che
deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti tra militari che
si svolgono al di fuori del servizio ed in ambito privato (cfr.
l'art. 4, comma terzo, della legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente
le "norme di principio sulla disciplina militare").
Nelle dette condizioni, inoltre, le pesanti deroghe al principio
di proporzione tra fatto e pena (cfr. sentenze nn. 26 del 1979 e 103
del 1982), che l'applicazione della disciplina speciale comporta
(cfr. supra, par. 3), non possono dirsi assistite da adeguate ragioni
giustificative, ed urtano perciò contro il principio di uguaglianza.
Né può dirsi che le esigenze della disciplina restano prive di
tutela, perché ai fatti così espunti dalla disciplina speciale
restano pur sempre applicabili, oltre alle sanzioni disciplinari,
quelle previste dagli artt. da 222 a 229 del cod. pen. mil. di pace.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 del codice
penale militare di pace, limitatamente alle parole: "o in luoghi
militari".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte