Sentenza n. 221/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
primo e quarto comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 maggio 1980 dal Tribunale di Bologna nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Banca Commerciale Italiana e
INAIL e INAIL contro Ditta Pelliconi e C. iscritta al n. 94 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 123 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 5 novembre 1980 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra INAIL e C.O.I.N. Grandi Magazzini
iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Tribunale di Vercelli nel
procedimento civile vertente tra INAIL e Banca Popolare di Novara
iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Tribunale di Vercelli nel
procedimento civile vertente tra INAIL e S.p.a. Banca Sella iscritta al
n. 744 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa l'8 marzo 1984 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. Credito Italiano e INAIL
iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno 1984;
6) ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 dal Pretore di Taranto nel
procedimento civile vertente tra INAIL e Credito Italiano iscritta al
n. 140 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 143 bis dell'anno 1985;
7) ordinanza emessa il 12 febbraio 1985 dal Pretore di Siena nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra INAIL e Monte dei Paschi di
Siena ed altra iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 bis
dell'anno 1985;
8) ordinanza emessa il 27 marzo 1985 dal Tribunale di Imperia nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. Credito Italiano e INAIL
iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 bis dell'anno 1985;
9) ordinanza emessa il 9 maggio 1985 dal Tribunale di Sondrio nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. Credito Italiano e INAIL
iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/là s.s. dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, della Banca Commerciale
Italiana, della C.O.I.N. Grandi Magazzini, della Banca Popolare di
Novara, del Credito Italiano s.p.a., del Monte dei Paschi di Siena,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi gli avv.ti Paolo Spada per la Banca Commerciale Italiana,
Giangaleazzo Bettoni per la Banca Popolare di Novara, Michele
Giorgianni per il Credito Italiano, Renato Scognamiglio per il Monte
dei Paschi di Siena, Pasquale Napolitano per l'INAIL e l'Avvocato dello
Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso depositato il 28 marzo 1979, l'INAIL, premesso
che a seguito di sopralluogo ispettivo, effettuato da un ispettore il
17 giugno 1977, era stato accertato che la Banca Commerciale Italiana,
sede di Bologna, occupava presso i propri uffici di via Rizzoli n. 5
alcuni dipendenti addetti ad una affrancatura automatica e ad una
telescrivente senza aver provveduto ad assicurarli, e che il Min. del
Lavoro e della Previdenza Sociale non aveva adottato alcun
provvedimento sul ricorso avverso la decisione, resa sul ricorso della
COMIT avverso la diffida intimatale ai sensi dell'art. 16 d.P.R. n.
1124/ 1965 dall'Ispettorato del lavoro che lo aveva accolto dichiarando
la inassoggettabilità dei dipendenti all'obbligo assicurativo,
convenne la COMIT avanti il Pretore di Bologna, in funzione di giudice
del lavoro, che, dopo aver con sentenza non definitiva del 21 maggio
1979 respinto un'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla convenuta
ed espletato prove per testi, dichiarò la COMIT tenuta all'obbligo
assicurativo e la condannò nelle spese con sentenza 18 dicembre 1979 -
17 gennaio 1980.
1.2. - Con ordinanza emessa il 28 maggio 1980 (pervenuta alla Corte
il 30 gennaio 1981; comunicata il 19 luglio e notificata il 17 dicembre
1980; pubblicata nella G. U. n. 123 del 6 maggio 1981 e iscritta al n.
94 R.O. 1981) sull'appello dalla COMIT proposto avverso le due sentenze
rese in prime cure il Tribunale di Bologna - sezione lavoro - ha
dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 in relazione
all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e
quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone
l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine o occupati
ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto
alcun rischio d'infortunio.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti 1) per la COMIT gli
avv.ti Enzo Capaccioli, Francesco Berti Arnoaldi Veli e Paolo Spada
giusta delega in calce alla memoria depositata il 6 gennaio 1981, e 11)
per l'INAIL, giusta procura speciale 8 agosto 1980 per dott. Colangeli
coadiutore del not. Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Pasquale
Napolitano con deduzioni depositate il 20 novembre 1980.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 26 maggio
1981.
3. - Nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986
hanno, sotto la stessa data dell'11 giugno 1986, depositato memorie 1)
per la COMIT gli avv.ti Francesco Berti Arnoaldi Veli, Fabio Roversi
Monaco e Paolo Spada, e 11) per l'INAIL gli avv.ti Lucio Mancini,
Pasquale Napolitano e Vittorio Lai.
Sotto la data del 24 giugno 1986 è stata depositata procura ad
litem conferita dalla COMIT all'avv. Fabio Roversi Monaco con atto 7
maggio 1984 per notar De Socio.
4.1. - Con sent. 12 - 28 marzo 1980 non notificata, il Pretore di
Bologna - sezione lavoro - respinse la domanda, con la quale l'INAIL
aveva chiesto accertarsi la sussistenza dell'obbligo della convenuta
s.p.a. COIN Grandi Magazzini assicurativo contro gli infortuni sul
lavoro per le commesse addette alla vendita che facevano talora uso dei
registratori elettrici di cassa.
4.2. - Con ordinanza emessa l'8 novembre 1980 (notificata e
comunicata il successivo 22 dicembre; pubblicata nella G. U. n. 123 del
6 maggio 1981 e iscritta al n. 95 R.O. 1981) sull'appello proposto
dall'INAIL contro la s.p.a. COIN Grandi Magazzini il Tribunale di
Bologna ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 in
relazione all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e
quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone
l'obbligo assicurativo di lavoratori addetti alle macchine o occupati
ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista in concreto
alcun rischio di infortunio.
5.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per la s.p.a COIN
Grandi Magazzini gli avv.ti Giuseppe Biscottini, Manlio Sargenti e
Carlo Solari giusta procura speciale in calce alle deduzioni depositate
il 5 gennaio 1981, e II) per l'INATL, giusta procura speciale 14
gennaio 1981 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Pasquale
Napolitano con deduzioni depositate il 20 febbraio 1981.
È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 16 marzo 1981.
5.2. - Nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 le
difese delle parti hanno depositato memorie sotto la stessa data
dell'11 giugno 1986.
Sotto la data del 20 giugno 1986 è stata depositata procura
rilasciata all'avv. Giangaleazzo Bettoni dalla COIN Grandi Magazzini
con atto con firma autenticata il 16 giugno 1986 per notar Longo.
6.1. - Con sent. 14 - 19 maggio 1980 il Pretore di Vercelli -
premesso che con ricorso in data 17 febbraio 1978 l'INAIL, il quale
aveva impugnato la decisione 21 gennaio 1978 dell'Ispettorato del
lavoro di Vercelli che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo
assicurativo per i dipendenti della Banca Popolare di Novara addetti
nella filiale di Vercelli a macchine elettrocontabili Olivetti - Audit,
al Ministero del lavoro che non si era pronunciato nel termine di 90
giorni di cui all'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, aveva evocato
in giudizio la Banca avanti esso Pretore di Vercelli - respinse la
domanda diretta dall'INAIL a conseguire l'accertamento della
sussistenza dell'obbligo assicurativo della convenuta.
6.2. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1982 (comunicata il 6
luglio e notificata il 6 ottobre successivi; pubblicata nella G. U. n.
88 del 30 marzo 1983 e iscritta al n. 743 R.O. 1982) sull'appello
proposto dall'INAIL il Tribunale di Vercelli ha dichiarato rilevante e,
per contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo
Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori
addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate
anche quando non sussiste in concreto alcun rischio d'infortunio.
6.3. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per l'INAIL, giusta
procura speciale 9 novembre 1982 per notar Festa, gli avv.ti Lucio
Mancini e Pasquale Napolitano con deduzioni depositate il 16 aprile
1983 e II) per la Banca Popolare di Novara gli avv.ti Giovanni Scolari
e Mario Contaldi giusta mandato in calce alla memoria depositata l'8
novembre 1982.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 10 aprile
1983.
6.4. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 la
difesa dell'INAIL ha depositato memoria sotto la data dell'11 giugno
1986.
7. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1982 (comunicata il 6 luglio
e notificata il 6 ottobre successivi; pubblicata nella G. U. n. 81 del
29 marzo 1983 e iscritta al n. 744 R.O. 1982) sull'appello proposto
dall'INAIL avverso la sentenza 28 maggio - 6 giugno 1980, con la quale
il Pretore di Vercelli in funzione di giudice del lavoro - premesso che
la Banca Sella s.p.a. occupava presso la filiale di Vercelli dipendenti
addetti ad apparecchi "terminali >> collegati con il centro
meccanografico, con schermo video e tastiera scrivente alimentati da
corrente elettrica e lavoratori col compito di "coordinatori" di detto
personale esposti agli stessi rischi dei primi, che, essendo decorso il
termine di 90 giorni di cui all'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199
senza che il Ministero del lavoro provvedesse sul reclamo dell'INAIL
contro la decisione 27 aprile 1978 dell'Ispettorato del lavoro di
Vercelli che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo assicurativo,
l'Istituto aveva proposto domanda giudiziale - l'aveva respinta, il
Tribunale di Vercelli ha dichiarato rilevante e, per il contrasto con
l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella
parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle
macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non
sussiste in concreto alcun rischio di infortunio.
8. - Avanti la Corte si sono costituiti per l'INAIL giusta procura
speciale 9 novembre 1982 per notar Festa gli avv.ti Lucio Mancini e
Pasquale Napolitano depositando il 6 aprile 1983 deduzioni, e nella
imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 memoria sotto la
data dell'11 giugno 1986.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 12 aprile
1983.
9.1. - Con ricorso depositato il 19 giugno 1982, il Credito
Italiano s.p.a., Banca d'interesse nazionale, propose opposizione
avanti il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, avverso
la ingiunzione fiscale di pagamento della somma complessiva di lire
118.934.940 - vidimata e resa esecutoria il 28 gennaio 1982 e
notificatale ad istanza dell'INAIL il 21 maggio 1982 - per premi,
interessi e penalità relativi alle omissioni assicurative contestate
nel verbale 21 dicembre 1978 - nel quale l'Istituto aveva dedotto che
nella sede di Roma alcuni a addetti" a macchine ed apparecchi mossi da
agente inanimato (più specificamente: n. 8 impiegati; n. 5 commessi ed
1 ausiliario "addetti alle apparecchiature microfilm del tipo
Koda.Reliant 450 e Bekord Starfile, alle macchine chiudibuste,
apribuste e affrancatrici del Tipo Pitnej 5600, 4551 e Masler, alla
timbratrice Rototype SM - 2B, alle contamonete e contabanconote marca
Glory, ai visori stampanti 3 M, n. 46 impiegati "addetti" ai terminali
Audit 5/ Video Reuters; n. 6 impiegati "addetti" alle telescriventi del
tipo Olivetti; n. 42 impiegati per le MDS mini - computers Bourroghs,
NCR e Bourroghs; n. 1 commesso "addetto" presso l'archivio economato al
carico e scarico dei colli; n. 3 commessi "addetti" alla sorveglianza
degli ingressi) dovevano ritenersi soggetti all'obbligo assicurativo
INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 -
per sentir dichiarare in via preliminare prescritto il diritto
dell'INAIL a richiedere i premi e gli accessori (interessi, penalità,
spese) tutti portati dalla ingiunzione fiscale e, in ipotesi, sentirla
dichiarare improponibile o improcedibile, in via subordinata e nel
merito dichiarare, in ogni ipotesi, insussistente l'obbligo
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro nei confronti della sede
di Roma del Credito Italiano s.p.a. relativamente al personale addetto
alle macchine chiudibuste, apribuste, affrancatrici, timbratrici,
visori stampanti 3M e apparecchiature microfilm, ai terminali, alle
telescriventi, alle apparecchiature mini - computers Bourroghs, MDS
Bourroghs, nonché agli addetti alla sorveglianza dell'ingresso della
sede, dichiarando e giudicando di conseguenza nulla e di nessuno
effetto la ingiunzione fiscale e prendendo atto, in ogni ipotesi, che
la ingiunzione ricomprende non precisate e contabilmente non
individuate poste contabili relative a personale (addetti alle
contamonete e contabanconote; addetti all'archivio economato) per il
quale la Banca non aveva contestato né contestava l'obbligo
assicurativo per il quale erano in itinere le pratiche
amministrativocontabili né aveva frapposto il ricorso in via
amministrativa e che tali allo stato imprecisate somme dovevano essere
preliminarmente quantificate e scorporate dalla ingiunzione.
Il convenuto INAIL chiese respingersi l'opposizione con la condanna
del Credito Italiano nelle spese giudiziali.
9.2. - Con ordinanza emessa l'8 marzo 1984 (comunicata il
successivo 13 e notificata il 13 aprile dello stesso anno; pubblicata
nella G. U. n. 307 del 7 novembre 1984 e iscritta al n. 802 R.O. 1984)
l'adìto Pretore ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3
comma primo e 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e
quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone
l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine
elettriche o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo
d'infortunio direttamente prodotto da tali macchine, anche quando non
sussista in concreto alcun rischio di infortunio.
10.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Credito
Italiano, giusta mandato speciale con firma autenticata il 14 giugno
1984 per notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Salvatore
Trifirò, Gian Giacomo Tornabuoni e Rosario Nicolò con memoria
depositata il 21 luglio 1984 e II) per l'INAIL, giusta procura speciale
19 aprile 1984 per notar Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale
Napolitano e Vittorio Lai con deduzioni depositate il 15 marzo 1984.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta con
atto depositato il 20 novembre 1984 l'Avvocatura generale dello Stato.
10.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 la
difesa del Credito Italiano, integrata, giusta mandato speciale
autenticato nelle firme il 13 marzo 1986 per notar Sormani, dall'avv.
Michele Giorgianni, ha depositato memoria l'11 giugno 1986 e sotto la
stessa data ha depositato memoria la difesa dell'INAIL.
11.1. - Sotto la data del 5 gennaio 1981 al termine del
sopralluogo, effettuato da un ispettore della sede provinciale di
Taranto dell'INAIL, venne notificato al Credito Italiano - succursale
di Taranto - il verbale di accertamento con il quale si contestava la
mancata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale
impiegatizio addetto alla macchina affrancatrice, microfilmatrice,
contabanconote, al centralino telefonico, alle telescriventi (telex)
alle Olivetti - Audit 622, ai terminali Olivetti A5 e A6 e Borroughs DC
5000 nonché alla addizionatrice - invalidatrice di cassa.
A seguito di comunicazione dell'Ispettore di Taranto dell'INAIL
intesa a precisare che il verbale di accertamento era da considerarsi a
tutti gli effetti formale diffida ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 1124/
1965, la succursale di Taranto della Banca con ogni riserva inoltrò in
data 13 gennaio 1981 ricorso all'Ispettorato provinciale che lo accolse
con decisione del 24 aprile 1981 limitatamente alla addizionatrice -
invalidatrice di cassa e lo respinse nei riguardi del personale che
utilizza tutte le altre macchine e/o apparecchiature indicate.
Non avendo il Min. lavoro deciso nei termini sui reclami presentati
sia dalla Banca sia dall'INAIL avverso la decisione dell'Ispettorato
che aveva sancito la parziale soccombenza dell'una e dell'altro, la
Banca e l'Istituto proposero ricorso al Pretore di Taranto in funzione
di giudice del lavoro chiedendo la prima dichiarare escluso
dall'obbligo assicurativo il personale, addetto alle macchine
elettrocontabili (affrancatrici, telescriventi, Olivetti Audit 622,
terminali Olivetti A5 e A6 e Borroughs 3000) e l'Istituto per sentir
dichiarare l'obbligo assicurativo per i dipendenti della sede di
Taranto della Banca addetti alla macchina addizionatrice ed
invalidatrice.
11.2 - Con ordinanza emessa sui due ricorsi riuniti il 10 gennaio
1985 (comunicata il 21 e notificata il 25 successivi; pubblicata nella
G. U. n. 143 bis del 19 giugno 1985 e iscritta al n. 140 R.O. 1985)
l'adìto Pretore ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3
comma primo Cost., non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in
cui impone l'obbligo per i lavoratori addetti ad apparecchi ed impianti
elettrici o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo di
infortunio direttamente prodotto da tali apparecchi ed impianti, anche
quando non sussista in concreto alcun rischio.
12.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Credito
Ttaliano, giusta mandato speciale 8 marzo 1983 per notar Sormani, gli
avv.ti Cesare Grassetti, Fulvio Santovito, Salvatore Trifirò e Rosario
Nicolò con memoria depositata il 27 aprile 1985, e II) per l'INAIL,
giusta procura speciale 8 febbraio 1985 per notar, Festa, gli avv.ti
Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Fai con deduzioni
depositate il 3 luglio 1985
Per il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato.
12.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 la
difesa dell'INAIL ha depositato memoria sotto la data dell'11 giugno
1986.
13. - Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1984 (comunicata il 14 e
notificata il 16 successivi; pubblicata nella G. U. n. 167 bis del 17
luglio 1985 e iscritta al n. 199 R.O. 1985) su più ricorsi proposti
dall'INAIL contro il Monte dei Paschi di Siena, aventi per oggetto
l'accertamento dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul
lavoro per tutto il personale dipendente, anche con qualifica
impiegatizia, addetto a macchine elettriche (quali macchine
elettrocontabili, elaboratori elettronici, telex, microfilmatrici,
centralini telefonici, affrancatrici, timbratrici, chiudibuste),
l'adìto Pretore di Siena ha giudicato rilevante e, in relazione agli
artt. 3 e 53 Cost., non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo
nei casi nei quali non sussista concretamente alcun rischio di
infortunio.
14.1. - Avanti la Corte si sono costituiti l) per il Monte dei
Paschi di Siena, giusta procura speciale con autentica di firma
effettuata il 29 aprile 1985 per notar Carli, l'avv. Renato
Scognamiglio con atto depositato il 26 giugno 1985, e II) per l'INAIL,
giusta procura speciale 23 luglio 1985 per notar Festa, gli avv.ti
Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Carlo Monaco con deduzioni
depositate il 29 luglio 1985.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale
dello Stato è intervenuta con atto depositato il 1 agosto 1985.
14.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 le
difese del Monte dei Paschi di Siena e dell'INAIL hanno depositato
sotto la data dell'11 giugno 1986 memorie.
15.1. - Avverso la diffida - intimazione, notificata il 18 febbraio
1981, di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
dagli impiegati, addetti nella succursale di Imperia ai terminali
Olivetti Audit, telex, centralino telefonico, fotocopiatrici ed
affrancatrici elettriche, il Credito Italiano propose ricorso in data
26 febbraio 1981 all'Ispettorato provinciale del lavoro d'Imperia che
lo respinse con decisione del 2 novembre 1981, avverso la quale la
Banca propose reclamo al Min. Lavoro che non si pronunciò nei termini
di legge, e, pertanto, il Credito Italiano, con ricorso datato 20
settembre 1984, adì il Pretore di Imperia chiedendo nei confronti
dell'INAIL dichiarare in via principale non sussistente l'obbligo
assicurativo di cui alla diffida - intimazione e in via subordinata
ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, per contrasto con l'art. 3 Cost. e in relazione con gli artt.
41 comma primo, 38 comma secondo, 35 comma primo e 32 comma primo
Cost., nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i
lavoratori addetti alle macchine e per i dipendenti occupati negli
uffici ove tali macchine vengono impiegate anche quando non sussiste in
concreto alcun pericolo di infortunio e, di conseguenza, manchi il
rischio tutelabile dalla corrispondente assicurazione, ma adìto
Pretore dichiarò manifestamente infondate le eccezioni di
illegittimità costituzionale e respinse le domande di merito
compensando le spese con sentenza 11 - 14 dicembre 1984.
15.2. - Con ordinanza resa il 27 marzo 1985 (notificata il 13 e
comunicata il 15 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 244
bis del 6 ottobre 1985 e iscritta al n. 341 R.O. 1985) sull'appello del
Credito Italiano il Tribunale di Imperia ha dichiarato rilevante e, per
contrasto con gli artt. 3 comma terzo e 38 comma secondo Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella
parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti
alle macchine elettriche o occupati in luogo ove siano esposti al
pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali macchine, anche
quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio.
16.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Credito
Italiano, giusta procura speciale con firme autenticate il 15 maggio
1985 per notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Rosario Nicolò,
Sergio Medina e Salvatore Trifirò con memoria depositata il 28 giugno
1985, e I7) per l'INAIL, giusta procura speciale 20 maggio 1985 per
notar Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Carlo
Monaco con memoria depositata il 5 novembre 1985.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 5 novembre
1985.
16.2. - Nell'imminenza della udienza pubblica del 24 giugno 1986 la
difesa dell'INAIL ha depositato memoria l'11 giugno 1986.
Sotto la data del 17 giugno 1986 si è depositato mandato speciale
conferito dal Credito Italiano all'avv. Michele Giorgianni con atto
con firme autenticate il 13 marzo 1986 per notar Sormani.
17. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1985 (notificata il 18 e
comunicata il 20 successivi; pubblicata nella G. U. n. 2/1 s.s. del 15
gennaio 1986 e iscritta al n. 506 R.O. 1985) nel giudizio di appello
proposto dal Credito Italiano nei confronti dell'INAIL avverso la
sentenza 24 febbraio - 14 marzo 1984 - con la quale il Pretore di
Sondrio, dato atto della cessazione della materia del contendere con
riguardo all'oggetto della causa relativo al personale che fa uso in
via non occasionale di veicolo nersonalmente condotto per essere
intervenuta domanda di condono in data 9 novembre 1982, aveva respinto
il ricorso del Credito Italiano diretto alla declaratoria di
insussistenza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro
nei confronti del personale della Filiale di Sondrio della Banca stessa
addetto al controllo telefonico, ai terminali, al telex, alla
fotoriproduttrice - l'adìto Tribunale di Sondrio "ritenuto che avanti
alla Corte costituzionale pendono giudizi di legittimità
costituzionale in relazione all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, per la parte in cui lo stesso impone l'obbligo assicurativo per i
lavoratori addetti alle macchine elettriche o occupati in luogo in cui
siano esposti al pericolo da infortunio direttamente prodotto da tali
macchine, anche quando non sussista in concreto alcun rischio da
infortunio, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione (vedi
ordinanze: Trib. Bologna 28 maggio 1980 in G. U. n. 123 del 6 maggio
1981; Trib. Vercelli 4 giugno 1982 in G. U. n. 81 del 23 marzo 1983;
Tribunale Vercelli 4 giugno 1982 in G. U. n. 88 del 30 marzo 1983;
Pretore di Roma 8 marzo 1984 in G. U. n. 307 del 7 novembre 1984;
ritenuto che, pertanto, la suddetta questione appare rilevante ai fini
del presente giudizio essendo assolutamente identica a quella
ravvisabile nel giudizio medesimo e non manifestamente infondata
P.Q.M., visti gli artt. 3 e 38 della Costituzione e l'art. 1 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124: a) dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma
primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui impone
l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati
ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista in concreto
alcun rischio di infortunio per contrasto con l'art. 3 in relazione
all'art. 38 comma secondo Cost.".
18.1. - Avanti la Corte si sono costituiti per il Credito Italiano,
giusta mandato speciale autenticato nelle firme il 19 giugno 1985 per
notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Rosario Nicolò, Angelo
Schena e Salvatore Trifirò con memoria depositata il 25 luglio 1985.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato con la memoria depositata il 1
febbraio 1986 cui ha allegato copia dell'atto di intervento
nell'incidente iscritto al n. 341 R.O. 1985.
18.2. - Nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986
si è depositato, sotto la data del 17 giugno 1986, mandato speciale
conferito dal Credito Italiano all'avv. Michele Giorgianni con atto con
firme autenticate il 13 marzo 1986 per notar Sormani.
18.3. - Alla pubblica udienza del 24 giugno 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui nove incidenti,
hanno parlato per il Credito Italiano gli avv.ti Nicolò e Giorgianni,
per il Monte dei Paschi di Siena l'avv. Scognamiglio, per la Banca
Commerciale Italiana l'avv. Spada, per la COIN Grandi Magazzini l'avv.
Bettoni, per l'INAIL l'avv. Napolitano e per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'avv. dello Stato Ferri. Considerato in diritto :
19. - L'identità e, comunque, la connessione se non la continenza
delle questioni di costituzionalità impone la riunione dei nove
incidenti che le han sollevate, ai fini di contestuale deliberazione.
20.1. - L'incidente n. 94/1981, sollevato dal Tribunale di Bologna
(supra 1.2.), è da giudicare per mancata verifica della rilevanza
inammissibile perché il giudice a quo, sebbene l'appello della COMIT
coinvolgesse gli appelli dalla Banca proposti sia contro la sentenza
parziale reiettiva di eccezione di improcedibilità sia contro la
sentenza definitiva di rigetto della domanda (rese entrambe dal Pretore
di Bologna in funzione di giudice del lavoro), non ha esaminato il
primo appello ed è passata ad esaminare il secondo - che ha fornito
esca all'incidente di legittimità costituzionale - il cui esame
sarebbe stato reso superfluo dall'eventuale accoglimento del primo.
20.2. - L'incidente n. 802/1984 sollevato dal Pretore di Roma
(supra 9.2.) è da giudicare per mancata verifica della rilevanza
inammissibile perché il giudice a quo ha giudicato non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, sorta nell'esame
del merito della opposizione del Credito Italiano, omettendo di
considerare l'eccezione di prescrizione del diritto dell'INAIL, sol
disattendendo la quale potevasi accedere rite et reote al merito.
20.3. - Inammissibile è infine l'incidente n. 506/1985 perché la
motivazione della ordinanza 9 maggio 1985 del Tribunale di Sondrio
(supra 17) che l'ha sollevato si esaurisce nell'elenco delle precedenti
otto ordinanze di rimessione che han sollevato la questione
giudicandola non manifestamente infondata.
21.1. - Con le ordd. nn. 94/1981 del Tribunale di Bologna (supra
4.2.) nn. 743 (supra 6.2.) e 744 (supra 7)/1982 del Tribunale di
Vercelli e 341/1985 del Tribunale di Imperia (supra 15.2.) è stata
giudicata rilevante e, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 38
comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 (attività protette) comma
primo ("È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne
usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o
termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori
o in ambienti organizzati per lavori opere o servizi i quali comportino
l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti") e quarto ("Sono
considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro
che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono
esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine,
apparecchi o impianti suddetti") d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui
impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine o
occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in
concreto alcun rischio di infortunio.
Con la ord. n. 140/1985 (supra 11.2.) il Pretore di Taranto ha
assunto a parametro di incostituzionalità il solo art. 3 comma primo
Cost..
21.2. - Nella ord. n. 94/1981 (supra 4.2.) il Tribunale di Bologna
ha posto le disposizioni impugnate a raffronto con l'art. 4, compreso
nel Capo III dello stesso T.U. dedicato alle persone assicurate, e ne
ha inferito in prima battuta che, essendo l'attuale livello della
tecnica tale da rendere in alcuni casi assolutamente remota la
possibilità di un incidente, "il contributo assicurativo di cui
all'art. 1 del T.U. costituisce una tassa ed il rapporto assicurativo
un rapporto assistenziale svincolati come sono l'uno e l'altro dalla
necessità di rischio concreto", in seconda battuta che "così
interpretata la norrna pone in essere una disparità di trattamento in
quanto, a parità di assenza di rischio concreto, impone ad alcuni
datori di lavoro l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e ne
dispensa altri, per alcuni soltanto comportando un ingiustificato
aumento dei costi di lavoro e nello stesso tempo assicura la copertura
assicurativa ad alcuni dipendenti e non ad altri, pur in presenza di
una identica situazione in cui in concreto il pericolo di infortunio
non sussiste" e in terza battuta che "la copertura assicurativa non è
limitata ai possibili danni provocati dall'apparecchio elettrico ma si
estende a qualsiasi evento accidentale che si verifichi in occasione di
lavoro. Cosicché la previsione di un rischio specifico, presunto in
realtà inesistente, comporta per un lavoratore delle provvidenze
negate all'altro, che lavora in condizioni di identica assenza di
effettivo rischio specifico".
Le censure non meritano accoglimento.
L'art. 38 comma secondo Cost. non può essere elevato a parametro
d'incostituzionalità vuoi perché i giudizi a quibus vertono tra INAIL
ed alcuni datori di lavoro non già tra INAIL e lavoratori assicurati,
vuoi perché i lavoratori assicurati nutrono materiale interesse alla
vigenza delle norme impugnate; rilievi che giovano anche a reputare
inidoneo termine di raffronto e di contrasto l'art. 4 che fa parte del
Capo III del T.U. dedicato alle persone assicurate.
L'art. 3, poi, non è sotto alcun aspetto violato perché il
Tribunale di Bologna, al fine di attingere opposta conclusione e a
lamentare la disparità di trattamento tra datori di lavoro, è
costretto a porre il rischio minimo sullo stesso piano del rischio
inesistente che si guarda dal prospettare.
Infine la qualifica tributaria assegnata ai contributi dei datori
di lavoro conduce a dire impraticabile parametro d'incostituzionalità
l'art. 38 comma secondo, non già a dire fondato l'incidente in cui se
ne è lamentata la violazione.
21.3. - Le ordd. nn. 743 (supra 6.2.) e 744 (supra 7)/ 1982) del
Tribunale di Vercelli e n. 341/1985 (supra 15.2) del Tribunale di
Imperia riproducono la sostanza delle motivazioni del Tribunale di
Bologna e, pertanto, non esigono ulteriore confutazione.
21.4. - Nella ord. n. 140/1985 (supra 11.2.) il Pretore di Taranto,
il quale assume a parametro di incostituzionalità il solo art. 3 comma
primo Cost., argomenta a sostegno della prospettata disparità di
trattamento tra datori di lavoro dalla presunzione assoluta di rischio
che sarebbe assunta a "diritto vivente" nella giurisprudenza della
Cassazione, ma non considera che la "presunzione assoluta" di un
determinato evento cessa di essere un mezzo di prova e diviene oggetto
di norma sostanziale e pertanto incorre nella stessa confusione tra
accadimento di più che rarissima frequenza e accadimento insussistente
sulla cui irrazionalità più non conviene immorare.
21.5. - Ad elementi del "diritto vivente" che consente di
qualificare utopico il "rischio zero", su cui i giudici a quibus si
sono intrattenuti, giova ricordare a) l'art. 328 d.P.R. 27 aprile 1955
n. 547 (Norme prevenzioni infortuni), che rescrive la verifica (non
solo prima della messa in servizio ma anche) periodicamente ad
intervalli non superiori a due anni degli impianti di collegamenti
elettrici a terra allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, b)
le norme generali per gli impianti elettrici redatte dal Comitato
elettronico Italiano, le quali ammoniscono tra l'altro che "Nessuna
norma, per quanto accuratamente studiata, può garantire in modo
assoluto l'immunità delle persone e delle cose dai pericoli
dell'energia elettrica. L'applicazione delle disposizioni contenute
nelle presenti norme può diminuire le occasioni di pericolo, ma non
evitare che circostanze eccezionali possano determinare situazioni
pericolose per le persone o per le cose" e c) il d.m. lav. 20 febbraio
1981, che, in applicazione dell'art. 40 comma primo T.U. 1124/1965 - a
tenor del quale le tariffe dei premi e dei contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
delibera dell'INAIL, (procedimento formativo giudicato conforme agli
artt. 23 e 35 Cost. dalla Corte costituzionale con sent. 14 aprile
1986, n. 88) - , ha fissato il tasso medio del 6% per il personale
addetto ai centri di elaborazione dati elettronici o meccanografici od
ai centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc...
22.1. - Nell'ord. n. 199/1985 (supra 13) il Pretore di Siena -
premesso che la controversia verteva sulla interpretazione dell'art. 1
comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, più volte inteso
dalla Corte di Cassazione nel senso che sussista comunque l'obbligo
della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutti coloro
che prestino lavoro presso macchine elettriche di qualsiasi tipo
comprese quelle che avevano dato luogo al giudizio - A) ha rilevato che
aveva chiesto informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., in ordine al
numero di infortuni sul lavoro avvenuti negli ultimi dieci anni
nell'uso di macchine elettrocontabili all'INAIL il quale, con nota
dell'8 maggio 1984, ebbe a rispondere che, in base ad una consulenza
statistico - attuariale (ricerca sull'archivio del Centro di
informazione e documentazione statistica), erano stati evidenziati, per
il periodo 2 maggio 1974 - 31 dicembre 1983, quarantotto infortuni
"aventi quale agente materiale una macchina elettrocontabile,
terminale, telescrivente, fotocopiatrice, centralino telefonico", B) ha
ritenuto che in relazione al periodo di tempo preso in esame nella nota
informativa dell'Istituto e in relazione al numero delle macchine prese
in esame, da presumibilmente indicarsi in numerose migliaia, il numero
degli infortuni (del resto non specificati nella effettiva gravità) si
rivelava straordinariamente basso e che tali dati consentivano di
revocare in dubbio che nel settore di attività di cui si tratta
sussista un apprezzabile rischio professionale (e non meramente
generico) che giustifichi il rapporto assicurativo previdenziale, C) ha
richiamato la sent. 528/1982, con la quale la Corte di Cassazione aveva
posto in dubbio che i dispositivi tecnici di sicurezza fossero
sufficienti ad escludere ogni rischio con il conseguente venir meno
dell'obbligo assicurativo, e la giurisprudenza della Corte
costituzionale, la quale ha in più occasioni ribadito, in materia di
assicurazioni sociali e in particolare in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il
principio di uguaglianza specificando che a parità di esposizione a
rischio di infortunio pari tutela deve essere apprestata ai lavoratori,
D) ne ha inferito che il rapporto assicurativo di cui agli artt. 1, 23
e segg. d.P.R. 1124/1965 verrebbe a costituire in sostanza un rapporto
assistenziale su base tributaria svincolato dalla necessità di un
apprezzabile rischio e che, pertanto, sarebbe violato l'art. 53 Cost.
mentre sarebbe l'art. 3 Cost. violato per l'imposizione, pur a parità
di assenza di rischio, dell'obbligo ad alcuni datori di lavoro e ad
altri no e per analoga discrasia in riferimento ai lavoratori
(violazione che non può venir meno in virtù dei criteri di
determinazione del premio assicurativo che sol nella misura del 30%
tengono conto dei dati di rilevazione statistica sulla verificazione
degli infortuni).
In margine alla motivazione che si è riassunta, ha il giudice a
quo ossenato che la fondatezza della questione avente a parametri gli
artt. 3 e 53 Cost. "rimane comunque subordinata al riconoscimento della
legittimità costituzionale delle norme che in via generale limitano ad
alcune categorie di lavoratori la tutela infortunistica, dal momento
che, ove si ritenesse, di converso, che le norme limitative della
tutela siano a loro volta costituzionalmente illegittime ex art. 38
comma secondo Cost., verrebbero ovviamente meno gli aspetti di
illegittimità denunziati".
22.2. - L'ipotesi che i contributi di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro rivestano natura tributaria per il
difetto assoluto di rischio - affacciata dal Tribunale di Bologna nella
ord. n. 95/1981 (supra 4.2., 21.2.) - viene dal Pretore di Siena
elevata ad oggetto dell'incidente di costituzionalità sul presupposto
che l'insussistenza di rischio non giova a riguardare idoneo parametro
d'incostituzionalità l'art. 38 comma secondo Cost., ma il venir meno
del presupposto, consecutivo alla motivazione da codesta Corte svolta
sull'ord. 95/1981, svuota di pratico interesse la censura dal Pretore
di Siena basata sull'art. 53. Né migliore sorte sorride ai dubbi
d'incostituzionalità affacciati con riferimento all'art. 3 Cost. vuoi
perché la posizione dei datori di lavori destinatari dell'art. 1 comma
primo T.U. n. 1124/1965 non può essere confusa con quella degli altri
datori, vuoi perché i lavoratori sono estranei al giudizio pendente
avanti il Pretore di Siena e agli altri giudizi che han dato origine
alle altre ordinanze di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 94 e 95/1981, 743 e 744/
1982, 802/1984, 140, 199, 341, 506/1985,
a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella
parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle
macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non
sussista in concreto alcun rischio di infortunio, in riferimento agli
artt. 3 e 38 comma secondo Cost., sollevata dal Tribunale di Bologna
con ord. 28 maggio 1980 (n. 94/1981), dal Pretore di Roma con ord. 8
marzo 1984 (n. 802/1984) e dal Tribunale di Sondrio con ord. 9 maggio
1985 (n. 506/1985),
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella
parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle
macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non
sussiste in concreto alcun rischio di infortunio, in riferimento agli
artt. 3 e 38 comma secondo Cost., sollevata dal Tribunale di Bologna
con ord. 5 novembre 1980 (n. 95/1981) dal Tribunale di Vercelli con le
due ordd. 4 giugno 1982 (nn. 743 e 744/ 1982) e dal Tribunale di
Imperia con ord. 2 aprile 1985 (n. 341/1985),
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella
parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti ad
apparecchi ed impianti elettrici o occupati in luogo ove siano esposti
al pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali apparecchi e
impianti, anche quando non sussista in concreto alcun rischio, in
riferimento all'art. 3 comma primo Cost., sollevata dal Pretore di
Taranto con ord. 10 gennaio 1985 (n. 140/1985),
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella
parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a
macchine elettriche anche nei casi nei quali non sussista concretamente
alcun rischio d'infortunio, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
sollevata dal Pretore di Siena con ord. 12 febbraio 1985 (n.
199/1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancellerie
ECLI:IT:COST:1986:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte