Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico

delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione

degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche

Amministrazioni) e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge n.

27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale

in attività ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 22

febbraio 1994 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente

tra Pisacane Giovanni e la s.p.a. Banca Vallone, iscritta al n. 756

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 22 febbraio 1994 il Tribunale di

Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R.

5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede la

pignorabilità e la sequestrabilità delle pensioni corrisposte dallo

Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato

nei confronti degli ex dipendenti dello Stato, nonché dell'art. 2,

terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella

parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e

cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo

comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato

verso i medesimi ex dipendenti dello Stato;

che, nelle norme denunciate, il Tribunale remittente - premesso

che il trattamento economico che lo Stato eroga agli ex dipendenti in

quiescenza non è più fissato in funzione dei soli bisogni

essenziali dei lavoratori, bensì correlato al grado ed alla

retribuzione percepita nel momento del collocamento a riposo -

ravvisa una ingiustificata disparità di trattamento, in ordine alla

pignorabilità delle pensioni e delle relative indennità integrative

speciali, in raffronto al diverso regime vigente per la

pignorabilità delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in

costanza di rapporto.

Considerato che, con ordinanza n. 447 del 1994, questa Corte ha

già esaminato questione identica, sollevata dal medesimo giudice a

quo, dichiarandola manifestamente infondata;

che in detta decisione (richiamando anche la precedente sentenza

n. 55 del 1991) si è precisato come non sia, in sé, censurabile,

sotto il profilo del principio di eguaglianza, la facoltà del

legislatore di disciplinare in maniera differenziata l'intervento

degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle

pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur sempre

fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche

che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi,

rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione;

che tali conclusioni vanno pienamente riconfermate, anche in

relazione alla pignorabilità dell'indennità integrativa speciale

prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, che, in

quanto componente necessaria del trattamento pensionistico, assume

anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale;

che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio

1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art.

2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324

(Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in

quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte