Sentenza n. 221/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), promosso
con ordinanza emessa l'11 aprile 1970 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Cioni Giuseppe e l'Arcispedale di
Santa Maria Nuova di Firenze, iscritta al n. 306 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286
dell'11 novembre 1970.
Visti gli atti di costituzione dell'Arcispedale di Santa Maria
Nuova e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Firenze, con ordinanza emessa l'11 aprile 1970,
nel corso di un procedimento civile promosso da Giuseppe Cioni contro
l'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, nella parte in cui provvede in ordine al "rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con
enti pubblici", qualora per enti pubblici si dovessero intendere solo
gli enti pubblici economici, in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 35
della Costituzione.
Tale interpretazione restrittiva deriva dalla sentenza 23 maggio
1969, n. 1811, con cui la Corte di cassazione ha affermato il principio
che il dipendente a contratto di ente pubblico non economico, il quale
voglia fare accertare l'illegittimità del licenziamento per
inesistenza di giustificato motivo, deve proporre la domanda al giudice
amministrativo e non al pretore.
Il giudice a quo, pur non condividendo una simile interpretazione,
ritiene che la delimitazione, ormai di fatto operante, dell'ambito
della legge ai soli enti pubblici economici determini una disparità di
trattamento giurisdizionale tra dipendenti egualmente privi della
garanzia della stabilità del rapporto di lavoro, a seconda che il loro
datore di lavoro sia un ente pubblico economico ovvero un ente pubblico
non economico. Sarebbe pertanto violato il principio costituzionale di
eguaglianza, il quale non sembra consentire che fra due lavoratori che
si trovino nella stessa sostanziale situazione di instabilità del
posto di lavoro, uno possa ottenere giustizia presso il giudice più
vicino, col rito più agile che si conosca, mentre l'altro debba
ricorrere al Consiglio di Stato, con tutte le contrapposte
implicazioni, cui va aggiunta quella della perdita di un grado di
giudizio.
Il pretore di Firenze inoltre sottolinea che, se la citata sentenza
della Cassazione ha per ora riflessi diretti e immediati solo in punto
di giurisdizione, l'interpretazione così accolta potrebbe avere in
secondo tempo effetti anche sul piano sostanziale, in quanto sarebbe
possibile, data la premessa, pervenire all'affermazione del principio
che la tutela accordata dalla legge n. 604 spetti soltanto, per il
medesimo criterio discriminante, ai dipendenti degli enti pubblici
economici e non anche a quelli degli altri enti pubblici.
Il pretore ha anche richiamato il principio del giudice naturale
nonché i precetti di cui agli artt. 4, 35 Cost., i quali conterrebbero
un preciso indirizzo a favore del lavoratore, indubbiamente contrastato
dalla soluzione interpretativa dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966
data dalla Corte suprema.
L'anzidetta questione è stata sollevata dopo che l'ente convenuto
aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Il
pretore ha in proposito osservato che un simile ricorso non priva il
giudice di merito del potere di decidere, condizionando soltanto la
validità degli atti compiuti al riconoscimento della giurisdizione da
parte delle sezioni unite della Cassazione. Ha anche rilevato che la
questione di legittimità costituzionale deve ritenersi pregiudiziale
ad ogni altra, potendosi dubitare in caso contrario della
costituzionalità dell'art. 41 del codice di procedura civile che
prevede e disciplina il regolamento preventivo di giurisdizione.
2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Si è costituito l'Arcispedale di Santa Maria Nuova, rappresentato
e difeso dall'avv. Lucia Bracco deducendo in primo luogo
l'inammissibilità della questione ed in subordine la sua infondatezza.
Quanto all'eccezione processuale si osserva che il giudice a quo ha
emesso l'ordinanza di remissione dopo che il convenuto aveva proposto
regolamento preventivo di giurisdizione, quando, cioè, da un lato il
procedimento sarebbe stato sospeso di diritto, in attesa della
pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, e dall'altro
il pretore non avrebbe avuto più modo di pronunziarsi sulla propria
competenza giurisdizionale.
In ogni caso la questione proposta sarebbe irrilevante sia per il
motivo appena esposto, sia perché il pretore nega di poter condividere
l'interpretazione data dalla Cassazione contro cui solleva questione di
legittimità costituzionale, sia perché comunque la competenza
funzionale del pretore sarebbe esclusa in controversie come quella di
specie relative non al licenziamento, ma alla corresponsione
dell'indennità di anzianità.
Passando al merito della questione, l'Arcispedale nega il contrasto
tra la norma denunziata e gli artt. 3, 4, 25 e 35 Cost. in base alle
seguenti considerazioni.
In primo luogo, non sussisterebbe l'asserita violazione del
principio di eguaglianza essendo obiettivamente diverse le rispettive
situazioni giuridiche poste alla base del criterio discriminativo della
giurisdizione, nei rapporti di lavoro con enti pubblici economici e non
economici (art. 429 n. 3 cod. proc. civ.).
D'altro canto sarebbe la stessa Carta costituzionale ad attribuire
alla giurisdizione del Consiglio di Stato, nelle particolari materie
indicate dalla legge, la cognizione di diritti soggettivi e non solo di
interessi legittimi.
Nella specie pertanto giudice naturale sarebbe il Consiglio di
Stato ed una disparità di trattamento verrebbe a verificarsi rispetto
a tutti gli altri dipendenti di enti pubblici non economici, se fosse
accolta la tesi che giudice delle controversie dei dipendenti a
contratto sia invece il pretore. Infine, l'unicità del grado di
giudizio non comporterebbe alcuna disparità di trattamento, essendo
questa la regola generale in materia di pubblico impiego.
3. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato.
Anche l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità della questione,
poiché, essendo stato proposto dal convenuto regolamento di
giurisdizione, il pretore avrebbe dovuto sospendere il processo con
ordinanza non impugnabile, a norma dell'articolo 367 del codice di
procedura civile. La sospensione, secondo la giurisprudenza ormai
consolidata della suprema Corte, opererebbe di diritto non essendo
consentito al giudice di derogarvi; egli invero, sino alla sentenza
delle sezioni unite, sarebbe spogliato della potestas iudicandi ed in
questa dovrebbe ritenersi compresa anche il potere del giudice di
pronunciarsi in merito alla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale.
In subordine la difesa dello Stato chiede che la questione venga
dichiarata infondata dato che la diversità di tutela giurisdizionale
(giudice amministrativo anziché giudice ordinario) accordata dalla
legge n. 604 del 1966 ai dipendenti di enti pubblici non economici
troverebbe una giustificazione razionale proprio nella diversa
struttura giuridica di questi enti rispetto a quelli economici. Questi
ultimi infatti esercitano un'attività imprenditoriale diretta alla
produzione di beni o di servizi o intermediaria negli scambi ponendosi
sullo stesso piano con i privati svolgenti analoghe attività, allo
scopo di realizzare direttamente un fine di lucro ed indirettamente una
finalità pubblica.
Quanto, infine, alla pretesa violazione del principio di
eguaglianza sul piano sostanziale, suggerita dal pretore di Firenze
sulla base di una possibile interpretazione discriminatrice della legge
n. 604 in danno dei dipendenti degli enti pubblici non economici, una
siffatta questione non sarebbe prospettabile. Infatti, non sussistendo
allo stato alcuna interpretazione giurisprudenziale in tal senso,
apparirebbe fuori di luogo sostenere la violazione del precetto
costituzionale invocato.
4. - Nelle memorie successivamente depositate l'Arcispedale di
Santa Maria Nuova, dopo aver ribadito le precedenti eccezioni e difese,
sottolinea che nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge 6
dicembre 1971, n. 1034, che; istituendo i tribunali amministrativi
regionali, garantisce un doppio grado di giurisdizione per controversie
come quella di specie. Anche sotto questo ulteriore e nuovo profilo la
questione dovrebbe ritenersi infondata. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966 (che richiede la
giusta causa per la validità dei licenziamenti individuali dei
prestatori d'opera nei rapporti a tempo indeterminato), nella parte in
cui viene a limitare, secondo l'interpretazione datane dalla
Cassazione, la competenza pretorile a conoscere delle controversie
derivanti dall'applicazione della legge stessa solamente quando
riguardano dipendenti da enti pubblici economici, escludendola nei
confronti di quelli appartenenti ad altri enti pubblici, con
conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto induce
a carico di questi ultimi l'onere di far ricorso a rimedi
giurisdizionali meno rapidi e più dispendiosi, e con violazione
altresì degli artt. 4, 25 e 35 della Costituzione. Ritiene il pretore
di essere abilitato a sollevare la detta questione (rilevante per il
giudizio di merito) nonostante fosse stato in precedenza proposto
dall'ente convenuto ricorso per regolamento di giurisdizione, poiché,
mentre tale ricorso non determinerebbe l'automatica sospensione del
corso della causa, la questione stessa deve ritenersi logicamente
antecedente e prevalente, in quanto pregiudiziale, rispetto ad ogni
altra.
2. - Le deduzioni dell'ordinanza per ultimo riferite circa la
ammissibilità della questione non sono da accogliere. Infatti risulta
dagli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile che la proposizione
del ricorso alle sezioni unite della Cassazione, per lo stesso
carattere preventivo da essa rivestito, obbliga il giudice davanti a
cui pende la causa a disporre, con ordinanza non impugnabile,
l'immediata sua sospensione. Non è il caso di indugiare sui dubbi
prospettati dal giudice a quo circa l'automaticità della sospensione e
la sorte degli atti che fossero compiuti in deroga all'obbligo di
disporre la sospensione stessa, poiché, comunque tali rilievi si
apprezzino, è certo che il ricorso spoglia il giudice stesso di ogni
competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione
giurisdizionale. Non è dubbio che richiedere alla Corte una pronuncia
sulla eccezione di costituzionalità costituisce atto d'esercizio di
quella competenza, che è invece precluso.
Ciò ai sensi del citato art. 41, in ordine al quale non è stata
sollevata alcuna eccezione di incostituzionalità, tale non potendosi
ritenere il generico accenno contenuto solo nella motivazione
dell'ordinanza in forma del tutto eventuale e senza alcuna indicazione
delle norme costituzionali cui la disposizione stessa contrasterebbe.
Il carattere pregiudiziale attribuito alla eccezione stessa avrebbe
giustificato la sua proposizione in limine litis, e comunque
anteriormente al ricorso per regolamento. Ma, una volta intervenuto
quest'ultimo, il potere ad essa relativo deve ritenersi trasferito alla
Corte di cassazione.
Da quanto precede si deve argomentare anche il difetto di rilevanza
dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun
effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al
pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile
esclusivamente in virtù del riconoscimento della giurisdizione che
fosse fatto da parte della suprema Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché sollevata dopo la proposizione di
ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme
sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in
epigrafe in riferimento agli articoli 3, 4, 25 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte