Sentenza n. 220/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1258, primo
comma, del codice della navigazione e dell'art. 152 numero 4 del
d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione) promosso con ordinanza
emessa il 27 luglio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Baldé Vojko contro il
Ministero dei trasporti e della navigazione ed altri iscritta al n.
694 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 27 luglio 1994 il Tribunale amministrativo
regionale del Friuli-Venezia Giulia - premesso che con decreto
ministeriale del 17 febbraio 1994 Baldé Vojko era stato cancellato
dal registro della Compagnia unica dei lavoratori portuali ai sensi
del combinato disposto dell'art. 1258 cod. nav. e dell'art. 152
numero 4 del relativo regolamento (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328)
per essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per il
reato di contrabbando di armi da guerra, provvedimento questo
impugnato dal Baldé eccependo in particolare la violazione dei
principi generali concernenti il divieto di automatica destituzione
dall'impiego - ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale di entrambe le disposizioni (art. 1258, primo comma,
cod. nav. e art. 152 numero 4 reg.), nella parte in cui, nel caso di
condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui al citato
numero 4 dell'art. 152, prevedono la cancellazione del condannato dal
registro dei lavoratori portuali di cui al precedente art. 150.
Il TAR rimettente invoca soprattutto la giurisprudenza della Corte
costituzionale in tema di destituzione automatica nel pubblico
impiego (sentenza n. 971 del 1988) e ritiene che analoghi principi
debbano trovare applicazione anche al lavoro portuale, ancorché non
sia qualificabile come rapporto di pubblico impiego. Anche nella
specie infatti in forza del combinato disposto censurato si ha una
vera e propria estinzione automatica del rapporto di lavoro giacché
la cancellazione dal registro dei lavoratori portuali viene disposta
d'autorità e necessariamente (art. 1258, primo comma, cod. nav.) ove
venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito per
l'iscrizione nel registro stesso, requisito costituito dalla "assenza
di condanna" per un delitto punibile con pena non inferiore nel
minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro
la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione". Tale
disposizione esclude in capo all'Amministrazione ogni
discrezionalità e, segnatamente, qualsiasi possibilità di graduare
la sanzione disciplinare in relazione al concreto atteggiarsi degli
eventi. Sussiste quindi la violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto il
profilo dell'irragionevolezza intrinseca sia per violazione del
principio di eguaglianza in ragione del deteriore trattamento del
lavoratore portuale rispetto al pubblico impiegato nella specifica
materia della destituzione dall'impiego pur essendo sostanzialmente
identiche le posizioni dell'uno e dell'altro. Prosegue poi il TAR
rimettente osservando che l'automatica risoluzione del rapporto di
lavoro è incompatibile con la tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.)
per la sproporzione che può determinarsi tra fatto commesso ed
estrema gravità della sanzione, concretantesi nella perdita dei
mezzi di sussistenza. Osserva infine il TAR che il lavoratore
portuale viene privato altresì del diritto di difesa (art. 24,
secondo comma, Cost.) in quanto, anche se sussiste, nel caso di
specie, una sorta di procedimento disciplinare ( ex art. 1263 cod.
nav.), la decisione dell'Amministrazione è comunque assolutamente
vincolata per cui il procedimento si risolve in una vacua ritualità
priva di qualsiasi contenuto sostanziale. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo comma, e
35 Cost. - dell'art. 1258, primo comma, cod. nav. (r.d. 30 marzo
1942, n. 327) e dell'art. 152 numero 4, del relativo regolamento di
esecuzione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), nella parte in cui
prevedono, nel caso di condanna passata in giudicato per uno dei
reati di cui al citato numero 4 dell'art. 152, la cancellazione del
condannato dal registro dei lavoratori portuali di cui al precedente
art. 150 per sospetta violazione sia del principio di ragionevolezza,
in ragione dell'automatismo della sanzione disciplinare senza
possibilità di graduazione secondo la gravità del fatto addebitato;
sia del principio di eguaglianza per disparità di trattamento
rispetto ai dipendenti pubblici per i quali non è (più) prevista la
destituzione automatica come effetto della condanna penale sul
rapporto di lavoro; sia della tutela del lavoro, perché potrebbe
esservi sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione della
perdita del posto di lavoro; sia del diritto di difesa, perché il
procedimento disciplinare si riduce ad un inutile formalismo essendo
assolutamente vincolata l'Amministrazione che non può non irrogare,
come ha fatto nella specie, la sanzione della cancellazione dal
registro suddetto.
2. - In via preliminare - chiarito che la legge 28 gennaio 1994,
n. 84 di riordino della normativa in materia portuale non rileva come
jus superveniens non essendo applicabile nella fattispecie atteso che
il decreto ministeriale impugnato (del 17 febbraio 1994), per effetto
del quale il ricorrente nel giudizio a quo è stato cancellato dal
registro della Compagnia unica dei lavoratori portuali, è anteriore
all'entrata in vigore della legge stessa - va dichiarata
l'inammissibilità della censura afferente all'art. 152 n. 4 del
citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione non
costituendo questo un atto con valore di legge e quindi essendo
inidoneo ad essere oggetto di giudizio incidentale di
costituzionalità (cfr. ex plurimis sentenza n. 484 del 1993).
3. - Nel merito quindi le censure mosse dal TAR rimettente vanno
esaminate con riferimento al solo art. 1258, primo comma, cod. nav.;
disposizione questa che prevede l'irrogazione della "pena
disciplinare" alle persone iscritte nelle matricole o nei registri
del personale marittimo e del personale della navigazione interna
ovvero negli albi o nei registri della gente dell'aria ove riportino
una condanna (penale) che determini l'incapacità all'iscrizione
nelle matricole, negli albi o nel registro suddetti. Tale incapacità
si desume dall'art. 152 numero 4 del citato d.P.R. 15 febbraio 1952,
n. 328 che prevede che per ottenere l'iscrizione nei registri
suddetti occorre tra l'altro che il soggetto non sia stato condannato
per un delitto punibile con una pena non inferiore nel minimo a tre
anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la
fede pubblica. Si ha quindi che il lavoratore portuale, una volta
divenuta definitiva la condanna penale per uno dei reati suddetti, è
destinato in modo automatico a riportare anche la pena disciplinare
della cancellazione, che comporta la perdita del posto di lavoro.
4. - La questione è fondata.
In generale l'esercizio di un potere disciplinare riferito allo
svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (di diritto
privato o di pubblico impiego) ovvero di lavoro autonomo e
professionale - potere che implica un rapporto di supremazia per cui
un soggetto (normalmente, ma non necessariamente, il datore di
lavoro) può, con un suo atto unilaterale, determinare conseguenze in
senso lato negative (quali quelle insite nelle sanzioni disciplinari)
nella sfera soggettiva di un altro soggetto (il prestatore di lavoro)
in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest'ultimo
- deve rispondere al principio di proporzione e alla regola del
contraddittorio. Il primo - che rappresenta una diretta espressione
del generale canone di ragionevolezza ( ex art. 3 Cost.), coniugato
alla tutela del lavoro e della dignità del lavoratore (artt. 4 e 35
Cost.) - implica che il potere deve estrinsecarsi in modo coerente al
fatto addebitato, che quindi deve necessariamente essere valutato e
ponderato, nel contesto delle circostanze che in concreto hanno
connotato il suo accadimento, per commisurare ad esso, ove ritenuto
sussistente, la sanzione da irrogare parametrandola alla sua maggiore
o minore gravità; sicché - sotto questo primo profilo - non sono
possibili automatismi sanzionatori che pretermettano l'indefettibile
valutazione dell'addebito al fine specifico sia di apprezzarne la
sanzionabilità, o meno, sul piano disciplinare, sia di calibrare la
giusta e proporzionata sanzione da irrogare (sentenze n. 197 del
1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 40 del 1990, n. 971 del
1988).
Strettamente connesso al principio di proporzione, e quindi
riferibile ai medesimi valori costituzionali che lo supportano, è la
regola del contraddittorio secondo cui la valutazione dell'addebito,
necessariamente prodromica all'esercizio del potere disciplinare, non
è un mero processo interiore ed interno a chi tale potere esercita,
ma implica il coinvolgimento di chi versa nella situazione di
soggezione, il quale - avendo conosciuto l'addebito per essergli
stato previamente contestato - deve poter addurre, in tempi
ragionevoli, giustificazioni a sua difesa; sicché - sotto questo
secondo profilo - è necessario il previo espletamento di un
procedimento disciplinare che, seppur variamente articolabile, sia
rispettoso della regola audiatur et altera pars (sentenze n. 126 del
1995, n. 427 del 1989, n. 204 del 1982).
5. - Nella fattispecie la cancellazione per condanna penale,
sancita dalla disposizione censurata, costituisce esercizio di un
potere disciplinare, essendo essa espressamente qualificata come
"pena disciplinare" e soprattutto essendo tale nella sostanza perché
rappresenta una conseguenza negativa direttamente incidente sullo
status del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o
colpevole di quest'ultimo. Né la natura di sanzione disciplinare di
tale misura può essere revocata in dubbio per il fatto che il potere
disciplinare sia esercitato (non già direttamente dal datore di
lavoro), ma dall'autorità vigilante, ovvero per la specialità del
rapporto di lavoro portuale, e in particolare per la sua natura
privatistica, atteso il carattere generale delle garanzie suddette
che, in quanto ancorate al principio di proporzione che è
espressione del principio di uguaglianza (sentenze n. 16 del 1991, n.
158 del 1990), non possono non essere operanti, nel loro nucleo
essenziale, come nel pubblico impiego e nelle libere professioni
(sentenza n. 158 del 1990 cit.), così anche nel rapporto di lavoro
di diritto privato.
Sussiste quindi il presupposto perché operino il principio di
proporzione e la regola del contraddittorio.
Mentre è rispettata quest'ultima, perché l'art. 1263 cod. nav.
prevede espressamente che il provvedimento di cancellazione dalle
matricole, dagli albi o dai registri debba essere preceduto, a pena
di nullità, dalla contestazione degli addebiti (garanzia questa che
implica comunque anche la facoltà, per il lavoratore incolpato, di
comunicare le sue giustificazioni), non è invece rispettato il
principio di proporzione atteso che la cancellazione consegue
automaticamente ad una condanna penale del tipo di quelle elencate
nell'art. 152 numero 4 cit. e quindi mancano (per chi esercita il
potere disciplinare ed a garanzia di chi lo subisce) la possibilità
(e l'onere) di valutare la sussistenza e la gravità del fatto
addebitato e la attendibilità delle eventuali giustificazioni del
lavoratore incolpato.
La disposizione censurata va quindi dichiarata illegittima - per
contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost., assorbito l'ulteriore
denunciato contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - in quanto
prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto
automatico di una condanna che determini la incapacità
all'iscrizione, mentre è sempre necessaria una valutazione di
merito, da parte dell'amministrazione competente, compiuta alla
stregua del principio di proporzione della pena disciplinare al caso
concreto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1258, primo
comma, del codice della navigazione nella parte in cui prevede la
pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una
condanna che determini la incapacità all'iscrizione, anziché sulla
base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 152 numero 4 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo
comma, e 35 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale
del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte